ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ROOSTER CAPE. L'anno duemilanove il giorno 27 del mese di luglio in Palermo,



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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ROOSTER CAPE L'anno duemilanove il giorno 27 del mese di luglio in Palermo, Via spina santa 210/22 cap n. 90147 sono presenti i sottoscritti signori elencati in calce per nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi del documento di indennità con il quale sono stati riconosciuti. Essi dichiarano di voler costituire un'associazione multiculturale. L'associazione darà denominata ROOSTER CAPE ed avrò la sua sede in via Chirone n. 20 presso VA.MA srl cit- Palermo. Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura di 10 per iscrizione annuale e di 1 per iscrizione mensile e dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività svolte in favore e con il contributo dei soci secondo quanto precisato nello statuto. L'assemblea dei soci eleggerà un Amministratore unico se la compagine sociale risulterà inferiore ai 10 membri.se la compagine sociale risulterà composta di almento 10 membri l Assemblea nominerà un consiglio direttivo composto di 3 membri che, nell ambito di essi, nominerà il Presidente, che avrà la rappresentanza dell'ente, Il cosnsiglio direttivo durerà in carica 3 anni, ma prima della scadenza potrà essere riconfermato per un uguale periodo di tempo. In caso di dimissioni di 1 componente del consiglio direttivo i membri in carica potranno sostituirlo per cooptazione con altro socio disposto ad accettare la carica. In caso di dimissione di 2 o 3 membri il consiglio direttivo resterà in carica per 1

l ordinaria amministrazione convocando entro 3 giorni l Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del presidente, i cittadini italiani, comunitari, ed estracomunitari muniti di permesso di soggiorno, che ne facciano domanda indicando il loro interesse senza fine di lucro verso una delle attività culturali rientranti nello scopo associativo, sottoscrivendo apposita istanza di adesione con pagamento della quota associativa annuale o mensile. I soci avranno diritto di frequentare i locali ed i beni acquisiti in proprietà o in locazione anche temporanea per l'esercizio di attività sociali, eventi di qualsiasi tipo e corsi di formazione, L'associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di 3 ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto all'ente comunale di assistenza. I presenti nominano Amministratore Unico il sig. Davide Settecasi, Sindaco unico il sig. Cambria Daniele e Probiviro Unico Gagliano Gaetano. Sottoscritto in Palermo in data 27/07/09 da: 1Gagliano gaetano nato a Palermo il 18/11/85 e residente in Palermo via Girardengo Costante con codice fiscale n. GGLGTN85S18G273J telefono 329-9742228 e-mail massi.pa_85@hotmail.it riconosciuto con documento di identità Carta identità Numero AO1100832 RIL. Com.Palermo in data 29/03/07 2 Cambria Daniele nato a Palermo il 03/10/79 e residente in Palermo via Rosina Ferrario 77 con codice fiscale n. 2

CMBDNL79R03G273N telefono 328-7024623 e-mail d.cambria@hotmail.it riconosciuto con documento di identità carta identita Numero AN1718686 rilasciato da Com. Palermo in data 15/06/06 3 Settecasi Davide nato a Carini il 31/10/77 e residente in Palermo Corso Finocchiaro Aprile con codice fiscale n. STTDVD77R31B780T telefono 334-2577487 e-mail da7casi@hotmail.it riconosciuto con documento di identità Carta identità Numero AO1109776 rilasciato da Com. Palermo in data 12/04/07. 4 Romanotto Salvatore nato a Palermo il 29/06/87 e residente in Palermo Via Riserva Reale n. 9/a con codice fiscale n. RMNSVT87H29G273W telefono 349-1869526 e-mail savi191@hotmail.it riconosciuto con documento di identità Carta identità Numero AJ9425726 rilasciato da Com.Palermo in data 29/06/87 3

STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1. - E' costituita una associazione denominata: Rooster Cape L'associazione ha sede in Palermo Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia l'aggregazione e la conoscenza personale di persone interessate ad acquisire e/o fornire conoscenza culturale nelle varie discipline atrraverso la partecipazione ad eventi dedicati miranti ad utilizzare le fonti multiculturali come mezzo di aggregazione sociale. In particolare l'associazione individua quali obiettivi culturali i seguenti: musica, sport, scienze umane, informatica, psicologia, comunicazione, cinema teatro, turismo, gastronomia, sociologia, scienze ingegneristiche e geologiche, astronomia, geografia, scienze sanitarie, scienze amministrative e legali, giochi di carte, scacchi, dama e qualunque altra disciplina per la quale viene fatta richiesta da un gruppo di almento 3 soci. Per ciascuna disciplina culturale sarà nominato dal gruppo che ne richiederà l'istituzione un responsabile organizzativo che parteciperà con funzione consultiva alle riunioni dell'organo amministrativo. A tal fine l'associazione potrà organizzare eventi collettivi o individuali di qualsiasi tipo assumendo dall'esterno o all'interno della 4

