A cura di Andrea Amantea Ecobonus ed Enea. I controlli sui lavori effettuati Il Decreto MI.SE. 11 maggio 2018 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n 211 dell 11.09.2019 Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazioni E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n 211 dell 11-09-2018 il Decreto MI.SE. 11 maggio 2018 che definisce le attività di controllo dell Enea sulle richieste di detrazione per interventi di efficienza energetica sugli edifici (art. 14 D.L. 63/2013). Decreto adottato in forza delle previsioni normative di cui alla Legge di bilancio 2018. Di cosa si tratta? Premessa... 2 Ecobonus ed Enea. I controlli sui lavori effettuati... 4 Allegato 1 Tavola Sinottica... 8 Allegato 2 L Esperto risponde... 10 1
Premessa Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte dell ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica meglio conosciute come ecobonus; è questo l oggetto del Decreto MI.SE. 11 maggio pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n 211 dell 11-09-2018 adottato in virtù delle previsioni di carattere novellativo disposte dalla Legge di Bilancio 2018 (vedi comma 2- quinques art. 14 D.L. 63/2013). Sono interessati gli interventi effettuati a partire dal 1 gennaio 2018. Comma 2-quinques D.L. 63/2013 e ss.mm.ii. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Abbiamo appena richiamato la previsione normativa a cui è legata l adozione del Decreto MISE qui in commento. Prima di passare all analisi del contenuto del Decreto è opportuno richiamare quelle che sono le attuali previsioni agevolative connesse agli interventi di efficientamento energetico così come modificate dalla Legge di Bilancio 2018. Legge che ha prorogato anche per il 2018 le detrazioni per interventi di efficienza energetica sulle singole unità immobiliari, confermando invece la proroga al 2021 per quelle effettuate sulle parti comuni condominiali. MODIFICHE ALLE ALIQUOTE PER IL 2018 Intervento Detrazione percentuale Spesa massima Detrazione Max Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di 50% 120.000 60.000 infissi Schermature solari 50% 120.000 60.000 Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 50% 60.000 30.000 2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione Altri interventi- esempio pannelli solari 50% 60.000 30.000 Conferma 65% Cappotto termico 70%-75% Conferma 92.307,69 40.000* n unità immobiliari Conferma 60.000 Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (vedi Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art.14 D.L. 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques), viene riconosciuta una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, o nella misura dell'85 % ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. / Gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività d impresa o professionale). Il decreto pubblicato in G.U. disciplina dunque le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali ecobonus nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati al momento dal Decreto 19 febbraio 2007 (Decreto MEF/MISE) e dal Decreto 11 marzo 2008. Vengono altresì regolate le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi. DECRETO MISE 11 MAGGIO 2018. G.U. 11.09 PROCEDURE E MODALITA DEI CONTROLLI EFFETTUATI SULLE RICHIESTA DI DETRAZIONE ECOBONUS Esistono le condizioni per riconoscere la detrazione? VERIFICA PRESENZA REQUISITI TECNICI DELL INTERVENTO Gli interventi effettuati rispettano i requisiti tecnici necessari per rientrare tra quelli agevolabili? 3
VERIFICHE RAPPORTATE AL D.M. 19 FEBBRAIO 2007 E DECRETO 11 MARZO 2008 È in corso d adozione un ulteriore decreto, sempre previsto dalla legge di bilancio 2018 che cambierà completamente i requisiti tecnici e di accesso che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni ecobonus. Decreto che sostituirà quelli citati a lato. Fatta tale doverosa premessa passiamo ora all analisi delle disposizioni del decreto oggetto del presente elaborato. Ecobonus ed Enea. I controlli sui lavori effettuati L attività dell Enea parte innanzitutto da un programma operativo dei controlli da effettuare sulle richieste di detrazione presentate dai contribuenti. Leggi anche: Ecobonus ed Enea. Così scattano i controlli L ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno è tenuta ad elaborare e sottoporre alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica e il nucleare del Mi-SE (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte ai fini della richiesta delle detrazioni ecobonus per lavori conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA (ad oggi http://www.acs.enea.it http://finanziaria2018.enea.it/-), nell'anno precedente. LE VARIABILI A CUI SONO LEGATI I CONTROLLI istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota (basti pensare ad esempio agli interventi su parti comuni condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. MISE datato 26 giugno 2015 per i quali è prevista una detrazione del 75% nel limite di non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il nemero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); istanze che presentano la spesa più elevata; istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN. 4
L avvio della procedura di controllo da parte dell Enea segue alcune fasi ben delineate all art. 3 del Decreto MI.SE. in commento. LA PROCEDURA DI CONTROLLO Per ogni istanza soggetta a verifica, l'enea comunica l'avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato all'atto della precedente trasmissione dei dati al portale sopra citato. Lato contribuente, destinatario della comunicazione di avvio della procedura di controllo, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica è tenuto a trasmettere, a mezzo PEC all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall'art. 6 del Decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del D.L. 63/2013 (vedi vademecum Enea per ogni singolo intervento); ad esempio per meglio intenderci per gli interventi quali la sostituzione di ferramenti è richiesta la trasmissione della scheda descrittiva (allegato E o F al Decreto edifici D.M. 19 febbraio 2007); la documentazione richiesta è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. L'ENEA, ricevuta la documentazione sopra individuata procede successivamente alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica. E ammessa la possibilità di richiedere ulteriore documentazione; in tale caso il termine dei 90 giorni ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta. Eventuale esito negativo del controllo L'accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal decreto in commento, dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 14, comma 3-ter del Decreto-Legge n. 63 del 2013 e dalle ulteriori norme nazionali o regionali applicabili. L'accertamento produce altresì esito negativo a fronte dell'indisponibilità a fornire la documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo. I controlli dell Enea non operano soltanto a livello documentale ma possono anche sostanziarsi in veri e proprio controlli in situ, ossia sul luogo in cui sono svolti gli interventi di efficienza energetica; a tal proposito il decreto dispone che l'enea effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale. 5
