REGIONE LAZIO. L.R. 3 Agosto 1993, n. 32

Documenti analoghi
Art. 1 (Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE

Legge 28 marzo 2001, n. 129

Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1984, n. 13

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI Approvata dal Consiglio regionale

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

(Finalità) Art. 2 (Beneficiari)

REPUBBLICA ITALIANA DELLA. Regione Umbria PARTE PRIMA. Sezione I LEGGI REGIONALI

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

Legge Regionale 17 Agosto 1993, n. 36. Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero.

LEGGE REGIONALE N. 51 DEL REGIONE VENETO - 05/09/1984, 51 - B.U.R.

Consiglio regionale del Piemonte LEGGE REGIONALE DEL 4 SETTEMBRE 1975, N. 48. Articolo 1 Costituzione del Consorzio

Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. Ministero per i beni e le attività culturali (dalla seduta n.

Legge regionale - Regione Veneto - 5 luglio 1994, n. 24 Norme in materia di cooperazione sociale. (Pubblicata in B.U.R.'8 luglio 1994, n.

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

Deliberazione della Giunta Regionale 09 dicembre 2014, n. 863 (1)

TESTO IN VIGORE NOTE/OSSERV. IPOTESI DI TESTO UNICO TITOLO IX ABROGAZIONI E NORME TITOLO IX ABROGAZIONI E NORME FINANZIARIE

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 Interventi regionali a favore del settore termale.

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1)

onsiglio Regionale della Puglia

S O M M A R I O. Art. 1 (Finalità)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 9 novembre 1989, n. 2, 12 novembre 1990, n. 58 e 2 maggio 2001, n.

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario , n. 14 ) Art. 1 (Modifica alla L.R.

Art. 1 (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

REGIONE LAZIO. 20/03/ prot. 141 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

REGIONE LAZIO L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1) Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio.

Legge regionale n. 43 del 4 agosto 1997

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1989, N. 99: Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.

REGIONE CALABRIA. Bilancio di previsione della Regione Calabria per l anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Consiglio Regionale della Puglia

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'aosta (2).

ATTO DI PROMULGAZIONE N.11. VISTO l art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.14 DEL 10 MARZO 1999

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

"Norme per l attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l integrazione di disposizioni legislative".


Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO

Art. 1 (3) b) un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo] (4).

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO

Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione

A.C Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. (Approvato dal Senato A.S.

Consiglio. Regionale

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di spettacolo

D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (1). Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 2003)

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34

Legge regionale 16 novembre 2007, n Testo vigente

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)

Consiglio regionale della Toscana

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale , n. 22) Art. 1 (Stato di previsione delle Entrate)

LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO

Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati. Regione Siciliana

amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare)

Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10

» LR 24/07/2002 n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO

Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51.

Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte ( 2 ) ( 3 ). Art. 1 Finalità generali

Art. 1. (Finalità) Art. 2. (Soggetti e benefici)

DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

Valorizzazione e promozione del volontariato. (B.U. 7 settembre 1994, n. 36) Art. 1. (Finalita')

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 30/12/2014

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno Legge di stabilità regionale";

Disegno di Le; gè N. 282 del 11/12/2017

'?2 &de'l& rtet <^0e??^e- de&e ^$fci&w'tà (?ufctett<a'u e ^V^f^^ DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO SERVIZIO II IL DIRETTORE GENERALE

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

Art. 3 (Albo regionale)

Disegno di legge n. 196/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante :

Art. 1 (Modifiche alla L.R. 3/2013) Art. 2 (Modifica all'art. 49 della L.R. 2/2013)

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE Art. 1

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 41 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 2017 e pluriennale

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/111/CU7/C7

REGIONE VALLE D'AOSTA

GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITA DEL BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE del /11/2013 Ufficio Proponente: Area Economico Finanziaria

Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. Disciplina del volontariato. (B.U. 27 aprile 1995, n. 29).