associazione le forniture necessarie e suddividendo i costi sostenuti, aumentati di una quota organizzativa del 5% esclusivamente tra i partecipanti all'evento. La quota organizzativa di cui sopra verrà iscritta in aumento del patrimonio sociale e potrà essere utilizzata per il pagamento di imposte e contributi obbligatori, per compensi agli organi sociale determinati dall Assemblea oppure essere investita per l'acquisizione di beni durevoli da utilizzare per i fini sociali o devoluta ad organizzazioni di volontariato attive. Essa non potrà mai esser divisa tra i soci atteso che l'associazione non ha finalità lucrative. Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo; c) i revisori dei conti; d) Il colleggio dei probiviri. Titolo II I soci Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua o di una quota mensile i cui importi, in 5

atto fissati dall'atto costitutivo, potranno essere rideterminato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. I soci possono essere: Soci sostenitori pagando la quota di iscrizione annua oppure Soci ordinari pagando la quota di iscrizione di un mese. I soci ordinari possono in qualsiasi momento chiedere di divenire sostenitori pagando la quota annua. I soci sia sostenitori che ordinari verranno iscritti nel libro soci. I soci sostenitori saranno forniti di tessera che li qualifica tali. Il passaggio da socio ordinario a socio sostenitore e viceversa dovrà essere annotato sul libro soci come dimissioni dalla qualifica rivestita ed iscrizione per la nuova qualifica acquisita. Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione scritta per raccomandata postale o a mano con ricevuta firmata dal Presidente o dall Amministratore unico. Titolo III L'assemblea dei soci Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Palermo o in altra località in Italia o all'estero, da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. L avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni liberi prima di quello stabilito per l adunanza, 6

con lettera raccomandata A.R o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell avvenuto ricevimento quale telefax o posta elettronica. In tal caso, il termine è ridotto a 3 giorni. La convocazione va effettuata al domicilio del socio risultante nel l Libro Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax o tramite posta elettronica, l avviso deve essere spedito al numero di telefax o all indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dal socio e che risulti dal Libro Soci. L avviso va spedito anche agli amministratori,ed ai revisori L assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti: a) nell avviso di convocazione dell assemblea devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell assemblea e il segretario nonché l ambiente internet utilizzato per il collegamento. I soci che possiedono un account per accedere a detto ambiente potranno usufruirne dal domicilio remoto. b) il Presidente dell assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo; c) il Presidente dell assemblea sia in grado di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti; e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare; f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione 7

simultaneamente sugli argomenti posti all ordine del giorno. Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell assemblea.. Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci sostenitori che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione annuale. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore. Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. 8

Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto con una maggioranza di 2/3 sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti. Titolo IV Il consiglio direttivo Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea al raggiungimento di un numero di soci sostenitori pari a dieci ed è composto da 3 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, Il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Sinchè il numero dei soci sostenitori non raggiungerà la quota di dieci le funzioni del consiglio direttivo verranno espletate da un 9

Amministratore Unico Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio: a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l'importo della quote annua dovuta dai soci sotenitori e di quella mensile dovuta dai soci ordinari; d) delibera sull'ammissione dei soci; e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3; f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci; g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale; i) conferisce e revoca procedure. Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice- 10

presidenti. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno due consiglieri o su richiesta del Collegio dei revisori Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno due consiglieri. Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente o all Amministratore Unico.. Collegio dei revisori Art. 18 - L'assemblea generale al raggiungimento di un numero di soci sostenitori pari a 10, nomina ogni tre anni 3 revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio. 11

Sinchè il numero dei soci sostenitori non raggiungerà la quota di dieci le funzioni del Collegio dei revisori verranno espletate da un Revisore Unico Collegio dei probiviri Art. 19. - L'assemblea generale al raggiungimento di un numero di soci sostenitori pari a dieci, nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Sinchè il numero dei soci sostenitori non raggiungerà la quota di dieci le funzioni del Collegio dei probiviri verranno espletate da un Probiviro Unico Scioglimento Art. 20. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Disposizioni generali Art. 21. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune. 12

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