Regolamento per il servizio lampade votive
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- Francesca Forte
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1 COMUNE DI SAN GODENZO Provincia di Firenze Regolamento per il servizio lampade votive Approvato con deliberazione consiliare N 5 del
2 Indice Art.1 - Premessa 2 Art.2 - Allacciamento 2 Art.3 Spese d'allacciamento 2 Art.4 Durata e costi del servizio 2 Art.5 Allacciamento in corso d'anno 3 Art.6 - Modificazioni 3 Art.7 Divieti 3 Art.8 - Sanzioni 3 Art.9 - Compensazione fra crediti e debiti - Rimborsi 3 Art.10 Interruzione del servizio 4 Art.12 - Norme finali 4 1
3 Art.1 - Premessa 1.Il Comune di San Godenzo gestisce in economia il servizio lampade votive nei cimiteri Comunali, ai sensi del vigente Statuto del Comune. Art.2 - Allacciamento 1. La richiesta di allacciamento di lampada votiva da situarsi nei cimiteri comunali dotati di apposito impianto di illuminazione votiva, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio Tributi ed accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota stabilita per l'allacciamento di cui al successivo articolo, deve essere presentata al protocollo comunale, direttamente o tramite il servizio postale. 2. Qualora, per motivi di natura esclusivamente tecnica, non fosse possibile esaudire la richiesta, il Comune, nel comunicare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la natura degli impedimenti agli interessati, dovrà contestualmente restituire la somma versata dai richiedenti a titolo di quota di allacciamento. 3. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di San Godenzo da questo incaricato e riguardano la sola presa di corrente, la fornitura e la posa di speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica. Art.3 Spese d'allacciamento 1. All'atto della richiesta di allacciamento il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba. 2. In caso di impianti più complessi (come nel caso di cappelle private) ovvero di distanze intercorrenti dalla conduttura più prossima molto superiori alla norma, la misura della quota di allacciamento potrà essere variata di volta in volta, previa comunicazione al richiedente, sulla base delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori. Art.4 Durata e costi del servizio 1. Il servizio viene offerto previo pagamento di un corrispettivo annuo, sulla base del tariffario stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. Il pagamento avviene mediante versamento su conto corrente postale oppure presso la Tesoreria Comunale, da effettuarsi in unica soluzione e con la scadenza indicata sull avviso predisposto ed inviato all'indirizzo indicato dal richiedente al momento dell'allacciamento. 2. La domanda di allacciamento sottintende la richiesta del servizio lampade votive per la durata di un anno. Il servizio si intende erogato al momento dell'allacciamento. 3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, qualora non pervenga da parte dell'utente apposita domanda di disdetta, da presentarsi entro il 31 dicembre. 4. Il corrispettivo annuo comprende le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica. Art.5 Allacciamento in corso d'anno 1. Qualora l'allacciamento si verifichi in corso d anno il pagamento del corrispettivo sarà dovuto in dodicesimi, computando il corrispettivo dal primo mese successivo a quello dell allacciamento. 2
4 Art.6- Modificazioni 1. L'utente è tenuto a comunicare all'ufficio Tributi ogni variazione dell'indirizzo cui debbono essere recapitate le bollette del servizio. 2. Devono altresì essere comunicate allo stesso ufficio le eventuali richieste di modifica d'intestazione dell'utenza. Art.7 Divieti 1. E' fatto divieto a chiunque di asportare o cambiare le lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o compiere qualsiasi altro atto che possa danneggiare l'impianto esistente. 2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento del danno provocato e al pagamento di una sanzione amministrativa di 51,65, fatte salve le eventuali azioni di natura penale o civile. Art.8 Sanzioni 1. Scaduto il termine fissato per il pagamento del corrispettivo annuo comunicato all'utente con le modalità di cui all'art.4, l Ufficio Tributi provvede alla individuazione dei soggetti morosi e procede alla emissione di un nuovo sollecito di pagamento. Tale sollecito contiene l espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nello stesso, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco della rete. 2. Scaduto inutilmente anche tale termine, il Comune di San Godenzo provvederà senza preavviso alcuno a sospendere l'erogazione del servizio ed a recuperare le somme relative, comprensive di interessi al tasso legale, tramite iscrizione a ruolo dell'utente moroso. 3. In caso di richiesta di riallacciamento di utenza sospesa come da comma precedente, l'utente sarà nuovamente tenuto a versare la quota prevista per l'allacciamento di cui all'art. 3, essendo considerata tale richiesta alla stregua di nuovo allacciamento. Art.9 - Compensazione fra crediti e debiti Rimborsi 1. E ammessa la compensazione fra crediti e debiti secondo le norme del presente articolo. 2. L'utente, nei termini previsti per il pagamento, di cui all'art.4, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 3. L'utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: a) generalità e codice fiscale dell'utente; b) l'importo dovuto al lordo della compensazione; c) l esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno. 4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti. 5. E facoltà dell'utente, comunque, presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. 6. Il termine di presentazione dell istanza di rimborso è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso. 3
5 7. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura del saggio legale per ogni semestre compiuto. Art.10 Interruzione del servizio 1. Il Comune di San Godenzo si ritiene sollevato da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'erogazione di energia elettrica dipendenti dalla società erogatrice e per danni causati agli impianti per cause di forza maggiore derivanti da calamità naturali. 2.In tutti gli altri casi l'utente, previa relativa richiesta, avrà diritto ad ottenere la restituzione della quota di canone annuo versata proporzionalmente alla durata della mancata erogazione del servizio. Tale somma verrà restituita mediante detrazione della stessa dal canone annuo successivo, ovvero, in caso di intervenuta cessazione dell'utenza, mediante rimborso all'utente. Art Norme finali 1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile in materia. 2.Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati. 3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione. 4
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