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Transcript:

FATTURAZIONE ELETTRONICA Fatturazione elettronica: cosa cambierà dal 1 gennaio 2019 per tutti gli operatori economici Le nuove modalità di gestione delle fatture attive e passive Incontro informativo ANCE Luca BILANCINI Commercialista, Pubblicista Ricercatore Gruppo di Studio EUTEKNE

Il nuovo obbligo Dal 1 gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML (extensible Markup Language) 2

Il nuovo obbligo Dal 1 gennaio 2019, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità cartacee o differenti dal formato elettronico XML, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall art. 6 del DLgs. 18.12.1997 n.471. 3

La decisione dell UE Con decisione del 16.4.2018, l Unione europea ha concesso all Italia una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, consentendo l introduzione dell adempimento obbligatorio sino al 31.12.2021. 4

La normativa UE parzialmente derogata Art. 218 direttiva 2006/112/CE «Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.» Art. 232 direttiva 2006/112/CE «Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all accordo del destinatario.» 5

Nozione di fattura elettronica L art. 21 del DPR 633/72 definisce «elettronica» la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento inalterabile. Sia le fatture verso la PA che quelle emesse fra privati (B2B e B2C) devono essere emesse in formato XML 6

Termini di decorrenza Adempimento 1 luglio 2018 Cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione di quelle effettuate presso impianti di distribuzione 1 luglio 2018 Prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici 1 settembre 2018 Operazioni di cui all art. 38-quater del DPR 633/72, effettuate nei confronti di viaggiatori extra-ue (tax free shopping) 1 gennaio 2019 Generalità delle operazioni effettuate tra soggetti stabiliti, residenti o identificati nel territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un privato consumatore 7

Ambito soggettivo e oggettivo Art. 1 co. 3 DLgs. 5.8.2015 n. 127 (così come novellato dall art. 1 co. 909 della L. di Bilancio 2018) ( ) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio ( ) 8

Ambito soggettivo e oggettivo Nella circ. 2.7.2018 n. 13, conformemente a quanto riportato nella decisione di esecuzione UE 2018/593, è stato precisato che l obbligo di fatturazione elettronica è applicabile ai soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, non essendo sufficiente, a tal fine, la possibilità di disporre di un semplice numero di identificazione IVA 9

Ambito soggettivo e oggettivo Sono esonerati: i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all art. 27 DL 98/2011; i soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014 10

Operazioni transfrontaliere La fatturazione elettronica non risulta obbligatoria per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Queste operazioni dovranno essere comunicate all Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile delle operazioni transfrontaliere 11

Operazioni transfrontaliere La comunicazione, il cui invio deve essere effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, risulta facoltativa: per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale; per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 12

Il processo di fatturazione elettronica Iter trasmissione e ricezione Controllo con esito negativo Ricevuta di scarto (entro 5 giorni) Controllo con esito positivo Invio Trasmittente SdI Ricevente Controllo con esito positivo Ricevuta di consegna con data ricezione o Informazione sulla necessità di comunicare a cessionario/committente che la fattura è disponibile nella sua area riservata Area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate Recapito impossibile 23 13

Il Sistema di Interscambio (SdI) Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico gestito dall Agenzia delle Entrate, in grado di ricevere le fatture elettroniche, effettuare appositi controlli sui file ricevuti, e, ove i controlli siano stati superati, trasmettere ai destinatari le fatture. 14

Contenuto della fattura La fattura deve contenere gli elementi previsti dall art. 21 del DPR 633/72 o dall art. 21-bis del medesimo articolo in caso di fattura semplificata. Occorre peraltro tener conto che il processo di fatturazione elettronica rende necessari ulteriori elementi, come, ad esempio, quelli relativi alle informazioni utili alla corretta trasmissione del documento. 15

Contenuto della fattura ulteriori elementi - esempi Codice destinatario: codice di 7 cifre che identifica il canale scelto per la ricezione da parte del cessionario committente Regime fiscale cedente/prestatore: RF01 = ordinario; RF02 = contribuenti minimi; ( ) RF11 = Agenzie di viaggi e turismo ( ) 16

Contenuto della fattura ulteriori elementi - esempi Tipo di documento: CODICE TD01 TD02 TD03 TD04 TD05 TD06 TD20 TIPO DOCUMENTO Fattura Acconto/anticipo su fattura Acconto/anticipo su parcella Nota di credito Nota di debito (solo cedente/prestatore) Parcella Autofattura 17

Contenuto della fattura ulteriori elementi - esempi Natura operazione in caso non sia prevista applicazione IVA CODICE TIPO OPERAZIONE N1 esclusa art. 15 N2 N3 N4 N5 N6 N7 non soggetta non imponibile esente regime del margine inversione contabile IVA assolta in altro Stato Ue 18

Data di emissione della fattura Art. 21 co. 1 ultimo periodo del DPR 633/72 La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a disposizione. Art. 21 co. 4 del DPR 633/72 La fattura è emessa al momento dell effettuazione dell operazione determinata a norma dell art. 6 19

