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1. Per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche la scadenza del credito coincide:

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GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITA DEL BILANCIO

Variazioni di bilancio Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella relativa alle entrate, che nella parte relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30/11 di ciascun anno (con alcune eccezioni al 31/12). 2

Variazioni di bilancio Le variazioni possono essere di competenza: del consiglio comunale (o adottate d urgenza dalla giunta e ratificate dal consiglio) fino al livello delle tipologie (ex categorie) per le entrate e al livello dei programmi (ex servizi) per le spese. della giunta comunale (e comunicate al consiglio). dei responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, del responsabile finanziario 3

Parere Revisori Comma 1 lettera b) punto 2) dell art. 239 del TUEL: L organo di revisione esprime parere sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio (da trasmettere all Organo). Il parere deve essere espresso nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell ente. 4

Sono vietati: Variazioni di bilancio gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio; gli spostamenti di somme tra residui e competenza. 5

Variazioni d urgenza della Giunta Le variazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza opportunamente motivata, devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i 60 gg. seguenti e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta, il Consiglio è tenuto ad adottare nei successivi 30 gg. e comunque sempre entro il 31/12 dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Il parere dei revisori è richiesto in sede di ratifica (vedasi risoluzione del Ministero dell Interno n. 6741 del 18/09/1995). Qualche perplessità sul punto 6

Variazioni di PEG Le variazioni al PEG (che è triennale) sono di competenza della Giunta, salvo quelle di competenza dei responsabili, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di PEG correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Non è previsto il parere dell Organo di revisione. 7

Variazioni di competenza della G.C. La Giunta approva anche le seguenti variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi del bilancio: variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, previa verifica, da parte della Giunta, entro il 31/01 dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e all approvazione, da parte del medesimo organo, dell'aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; 8

Variazioni di competenza della G.C. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 9

Variazioni di competenza della G.C. variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle di competenza dei responsabili, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; variazioni riguardanti il FPV in sede di riaccertamento ordinario dei residui, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto; variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione (sono vietate le variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi). Con il regolamento di contabilità devono essere disciplinate le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta. 10

Variazioni di competenza dei Responsabili Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, le variazioni compensative del PEG fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del FPV sono comunicate trimestralmente alla Giunta; 11

Variazioni di competenza dei Responsabili le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, previa verifica, da parte della Giunta, entro il 31/01 dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e all approvazione, da parte del medesimo organo, dell'aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; (no in esercizio provvisorio) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste in sede di riaccertamento dei residui. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente alla Giunta. 12

Variazioni di competenza dei Responsabili le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 13

Variazioni di bilancio sino al 31/12 Le seguenti variazioni al bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato (mutui, trasferimenti vincolati, ecc.) ed accantonato (FCDE, fondo rischi spese legali, indennità fine mandato Sindaco, ecc.) per le finalità per le quali sono stati previsti; 14

Variazioni di bilancio sino al 31/12 d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste adottabili dai responsabili, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; f) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa; g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 15

Variazioni di cassa comma 2 dell art. 164 del D.Lgs. 267/2000: Gli stanziamenti di cassa costituiscono limite: alle riscossioni derivanti dalle accensioni di prestiti; ai pagamenti delle spese. Gli stanziamenti di cassa non costituiscono limite: rimborsi delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL; pagamenti delle partite di giro e dei servizi per conto terzi. comma 6 dell art. 162 del TUEL: gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione devono assicurare un fondo di cassa non negativo al 31/12 del 1 esercizio di riferimento del bilancio stesso. Le variazioni di bilancio di cassa possono essere approvate anche non in pareggio (così come per gli stanziamenti iniziali di cassa). 16

Variazioni di cassa Il limite massimo delle dotazioni di cassa della spesa è dato dalla somma degli stanziamenti in c/competenza e in c/residui (tranne FPV). FCDE (no previsione di cassa). Previsione cassa entrate su cui si è formato il FCDE: si deve tenere conto, per coerenza, della relativa quota accantonata al FCDE. Non è possibile approvare in Consiglio Comunale una variazione sia di competenza che di cassa. E possibile approvare una variazione solo di cassa (di Giunta o dei Responsabili). Le variazioni di bilancio (esclusi gli utilizzi del fondo di riserva) e le variazioni del PEG non possono essere disposte 17 con il medesimo provvedimento amministrativo.

Fondo di riserva Faq n. 14 del 14 marzo 2016 della Commissione ARCONET a proposito di spese per lo svolgimento del referendum del 17 aprile 2016. Prelevamenti dal fondo di riserva ammessi, durante l esercizio provvisorio, nel caso in cui non sia possibile provvedere attraverso variazioni di bilancio consentite durante l esercizio provvisorio e unicamente per fronteggiare improcrastinabili obbligazioni: derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; derivanti da obblighi tassativamente previsti dalla legge; necessarie per garantire la prosecuzione o l avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l ente. A seguito dell approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all esercizio in corso, il limite massimo del fondo di riserva è ridotto dell importo utilizzato nel corso dell esercizio provvisorio. 18

Variazioni in esercizio provvisorio Durante l esercizio provvisorio, a valere sulle previsioni del 2 o 3 esercizio dell ultimo PEG approvato, è possibile: per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all interno dei programmi e dei capitoli, compensative all interno dei macroaggregati, anche prevedendo l istituzione di nuovi capitoli; per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli; 19

Variazioni in esercizio provvisorio effettuare variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento ordinario/parziale dei residui; effettuare variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, previa verifica, da parte della Giunta, entro il 31/01 dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e all approvazione, da parte del medesimo organo, dell'aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. 20

Variazioni in esercizio provvisorio Le variazioni al bilancio in esercizio provvisorio non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una distinta variazione. A seguito di tali variazioni, la Giunta può presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione già approvato in giunta, in corso di approvazione da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), dopo l approvazione del bilancio di previsione, la Giunta deve presentare al Consiglio (se la variazione è di competenza di tale organo) una variazione di bilancio diretta ad aggiornare il bilancio alla gestione svoltasi nel corso dell esercizio provvisorio. 21

Rapporti con Tesoreria Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; le variazioni del FPV effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. Faq n. 20 Arconet: Il tesoriere non è tenuto ad effettuare verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio, comprese le articolazioni relative al FPV e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio. Il tesoriere acquisisce il bilancio di previsione e le relative variazioni anche se presentano incongruenze, ma deve rifiutare gli ordinativi di pagamento riferiti agli stanziamenti che presentano incongruenze quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui (senza FPV). E lasciato al rapporto tra ente e tesoriere, la definizione 22 dei tempi e delle modalità di segnalazione delle incongruenze.