COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 01.09.2003 C(2003)3204 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 241/2003 - Italia (Lombardia) Intervento a sostegno del mancato reddito dell'azienda agricola "Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere Comune di Calcio (BG) Signor Ministro, Mi pregio di comunicarle che la Commissione non solleva obiezioni in merito alla misura di aiuto in oggetto a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE. La decisione della Commissione si fonda sulle considerazioni seguenti: I. PROCEDIMENTO 1. Con lettera del 5.6.2003, registrata il 10.6.2003, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione le misure di aiuto in oggetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 2. Con lettera del 16.7.2003, registrata il 17.7.2003, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha trasmesso complementi d'informazione. 2. DESCRIZIONE (i) Misura 3. La misura consiste in un indennizzo per il mancato reddito dell'azienda in questione, conseguente alla contaminazione da policlorobifenili (PCB), per cause ignote. A seguito di controlli condotti dalle autorità sanitarie locali, tutti i bovini dell'azienda erano risultati positivi alla presenza di PCB e quindi sottoposti a macellazione controllata. I proprietari dell'azienda in questione, ignorando le cause della contaminazione, avevano successivamente sostituito i bovini con bufale, che sono risultate anch'esse positive ai PCB; le autorità pubbliche hanno disposto che gli animali venissero trattenuti in allevamento. La causa della contaminazione è tuttora ignota ed è in corso un'indagine della Procura della Repubblica per accertare le cause della contaminazione e i responsabili. La contaminazione risulta circoscritta all'azienda in questione. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telephone: exchange (+32-2)299.11.11. Telex: COMEU B 21877. Telegraphic address: COMEUR Brussels.
A seguito della contaminazione e della conseguente ordinanza di trattenere gli animali nell'allevamento nonché del divieto di commercializzare il latte e le carni, l'azienda si è trovata priva di fonti di reddito. L'aiuto è inteso a compensare il mancato reddito. (ii) Intensità dell'aiuto 4. L'aiuto è pari al margine lordo non percepito dall'azienda per un periodo di tre anni a partire dalla data di approvazione del presente aiuto. Il margine lordo è calcolato in base ai parametri nazionali per aziende di pianura italiane (fonte: RICA, Rete di informazione contabile agricola). Secondo tale banca dati, il margine lordo medio per tale tipologia aziendale ammonta a 671,39/anno/UBA. Il margine lordo viene riferito alle UBA (unità bestiame adulto) presenti in azienda; i parametri utilizzati per convertire i capi allevati in UBA sono i seguenti 1 : Tipologia UBA/capo Bovini di meno di 1 anno 0,4 Bovini da 1 a meno di 2 anni 0,6 Bovini di 2 anni e più maschi 1 Giovenche per allevamento o ingrasso 0,6 Vacche lattifere 1 Altre vacche 0,8 Il reddito lordo dell'azienda in questione può essere calcolato nel modo seguente: Tipologia UBA/capo Numero di capi Totale UBA Bovini di 0,4 53 21,20 meno di 1 anno Bovini da 1 a 0,6 20 12 meno di 2 anni Bovini di 2 1 8 8 anni e più maschi Giovenche per 0,6 30 18,00 allevamento o ingrasso Vacche 1 30 30,00 lattifere Altre vacche 0,8 76 60,8 Totale 217 150 1 Non esistendo parametri per i bufalini, la Regione ha fornito quelli per i bovini. 2
Il mancato reddito che la Regione intende indennizzare è pari pertanto a 671,39 x 150 UBA x 3 anni = 302 125,50 ( iii) Fondamento giuridico 5. Intervento a sostegno del mancato reddito dell azienda agricola Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere Comune di Calcio (Bergamo). (iv) Beneficiario: 6. Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere Comune di Calcio (Bergamo) (v) Durata. 7. Si tratta di un aiuto specifico una tantum. (vi) Stanziamento. 8. 302 125,50 III. VALUTAZIONE III.1 Sussistenza dell'aiuto 9. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 10. Nella fattispecie, viene finanziato con risorse statali un intervento destinato a compensare un danno che sarebbe stato a carico dell'allevatore qualora la Regione non fosse intervenuta. Si tratta di una misura specifica a favore di una determinata impresa specializzata nella commercializzazione del latte, settore nel quale si registra un considerevole volume di scambi comunitari. Nel 1999 le aziende dell'ue hanno prodotto 121 716 100 t di latte, di cui 11 031 000 in Italia e 3 873 000 in Lombardia 2. La misura notificata rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. Occorre tuttavia considerare se possa essere concessa una deroga al principio generale dell'incompatibilità dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. 2 Fonte: Eurostat. 3
