DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N DEL 25/10/2016. OGGETTO: Convenzione tirocinio con Università degli studi di Napoli Federico II

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1045 DEL 25/10/2016 OGGETTO: Convenzione tirocinio con Università degli studi di Napoli Federico II IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO TECLEME (firma digitale apposta) ACQUISITI I PARERI DI DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X CONTRARIO CONTRARIO (firma digitale apposta) (firma digitale apposta) La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia Dal 25/10/2016 Al 09/11/2016 Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

PREMESSO che l Università degli Studi di Napoli Federico II, con nota agli atti, ha richiesto la stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio dei propri studenti presso le strutture interessate dell Azienda. CONSIDERATO che: - l Azienda ha interesse ad autorizzare lo svolgimento dei tirocini nel numero compatibile con la disponibilità dei propri Servizi interessati ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta; - la convenzione deve essere stilata secondo lo schema di cui all allegato 1 e 2 del D.M. 25-03-1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. DATO ATTO che lo schema di Convenzione è condiviso con l Università degli Studi di Napoli Federico II. VALUTATO che: - il Servizio Amministrazione del Personale autorizzerà la frequenza del tirocinante solo in seguito alla corretta acquisizione del Progetto Formativo, sottoscritto da parte del medesimo tirocinante, del soggetto promotore, del tutor aziendale e del responsabile aziendale della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze; - il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, informerà i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto. RITENUTO di procedere a stipulare con Università degli Studi di Napoli Federico II la convenzione avente ad oggetto lo svolgimento, presso le strutture dell Azienda, di attività di tirocinio formativo e di orientamento, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare. VISTI: il dlgs. 502\1992 e smi; LR. 10\2006 e smi; L. 196\97; DM 142\98; l atto di nomina del Commissario con delibera G.R. n. 51\2 del 20.12.2014; l Atto Aziendale. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERA - di procedere a stipulare con l Università degli Studi di Napoli Federico II la convenzione avente ad oggetto lo svolgimento presso le strutture interessate dell Azienda del tirocinio formativo e di orientamento dei propri studenti; - di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; - di incaricare l Area Affari Generali Legali e Comunicazione della stipulazione della convenzione in argomento e della pubblicazione sul sito intranet dell Azienda e nella pagina della Trasparenza;

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale e ai Servizi aziendali interessati per gli adempimenti di competenza. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Paolo Tecleme Area AAGGLLC C.Piras

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE Per lo svolgimento di attività didattica pratica nel Corso di Studi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali TRA l'università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, Web www.unina.it, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964, E L azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia Partita I.V.A. n. 01687160901, con sede legale in Olbia provincia (SS), Via Bazzoni-Sircana n.2/2 A, CAP 07026, d ora in poi denominato Soggetto Ospitante, rappresentato dal commissario staordinario Dott. Paolo Tecleme nato a Sassari il 16.11.1959 e domiciliato per la carica presso la sede della A.S.L. n. di Olbia, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta Premesso che - presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all acquisizione dei CFU necessari al conseguimento della Laurea; - l art. 27 del DPR 382/80 consente alle Università di stipulare Convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nonché di competenze professionali aggiuntive; - l art. 8 comma 1 della Legge 341/90, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati; 1 TP PT Sede aziendale.

si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 La premessa è parte integrante della presente Convenzione. L Università degli studi di Napoli Federico II, per lo svolgimento di attività didattica pratica supervisionata da un responsabile nell ambito di Corsi di laurea attivi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, finalizzata ad integrare e perfezionare le conoscenze professionali e la formazione culturale dello studente ed a sperimentare modalità didattiche innovative mediante la partecipazione ad attività di natura pratico-applicativa, può avvalersi di risorse e strutture esterne all Università. Art. 2 Modalità di svolgimento delle attività didattiche pratiche integrative Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività didattiche pratiche supervisionate saranno oggetto di una reciproca consultazione tra il docente o i docenti tutor dell attività formativa interessata ed il responsabile dell Soggetto ospitante. La responsabilità dell attività didattica pratica supervisionata spetta inderogabilmente al Docente o ai Docenti tutor; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze professionali del Soggetto ospitante. Per gli studenti che svolgeranno attività didattica pratica supervisionata, in base alla presente Convenzione, sarà cura del docente titolare dell attività formativa far pervenire all Ufficio Affari Generali dell Ateneo un elenco completo: - nominativo dello studente - matricola - sede e periodo di svolgimento attività formativa o far compilare allo studente il progetto formativo. Qualsiasi attività svolta dallo studente nell ambito dell attività didattica pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il Soggetto ospitante, né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto ospitante da parte dello studente. Lo studente è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell attività didattica pratica.

Il Soggetto ospitante si impegna: Art. 3 Sicurezza nelle attività didattiche-pratiche - a mettere a disposizione dello studente quanto è utile per la sua formazione; - a garantire allo studente le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto; - ad applicare allo studente, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a: - formare ed informare lo studente in merito ai rischi connessi all'impresa; - a far utilizzare allo studente ove previsti i dispositivi di protezione individuali (DPI), forniti dal Dipartimento o dal Soggetto ospitante; - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista; - in caso d incidente durante lo svolgimento dell attività formativa, a segnalare tempestivamente l evento all Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore. Art. 4 Copertura assicurativa L Università garantisce che gli studenti che fruiscono dell attività didattica pratica supervisionata, sono coperti da polizza di assicurazione nel caso di infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l effettuazione delle predette attività. L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro (presso l'inail, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965), e presso le Ass.ni UnipolSai Div. La Fondiaria n. 0585.5101092.57 e per la responsabilità civile presso la Reale Mutua Assicurazione 2014/032207799 Art. 5 Oneri La collaborazione oggetto della presente Convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corrispettività fra l Università ed il Soggetto ospitante. La presente Convenzione, pertanto, non comporta alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo richiesta da parte del Soggetto ospitante per l Università in conseguenza dell utilizzo di strutture, servizi, attrezzature e personale che sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.

Art. 6 Durata La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell attività formativa. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nell attività formativa, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003. Art. 7 Si stabilisce che il foro competente in caso di controversie è quello di Tempio Pausania. Art. 8 Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al soggetto ospitante" ed una all'università. La presente Convenzione,verrà registrata in caso d uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione. Data. Firma e Timbro per l Università Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante e