Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente
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- Daniele Fumagalli
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1 Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente
2 IL MEDICO COMPETENTE Art.2 comma 2 lettera h del D. Lgs. 81/08 in possesso Titolo di CORSO uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38) collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1) nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto L attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale E di inoltre salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08). Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39 comma 3 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)
3 TITOLI E REQUISITI Art. 38 del D.Lgs.81/08 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro autorizzazione di cui all articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale educazione continua in medicina Medici competenti percorsi formativi universitari Autocertificazione dei propri titoli presso il Ministero della Salute 6 mesi elenco dei medici competenti
4 AMBITI OPERATIVI Art.38 del D.Lgs.81/08 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE Datore di lavoro Dirigenti Preposti RLS Medico competente RSPP Lavoratori
5 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08 COLLABORAZIONE alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori
6 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08 insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro Questionari clinici Esami strumentali Indagini di laboratorio Indagini diagnostiche Consulenze specialistiche Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi Effetti precoci sulla salute correlati all esposizione professionale Verifica delle misure di prevenzione dei rischi
7 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08 La sorveglianza sanitaria include : Accertamenti medici preventivi Accertamenti medici periodici Accertamenti medici su richiesta del lavoratore Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione Visita medica preassuntiva, dopo assenza dal lavoro per più di 60 giorni continuativi
8 ACCERTAMENTI (1) PREVENTIVI ACCERTAMENTI SANITARI (Art. 41 comma 2) QUANDO -Dopo l assunzione & prima di adibire alla mansione (2) PERIODICI - Di norma annuali - Oppure con periodicità di legge - Oppure fissati dal MC in funzione della Valutazione Rischi SCOPI 1) Assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato 2) Compatibilità della mansione affidata 1) Controllo nel tempo della salute lavoratore 2) Insorgenza modifiche precoci lavoro-correlate 3) Idoneità in funzione di misure preventive e protettive dai rischi
9 ACCERTAMENTI SANITARI (Art. 41 comma 2) ACCERTAMENTI (3) SU RICHIESTA DEL LAVORATORE (4) ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (5) AL CAMBIO DI MANSIONE QUANDO Ritenuta dal MD-C correlata ai rischi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento - Rischio chimico - Rischio biologico (solo III & IV gruppo) - Rischio cancerogeno & mutageno Prima di adibire il lavoratore ad un nuovo profilo di rischio SCOPI Rivalutare l idoneità del lavoratore 1) Valutare stato salute 2) Indicaz. su eventuali: - Prescrizioni mediche - Opportunità di Accertamenti successivi Valutare l idoneità alla nuova mansione
10 IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08 La sorveglianza sanitaria include: Idoneità Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni con limitazioni Inidoneità, temporanea o permanente Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9). il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)
11 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08 La sorveglianza sanitaria NON deve includere accertamenti sanitari: per accertare stati di gravidanza per verificare stati di sieropositività per HIV che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto Esclusi: problemi alcol-correlati assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti su richiesta del datore di lavoro per controllare l idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore
12 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08 PROTOCOLLO SANITARIO definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art.25, comma 1 lettera b) Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4) va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)
13 I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 tutti i lavoratori esposti a rischio Il lavoratore è persona che: indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro
14 Soggetti: Nome I Azienda SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A carico di: Lavoratori subordinati Lavoratori con contratto somministrazione lavoro Lavoratori pubbliche amministrazioni Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente Lavoratori subordinati a distanza Lavoratori autonomi, componenti dell impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo Lavoratori volontari Soci lavoratori di cooperative Datore di lavoro Utilizzatore Datore di lavoro Datore di lavoro Committente Datore di lavoro Facoltativa e a loro carico Entro 90 giorni verranno emanate disposizioni Datore di lavoro Datore di lavoro
15 VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001 La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (Art.41, comma 4) Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata Informazione, formazione e counselling collettivo Indicatori di laboratorio mirati all individuazione dei soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT) SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA Se verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale Invio ai SERT
16 VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001 MANSIONI A RISCHIO MANSIONI NON A RISCHIO Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell Organo di Vigilanza Se test positivo: invio ai SERT Invio alla commissione medica ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori SUL LAVORATORE CON SOSPETTA INTOSSICAZI ONE ALCOLICA ACUTA SEGNALATO DALL AZIENDA
17 VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4) Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata Test di screening su urina Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione Invio ai SERT SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA (D.M. 186/90)
18 Nome CARTELLA Azienda SANITARIA E DI RISCHIO Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08 istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale o dal datore di lavoro concordandolo al omento della nomina in caso di cessazione dell attività dell azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV ISPESL in caso di cessazione dell incarico: consegna al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta firma dal lavoratore per presa visione - dei dati anamnestici e clinici - del giudizio di idoneità alla mansione
19 SOPRALLUOGO IN AZIENDA Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08 Nome Azienda Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi L indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa Non è previsto l obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione
20 Dove: Nome Azienda RIUNIONE PERIODICA Art.35 del D.Lgs.81/08 nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un apposita riunione Quando: Chi partecipa: Argomenti da trattare: Vanno individuati: almeno una volta all anno in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio il datore di lavoro o un suo rappresentante L RSPP il medico competente, ove nominato I RLS - documento di valutazione dei rischi; - andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria - criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI - programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute codici di comportamento e buone prassi obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
21 RELAZIONE SANITARIA Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B del D. Lgs. 81/08 prodotta in forma scritta e presentata nell ambito della riunione periodica trasmessa entro il primo trimestre dell anno ai servizi competenti per territorio esclusivamente per via telematica Dati identificativi dell azienda Dati identificativi del Medico competente Rischi cui sono esposti i lavoratori Protocolli sanitari adottati N. giorni di assenze Infortuni denunciati Malattie professionali segnalate Tipologia dei giudizi di idoneità Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all ISPESL (art. 40, comma 2)
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