A relazione dell'assessore Parigi: Premesso che:

Transcript:

REGIONE LAZIO L.R. 3 Agosto 1993, n. 32 Istituzione nel comune di Trevignano Romano del centro di attività artistiche: teatro, musica e danza. 1. 1. E' istituito nel comune di Trevignano Romano il "Centro di attività artistiche: teatro, musica e danza" finalizzato a: a) iniziative artistico-culturali, formative, di studio, ricerca, produzione e diffusione di spettacoli, realizzate con il contributo di esperti professionisti; b) attività didattiche riguardanti le sopracitate iniziative dirette ai giovani, finalizzate al tempo libero, per una migliore integrazione nella vita sociale. 2. 1. Alla realizzazione della sede del centro provvederà il comune di Trevignano Romano attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato: "lavatoio e mattatoio comunale" di proprietà del comune di Trevignano Romano mediante l'utilizzazione delle legge regionali esistenti. 2. Il progetto della ristrutturazione dell'immobile di cui al comma primo, redatto a cura del comune di Trevignano Romano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale ed il relativo onere per l'esecuzione del progetto è determinato in L. 400 milioni. 3. I lavori dovranno essere eseguiti a cura del comune di Trevignano Romano sotto la vigilanza del competente settore dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il finanziamento sarà erogato con le modalità previste all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. 4. In attesa della ristrutturazione dell'immobile il centro potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta nel comune di Trevignano Romano. 3. 1. La gestione del centro è affidata al comune di Trevignano Romano, che ne è responsabile e può coinvolgere gli altri comuni limitrofi lacustri ed associazioni private interessate nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Il comune eserciterà tutte le funzioni relative alla utilizzazione dell'immobile per le finalità di cui all'art. 1 e provvederà alle relative spese. 3. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di L. 100 milioni per l'anno 1993. 4. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al comune per la gestione del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attività del centro stesso. 2. Il comune provvede a trasmettere all'assessorato alla cultura della Regione Lazio, ampie e documentate relazioni tecniche illustrative della programmazione dell'attività del centro e del suo svolgimento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. 3. L'Assessorato regionale alla cultura provvede a formulare annualmente motivate

proposte di finanziamento del centro, ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione. 5. 1. In relazione alle spese previste dalla presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993 i seguenti capitoli: - cap. n. 44316 denominato: "Costituzione nel comune di Trevignano del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza" con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 400 milioni. - cap. n. 44317 denominato: "Contributo straordinario per le spese di avviamento nel comune di Trevignano del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza" con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 100 milioni. 2. Alla copertura delle suddette spese si farà fronte in quanto a L. 500 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. n. 49002, elenco n. 4, lettera g) del bilancio per l'anno 1993. 6. 1 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ================================================================ = (1) Pubblicata sul BUR 10 agosto 1993, n. 22 (S.O. n. 2). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3).

REGIONE LAZIO L.R. 17 Agosto 1993, n. 34 Festival del teatro di Fondi. 1. 1. Nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della cultura teatrale contemporanea nel Lazio, la Regione promuove e sostiene la valorizzazione del Festival del teatro italiano Fondi-Riviera d'ulisse, che in dodici anni di attività è divenuto una delle più importanti manifestazioni di prosa in Italia, riconosciuto dal Ministero del turismo e dello spettacolo, con decreto del 27 marzo 1991 "Iniziativa di particolare rilevanza nazionale e internazionale". 2. 1. La manifestazione, patrocinata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è gestita dall'associazione festival del teatro italiano che, nell'intento di ampliare i propri confini, coinvolge alla propria attività altri comuni del comprensorio interessati alla promozione ed allo sviluppo della cultura teatrale contemporanea. 3. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, con proprio provvedimento, su proposta dell'assessore alla cultura, all'associazione Festival del teatro italiano contributi per la organizzazione del Festival del teatro italiano di FondiRiviera d'ulisse e delle iniziative collaterali connesse. 2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto, l'associazione dovrà produrre una dettagliata relazione sull'attività, nonchè, al termine della manifestazione, una rendicontazione analitica delle spese sostenute. L'Assessore alla cultura attua verifiche specifiche nelle varie fasi della manifestazione. 4. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400 milioni per l'anno 1993. 5. 1. Per il finanziamento della spesa indicata all'art. 4, vengono introdotte nel bilancio dell'anno 1993 le sottoindicate variazioni compensative. In diminuzione: - cap. n. 49001: "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi" (elenco n. 4, lettera h), L. 400 milioni; - cap. n. 16325: "Fondo di riserva per le integrazioni della previsione di cassa", L. 400 milioni. In aumento: - cap. n. 44327 (di nuova istituzione): "Contributi regionali per la realizzazione del Festival del teatro italiano Riviera d'ulisse-fondi"; per competenza, L. 400 milioni; per cassa, L. 400 milioni. 6. Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ================================================================ = (1) Pubblicata sul BUR 10 settembre 1993, n. 25. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3).

REGIONE LAZIO L.R. 20 Giugno 1994, n. 23 Contributo al comune di Velletri per l'acquisizione del teatro Artemisio. 1. 1. La Regione al fine di promuovere l'acquisizione dell'edificio denominato "Teatro Artemisio" di Velletri di valore storico-ambientale, da destinare ad uso socio-culturale concede al comune di Velletri un contributo in conto capitale fino ad un massimo di L. 1.500.000.000. L'edificio acquisito entrerà a far parte del patrimonio indisponibile del comune che provvederà alla gestione secondo le procedure stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. 1. Per accedere al finanziamento il comune di Velletri a pena di decadenza del finanziamento deve presentare all'assessorato regionale alla cultura la richiesta corredata degli atti amministrativi necessari entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il dirigente del settore competente dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, acquisito dal comune il parere sulla congruità del prezzo, provvede alla liquidazione del contributo. 3. 1. Per l'applicazione della presente legge e degli oneri derivanti, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 1.500 milioni che viene iscritta nel capitolo di nuova istituzione n. 44212 del medesimo bilancio denominato: "Spese per l'acquisizione del teatro Artemisio di Velletri". 2. Alla copertura dell'onere suddetto si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto per l'anno 1994, fondo globale, al cap. n. 49002, elenco n. 4, lettera b) del bilancio 1994. (1) Pubblicata sul BUR 30 giugno 1994, n. 18. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. n. 3).

REGIONE LAZIO L.R. 19 Settembre 1994, n. 46 Istituzione del festival regionale di Caracalla. 1. 1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura ed in riferimento alle competenze attribuite dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il "Festival regionale di Caracalla". 2. 1. Il festival ha per obiettivo la promozione della musica, della danza e del teatro nella comunità regionale. Il festival di Caracalla, cosi' come denominato in virtù della ultracinquantennale attività realizzata dall'ente autonomo Teatro dell'opera, si svolge, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, comma 5-ter del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1993, n. 4, nel comprensorio delle Terme di Caracalla o in altro comprensorio con caratteristiche similari ovvero in altra area della città nonchè nel restante territorio regionale. 3. 1. La realizzazione della manifestazione è affidata all'ente autonomo Teatro dell'opera di Roma che provvede a trasmettere per ciascun anno al competente Assessorato regionale, il programma delle iniziative da attuare e, a conclusione delle stesse, il rendiconto delle attività svolte (2). 4. 1. (Omissis) (3). 5. 1. (Omissis) (3). 6. 1. (Omissis) (3). 7. 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, il teatro dell'opera presenta all'assessorato regionale competente il piano dettagliato dell'attività del festival per l'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 8. 1. La spesa per l'attuazione della presente legge, che per l'anno 1994 è prevista in L. 2.500 milioni, graverà sul cap. n. 44311 che si istituisce con la denominazione: "Finanziamento all'ente autonomo del Teatro dell'opera di Roma per la realizzazione del festival di Caracalla", con lo stanziamento di L. 2.500 milioni. 2. Alla copertura della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata al cap. n. 49001, lettera n) "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi di spesa corrente del 4 programma" del bilancio di previsione dell'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 5 della legge regionale di contabilità, 12 aprile 1977, n. 15.

