SPP MO Medicina del lavoro. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE IN RIFERIMENTO AL Dlgs 81/08 e s.m.i.
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1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Azienda Unità SanitarianLocale di Ferrara SPP MO Medicina del lavoro COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE IN RIFERIMENTO AL Dlgs 81/08 e s.m.i. 16 Maggio
2 IL MEDICO COMPETENTE La figura del MC nasce il 15 agosto del 1991 con il DL 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
3 IL MEDICO COMPETENTE Il MC viene così definito: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
4 IL MEDICO COMPETENTE L esigenza della specializzazione era talmente forte per quei tempi che l art 55 della legge presentava una clausola di salvataggio : i laureati in medicina e chirurgia che all entrata in vigore del decreto non possedevano i requisiti richiesti erano autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente se avevano svolto l attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
5 IL MEDICO COMPETENTE La dizione medico competente era già presente nel DPR 303 del 1956 Norme generali per l igiene del lavoro che recitava: Art. 33 "Visite mediche" Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati; b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.
6 IL MEDICO COMPETENTE Ma allora il concetto era privo di un significato pregnante.
7 IL MEDICO COMPETENTE Tutta la normativa successiva al 1991 mantiene il concetto originale pressoché invariato tranne l allargamento della figura agli specialisti in igiene e medicina preventiva ed in medicina legale.
8 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81* Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ** TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO * Gazzetta Ufficiale n. 101 del Suppl. ordinario n. 108 ** Gazzetta Ufficiale n. 180 del Suppl. ordinario n. 142/L 8
9 Art.2 - Definizioni h)«medico Competente (M.C.)»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 9
10 Art. 38 Titoli e requisiti del Medico Competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 10
11 Art. 38 Titoli e requisiti del Medico Competente c) autorizzazione di cui all articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 11
12 Articolo 25 - Obblighi del medico competente a) collabora con il D.L. e con il SPP alla valutazione dei rischi; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; 12
13 Articolo 25 - Obblighi del medico competente c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 13
14 Articolo 25 - Obblighi del medico competente d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione del incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale; e)consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio; l'originale della cartella va conservata da parte del D.L. Per almeno 10 anni; 14
15 Articolo 25 - Obblighi del medico competente f) SOPPRESSA DAL D.Lgs 3 Agosto 2009 n 106; g)fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, fornisce analoghe informazioni agli RLS; 15
16 Articolo 25 - Obblighi del medico competente h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla VDR e che comunica al D.L. 16
17 Sanzioni penali per il M.C. Sanzioni amm.ve 17
18 Articolo 39 Svolgimento dell'attività di M.C. 1. L'attività di M.C. è svolta secondo i principi della medicina del Lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH); 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 18
19 Articolo 39 Svolgimento dell'attività di M.C. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente; 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia; 5.Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri; 19
20 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro Questionari clinici Esami strumentali Indagini di laboratorio Indagini diagnostiche Consulenze specialistiche Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi Effetti precoci sulla salute correlati all esposizione professionale Verifica delle misure di prevenzione dei rischi 20
21 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 1.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal M.C: a) nei casi previsti dalla normativa vigente b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi lavorativi 21
22 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria NON DEVE essere effettuata: Per accertare stati di gravidanza negli altri casi vietati dalla normativa vigente Esponendo a rischi (radiografie o esami invasivi) in mancanza di precisa indicazione clinica Per verificare il possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto Esclusi Problemi alcol-correlati Assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti Su richiesta del DDL per controllare l'idoneità fisica o le assenze per infermità del Lavoratore 22
23 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) VISITA MEDICA PREVENTIVA b) VISITA MEDICA PERIODICA c) VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE d) VISITA MEDICA PER CAMBIO MANSIONE e) VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO e-bis) VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA e-ter) VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO, A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUP. AI 60 GG CONTINUATIVI 23
24 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 4.Le visite mediche, a cura e spese del D.L.,comprendono gli esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal M.C. Nei casi e alle condizioni previste le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacienti 24
25 Procedura dipartimentale 25
26 Procedura dipartimentale 26
27 Procedura dipartimentale 27
28 Protocollo Sanitario Visita Medica Periodica Compiti del M.C Rischi da esposizione Data Base Scadenziario Dirigenti e Preposti 28
29 Visita Medica Periodica Compiti del Dirigente e del Preposto Scadenziario (semestrale) Lavoratori Informazione ai lavoratori Firma per presa visione 29
30 Visita Medica Periodica Compiti dei Lavoratori Lavoratori Tramite chiamata o mail Ambulatorio del Medico Competente Appuntamento Visita 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 GIUDIZIO D'IDONEITA' Il M.C., sulla base delle risultanze delle visite mediche,esprime il giudizio relativo alla mansione specifica di: - IDONEITA' - IDONEITA' PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE, CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI - INIDONEITA' TEMPORANEA - INIDONEITA' PERMANENTE.
