COMUNE DI PISOGNE Provincia di Brescia. Regolamento per l erogazione del servizio di illuminazione lampade votive presso i Cimiteri comunali



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COMUNE DI PISOGNE Provincia di Brescia Regolamento per l erogazione del servizio di illuminazione lampade votive presso i Cimiteri comunali Approvato con deliberazione consiliare N 04 del 13/05/2013

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano: a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc; b) i rapporti tra l Ente e gli utenti del servizio; c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso; d) l individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione. I cimiteri sono cosi individuati: Cimitero frazione Toline; Cimitero capoluogo Pisogne; Cimitero frazione di Gratacasolo Nuovo Cimitero frazione Gratacasolo Cimitero frazione Sonvico Cimitero frazione Fraine Cimitero frazione Pontasio; Cimitero frazione Grignaghe Art.2 Modalità di svolgimento del servizio. Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali viene assunto dal Comune e gestito direttamente ed in economia ai sensi degli artt. 1 (punto n. 2) e 15 del T.U. delle Leggi sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n.2578. Art. 3 Determinazione delle tariffe Le tariffe del servizio, per allaccio e canone annuo, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1 gennaio dell esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione. In caso di mancata fissazione di nuovi importi si intendono confermati quelli in vigore. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione a norma di legge della deliberazione di Giunta Comunale che l ha introdotta;. Art. 4 Rescissione del contratto Qualora l utente non volesse accettare la modifica della tariffa deliberata, potrà rescindere il contratto. La rescissione dovrà essere effettuata con comunicazione sottoscritta dall utente e recapitata a proprie spese presso l ufficio di competenza, ed avrà effetto dal 1 gennaio dell anno successivo alla data di ricevimento. Art. 5 - Modalità di fornitura del servizio Il Comune provvede all attivazione dell utenza delle lampade votive, o in economia diretta o con apposita ditta, assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l illuminazione laddove è tecnicamente possibile. Il servizio è fornito con addebito di canone annuale. Limitatamente all anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile: quello del mese di attivazione se la domanda è fatta dal giorno 01 al 15 giorno del mese; quello successivo all'attivazione del servizio se la domanda è fatta dal 16 giorno del mese; Il servizio si intende tacitamente rinnovato qualora non pervenga, da parte dell utente, apposita richiesta di disdetta, che decorrerà dal mese successivo all effettiva disattivazione.

Ogni utenza potrà avere per oggetto solo l attivazione di n 1 lampada. In caso di richieste per più lampade votive dovranno essere attivati più contratti. Il richiedente, con la sottoscrizione del contratto autorizza implicitamente a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario alla fornitura del servizio stresso. Il servizio sarà assicurato con lampadine a Led alimentate con tensione alternata a 24 Volt. Art.6 Orario del servizio Sospensione del servizio. Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo (giorno e notte). Il comune di Pisogne potrà modificare a proprio insindacabile giudizio, l orario di accensione e spegnimento delle lampade votive in ogni momento, per motivi di pubblico interesse, economicità, contenimento dei consumi energetici, senza che le modifiche determinino rimborsi di alcun tipo agli utenti. Il Comune non assume alcuna responsabilità e non riconoscerà nessun rimborso agli utenti, per le interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell energia elettrica, a guasti o danni causati da forza maggiore, a riparazioni alla rete, a danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, ad incendi ed in genere a danni derivanti dall intervento di terzi. Art. 7 Richiesta di utenza. L erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all Ufficio contratti del Comune mediante la sottoscrizione di apposito modulo/contratto nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, ed, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso e l esatta indicazione della tomba e/o del loculo e/o dell ossario. Il modulo/contratto deve essere redatto per ciascun punto luce di illuminazione votiva. L allaccio al servizio di illuminazione votiva sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora, per motivi di natura esclusivamente tecnica, non fosse possibile esaudire la richiesta, il Comune, nel comunicare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la natura degli impedimenti agli interessati, dovrà contestualmente restituire la somma versata dai richiedenti a titolo di quota di allacciamento. La pratica di ciascun utente viene perfezionata con il versamento, mediante l apposito bollettino di conto corrente postale debitamente compilato, della somma dovuta come canone annuo per la corresponsione del servizio e come diritto di allaccio. Art. 8 - Spese di allacciamento Le spese fisse di impianto (diritti di allaccio), comprendono: a) le spese contrattuali; b) la compartecipazione alle spese di allaccio in misura fissa per tutte le utenze; c) la fornitura della lampada; Per i riallacci a seguito di sospensione del servizio dovrà essere corrisposta la stessa somma prevista per un nuovo allaccio. Non è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto. In caso di impianti più complessi (come nel caso di cappelle private) ovvero di distanze intercorrenti dalla conduttura più prossima molto superiori alla norma, la misura della quota di allacciamento potrà essere variata di volta in volta, previa comunicazione al richiedente, sulla base delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Canone annuale Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Nel canone annuale sono comprese: a) il ricambio delle lampadine b) la normale manutenzione dell impianto generale c) la dovuta sorveglianza della rete d) il consumo di energia elettrica. e) l incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio: dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali, e simili; Non sono comprese nel canone eventuali opere di manutenzione che dovessero essere necessarie a causa di imperizia o danneggiamento da parte dell utente o da persone dallo stesso incaricate. L onere del ripristino è a totale carico dell utente, il quale dovrà provvedere direttamente all eventuale ripristino. Eventuali danni causati da atti vandalici saranno a carico dell Amministrazione Comunale. Art. 10 Modalità per il pagamento del canone Il versamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino di c. c. p. prestampato e debitamente compilato. L ufficio di competenza entro il 30 marzo di ogni anno provvederà alla compilazione e alla spedizione all indirizzo che ogni utente avrà inserito nel contratto del bollettino di c. c. p. prestampato. La spedizione dovrà, comunque, essere effettuata almeno 20 giorni prima della data di scadenza riportata sul bollettino di c.c.p. Art. 11 - Omesso pagamento L Ufficio contratti, verificati i pagamenti da parte dell utenza, provvede all individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all emissione di un sollecito di pagamento. Il suddetto sollecito contiene l espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete e l attivazione delle procedure di riscossione coatta per le somme non corrisposte. Art. 12 - Riallaccio alla rete Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità. Art. 13 - Variazioni nell utenza Le variazioni nell utenza possono riguardare: a) l indirizzo al quale inviare il bollettino; b) il nominativo dell intestatario del bollettino; c) l intestatario del contratto a seguito di subentro; Le suddette variazioni devono essere comunicate all Ufficio contratti con nota scritta e firmata via posta/fax/mail o con diretta compilazione di modulo disponibile presso l Ufficio stesso.

