CASSA FORENSE RC PROFESSIONALE AVVOCATI

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Generali Italia S.p.A. CASSA FORENSE RC PROFESSIONALE AVVOCATI Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 24.12.2001 Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

R59 CASSA FORENSE RC PROFESSIONALE AVVOCATI Contratto di Assicurazione per la copertura delle Mod. R59B/02 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato Assicurazione Contraente Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione. Franchigia La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo/ Risarcimento Polizza La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell assicurazione. Scoperto Sinistro Società La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. La richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l assicurazione. Generali Italia S.p.A. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Generali Italia S.p.A. Gruppo Generali; b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 Italia; c) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info.it@generali.com; d) L impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell Albo delle imprese di assicurazione; e) collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Nota informativa - Edizione 24.06.2017 Pagina 1 di 6

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Il patrimonio netto ammonta a 11.581.854.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.198.582.000 euro. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo, salvo il caso di cessazione della convenzione. Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Si rinvia all art. 2 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione del capitolo Effetto e durata dell assicurazione e all art. 2 - Decorrenza e durata della convenzione del capitolo Polizza Convenzione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura prestata prevede: la possibilità di elevare le somme assicurate in base alla convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 24.12.2001 e successive integrazioni del 15.12.2011 per dettagli si rinvia all art. 3 - Massimali di garanzia superiori della presente Polizza Convenzione; l estensione della copertura RC professionale alle perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell esercizio della funzione di: - Sindaco in società di capitali che esercitino imprese industriali e commerciali - Revisore dei conti - Amministratore di sostegno - Gestore della crisi di sovra-indebitamento - Commissario straordinario antimafia - Componente di organismi di vigilanza attività Procedure esecutive immobiliari; si rinvia al capitolo Estensioni e, sezione Responsabilità Civile, per gli aspetti di dettaglio. E possibile integrare l assicurazione con una copertura di Tutela Legale che è operante unicamente se richiamata in polizza. Per i dettagli si rinvia al capitolo Estensioni e, sezione Tutela Legale, art. 1 Oggetto della garanzia. Inoltre è possibile integrare l assicurazione con una copertura di Assistenza che è operante solo se richiamata in polizza. Per i dettagli si rinvia capitolo Estensioni e, sezione Assistenza, Garanzie assistenza alla persona e Garanzie assistenza per lo studio professionale. Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Ferme le delimitazioni previste dalla convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 24.12.2001 e successive integrazioni del 15.12.2011, le principali delimitazioni relative alle garanzie integrative e alle estensioni di garanzia sono riportate sezione Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della polizza Convenzione. La copertura - che decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato o, in caso diverso, dalle ore ventiquattro del giorno in cui il premio viene pagato - resta sospesa in caso di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate di premio successive alla prima, come previsto dall art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione Mezzi di pagamento del capitolo Effetto e durata dell assicurazione della presente polizza convenzione. Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. Ferme franchigie e scoperti previsti dalla convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 24.12.2001 e successive integrazioni del 15.12.2011, le principali franchigie e scoperti relativi alle garanzie integrative e alle estensioni di garanzia sono riportate nell art. 1 - Risarcimento dei sinistri Scoperti, Pagina 2 di 6 Edizione 24.06.2017 Nota informativa

e nella sezione Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della polizza Convenzione. Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo: ammontare del danno = euro 110.000,00 massimale/limite di indennizzo = euro 100.000,00 danno indennizzabile/risarcibile = euro 100.000,00 Esempio numerico di scoperto: ammontare del danno stimato = euro 10.000,00 scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 = euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale= euro 9.000,00 Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00: i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti) se la franchigia relativa pattuita è di euro 500,00: i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti i sinistri superiori a euro 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all articolo 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio del capitolo Sinistri della polizza convenzione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione (cessazione) del rischio è, a titolo esemplificativo, la radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall ordine professionale. 6. Premi Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio; in certi casi è possibile applicare una durata poliennale con pagamento unico anticipato. Il Contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 4% per rateizzazione quadrimestrale e del 5% per rateizzazione trimestrale. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia; per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all intermediario su ccp dedicato(*); con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*); con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità; Nota informativa - Edizione 24.06.2017 Pagina 3 di 6

per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell intermediario; per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o all intermediario nei casi previsti. Avvertenza : la Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: - concordando con il Contraente limitazioni di garanzia; - concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; - concordando con il Contraente l attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa; - sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Rivalse Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell ammontare di esso, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Avvertenza: nella sezione Tutela Legale, se attivata, è previsto che spetta a DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (impresa incaricata della gestione del sinistro per conto della Società, come precisato nel successivo punto 12) quanto liquidato a favore dell Assicurato per spese, competenze ed onorari di legali e periti, fino a concorrenza dell indennizzo assicurativo pagato. Si rinvia all articolo 7 - Liquidazione del danno, contenuto nella sezione sopra citata. 8. Diritto di recesso Avvertenza: il contratto prevede per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo. Si rinvia all art. 4 - Recesso in caso di sinistro del capitolo Effetto e durata dell assicurazione della polizza convenzione. L art. 8 - Diminuzione del rischio del capitolo Sinistri della polizza convenzione limita il diritto di recesso della Società. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del codice civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall art. 1915 del codice civile per cui se l assicurato dolosamente non adempie l obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all indennizzo, mentre se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Pagina 4 di 6 Edizione 24.06.2017 Nota informativa

10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli articoli 5 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell assicurato e 6 - Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza del capitolo Sinistri della polizza convenzione. Avvertenza: relativamente alla garanzia spese legali e peritali della sezione Tutela Legale, se attivata, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., nel presente documento anche denominata per brevità DAS. Si rinvia alla disciplina della condizione sopra citata. Avvertenza: per la copertura Assistenza, l assicurato per beneficiare delle relative prestazioni deve rivolgersi telefonicamente alla Struttura dedicata. Per i dettagli si rinvia all art. 3.3 Modalità per la richiesta di assistenza del capitolo Estensioni e Garanzie Integrative, sezione Assistenza, Norme comuni a tutte le prestazioni. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e-mail: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'ivass, nel reclamo deve essere indicato: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm). Prima di interessare l Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Nota informativa - Edizione 24.06.2017 Pagina 5 di 6

14. Arbitrato e mediazione Per la garanzia di Responsabilità Civile l Assicurato, per le sole controversie riguardanti il diritto all indennizzo, conferirà alla cassa forense apposito mandato demandando la decisone alla commissione che si costituirà a tal fine in un collegio arbitrale e che deciderà secondo diritto con lodo impugnabile a norma degli artt. 827 e seguenti del c.p.c. Si rinvia all art. 16 - Commissione paritetica Arbitrato della Polizza Convenzione. L istanza di attivazione dell arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 31021 Mogliano Veneto (TV) e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com Per la garanzia spese legali e peritali, se attivata la Sezione Tutela Legale e dunque operante la garanzia stessa, in caso di disaccordo tra Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione con potrà essere demandata ad un arbitro. Si rinvia al paragrafo 6 - Gestione del sinistro - della relativa Sezione. In tal caso l istanza di attivazione dell arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B 37135 Verona Fax 045.8351025 e-mail: servizio.clienti@pec.das.it Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A. Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Silvio d Amico, 40 00145 Roma Fax 06.44.494.313 e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 6 di 6 Edizione 24.06.2017 Nota informativa