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7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione. IM/

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ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOC. STRADA LARZEY - ENTREVES, NEL COMUNE DI COURMAYEUR PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PROIS GROUP S.R.L. DI HÔNE, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 12/2009. Il Dirigente della Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 Nuova disciplina dell organizzazione dell Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale e, in particolare, l articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1 ottobre 2013; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23 agosto 2013 recante il conferimento dell incarico dirigenziale al sottoscritto; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: Disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d Aosta derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009 ; richiamato, in particolare, l articolo 17 della l.r. 12/2009, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuendo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità; rilevato che in data 31 marzo 2014 da parte dell Arch. Torre Gian Luca, tecnico incaricato per conto della Società Prois Group s.r.l. con sede a Hône, è pervenuta alla Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale, dell Assessorato territorio e ambiente, la documentazione relativa al progetto di realizzazione di un complesso residenziale in loc. Strada Larzey - Entreves, nel Comune di Courmayeur, per la verifica di assoggettabilità a VIA dell intervento; rilevato che l attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA si è resa necessaria in quanto l intervento è ricompreso fra quelli inseriti nell Allegato B, categoria progetti di infrastrutture, lettera k) della l.r. 12/2009; rilevato che, ai sensi dell articolo 17, comma 4, della l.r. 12/2009, la Struttura competente (la Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale) ha provveduto all individuazione dei soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale da consultare, che sono risultati essere: - il Comune di Courmayeur quali Ente territoriale competente; - la Struttura organizzativa attività geologiche, la Struttura organizzativa pianificazione territoriale, la Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici, la Struttura organizzativa restauro e valorizzazione, e l ARPA; rilevato che la consultazione con i suddetti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale è avvenuta tramite comunicazione di inizio procedimento in data 3 aprile 2014 e invio della documentazione inerente all intervento, con richiesta di esame della stessa (mediante nota inviata per posta elettronica); preso atto che il progetto in argomento consiste in una Variante in corso d opera di un intervento edilizio per la costruzione di un complesso artigianale approvato con Permesso di Costruire n. 113 del 28 dicembre 2012, il quale, a seguito della nuova zonizzazione e degli indici edificatori derivanti dal nuovo PRG, viene ora convertito, con ampliamento volumetrico, in un complesso residenziale ad uso prima casa; rilevato che per la suddetta Variante progettuale la Società proponente ha già conseguito parere favorevole condizionato espresso dalla Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici con nota prot. n. 949/TP in data 12 febbraio 2014, con il quale la suddetta Struttura regionale ha evidenziato la necessità di concertazione nelle successive fasi progettuali di vari aspetti costruttivi puntuali;

