REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

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REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE Emanato con D.R. n. 049/2017

Sommario Articolo 1... 3 Finalità del Dipartimento... 3 Articolo 2... 3 Funzioni del dipartimento... 3 Articolo 3... 3 Composizione del Dipartimento... 3 Articolo 4... 4 Organi del Dipartimento... 4 Articolo 5... 4 Direttore del Dipartimento... 4 Articolo 6... 5 Consiglio di Dipartimento... 5 Articolo 7... 6 Funzioni del Consiglio di Dipartimento... 6 Articolo 8... 7 Giunta di Dipartimento... 7 Articolo 9... 7 Collegio dei Docenti dei Corsi di Studio... 7 Articolo 10... 8 Funzioni del Collegio dei Docenti dei Corsi di Studio... 8 Articolo 11... 8 Norme finali... 8

Articolo 1 Finalità del Dipartimento 1. Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell Università Humanitas (in inglese Department of Biomedical Sciences), di seguito denominato "Dipartimento", ha come propria finalità principale la piena integrazione delle attività di ricerca, di didattica e assistenziali e individua nella loro integrazione una rilevante opportunità per favorire lo sviluppo di nuove professionalità in ambito scientifico e clinico. 2. Il Dipartimento assicura un equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari a cui appartengono i professori e i ricercatori che lo compongono. Il Dipartimento garantisce inoltre una bilanciata ripartizione, tra i propri componenti, dei compiti istituzionali previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni degli Organi di governo dell Ateneo. 3. Il Dipartimento contribuisce all internazionalizzazione dell Ateneo favorendo la mobilità del corpo docente e ospitando presso le proprie strutture studiosi e studenti provenienti dall estero. 4. Il Dipartimento adotta procedure di valutazione dell attività didattica, scientifica e divulgativa svolta dai propri membri, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalle procedure adottate dall Ateneo. Articolo 2 Funzioni del dipartimento 1. Il Dipartimento svolge funzioni di organizzazione delle attività didattiche e di ricerca scientifica, di coordinamento tra queste ultime, nonché di organizzazione di attività esterne ad esse correlate o accessorie, oltre che compiti e funzioni ad esso attribuiti dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Dipartimento è responsabile, congiuntamente ai Collegi Docenti dei Corsi di Studio, per la proposta e l attuazione dell offerta formativa a tutti i livelli; il Dipartimento è responsabile altresì per la promozione dell attività di ricerca, anche in collaborazione con i Centri di ricerca dell Ateneo ove istituiti. 3. Il Dipartimento svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa universitaria e dallo Statuto di Ateneo. Il Dipartimento coadiuva il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e le Amministrazioni delle Strutture ospedaliere convenzionate nella definizione degli incarichi assistenziali da assegnare ai docenti di materie cliniche. 4. Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti, anche ai sensi di quanto previsto dall Articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Articolo 3 Composizione del Dipartimento 1. Al Dipartimento afferiscono i professori ordinari e associati, i professori straordinari nominati ai sensi della legge 230/2005, i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato in servizio all atto di istituzione del Dipartimento ovvero nominati successivamente su posizioni attivate su richiesta dello stesso. 2. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale che svolge attività di didattica e/o di ricerca a tempo pieno presso le strutture dipartimentali in forza di convenzioni stipulate ai sensi dell art 6, comma 11, della legge 240/2010.

