Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari

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Transcript:

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 febbraio 2010 Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva per i servizi intracomunitari, recate dalle Direttive comunitarie, e recepite dall Italia con apposito Decreto Legislativo, ancora in attesa di pubblicazione nella G.U.. La nuova disciplina ha introdotto rilevanti novità nei confronti degli enti non commerciali, i quali devono emettere autofattura assolvendo l imposta non solo per i servizi loro forniti nell ambito dell attività commerciale ma anche per i servizi loro forniti, in ambito dell attività istituzionale, da prestatori non residenti in Italia. L ente non commerciale deve, però, sempre distinguere gli acquisti di servizi in ambito commerciale da quelli in ambito istituzionale dal momento che, per i servizi acquisiti in ambito commerciale, l ente deve eseguire la registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (reverse charge), mentre per i servizi acquisiti in ambito istituzionale, l ente deve procedere alla registrazione su apposito registro, come già accade per gli acquisti di beni intracomunitari in ambito istituzionale, e versare separatamente l IVA relativa. 1

Infatti, nell acquisizione di servizi in ambito istituzionale, l imposta, che dal 1 gennaio 2010 si applica nel Paese del committente, non è, comunque, detraibile per l ente non commerciale committente. Pertanto, come è stato anche rilevato in dottrina, al momento della ricezione della fattura emessa dal prestatore (comunitario) del servizio senza l indicazione dell IVA, l ente non commerciale, che acquisisce il servizio in ambito istituzionale, deve applicare e versare l imposta relativa alla prestazione ricevuta, imposta che rimane un costo (istituzionale) per l ente. In particolare, l Agenzia delle Entrate con la circolare n. 58/E del 31.12.2009 ha chiarito la posizione anche riguardo agli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. Riguardo le disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell anno solare precedente, ovvero nel corso dell anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall art. 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l applicazione dell imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (art. 38, comma 6, del D.L. citato). 2

Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. La predetta Agenzia ha precisato che nei casi predetti tali soggetti, anche se assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non possono esercitare il diritto a detrazione poiché si tratta comunque di acquisti effettuati al di fuori dell esercizio di attività commerciale. Viceversa, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall articolo 45 della Direttiva IVA). Enti non commerciali Ai fini della determinazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi, sono considerati soggetti passivi con riferimento a tutti i servizi e i beni acquistati anche (art. 7-ter, Decreto IVA): gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; 3

gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell Iva. Tali soggetti, a partire dal 1º gennaio 2010, devono adempiere a tutti gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti da operatori non residenti. Per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di fatturazione, essi devono applicare il meccanismo dell autofatturazione secondo le previste modalità accennate sopra. L autofattura deve, quindi, essere annotata, previa progressiva numerazione, in un apposito registro (art. 39, D.P.R. n. 633/72). Tali enti, per le operazioni in relazione alle quali hanno emesso autofattura (art. 17 del medesimo D.P.R.), entro ciascun mese, devono versare cumulativamente l imposta che si riferisce a tutti gli acquisti registrati nel mese precedente nonché presentare, in via telematica, entro lo stesso periodo, una dichiarazione relativa ai medesimi acquisti, utilizzando l apposito modello Intra, il quale deve riportare: l ammontare degli acquisti registrati nel mese oggetto di dichiarazione al netto dell imposta; l importo relativo all IVA dovuta; gli estremi del versamento effettuato dal dichiarante. 4

Gli enti non commerciali, inoltre, qualora ricevano prestazioni di servizi da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, sono tenuti a presentare, in via telematica, l elenco riepilogativo di tali prestazioni (art. 50, D.L. n. 331/1993). Esempio di autofattura 5

Asso1 Via romana, 1 Milano P. IVA: 00000001123 FATTURARE A: Asso1 Via romana, 1 Milano P. IVA: 00000001123 AUTOFATTURA N. 1 DATA: 02/02/2010 Operazione di. Imponibile 10.000 Iva 20% 2.000 TOT. AUTOFATTURA 12,000 6

ANNOTAZIONI: art. 17, commi 2, 3 del D.P.R. n. 633/1972. Peraltro, l autofattura, va emessa al momento di effettuazione operazione (art. 6, D.P.R. n. 633/72) Registrazione Entro il termine di 15 giorni dalla emissione dell autofattura lo stesso documento deve essere annotato dal cessionario o committente sul registro delle fatture (art. 23 DPR IVA per l annotazione di tali fatture si può utilizzare anche un registro sezionale), riportando sullo stesso le seguenti indicazioni: numero progressivo dell autofattura; data di emissione; ammontare dell imponibile e dell imposta, distinti secondo l aliquota applicata, o norma di inapplicabilità dell IVA; dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale; nome e cognome, nel caso in cui tale soggetto non sia una impresa, una società o un ente) del soggetto che cede il bene o presta il servizio. 7

Ai fini della detrazione, l autofattura deve poi essere annotata, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale é esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, nel registro degli acquisti (art. 25 DPR IVA). In alternativa, può utilizzarsi un registro sezionale. In detto registro dovranno essere indicati: numero progressivo relativo alle fatture di acquisto attribuito all autofattura; data di emissione della stessa; ammontare dell imponibile e dell imposta, distinti secondo l aliquota applicata, o norma di inapplicabilità dell IVA; dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale; nome e cognome, nel caso in cui tale soggetto non sia una impresa, una società o un ente) del soggetto che cede il bene o presta il servizio. Attraverso la doppia registrazione, l IVA non viene materialmente versata dal cessionario/committente e, nel caso in cui per quest ultimo non vi siano limiti alla detrazione, l operazione viene resa completamente neutra dal punto di vista contabile. Qualora, invece, non sia possibile esercitare la detrazione integrale dell imposta 8

giacché viene effettuata un attività che comporta l applicazione del pro-rata di detraibilità o con riferimento al bene o al servizio oggetto dell operazione sussistano limitazioni oggettive alla detrazione, in capo al soggetto passivo nazionale sorge un debito d imposta, pari alla differenza tra l IVA a debito e quella detraibile. Al momento della dichiarazione annuale, gli acquisti da operatori non residenti soggetti ad autofatturazione devono essere esposti nel modello IVA e più esattamente nel quadro VJ (rigo VJ3), concernente la determinazione dell imposta relativa a particolari tipologie di operazioni (tali operazioni non concorrono, quindi, alla determinazione del volume d affari del contribuente), per poi confluire nel rigo VL2 del prospetto di riepilogo. L ammontare di tali acquisti deve essere riportato anche nel quadro VF, in corrispondenza della relativa aliquota. Acquisti effettuati nell ambito dell attività istituzionale In tale ipotesi, quindi, l autofattura deve essere registrata solo nel registro delle fatture emesse e deve essere versata l Iva all Erario. Vincenzo D Andò 9

13 febbraio 2010 10