Data di emissione della fattura Provvedimento 30.4.2018 n. 89757 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica. Provvedimento 30.4.2018 n. 89757 La ricevuta di consegna o di messa a disposizione della fattura attestano che la fattura è emessa 20

Data di emissione della fattura Video forum del 24.5.2018 AgE La fattura elettronica deve essere emessa al SdI al momento dell effettuazione dell operazione determinata a norma dell art. 6 del DPR 633/72. Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione del SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa. 21

Data di emissione della fattura Circolare 2.7.2018 n. 13 «( ) in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni ( ) si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche ( ) ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell imposta, costituisca violazione non punibile ( )» 22

La scelta del software Il volume d affari, il numero di fatture emesse e ricevute, la gestione interna o l affidamento a terzi della propria contabilità, incidono profondamente sulla scelta fra l acquisto di programmi per la creazione, trasmissione e ricezione delle fatture elettronica da software house che già gestiscono i processi amministrativi del soggetto passivo, rispetto all utilizzo dei software e servizi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate o, ancora al ricorso alle soluzioni tecniche proposte dai propri commercialisti di fiducia. 23

I servizi dell Agenzia delle Entrate per la generazione e trasmissione della fattura elettronica Software «stand alone» App «FATTURAe» Portale «Fatture e corrispettivi» 24

Trasmissione della fattura La fattura elettronica può essere trasmessa al SdI: a) mediante Posta Elettronica Certificata; b) grazie ai servizi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate; c) mediante «servizi di cooperazione applicativa su rete internet» (web-service); d) mediante protocolli FTP 25

Trasmissione della fattura I servizi di cooperazione applicativa su rete internet (web-service) e i protocolli FTP sono canali che necessitano di accreditamento da parte del Sistema di Interscambio. Al termine della procedura il SdI attribuisce al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre, il «codice destinatario» 26

I controlli del Sistema di Interscambio Il SdI effettua alcuni controlli sulla fattura elettronica che gli è stata trasmessa dal cedente/prestatore o dall intermediario incaricato. Ad esempio: Dimensione del file. In relazione al canale prescelto per la trasmissione, il file non potrà eccedere determinati limiti dimensionali. 27

I controlli del Sistema di Interscambio Elementi obbligatori della fattura. La fattura elettronica deve contenere i dati previsti dall art. 21 del DPR 633/72, o dall art. 21-bis, nel caso di emissione di fattura semplificata. Va da sé che, nel caso in cui siano stati omessi o non correttamente forniti tali elementi, il documento non potrà essere accettato. 28

I controlli del Sistema di Interscambio Partita IVA e Codice fiscale. Il Sistema di Interscambio verificherà l esistenza della partita IVA, indicata con identificativo Paese «IT», del cedente/prestatore e del cessionario/committente, controllandone la presenza in Anagrafe Tributaria. Nell ipotesi in cui non ne sia riscontrata l esistenza, il file verrà scartato. La fattura verrà scartata anche nel caso in cui non sia stata valorizzata né la partita IVA, né il codice fiscale del cessionario/committente negli appositi campi («IdFiscaleIVA» e «CodiceFiscale»). 29

I controlli del Sistema di Interscambio Numero progressivo. Se al Sistema risulta che non è stato indicato il numero attribuito dal cedente/prestatore alla fattura, il file viene scartato. Imponibile, aliquota e imposta. Fra gli altri elementi oggetto di verifica, assumono senza dubbio rilievo quelli relativi all aliquota IVA e alle eventuali ipotesi di non imponibilità, esenzione, ecc 30

I controlli del Sistema di Interscambio Nel compilare il campo «AliquotaIVA» contenuto nella sezione del documento elettronico relativa ai beni ceduti e ai servizi prestati, occorre prestare attenzione a indicare l aliquota in termini percentuali (ad es. 22.00); una diversa indicazione (ad es. 0.10), porterebbe allo scarto della fattura. 31

I controlli del Sistema di Interscambio Se il campo «AliquotaIVA» viene valorizzato a zero, dovranno essere presenti i valori corrispondenti alle ipotesi di esclusione, esenzione, non imponibilità, ecc, pena lo scarto della fattura. Il documento non può superare i controlli nell ipotesi in cui, a fronte dell indicazione di un aliquota, sia presente anche il codice che giustifica la non applicabilità dell IVA (N1 per le operazioni escluse, N2, per le non soggette, N3 per le non imponibili, N4 per le esenti, ecc ). 32

Lo scarto della fattura da parte del SdI Il Sistema di Interscambio ha cinque giorni di tempo per effettuare i controlli sul documento e comunicare l eventuale scarto al cedente o prestatore. La fattura elettronica o le fatture contenute nel file scartato dal SdI si considerano non emesse (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757). 33

Lo scarto della fattura da parte del SdI In caso di mancato superamento dei controlli del SdI, la fattura sarà considerata scartata, ma l emittente avrà, a sua volta, cinque giorni di tempo (effettivi, non lavorativi) per procedere ad una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni. 34