III.2 Compatibilità dell'aiuto 11. Nella fattispecie, occorre verificare se l'indennizzo concesso all'azienda per il mancato reddito conseguente alla contaminazione degli animali può essere assimilato agli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, disciplinati dal punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso: gli orientamenti) e se sono soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. 12. Conformemente al summenzionato punto: Per autorizzare aiuti a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie, la Commissione pone come condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo... Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto. Tali aiuti dovrebbero prefiggersi obiettivi di prevenzione, di compensazione, o combinati; L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture. Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. 13. Nella fattispecie occorre tener conto di diversi elementi: innanzitutto, i servizi delle Commissione prendono atto che la Procura della Repubblica sta indagando per accertare le cause della contaminazione e che la causa diretta non è ancora stata appurata. La famiglia del beneficiario è stata intossicata per aver consumato latte contaminato. La Procura non ha accertato la responsabilità dell'agricoltore in relazione all'inquinamento dell'azienda. Le autorità italiane hanno tuttavia garantito che, qualora venisse accertata in via definitiva la responsabilità del beneficiario, l'importo erogato verrebbe recuperato maggiorato degli interessi maturati, calcolati applicando il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netta degli aiuti regionali, su base annua composta. Inoltre, secondo le autorità regionali l'azienda ha cercato di diminuire il livello di contaminazione mediante l'utilizzo di foraggi extra-aziendali e sostituendo i capi contaminati con bufale. 4
I servizi della Commissione possono pertanto concludere che nella fattispecie non si applica il principio "chi inquina paga", nella misura in cui l'allevatore non può essere considerato responsabile dell'inquinamento. 14. La contaminazione della zona è una questione di interesse per le pubbliche autorità in quanto ne consegue la contaminazione degli animali ivi allevati e del latte da essi prodotto. Tale contaminazione può estendersi alle persone che consumano il latte e le carni contaminati da PCB. Le autorità regionali hanno pertanto vietato la commercializzazione delle carni e dei prodotti lattiero-caseari ottenuti dagli animali allevati sul sito contaminato e hanno disposto in un primo tempo l'idoneo smaltimento delle carcasse dei bovini abbattuti e successivamente il mantenimento delle bufale in allevamento, insieme al divieto assoluto di commercializzare il latte e le carni. 15. Si tratta di una misura di tipo compensativo. Il disinquinamento del sito risulta infatti estremamente oneroso e per il momento né la Regione né l'allevatore possono provvedervi 3. I terreni aziendali non possono quindi essere utilizzati per l'allevamento a fini commerciali e probabilmente l'agricoltore sarà costretto a riorientare l'attività aziendale verso settori non compresi nell'allegato I o a trasferirsi in una zona non contaminata e sostituire completamente la mandria. 16. Poiché il beneficiario dell'aiuto non può essere ritenuto responsabile della contaminazione, di cui è stata vittima la sua stessa famiglia, la Regione ha deciso di intervenire per garantirgli un reddito minimo per un periodo massimo di tre anni, ritenuto necessario per favorire la riconversione dell'attività e consentire al beneficiario di trovare fonti alternative di sussistenza. Pertanto, la Regione intende erogare all'agricoltore il reddito minimo che avrebbe percepito se non si fosse verificata la contaminazione, al fine di garantire alla famiglia il minimo vitale. Il reddito è calcolato sulla base del margine lordo, secondo i parametri RICA per unità di bestiame. Qualora l'agricoltore trovasse fonti alternative di reddito prima della scadenza del triennio, il contributo verrà ridotto in proporzione. Si tratta di un contributo una tantum che non può essere cumulato con eventuali altri aiuti pubblici a favore dello stesso beneficiario per le stesse finalità. 17. Alla luce delle considerazioni suesposte, i servizi della Commissione possono concludere che l'aiuto in oggetto può essere assimilato agli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, disciplinati dal punto 11.4 degli orientamenti, che è conforme a tutte le disposizioni ivi stabilite e che è pertanto compatibile con il mercato comune. IV. DECISIONE 18. Alla luce delle considerazioni suesposte, il regime di aiuto notificato può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto agevola lo sviluppo del settore senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 3 Secondo le stime, il costo del disinquinamento della zona ammonterebbe a 40 000 000 di euro. 5
19. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla comunicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea, Direzione generale Agricoltura Direzione Legislazione agricola Ufficio L 130 5/128 B-1049 Bruxelles (fax (+322) 296 7672). Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione 6