3. Partecipano alle attività scientifiche del Dipartimento gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione attivati dal Dipartimento oltre che i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio ovvero di contratti di ricerca che operano sotto la supervisione di un membro del Dipartimento. 4. Il Dipartimento ospita presso le proprie strutture studiosi e visitatori italiani e stranieri individuati secondo le modalità definite dall Ateneo nonché vincitori di finanziamenti competitivi di particolare rilevanza nazionale e internazionale. 5. Il Dipartimento ospita altresì studenti per la preparazione di tesi di laurea e per lo svolgimento di tirocini. Gli studenti che operano nelle strutture del Dipartimento sono affidati ad un docente che è responsabile della loro istruzione e garantisce il rispetto e l osservanza delle norme di sicurezza. 6. Il Dipartimento può inoltre ospitare laureati frequentatori che abbiano presentato domanda al Direttore, corredandola con il parere favorevole di un professore o ricercatore afferente al Dipartimento che, in caso di approvazione della domanda, agirà da referente. Il Direttore sottopone la domanda all esame del Consiglio di Dipartimento che delibera sull ammissibilità del frequentatore presso le strutture del Dipartimento. L eventuale frequentazione di unità operative o laboratori di strutture ospedaliere convenzionate va preventivamente concordato con l Amministrazione e la Direzione sanitaria delle strutture ospedaliere interessate. Il frequentatore potrà iniziare la frequenza solo dopo essere stato autorizzato e dopo l attivazione della copertura assicurativa obbligatoria. Il referente garantisce il rispetto e l osservanza da parte del frequentatore delle norme di sicurezza. 7. All interno del Dipartimento, allo scopo di ottenere un migliore coordinamento a livello scientifico ovvero per rendere più efficaci le attività di ricerca in particolari settori di attività, è prevista la possibilità che i membri del Dipartimento si aggreghino in gruppi di ricerca anche identificando un team di professori e ricercatori che intendono collaborare su una o più tematiche di ricerca. 1. Sono Organi del Dipartimento: Articolo 4 Organi del Dipartimento a) il Direttore; b) il Consiglio di Dipartimento; c) la Giunta. Articolo 5 Direttore del Dipartimento 1. Il Direttore viene nominato dal Rettore tra i professori di prima fascia, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento. Il Rettore determina le modalità di consultazione dei membri del Consiglio di Dipartimento in relazione alle procedure di nomina del Direttore. La consultazione, che può anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è prevista la nomina del Direttore. 2. Il mandato del Direttore è triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i professori di ruolo del Dipartimento. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal Direttore. 4. Sono compiti del Direttore: a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, rendendone esecutive le rispettive delibere; b) proporre al Rettore, sentito il Consiglio di Dipartimento, uno o più nominativi ai fini della nomina dei Presidenti dei Collegi dei Corsi di laurea, dei Presidenti dei Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione; c) allocare i compiti didattici; d) nominare, sentito il Collegio dei Corsi di Studio, le Commissioni degli esami di profitto e delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio; e) fornire pareri al Rettore in merito alla costituzione dei Centri di Ricerca; f) gestire il budget assegnato al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disposizioni vigenti. Articolo 6 Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento, di seguito denominato: "Consiglio", è l Organo collegiale di governo del Dipartimento. 2. Il Consiglio, presieduto dal Direttore, è composto dai soggetti previsti dall Articolo 3 commi 1 e 2 del presente regolamento. 3. Il Consiglio è convocato dal Direttore secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale d Ateneo e si ritiene regolarmente costituito e legittimato a deliberare ai sensi di quanto previsto all Articolo 2 dello stesso Regolamento. 4. Il Dipartimento può decidere in merito alla partecipazione alle sedute del Consiglio di soggetti esterni che collaborano sistematicamente all attività didattica e scientifica del Dipartimento. Tali soggetti, individuati tra studiosi ed esperti anche afferenti a enti convenzionati, partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza che la loro partecipazione sia considerata ai fini del computo del numero legale. 5. Alle sedute del Consiglio possono altresì essere invitati ad assistere gli assegnisti di ricerca, gli studenti dei Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento, o loro rappresentanti, ovvero altre figure la cui presenza sia funzionale alla discussione dei punti all ordine del giorno. 6. La lingua utilizzata durante il consiglio di Dipartimento è la lingua italiana. In condizioni particolari e per quella specifica seduta, il Dipartimento può scegliere l inglese come lingua da utilizzare per lo svolgimento delle sue funzioni, mediante una votazione per alzata di mano a maggioranza semplice su proposta di uno dei membri del Dipartimento.

Articolo 7 Funzioni del Consiglio di Dipartimento 1. Sono funzioni del Consiglio di Dipartimento: a) esprimere il proprio papere sui documenti di programmazione e di indirizzo dell Ateneo in relazione alle proprie competenze e finalità istituzionali; b) proporre al Rettore i posti vacanti di professore e di ricercatore da coprire specificandone la modalità di copertura; c) deliberare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori secondo le maggioranze previste dalle normative vigenti; d) proporre agli Organi Accademici competenti l istituzione, l attivazione e la modifica dei Corsi di Studio, definendone gli Ordinamenti, i Regolamenti didattici e i rispettivi Manifesti degli Studi; e) curare la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti, anche ai sensi di quanto previsto dall Articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; f) deliberare, a maggioranza degli aventi diritto, le proposte di costituzione di un unico Collegio per più Corsi di Studio; g) valutare, col supporto dei Collegi dei Docenti, le metodologie didattiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun Corso di Studio, ivi compresi i Corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione, prevedendo eventuali verifiche in itinere volte a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi delle singole coorti di studenti; h) definire, sentiti i Collegi dei Docenti, la programmazione delle attività didattiche assicurando la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili; i) deliberare in merito alle linee guida per lo svolgimento dell esame di Laurea proposte dai Collegi dei Docenti; j) deliberare, per quanto di sua pertinenza, in merito alle proposte di stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, anche in collaborazione con enti e imprese pubblici e privati, verificando la congruità di dette attività con le finalità istituzionali del Dipartimento; k) deliberare, per quanto di sua pertinenza, in merito alle proposte di attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di prestazione di servizi per conto di enti e imprese pubblici e privati; l) esprimere il proprio parere motivato in merito alle richieste di passaggio a settori scientificodisciplinari diversi da quelli di inquadramento formulate da professori e ricercatori afferenti al Dipartimento; m) promuovere la formazione continua e permanente tramite l attivazione di Master e Corsi di Perfezionamento; Il Consiglio di Dipartimento può delegare ai Collegi dei Docenti le seguenti funzioni: a) l adempimento delle attività necessarie a regolare e gestire i percorsi di carriera degli studenti;