49 GIUDIZIO D'IDONEITA'
50 GIUDIZIO D'IDONEITA' Avverso i giudizi del M.C. ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso il ricorso, entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la CONFERMA, la MODIFICA o la REVOCA del giudizio stesso.
51 GIUDIZIO D'IDONEITA' Il giudizio d'idoneità va espresso per iscritto dandone copia al Lavoratore e al DDL.
52 Articolo 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
53 Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione U.O. Medicina del Lavoro Azienda USL di Ferrara IDONEITA CON LIMITAZIONI E NON IDONEITA ANALISI DEI DATI 53
54 RIPARTIZIONE PERCENTUALE LIMITAZIONI/NON IDONEITA DEFINITIVE SUL TOTALE DEI DIPENDENTI LIMITAZIONI 12% NON ID 2% IDONEI 86% 54
55 IDONEITA CON LIMITAZIONI: distribuzioni per sesso LIMITAZIONI TOTALI TOTALE FEMMINE MASCHI LIMITAZIONI TOTALI
56 DISTRIBUZIONE LIMITAZIONI PER QUALIFICA ALTRI 14 TECN SAN 8 VETERINARI 5 TECNICI 13 AMM.VI 8 FISIOT. 3 OSTETRICHE 8 OSS 38 MEDICI 25 INFERMIERI
57 ANDAMENTO LIMITAZIONI /
58 TIPOLOGIE LIMITAZIONI ALLERGIE MMC LAV. NOTTURNO VARIE 58
59 PAT APP CIRCOLATORIO 7 PAT APP URINARIO/RENALE 3 34 CAUSE LIMITAZIONI MMC 13 PAT CHIRURGICHE PAT ARTI PAT CARDIOVASCOLARI 2 1 PAT METABOLICHE PAT EMATOLOGICHE PAT OCULISTICHE PAT NEUROLOGICHE 32 PAT PSICHIATRICA PAT OSTEO ARTICOLARI (altre) 1 85 PAT RACHIDE PAT TUMORALI PAT REUMATOLOGICHE 59
60 ANDAMENTO LIM MMC / LIM MMC LIM TOTALI
61 NON IDONEI: distribuzioni per sesso NON IDONEI TOTALE TOTALE FEMMINE MASCHI NON IDONEI TOTALE
62 DISTRIBUZIONI NON ID. PER QUALIFICHE ALTRI TECN SAN VET OP TECN AMMVI FISIOT OST OSS MEDICI INF 62
63 NON IDONEITA' PER PATOLOGIA PAT ALLERGICHE PAT APP CIRCOLATORIO PAT APP URINARIO/R... PAT ARTI PAT CARDIOVASCOLARI PAT EMATOLOGICHE PAT METABOLICHE PAT NEUROLOGICHE PAT OCULISTICHE PAT OSTEO ARTICOLAR... PAT PSICHIATRICA PAT RACHIDE PAT REUMATOLOGICHE PAT TUMORALI 63
64 ANDAMENTO NON IDONEITA' / NON ID. LIMITAZIONI TOTALE 64
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