SCUOLA FORENSE L. FERRONI Materiale didattico a cura del Prof. C. Fiorio

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SCUOLA FORENSE L. FERRONI Materiale didattico a cura del Prof. C. Fiorio Fac-simile di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva proposta dal difensore ai sensi dell'art. 309 c.p.p. TRIBUNALE DEL RIESAME DI <...> RICHIESTA DI RIESAME DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE R.G..N.R. N. <...> - R.G. G.I.P. N. <...> *** Nell interesse del sig. <......>, nato a <...> il <...>, residente in <....>, Via <...>, n. <...>, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di <...>, indagato per il reato previsto dall art. <...> cod. pen., nel procedimento penale in epigrafe del Tribunale di <...>, il sottoscritto Avv. <...>, suo difensore di fiducia come da dichiarazione di nomina già in atti, propone RICHIESTA DI RIESAME dell ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di <...> in data <...> nei confronti del predetto sig. <...> eseguita in data <...>, per le seguenti MOTIVAZIONI 1) INSUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA DI CUI ALL ART. 273, COMMA 1, COD. PROC. PEN. [Analizzare nel merito la sussistenza dei presupposti per l applicazione della misura Ad es.: L ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le Indaginii Preliminari del Tribunale di <...>, nel delineare il quadro complessivo della vicenda per cui è

processo, fa riferimento ad alcune intercettazioni telefoniche e, in particolare, alle dichiarazioni rilasciate dal coindagato <...>, dalle quali risulterebbe provata l esistenza di un accordo criminoso tra l amministratore della Società <...> ed i pubblici ufficiali verbalizzanti, consistente nella corresponsione di un compenso al fine di limitare gli effetti negativi della verifica. Da tali elementi secondo l ordinanza impugnata discende l attivo comportamento in senso corruttivo di tutte le persone indagate. Sennonché, a parte il fatto che il coindagato <...> riferisce circostanze apprese de relato e che manca comunque la prova che il sig. <...> abbia percepito alcun compenso in denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, è da escludere che le dichiarazioni di un coindagato possano essere da sole sufficienti ad integrare la condizione generale di applicabilità delle misure cautelari rappresentata dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di cui all art. 273, comma 1, cod. proc. pen. In ogni caso, posto che possa darsi credito alla versione dei fatti fornita dal coindagato, nella fattispecie sarebbe ravvisabile, non già l ipotizzato delitto di <...> cod. pen., bensì il diverso e meno grave reato di <...> previsto dall art. <...> cod. pen., [ ]. 2) INSUSSISTENZA DELLE SPECIFICHE E INDEROGABILI ESIGENZE CAUTELARI ATTINENTI ALLE INDAGINI DI CUI ALL ART. 274, LETT. A) COD. PROC. PEN. Ad es.: Nell ordinanza impugnata si afferma che la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sig. <...> si è resa necessaria per garantire l acquisizione e la genuinità della prova in quanto lo stato di libertà dell accusato potrebbe rappresentare un ostacolo al corretto evolversi del processo formativo della prova e della sua conservazione, in considerazione della complessità delle indagini e, in particolare, del pericolo che gli indagati, se posti in libertà, possano concertare strategie difensive comuni. Nel caso di specie è tuttavia da escludere che sussista pericolo alcuno di inquinamento probatorio. Infatti, l inderogabilità delle esigenze attinenti alle indagini e la concretezza del pericolo per l acquisizione e la genuinità della prova, richieste ai fini della configurabilità dell esigenza cautelare di cui all art. 274, lett. A), cod. proc. pen. non possono essere affermate soltanto sulla base della asserita complessità delle indagini, dovendosi invece spiegare quali specifici elementi debbano essere acquisiti e, soprattutto, in cosa consista il concreto pericolo per la loro acquisizione e genuinità derivante dallo stato di libertà dell indagato. Ciò tenendo presente che la concretezza e attualità del pericolo cui fa esplicito riferimento il citato art. 274, lett. A) cod. proc. pen. non deve essere valutata in astratto, ma sempre con riferimento ad una situazione controllabile sulla base degli atti del procedimento (cfr. in tal senso Cass., 13 ottobre 1993, CED 196913).

