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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA (istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n 170) DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N00040 DEL 31/01/2019 OGGETTO: Medici Competenti Azienda Ospedaliera di Cosenza - Applicazione D.C.A. n. 128 del 15.12.2015.- Nella sede legale dell Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Dr. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n. 28 del 16 gennaio 2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito all argomento indicato in oggetto. IL COMMISSARIO

Premesso che il D.Lgs 81/08 all Articolo 38 - prevede che per poter svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei Sanitari delle Forze Armate, compresa l Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di Medico nel settore del Lavoro per almeno 4 anni; che l Articolo 39 del D.Lgs 81/08, prevede altresì che : 1. L attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia. 4. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 5. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento; che per la Sorveglianza sanitaria, l Art 41 del D. Lgs 81/08, prevede che : 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi; 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e- bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08, secondo i requisiti minimi contenuti e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall articolo 53. 5. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 5-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 6. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 7. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. che l Articolo 42 del D.Lgs 81/08 in caso di inidoneità alla mansione specifica, prevede che: 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; Considerato che il 10 settembre 2018 il Dott. Roberto Pellegrino è stato assegnato alla U.O.C. di Prevenzione e Protezione Ambientale e che lo stesso è iscritto nell elenco nazionale dei Medici Competenti al n d ordine 22380; Tenuto Conto che nel corso degli anni, con successivi atti deliberativi, l Azienda Ospedaliera di Cosenza ha provveduto ad effettuare la nomina dei medici competenti; che per garantire il corretto adempimento delle prestazioni di Sorveglianza Sanitaria, senza arrecare pregiudizio in caso di assenza e/o impedimento dei Medici Competenti, l A.O. di Cs utilizza le prestazioni dei Dott. ri Filippo Canino e Lucio Marrocco, entrambi in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, per la relativa nomina; che alla luce della nuova immissione è possibile utilizzare anche il Dott. Roberto Pellegrino;

che il proponente il presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia; che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n 11/04. Il COMMISSARIO Assistito dal referente amministrativo Dott.ssa F. Panno e dal referente sanitario Dott. Salvatore De Paola, designati con nota n. 036 del 17/01/2019 DELIBERA Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati; di nominare, con effetto immediato, medici competenti i Dottori Filippo Canino, Lucio Marrocco e Roberto Pellegrino sensi dell Art 18 del D.Lgs 81/08,per l effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo; di nominare Coordinatore dei Medici Competenti il Dott. Filippo Canino, direttore della U.O.C. di Prevenzione e Protezione Ambientale; di ribadire che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico dell Azienda ospedaliera di Cosenza; di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale; di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n 11/2004; di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell art. 3-ter del D.Lgs.n. 502/1992 e s.m. e i. Il Referente Amministrativo Dott.ssa Filomena Panno Il Referente Sanitario Dott. Salvatore De Paola Il Commissario Dr. Achille Gentile

SI ATTESTA Che la presente deliberazione - è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data, e vi rimarrà per quindici giorni; - è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ; - è costituita da n. fogli intercalari e n. fogli allegati Cosenza, lì Il Direttore dell Ufficio Affari Generali e Assicurativi ( Dott. Vincenzo Scoti) SI ATTESTA - Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2. - Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. del ai sensi e per gli effetti dell art. 13, comma 1, della Legge Regionale N.11 del 19 marzo 2004. Cosenza, li Il Direttore dell Ufficio Affari Generali e Assicurativi ( Dott. Vincenzo Scoti) SI ATTESTA Che la presente deliberazione - è divenuta esecutiva in data per decorrenza del termine di cui all art. 13, comma 2, della Legge Regionale del 19/03/2004 n. 11 - è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. del - è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. del Cosenza, li Il Direttore dell Ufficio Affari Generali e Assicurativi ( Dott. Vincenzo Scoti)