(1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1994, n. 27. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 aprile 1995, n. 13 (S.S. n. 3). (2) Articolo così modificato dal secondo comma, dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59. (3) Articolo abrogato dal comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59.

REGIONE LAZIO L.R. 18 Maggio 1998, n. 15 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998. 1. 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 31.612.253.058.223 in termini di competenza ed in lire 35.436.585.072.945 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1998, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella "A"). 2. 1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 31.612.253.058.223 in termini di competenza ed in lire 35.436.585.072.945 in termini di cassa. 2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1998 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione di cui alla tabella "B". L'erogazione delle spese comprese nel settore "Partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti nella predetta tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente anno finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio. 4. L'utilizzazione della somma iscritta al capitolo 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo. 5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998. 3. 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1998/2000. ( omissis ) 24. 1. Per la partecipazione della Regione alle costituende fondazioni dell'accademia di Santa Cecilia e del Teatro dell'opera, in virtù di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 concernente: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", è istituito il capitolo 44366 con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio alle fondazioni dell'accademia di Santa Cecilia e del Teatro dell'opera".

( omissis ) 27. 1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 44350 l'importo di lire 60.000.000 è destinato, previa rendicontazione, al comune di Veroli (FR) per il ripiano delle spese sostenute nel 1996 relative alla manifestazione "Festival Mondiale del Teatro", mentre l'importo di lire 60.000.000, è destinato, previa rendicontazione, al Liceo Ginnasio Statale "Tulliano" di Arpino (FR) per il ripiano delle spese sostenute nel 1997 relative alla manifestazione "Certamen Ciceronianum Arpinas". 2. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 44350, per le manifestazioni realizzate nell'anno 1997: a) l'importo di lire 60.000.000 è destinato, come contributo e previa rendicontazione, al comune di Frosinone per la realizzazione del festival "Comicittà"; b) l'importo di lire 60.000.000 è destinato come contributo e previa rendicontazione, al comune di Viterbo per la realizzazione del festival internazionale del mimo e del teatro di danza. ( omissis )

REGIONE LAZIO L.R. 07 Giugno 1999, n. 7 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999. L.R. 7 giugno 1999, n. 7 (1). Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999. 1. 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1999 è approvato in lire 33 mila 568 miliardi 73 milioni 526 mila 057 in termini di competenza ed in lire 39 mila 527 miliardi 475 milioni 820 mila 594 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1999, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella "A"). 2. 1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1999 è approvato in lire 33 mila 568 miliardi 73 milioni 526 mila 57 in termini di competenza ed in lire 39 mila 527 miliardi 475 milioni 820 mila 594 in termini di cassa. 2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1999, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato nella tabella "B". Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla predetta tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente anno finanziario,

conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio. 4..L'utilizzazione della somma iscritta al capitolo 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo. 5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999. 3. 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1999/2001. ( omissis ) 90. 1. ( omissis ) 2. La Regione interviene per le stesse finalità di cui al comma 1 a favore del Teatro Stabile di interesse pubblico "Vittoria" di Roma, gestito dalla cooperativa Attori e Tecnici per un importo pari a lire 30 milioni. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l'istituzione del capitolo 44230 denominato: "Intervento finanziario della Regione a favore Teatro Stabile di interesse pubblico Vittoria di Roma" con uno stanziamento di pari importo. ( omissis ) 121. 1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo 44350, l'importo di lire 60 milioni è destinato al comune di Viterbo per la realizzazione del "Festival internazionale del mimo e del teatro di danza", edizione 1999. ( omissis )