Recapito e ricezione I canali che possono essere utilizzati per la ricezione sono: posta elettronica certificata web-service FTP Il cessionario/committente può utilizzare il servizio di registrazione dell Agenzia delle Entrate per comunicare la propria scelta, associando l indirizzo telematico alla partita IVA. 35

Recapito: i servizi dell Agenzia delle Entrate Registrazione dell indirizzo telematico QR-code Area riservata 36

Recapito e ricezione Modalità di ricezione della fattura Destinatario della fattura Indicazioni da inserire in fattura Obblighi del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente Indirizzo PEC o canale web-service o FTP Soggetto passivo IVA che ha effettuato la registrazione tramite l apposito servizio dell Agenzia delle Entrate Non è richiesta alcuna particolare indicazione in fattura, dal momento che alla partita IVA del cessionario/commit tente è associato il suo indirizzo telematico Nessun particolare obbligo di informazione 37

Recapito e ricezione Modalità di ricezione della fattura Destinatario della fattura Indicazioni da inserire in fattura Obblighi del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente Canale web-service o FTP Soggetto passivo che non si è registrato, ma utilizza un canale accreditato (ad esempio quello della sua software house) Inserimento del Codice Destinatario convenzionale a 7 cifre In caso di mancato recapito per canale non attivo o non funzionante, invio della comunicazione che la fattura è disponibile presso l area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate 38

Recapito e ricezione Modalità di ricezione della fattura Destinatario della fattura Indicazioni da inserire in fattura Obblighi del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente PEC Soggetto passivo che non si è registrato, ma utilizza una casella di Posta Elettronica Certificata Inserimento del Codice Destinatario 0000000 e indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata In caso di mancato recapito per casella PEC piena o inattiva, invio della comunicazione che la fattura è disponibile presso l area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate 39

Recapito e ricezione Modalità di ricezione della fattura Destinatario della fattura Indicazioni da inserire in fattura Obblighi del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente Area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate Soggetto passivo che non ha comunicato alcun indirizzo telematico Inserimento del Codice Destinatario 0000000 Invio della comunicazione che la fattura è disponibile presso l area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate 40

Recapito e ricezione Modalità di ricezione della fattura Destinatario della fattura Indicazioni da inserire in fattura Obblighi del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente Area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate Soggetti passivi in regimi agevolati Inserimento del Codice Destinatario 0000000 Invio della comunicazione che la fattura è disponibile presso l area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate 41

Recapito e ricezione Modalità di ricezione della fattura Destinatario della fattura Indicazioni da inserire in fattura Obblighi del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente Area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate Privato consumatore Inserimento del Codice Destinatario 0000000 e inserimento del codice fiscale fra i dati anagrafici del cessionario/commit tente Consegna della copia analogica o informatica della fattura (il cliente può rinunciare) e invio della comunicazione che la fattura è disponibile presso apposita area riservata 42

Data di ricezione Indirizzo telematico PEC Web-service o FTP Area riservata Data di ricezione Ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore della PEC del destinatario al SdI Ricevuta di consegna telematica Soggetto passivo: data in cui il cessionario/committente prende visione del documento Minimo, forfetario o consumatore finale: data di messa a disposizione del documento elettronico 43

Conservazione elettronica Art. 1 co. 6-bis DLgs. 5.8.2015 n. 127 «Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'agenzia delle entrate ( )» 44

Conservazione digitale: il servizio dell Agenzia delle Entrate Servizio di conservazione digitale Previa adesione ad apposito accordo, l Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito di conservazione digitale delle fatture e delle note di variazione emesse e ricevute, valido sia a fini fiscali che civilistici. 45

Il ruolo degli intermediari Non è necessaria alcuna specifica abilitazione per: la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, per conto del soggetto emittente; la ricezione della stessa dal Sistema di Interscambio, per conto del soggetto ricevente; a questo proposito si sottolinea come, in tal caso, il cessionario/committente sia tenuto a comunicare al cedente/prestatore l indirizzo telematico dell intermediario. 46

Il ruolo degli intermediari abilitati Per espressa previsione del provvedimento Agenzia delle Entrate 13.6.2018 n. 117689, le attribuzioni che possono essere conferite esclusivamente agli intermediari di cui all art. 3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322 sono le seguenti: utilizzo del servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» (provv. 89757/2018, punto 5.3); utilizzo del servizio di «Registrazione dell indirizzo telematico» (provv. 89757/2018, punto 5.4). 47

Il ruolo degli intermediari abilitati L intermediario abilitato ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98 può: ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; consultare i dati trasmessi attraverso la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; 48

Il ruolo degli intermediari abilitati consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'iva del delegante; consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale; 49

Il ruolo degli intermediari abilitati consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal delegante; esercitare e consultare le opzioni previste dal DLgs. 127/2015 n. 127, per conto del delegante; 50

Il ruolo degli intermediari abilitati consultare, per conto del delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'iva; indicare al Sistema di Interscambio «l'indirizzo telematico» preferito per la ricezione dei file, ovvero una PEC o un «codice destinatario», da parte del delegante. 51