b) la definizione dei calendari delle lezioni e degli esami di profitto e finali; c) ogni altro adempimento legato alla gestione ordinaria del Corso di Studio. Articolo 8 Giunta di Dipartimento 1. La Giunta è l Organo esecutivo del Dipartimento che coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni ad Egli attribuite. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e svolge le attività ad essa delegate dal Direttore o dal Consiglio. 2. La composizione della Giunta di Dipartimento è indicata dall Articolo 15, comma 10, dello Statuto di Ateneo. I Presidenti dei Corsi di laurea e i Coordinatori dei Corsi di dottorato, individuano autonomamente all interno delle proprie componenti un numero massimo di tre rappresentati ciascuno da indicare per la composizione della Giunta. I Direttori delle Scuole di Specializzazione, individuano autonomamente all interno delle proprie componenti un numero massimo di tre rappresentati ciascuno da indicare per la composizione della Giunta assicurando che venga garantita la rappresentanza delle tre aree di specializzazione: Medica, Chirurgica e dei Servizi. 3. In relazione alla discussione di specifici temi, la Giunta può essere integrata da delegati e referenti tematici del Dipartimento individuati dal Direttore. 4. Il mandato della Giunta è di durata triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Direttore. Articolo 9 Collegio dei Docenti dei Corsi di Studio 1. Il Collegio dei Docenti dei Corsi di Studio, di seguito denominato Collegio, è rappresentato dal Presidente che lo sovraintende, ne convoca le sedute e ne coordina le attività. 2. Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo che compongono il Collegio, su proposta del Direttore del Dipartimento che ha attivato il Corso di Studio e previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. 3. Il Presidente del Collegio può nominare un Vicepresidente, scelto tra i docenti componenti il Collegio dei Docenti, che lo coadiuva in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di suo impedimento. La durata del mandato del Vicepresidente coincide con quella del mandato del Presidente. 4. Il Collegio è costituito dai professori e dai ricercatori che svolgono attività didattica nell ambito del Corso di Studio. Partecipano al Collegio, con diritto di voto, i Coordinatori didattici delle attività professionalizzanti laddove previsti. 5. Su determinazione del Presidente, per la trattazione di specifici temi, il Collegio può essere convocato in seduta allargata, con diritto di voto, ai docenti esterni titolari di attività didattica frontale nel Corso di Studio. 6. Il Presidente può invitare alle sedute del Collegio, in qualità di uditori, qualora ritenga opportuna la loro presenza, coloro che partecipano allo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio e i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato consultivo docenti-studenti. 7. Il Collegio può istituire, su proposta del Presidente, apposite Commissioni a supporto del Collegio stesso. Tali Commissioni possono essere integrate con membri esterni al Collegio.

Articolo 10 Funzioni del Collegio dei Docenti dei Corsi di Studio 1. Al Collegio dei Docenti dei Corsi di Studio spettano le seguenti funzioni: a) predisporre e sottoporre ad approvazione del Consiglio di Dipartimento il regolamento didattico del Corso di Studio ed eventuali modifiche, a norma dell Articolo 17, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo; b) proporre e definire annualmente al Dipartimento un documento di programmazione didattica nel quale vengono definiti i compiti didattici attribuiti ai docenti afferenti al corso e le eventuali richieste di attivazione di procedure per l assegnazione di compiti didattici integrativi e di incarichi didattici da riservare al personale ospedaliero ovvero a personale esterno; c) predisporre il calendario delle attività didattiche e delle sessioni d esame; d) provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di studio che ad essi fanno capo; e) provvedere agli adempimenti attinenti alla gestione dei percorsi di carriera degli studenti; f) avanzare richieste e proposte nelle materie di sua pertinenza al Consiglio di Dipartimento; g) assumere i compiti delegati conferiti dal Dipartimento in materia di gestione annuale dell offerta formativa; h) promuovere, in collaborazione con le strutture competenti, la stipula di accordi con università, altri enti e istituzioni pubbliche e private, anche straniere; i) proporre al Consiglio di Dipartimento le linee guida per lo svolgimento dell esame di Laurea. Articolo 11 Norme finali 1.Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti e, in particolare, al Regolamento Generale d Ateneo.