EQUIPAGGI E CONTRATTI DI LAVORO MARITTIMO

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Transcript:

EQUIPAGGI E CONTRATTI DI LAVORO MARITTIMO Leonardo Piliego Capo Servizio Risorse Umane, Relazioni Industriali e Education di CONFITARMA Roma, 8 marzo 2019

Art. 1 del Codice della Navigazione: In materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, (le norme corporative, abrogato ndr) e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile. Specialità del rapporto di lavoro nautico I rapporti di lavoro nel settore marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione (artt. 323 e ss.) e non dalle norme del Diritto del Lavoro comune. Nel lavoro nautico fra impresa e lavoratore marittimo non si stipula un contratto di lavoro, ma un contratto (o convenzione) di arruolamento. Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere stipulato per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall autorità marittima e, all estero, dall autorità consolare (art. 328 Codice della Navigazione).

- Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi; - Contratto di arruolamento a tempo determinato; - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato. Altre peculiarità del lavoro marittimo: Durante il periodo di arruolamento, il lavoratore marittimo riposa (ovvero recupera le proprie energie psico-fisiche) a bordo della nave, ovvero riposa nel luogo dove lavora. Al momento dello sbarco, il contratto di arruolamento si estingue. Vengono quindi liquidati il Trattamento di Fine Rapporto e tutti gli altri elementi (ferie, giornate di riposo compensativo) maturati a bordo. A differenza del Diritto del Lavoro comune, non prevede una relazione di regola/eccezione fra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo determinato.

Quindi, nell ambito del settore marittimo, non esiste una stabilità del rapporto di lavoro? Non è così. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno nel tempo riconosciuto delle garanzie in più ai lavoratori marittimi rispetto a quanto previsto dal Codice della Navigazione. Elementi essenziali del Regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro (CRL) il rapporto di lavoro fra armatore e lavoratore NON si estingue al momento dello sbarco; il lavoratore dopo lo sbarco fruisce a terra delle ferie e delle giornate di riposo compensativo maturate a bordo, percependo una retribuzione; nel momento in cui ha terminato di fruire a terra delle giornate di riposo maturate a bordo, ha diritto alla cosiddetta disponibilità retribuita. Elementi essenziali del Regolamento dei Turni Particolari (TP) il rapporto di lavoro fra armatore e lavoratore si estingue al momento dello sbarco; al momento dello sbarco al marittimo viene liquidato il Trattamento di Fine Rapporto e tutti gli altri elementi (ferie, giornate di riposo compensativo) maturati a bordo; il lavoratore marittimo dopo lo sbarco viene inserito nell elenco del Turno Particolare della sua azienda armatoriale che dà, allo stesso lavoratore marittimo, una legittima aspettativa di essere imbarcato nuovamente dallo stesso armatore.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell industria armatoriale, sottoscritto il 1 luglio 2015 da Confitarma e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti. -è costituito da 15 distinte Sezioni, ognuna con il proprio campo di applicazione; -alcune di queste Sezioni sono sottoscritte anche da altre Organizzazioni sindacali e datoriali nazionali (Fedarlinea, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Usclac-Uncdim, Medibordo); -le trattative per il suo rinnovo seguono le regole condivise nei protocolli sottoscritti da Confindustria e Organizzazioni sindacali confederali.

La Maritime Labour Convention è stata adottata nel corso della Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra il 23 febbraio 2006 ed è entrata in vigore in data 20 agosto 2013, dodici mesi dopo il raggiungimento del quorum di ratifiche necessario (almeno 30 Stati Membri rappresentanti di una flotta totale pari al 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile nazionale). Tale Convenzione stabilisce gli standard minimi internazionali che garantiscono il lavoro dignitoso per oltre 1,5 milioni di lavoratori marittimi impiegati a bordo delle circa 100mila navi che compongono la flotta mercantile mondiale. In base alle sue prescrizioni, ogni lavoratore marittimo ha diritto a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo di lavoro sicuro e protetto che sia conforme alle norme di sicurezza, condizioni di lavoro eque, adeguate condizioni di vita a bordo delle navi, tutela della salute, cure mediche, misure di welfare e altre forme di protezione sociale. In particolare, la Convenzione è costituita da 16 Articoli che contengono le disposizioni generali e un Codice, costituito da 5 Titoli, divisi per argomenti, con le disposizioni specifiche.

Ogni Titolo è costituito da più paragrafi ed ogni paragrafo è costiuito da una parte di regole Standard, cioè disposizioni che hanno contenuto obbligatorio e da una parte di Guide Lines non obbligatorie che danno indicazioni sulle modalità di applicazione degli Standard. Title 1: Minimum requirements for seafarers to work on a ship Minimum age requirements; Medical fitness; Training; Recruitment/placement services Title 2: Conditions of employment Contracts Payments Rest hours Leave Repatriation Ship s loss Manning Title 3: Accommodation, recreational facilities, food and catering Accommodation Food and Catering Title 4: Health protection, medical care, welfare and social security protection Medical care on board ship and ashore Shipowners' liability Health and safety protection and accident prevention Access to shore-based welfare facilities Social security Title 5: Compliance and enforcement Flag states Port States Labour agencies

Nel nostro paese, la Maritime Labour Convention è stata ratificata (Legge 23 settembre 2013, n. 113) posteriormente rispetto alla sua entrata in vigore (il 20 agosto 2013). Il Governo italiano ha provveduto a depositare all'ilo la ratifica della MLC 2006 in data 19 novembre 2013, pertanto la Convenzione è entrata in vigore nel nostro Paese soltanto a far data dal 19 novembre 2014. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività marittime in un contesto di leale concorrenza fra gli armatori di tutte le nazionalità, la Convenzione rappresenta lo strumento che, nel settore della navigazione, evita quanto più possibile fenomeni di dumping in materia di tutele e diritti fondamentali dei lavoratori marittimi. Il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione è assicurato dall attività ispettiva svolta dai Port State Control, i quali verificano la conformità delle navi alle regole della Convenzione.