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Deliberazione n. 138/2010/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro dr. Massimo Romano dr. Sergio Basile dr.ssa Maria Teresa D Urso Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Primo Referendario ***** visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; visto il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009; vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del comune di Pellegrino Parmense (PR), in data 26 aprile 2010; vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr; vista l ordinanza presidenziale n. 29 del 7 maggio 2010, con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della Sezione; udito nella Camera di consiglio il magistrato relatore, primo referendario Maria Teresa D Urso; ritenuto in FATTO Il sindaco di Pellegrino Parmense (PR) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante la possibilità di assumere una unità di personale, derogando al disposto dell articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), nella parte in cui 2

prevede, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità, la possibilità di assumere personale nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nel precedente anno. ritenuto in DIRITTO L art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell attività consultiva, al fine di garantire l uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento. Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare. 3

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico. Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Nel merito ai fini di una disamina approfondita della fattispecie, occorre ricostruire la disciplina vigente relativa alla voce spese del personale per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità. L articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) nell individuare nell ammontare dell anno 2004 il tetto di spesa tuttora vigente, ha consentito l assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 4

indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno. La legge finanziaria per il 2008, (articolo 3, comma 121, l. 244/2008) ha introdotto a questo limite (quantitativo e qualitativo) la possibilità di deroga solo per gli Enti che assicurino.. il rispetto delle seguenti condizioni: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido per l accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento. Infine, l articolo 76 del D. L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008 stabilisce che..in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. Il successivo comma 7, poi, dispone che fino all'emanazione del DPCM di cui al comma 6, è vietato agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tanto premesso, avendo l Ente chiarito, con nota del 6 maggio 2010, di non poter fruire della deroga di cui all articolo 3, comma 121, della legge 244/2007, non appare possibile, per l anno in corso, 5

alcuna assunzione di personale. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta di parere avanzata. La Sezione, vista altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere conforme all orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, ed in quanto tale idoneo a mantenere uniformità di indirizzo ed a prevenire il rischio di pronunce contrastanti. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del comune di Pellegrino Parmense (PR) ed al Consiglio delle Autonomie della Regione Emilia-Romagna. Così deliberato in Bologna nell adunanza del 18 maggio 2010. IL PRESIDENTE f.to ( Mario Donno ) IL RELATORE f.to (Maria Teresa D Urso) Depositata in segreteria il 18 maggio 2010. Il Direttore di segreteria f.to ( Rossella Broccoli) 6