Le novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale

Documenti analoghi
Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni

(1) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Modalità di esecuzione delle visure catastali.

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile

Codice dell amministrazione digitale

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

Contratto di Stage e subordinazione

Misure contro gli atti persecutori

Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari

I diritti della bambina sulla carta

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

Le associazioni nel diritto tedesco

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)

Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata

Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario

La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio

A. Composizione liste elettorali

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -

Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II

Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza -

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Prefettura di Avellino

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI CIRCOLARE N. 30/2013

Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online

Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile

A. Composizione liste elettorali

Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti

Particolarità dei contratti locatizi in Francia

Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale

A. Composizione liste elettorali

Guida al diritto camerale annuale

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"

Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.

Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali

Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione

A. Composizione liste elettorali

Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi

Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"

Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua

Incentivi alla progettazione

Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo

Garante Privacy: le informative on line devono essere complete

Prot. n Palermo, 22 aprile e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A

Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo

Amministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

LEGGE 10 APRILE 2013, 8 NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 14

Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società

Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"

Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Considerazioni in tema di costituzione di società commerciali in Albania

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?

Limiti alla lettera di patronage

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 AVVISO

ELEZIONI REGIONALI 2015: LEGGE ELETTORALE, CAMPAGNA ELETTORALE E PAR CONDICIO

Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi

proposta di legge n. 36

Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»

Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno

La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011

Prot. n Palermo, 20 maggio e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A

Lo Statuto dell Imprenditore Commerciale

ISTRUZIONE PER LA PRESENTAZIONE E L AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014

Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento

Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori

Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.

Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale

Transcript:

Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale 08 Febbraio 2013 Danilo Menna E innanzitutto il caso di ricordare che fino a pochi decenni fa le donne erano completamente escluse dalla vita politica pubblica. Infatti, a parte la finta concessione operata da Mussolini nel 1924 e relativa alle sole elezioni amministrative, il primo provvedimento legislativo che riconobbe anche sostanzialmente il diritto di elettorato attivo alle donne italiane fu il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 2 febbraio 1945 approvato dal Governo Bonomi; il provvedimento fu fortemente voluto da De Gasperi rappresentante della DC e da Togliatti del PCI, nonostante le imprevedibili ricadute in termini elettorali. Tuttavia, solo l anno successivo, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946, si raggiunse la parità di genere in materia elettorale con l estensione alle donne anche del diritto di elettorato passivo. La prima elezione a suffragio universale fu quella amministrativa del marzo 1946 e subito dopo il referendum del 2 giugno per scegliere tra Repubblica e Monarchia. **** La legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Prevede, inoltre, disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Di seguito si evidenziano le novità più rilevanti. 1. La prima riguarda l art. 6 del D.Lgs 267/2000 TUEL, il quale, a seguito dell intervento legislativo, prevede che gli statuti comunali e provinciali devono stabilire le norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali dovranno essere modificati entro sei mesi dall entrata in vigore della legge in esame, vale a dire con decorrenza dal 26 dicembre 2012. Il legislatore ha sostituito la parola promuovere con garantire ed aggiunto non elettivi dopo organi collegiali. La modifica si è resa necessaria perché, in effetti, pochissimi enti locali hanno posto in essere la politica di pari opportunità indicata dalla norma e ciò, evidentemente, risiede nel fatto che la gran parte dei politici e amministratori è di sesso maschile e, quindi, una riserva dei posti al sesso debole avrebbe significato per loro una possibilità inferiore di ricoprire in futuro incarichi pubblici. 2. Il secondo intervento incide sulle modalità d accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi. In modifica all art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti) e all art. 73 del TUEL (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) vengono introdotte due novità molto importanti. La prima, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato

da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In ordine alla modifica dell art. 71 è d obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti; per quelli con popolazione inferire alla soglia minima appena indicata sussiste il solo obbligo generico di assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle liste. In altre parole, nei piccoli comuni sarà lo statuto dell ente a dover indicare le misure idonee a conseguire lo scopo indicato dalla legge. Per quanto riguarda, invece, i comuni di grandi dimensioni organizzati in circoscrizioni la legge specifica che trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del citato art. 73. In caso di mancato rispetto delle disposizioni appena esposte, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Fin qui tutto bene. Il problema è che detta cancellazione potrebbe far venir meno il numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la presentazione della lista. In tale ipotesi, le conseguenze cambiano a seconda del tipo di elezione. Infatti, secondo l art. 30 DPR 570/1960 così come modificato dalla legge in commento, per quanto riguarda l elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i 15000 abitanti, la riduzione effettuata dalla commissione elettorale non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista elettorale alla competizione. In merito, invece, all elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti l art. 33 DPR 570/1960 stabilisce che la lista, in tal caso, è ricusata. La seconda novità, anche questa particolarmente significativa, è che ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto se l elezione riguarda comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti ovvero scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata se l elezione riguarda comuni con popolazione superiore a 15.000. In entrambi i casi, quando si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le novità appena esposte riguardano solo i comuni, a differenza della seguente. All art. 46 del TUEL viene precisato che il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Detta previsione si applica anche a Roma Capitale (ex art. 4, comma 4, D.lgs 156/2010). La norma in parola dev essere letta in combinato disposto con l art. 6 del TUEL, pertanto si rinvia a quanto detto al punto 1. 3. Ai sensi dell art. 117 della Cost. lo Stato ha potestà legislativa in materia elettorale, tuttavia l art. 122 della Cost. prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge 165/2004 è attuativa dell art. 122 della Cost. ed individua i principi fondamentali a cui le regioni devono attenersi nel legiferare sulla materia. Orbene, la legge 215 interviene in materia di accesso alla candidature per le elezioni dei consigli regionali aggiungendo la lettera c-bis all art. 4 (principi in materia di sistema elettorale) della L. 165/2004, il quale prevede che la regioni con propria legge disciplinano la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive. 4. All art.1 della legge 28 del 2000, riguardante la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le

campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, è stato aggiunto il comma 2 bis secondo cui i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. 5. Per le disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, si rinvia all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Infine, sempre in tema di pari opportunità, si sottolinea che è stato pubblicato in gazzetta (n. 23 del 28 gennaio 2013) il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, c. 2, della l.12 luglio 2011, n. 120. E innanzitutto il caso di ricordare che fino a pochi decenni fa le donne erano completamente escluse dalla vita politica pubblica. Infatti, a parte la finta concessione operata da Mussolini nel 1924 e relativa alle sole elezioni amministrative, il primo provvedimento legislativo che riconobbe anche sostanzialmente il diritto di elettorato attivo alle donne italiane fu il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 2 febbraio 1945 approvato dal Governo Bonomi; il provvedimento fu fortemente voluto da De Gasperi rappresentante della DC e da Togliatti del PCI, nonostante le imprevedibili ricadute in termini elettorali. Tuttavia, solo l anno successivo, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946, si raggiunse la parità di genere in materia elettorale con l estensione alle donne anche del diritto di elettorato passivo. La prima elezione a suffragio universale fu quella amministrativa del marzo 1946 e subito dopo il referendum del 2 giugno per scegliere tra Repubblica e Monarchia. **** La legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Prevede, inoltre, disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Di seguito si evidenziano le novità più rilevanti. 1. La prima riguarda l art. 6 del D.Lgs 267/2000 TUEL, il quale, a seguito dell intervento legislativo, prevede che gli statuti comunali e provinciali devono stabilire le norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali dovranno essere modificati entro sei mesi dall entrata in vigore della legge in esame, vale a dire con decorrenza dal 26 dicembre 2012. Il legislatore ha sostituito la parola promuovere con garantire ed aggiunto non elettivi dopo organi collegiali. La modifica si è resa necessaria perché, in effetti, pochissimi enti locali hanno posto in essere la politica di pari opportunità indicata dalla norma e ciò, evidentemente, risiede nel fatto che la gran parte dei politici e amministratori è di sesso maschile e, quindi, una riserva dei posti al sesso debole avrebbe significato per loro una possibilità inferiore di ricoprire in futuro incarichi pubblici. 2. Il secondo intervento incide sulle modalità d accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi. In modifica all art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti) e all art. 73 del TUEL (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) vengono introdotte due novità molto importanti. La prima, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due

terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In ordine alla modifica dell art. 71 è d obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti; per quelli con popolazione inferire alla soglia minima appena indicata sussiste il solo obbligo generico di assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle liste. In altre parole, nei piccoli comuni sarà lo statuto dell ente a dover indicare le misure idonee a conseguire lo scopo indicato dalla legge. Per quanto riguarda, invece, i comuni di grandi dimensioni organizzati in circoscrizioni la legge specifica che trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del citato art. 73. In caso di mancato rispetto delle disposizioni appena esposte, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Fin qui tutto bene. Il problema è che detta cancellazione potrebbe far venir meno il numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la presentazione della lista. In tale ipotesi, le conseguenze cambiano a seconda del tipo di elezione. Infatti, secondo l art. 30 DPR 570/1960 così come modificato dalla legge in commento, per quanto riguarda l elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i 15000 abitanti, la riduzione effettuata dalla commissione elettorale non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista elettorale alla competizione. In merito, invece, all elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti l art. 33 DPR 570/1960 stabilisce che la lista, in tal caso, è ricusata. La seconda novità, anche questa particolarmente significativa, è che ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto se l elezione riguarda comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti ovvero scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata se l elezione riguarda comuni con popolazione superiore a 15.000. In entrambi i casi, quando si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le novità appena esposte riguardano solo i comuni, a differenza della seguente. All art. 46 del TUEL viene precisato che il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Detta previsione si applica anche a Roma Capitale (ex art. 4, comma 4, D.lgs 156/2010). La norma in parola dev essere letta in combinato disposto con l art. 6 del TUEL, pertanto si rinvia a quanto detto al punto 1. 3. Ai sensi dell art. 117 della Cost. lo Stato ha potestà legislativa in materia elettorale, tuttavia l art. 122 della Cost. prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge 165/2004 è attuativa dell art. 122 della Cost. ed individua i principi fondamentali a cui le regioni devono attenersi nel legiferare sulla materia. Orbene, la legge 215 interviene in materia di accesso alla candidature per le elezioni dei consigli regionali aggiungendo la lettera c-bis all art. 4 (principi in materia di sistema elettorale) della L. 165/2004, il quale prevede che la regioni con propria legge disciplinano la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive.

4. All art.1 della legge 28 del 2000, riguardante la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, è stato aggiunto il comma 2 bis secondo cui i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. 5. Per le disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, si rinvia all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Infine, sempre in tema di pari opportunità, si sottolinea che è stato pubblicato in gazzetta (n. 23 del 28 gennaio 2013) il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, c. 2, della l.12 luglio 2011, n. 120. Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l