3) INSUSSISTENZA DELL ESIGENZA CAUTELARE DEL PERICOLO DI FUGA DELL INDAGATO DI CUI ALL ART. 274, LETT. B) COD. PROC. PEN. Ad es.:si legge altresì nell ordinanza impugnata che non può negarsi il pericolo di fuga, poiché l indagato potrebbe sfruttare conoscenze, legami e disponibilità economiche per sottrarsi alle conseguenze delle condotte di cui si tratta. Tale affermazione, oltre che immotivata, è comunque del tutto priva di fondamento. E infatti principio consolidato in giurisprudenza che in tema di misure cautelari il pericolo di fuga può essere ritenuto sussistente soltanto allorchè, sulla base di elementi e fatti oggettivi, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l inquisito, se lasciato in libertà, farebbe perdere le proprie tracce, dal momento che l art. 274, lett. B) cod. proc. pen. postula la sussistenza di un pericolo reale e non soltanto immaginario di fuga e, cioè, la previsione di tale evento come possibile, in base ad una valutazione fondata su fatti concreti e specifici, tali da rendere la previsione stessa attendibile (cfr. Cass., 3 marzo 1992, in Cass. pen., pag. 1416). 4) INSUSSISTENZA DELL ESIGENZA CAUTELARE DELLA PERICOLOSITA SOCIALE DI CUI ALL ART. 274, LETT. C) COD. PROC. PEN. Ad es.: Si afferma inoltre nell ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere che sarebbe da ritenersi sussistente, per tutti gli indagati, un non meglio definito pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il provvedimento impugnato, tuttavia lungi dall evidenziare, con specifico riguardo al sig. <...>, l esistenza del concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, si limita a fare generico riferimento alla gravità dei fatti contestati agli indagati unitariamente considerati, senza distinguere le specifiche posizioni né operare una autonoma valutazione sulla configurabilità di un concreto pericolo di reiterazione da parte del singolo soggetto. Affermazione questa che si pone in aperto contrasto sia con il dettato dell art. 274, lett. C) cod. proc. pen., sia con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di adozione di misure cautelari. Infatti, la c.d. pericolosità sociale, che giustifica l applicazione della misura coercitiva, deve essere valutata secondo il dato letterale del citato art. 274, lett. c), cod. proc. pen. -- in relazione non solo alle specifiche modalità del fatto, ma anche alla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, il che implica necessariamente che il giudizio prognostico debba essere formulato con riguardo alle specificità individuali. Sul punto, peraltro, è stato chiaramente affermato dalla Suprema Corte che, trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell ipotesi in cui più siano gli

indagati, assumere determinazioni complessive e generali, di talchè la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali (cfr. Cass., Sez. II, 16 aprile 1998, n. 6480). Orbene, nel caso di specie non solo non è stata minimamente valutata la specifica posizione dell indagato, con una conseguente totale carenza di motivazione che impone l annullamento del provvedimento impugnato, ma, alla luce dei parametri normativamente indicati, non risultano in alcun modo sussistenti le esigenze cautelari di cui all art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Siamo, infatti, in presenza di un soggetto nei confronti del quale, in considerazione dell assenza di precedenti penali e della sua personalità, non può certo emettersi quel giudizio prognostico di pericolosità in funzione della salvaguardia della collettività che, solo, può legittimare la restrizione della libertà personale. Né dalla condotta precedente ai fatti-reato ipotizzati, né da quella successiva possono ricavarsi elementi che indichino l esistenza di un concreto pericolo di reiterazione. Ragion per cui neppure la supposta esigenza cautelare della pericolosità sociale dell indagato è in concreto ravvisabile. 5) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA DI CUI ALL ART. 275, COD. PROC. PEN. Ad es.:dato e non concesso che le asserite esigenze cautelari sussistano non vi è dubbio che la disposta custodia cautelare in carcere, lungi dall essere l unica misura adeguata al caso concreto, sia manifestamente sproporzionata inutilmente afflittiva. Ciò in quanto, tenuto conto della incensuratezza e personalità dell indagato, non vi è dubbio che tali esigenze avrebbero potuto, e comunque potrebbero, essere soddisfatte con l applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari che, è da ritenersi ugualmente idonea ad impedire la paventata commissione di delitti della stessa specie. Evidente, dunque, è la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità sanciti dall art. 275 cod. proc. pen. *** Per tutti le motivazioni su esposte il sottoscritto Avv. <...>, in qualità di difensore di fiducia del Sig. <...> CHIEDE che l Ill.mo Tribunale di <...>, in sede di riesame, voglia, a norma dell art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: - in via principale: annullare l ordinanza di applicazione della misura coercitiva di <...> nei confronti del sig. <...> e, per l effetto, disponendone la immediata remissione in libertà ; - in via subordinata: riformare il provvedimento impugnato e applicare in sostituzione della misura coercitiva di <...> la misura meno afflittiva di <...>.

Con rispettosa osservanza <...>, lì <...> Avv. <...>