I bollettini rispediti al mittente per irreperibilità dell intestatario e per i quali, per errata designazione dell indirizzo da parte dell intestatario o di chi per esso ed in assenza di comunicazioni inerenti la variazione del domicilio, non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, si procederà all interruzione del servizio. L eventuale riallaccio comporterà il versamento della somma prevista come se si trattasse di un nuovo contratto. Art.14 - Trasferimento salma Nel caso che una salma venga trasferita nell ambito dello stesso cimitero o di altro cimitero comunale: se il trasferimento avviene per esigenze Comune di Pisogne, il contratto sarà volturato gratuitamente. se il trasferimento avviene su richiesta dell utente e la salma viene traslata nell ambito dello stesso cimitero, l utente che desiderasse confermare il servizio nella nuova destinazione del congiunto, dovrà comunicare la variazione di destinazione all Ufficio contratti del Comune e stipulare un nuovo contratto di allaccio, che terrà conto dei pagamenti effettuati per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente. Art. 15 - Cessazione dell utenza La richiesta di cessazione dell utenza dovrà essere effettuata con le stesse modalità espresse nell articolo 12 (variazione) del presente regolamento. La cessazione dell utenza, in qualunque momento richiesta, darà diritto al rimborso stabilito in dodicesimi, solo se la domanda sarà effettuata entro il 30 giugno dell anno; Art. 16 Divieti ed obblighi. E assolutamente vietato agli utenti di : a) E vietato agli utenti di asportare e cambiare lampadine, modificare o manomettere l impianto, eseguire attacchi abusivi o variare in alcun modo l impianto. b) E vietato altresì eseguire o far eseguire lavori che possano interessare l impianto elettrico da soggetto non autorizzato dal Comune. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, fatta salva la facoltà di indire azioni civili o penali e riservandosi la facoltà di interrompere il servizio. E fatto obbligo ai concessionari delle cappelle gentilizie di provvedere alla realizzazione (o revisione, se già presente) dell impianto elettrico all interno delle stesse. Alla firma del primo contratto di illuminazione votiva della cappella dovrà essere presentata dichiarazione di conformità rilasciata secondo la normativa vigente dall esecutore di detti lavori. Resta inteso che in mancanza di essa non sarà possibile effettuare l allaccio e che resta responsabile il concessionario della cappella per eventuali danni causati all impianto comunale dai guasti che si verificassero nell impianto all interno della cappella. Non sarà necessario ripresentare la dichiarazione di conformità alla richiesta dei successivi allacci. Ad ogni richiesta da parte del Comune, dovrà essere possibile l accesso alla cappella per la manutenzione e per il controllo dell impianto; Art. 17 Segnalazione guasti Sarà cura dell utente segnalare tempestivamente eventuali guasti o interruzioni del servizio all Ufficio Tributi, che provvederà, previa verifica della situazione debitoria, a segnalare agli operatori addetti l anomalia lamentata mediante foglio di servizio; sarà provveduto a ripristinare il guasto entro 48 ore lavorative, esclusi sabato e festivi.

Art. 18 - Allacci abusivi Qualora venisse individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza stipulazione del relativo contratto e senza il pagamento degli oneri connessi, l Ufficio Tributi provvederà immediatamente all interruzione del servizio ed avvierà le procedure affinché all utente venga applicata una sanzione amministrativa pari a 100,00. La regolarizzazione della posizione avverrà con la stipula del contratto di allaccio e con il pagamento degli oneri ad esso connessi. Trascorsi i trenta giorni si procederà al recupero delle somme dovute. Art. 19 - Rigetto di responsabilità Il Comune non garantisce l assoluta continuità del servizio di illuminazione votiva, ed in particolare non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni della rete di distribuzione, per intemperanze atmosferiche o per fatti di terzi. La mancata fruizione del servizio ai sensi del precedente comma non dà diritto a rimborsi o riduzione del canone. Art. 20 - Norme finali Per ogni controversia derivante dall applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati. Il presente Regolamento: a) entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione; b) verrà debitamente pubblicizzato a norma di legge e pubblicato sul il sito internet del Comune, al quale potersi collegare per prendere visione del documento e della modulistica predisposta per inoltrare le istanze relative alle varie esigenze dell utenza. Con l entrata in vigore del presente Regolamento debbono intendersi abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni con esso contrastanti.