Attenzione! L'avvio del procedimento mediante sopralluogo in presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell'amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori, è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale ENEA, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita. Il sopralluogo può anche comportare la richiesta e l acquisizione di atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché l effettuazione di rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Attenzione! Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, i tecnici ENEA redigono un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero dall'amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero l'amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso. L esito positivo dei controlli comporta necessariamente, nel rispetto di tutti i requisiti di legge, il riconoscimento della detrazione richiesta. Al contrario l eventuale esito negativo del sopralluogo è legato ad eventuali difformità rilevanti delle dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa in precedenza all Enea rispetto alle opere effettivamente realizzate nonché a comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati al sopralluogo quali ad esempio il diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione. Successivamente a tale fase, viene chiamata in causa l Agenzia delle Entrate, destinataria della relazione fornita dall Enea circa gli accertamenti eseguiti, al fine di valutare l'eventuale decadenza della detrazione in caso di sopralluogo con esito negativo per il contribuente; potrebbe altresì configurarsi la responsabilità del professionista per l eventuale non veridicità dell'attestazione dei lavori effettuati; in tal caso eventuali segnalazioni circa l operato tenuto potrebbero essere portate a conoscenza dei corrispondenti ordini di appartenenza. 6
Viene demandato all ENEA il compito di realizzare un portale web dedicato che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la selezione dei casi da sottoporre a verifica nonché il monitoraggio dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e valutazioni utili agli eventuali adeguamenti normativi. 7
Allegato 1 Tavola Sinottica Premessa Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte dell ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica meglio conosciute come ecobonus; è questo l oggetto del Decreto MI.SE. pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n 211 dell 11-09-2018 adottato in virtù delle previsioni di carattere novellativo disposte dalla Legge di Bilancio 2018 (vedi comma 2-quinques art. 14 D.L. 63/2013). Decreto adottato come da disposizioni della Legge di Bilancio 2018. I controlli dell ENEA L ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno è tenuta ad elaborare e sottoporre alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica e il nucleare del Mi-SE (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte ai fini della richiesta delle detrazioni ecobonus per lavori conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA (ad oggi http://www.acs.enea.it/), nell'anno precedente. Le variabili a cui sono legati i controlli Le istanze attenzionate sono quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota (basti pensare ad esempio agli interventi su parti comuni condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. MISE datato 26 giugno 2015 per i quali è prevista una detrazione del 75% nel limite di non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); istanze che presentano la spesa più elevata; istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. 8
Controlli documentali Per ogni istanza soggetta a verifica, l'enea comunica l'avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato all'atto della precedente trasmissione dei dati al portale appositamente predisposto. Lato contribuente, destinatario della comunicazione di avvio della procedura di controllo, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica è tenuto a trasmettere, a mezzo PEC all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall'art. 6 del Decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del D.L. 63/2013 (vedi vademecum Enea per ogni singolo intervento). Esito del controllo entro 90gg. Controlli in situ I controlli dell Enea non operano soltanto a livello documentale ma possono anche sostanziarsi in veri e propri controlli sul posto, ossia sul luogo in cui sono svolti gli interventi di efficienza energetica; a tal proposito il decreto dispone che l'enea effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale. La relazione all Agenzia delle Entrate Successivamente alla fase di controllo viene chiamata in causa l Agenzia delle Entrate, destinataria della relazione fornita dall Enea circa gli accertamenti eseguiti, al fine di valutare l'eventuale decadenza della detrazione in caso di sopralluogo con esito negativo per il contribuente; potrebbe altresì configurarsi la responsabilità del professionista per l eventuale non veridicità dell'attestazione dei lavori effettuati; in tal caso eventuali segnalazioni circa l operato tenuto potrebbero essere portate a conoscenza dei corrispondenti ordini di appartenenza. Riferimenti normativi Legge n 205/2017; Decreto MI.SE. 11 maggio 2018-Gazzetta Ufficiale n 211 dell 11.09.2018. 9
Allegato 2 L Esperto risponde DOMANDA? Quali sono le variabili in presenza delle quali la richiesta di detrazione ecobonus può essere oggetto di verifica da parte dell Enea? RISPOSTA! Le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA (ad oggi http://www.acs.enea.it/- http://finanziaria2018.enea.it), nell'anno precedente possono essere oggetto di controllo tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota (basti pensare ad esempio agli interventi su parti comuni condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. MISE datato 26 giugno 2015 per i quali è prevista una detrazione del 75% nel limite di non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); istanze che presentano la spesa più elevata; istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. 10