rilevato che la Struttura organizzativa restauro e valorizzazione ha segnalato che l intervento in argomento presenta i requisiti per cui risulta necessario la produzione della Relazione archeologica preventiva, redatta da archeologi professionisti in possesso delle qualifiche ministeriali, che dovrà essere presentata alla suddetta Struttura regionale per il parere di competenza; rilevato che la Struttura organizzativa pianificazione territoriale, in riferimento all analisi di coerenza dell intervento con gli strumenti urbanistici del Comune di Courmayeur ha osservato quanto segue: In conseguenza dell annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale 17.04.2012 n. 28 e 25.07.2012 n. 39, a partire dal 19.09.2013 (data di deposito della sentenza n. 63/2013) torna a trovare applicazione la variante sostanziale n. 1 al PRG approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 5970 del 23 giugno 1989, nonché, in regime di salvaguardia, la variante sostanziale al PRG adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18.09.2007; - l area interessata dall intervento in esame ricade, nella variante n. 1 al PRG del 1989, nella zona D8 e nella variante sostanziale n. 35/2007 nella sottozona Bb07; - la disciplina urbanistica delle rispettive zone di PRG è la seguente: zona D8: la zona, ai sensi della variante n. 6, approvata con DCC n. 2/2004, è da attuarsi con PUD. Tale PUD risulta essere stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale l 11.09.2002 ma l iter di approvazione non è stato concluso. L art. 25 delle NTA prevede per le zone D quanto segue: Nelle zone D sono ammessi tutti gli interventi di cui all art. 15, con esclusione degli interventi di cui alla lett. e). Le destinazioni consentite sono le seguenti: e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale; d) destinazione ad abitazione permanente o principale, che non potrà superare il 30% della superficie fuori terra destinata all attività di cui alla lettera e) con un massimo di 80 mq netti e dovrà essere di stretta pertinenza dell azienda. [omissis]; Gli interventi di cui all art. 15 sono: a) nuove costruzioni, b) demolizioni, c)recupero del patrimonio edilizio esistente, d) ricostruzioni. Mentre l intervento escluso, di cui alla lettera e), riguarda le trasformazioni di destinazione d uso. E inoltre indicato nelle tabelle di zona che nelle zone D siano previsti: 1 mq di parcheggio ogni 5 mc di costruzione, 10 mq di verde pubblico e parcheggi ogni 100 mq di superficie del lotto; sottozona Bb07 La disciplina è recata dall art. 16.5.2 delle NTA (adottate con DCC n. 35/2007) che ammette, ove esista capacità insediativa, la sola destinazione d uso ad attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale, di servizio alle famiglie e artigianato produttivo. Nella sottozona Bb07 è consentito anche adibire spazi destinati all abitazione ceduta a titolo di locazione temporanea a favore di soggetti aventi diritto (addetti ad attività economiche con sede produttiva nel Comune). In conclusione, ai fini di cui all art. 17 della l.r. 12/2009, si osserva che l intervento non è, ad oggi, coerente con gli strumenti urbanistici vigenti. L intervento sarebbe invece coerente (fatta salva una puntuale verifica dei parametri edilizi che si rimanda al Comune) con le NTA adottate nel 2012, di cui alle deliberazioni comunali richiamate e annullate dalla sentenza sopra citata. Avverso tale sentenza il Comune ha avviato un ricorso al Consiglio di stato il cui esito non è ancora noto. La realizzazione di quanto previsto nel progetto in esame, pertanto, ammessa dalle NTA annullate dalla sentenza sopra richiamata, è condizionata dall esito dei procedimenti giudiziari in corso. ; rilevato che ARPA ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare a procedura di VIA; inoltre, in riferimento a vari aspetti di tutela ambientale, ha sottolineato in particolare le seguenti indicazioni: - al fine di contenere nel maggior modo possibile le emissioni diffuse di polvere, oltre ad ottemperare alle prescrizioni riportate nell Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06, dovranno essere adottate le seguenti ulteriori modalità operative:

a) provvedere all umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose; b) limitare la velocità di transito degli automezzi all interno dell area di lavoro; c) assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri; d) assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri; e) assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto; - considerato che gli scavi in progetto interferiscono con la falda superficiale si specifica quanto segue: a)arpa dovrà essere avvisata con congruo anticipo sulla data di inizio lavori del cantiere; b) nel corso dei lavori si dovrà porre la massima cura ad evitare la dispersione in falda di sostanze pericolose (es. solventi, idrocarburi); c) dovrà essere garantito ad ARPA l accesso ai due nuovi piezometri realizzati nell ambito delle indagini geologiche dalla ditta Somiter, dei quali dovrà pertanto essere mantenuta nel tempo la funzionalità. ARPA si riserva di effettuare controlli della qualità delle acque di falda prima, durante e dopo i lavori. - inoltre, per quanto riguarda l applicabilità delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 20/2009 in materia di acustica, ARPA ha segnalato la necessità che vengano approfonditi i relativi aspetti in tema di valutazione di clima acustico (in quanto si realizza un complesso residenziale in un contesto artigianale/industriale) e di impatto nel caso si prevedano, e siano già definibili, insediamenti artigianali. A questo proposito si invita la Società proponente a concertare gli eventuali adempimenti con i tecnici dell ARPA; rilevato che la Struttura organizzativa attività geologiche ha formulato le seguenti osservazioni: Esaminata la documentazione progettuale oggetto della presente verifica di assoggettabilità e considerato che: 1) per quanto riguarda il complesso residenziale, l area d intervento è classificata a bassa pericolosità F3 nella cartografia degli ambiti inedificabili per terreni sedi di frane del Comune di Courmayeur; 2) per quanto concerne la nuova costruzione di parcheggi, l area d intervento ricade in ambiti classificati a media pericolosità F2 nella cartografia degli ambiti inedificabili per terreni sedi di frane del Comune di Courmayeur; 3) per quanto concerne gli aspetti geologici-geotecnici e di compatibilità dell intervento con lo stato di dissesto esistente, gli studi condotti dai progettisti (Studio BALTEA, dicembre 2013) evidenziano che gli interventi in progetto sono compatibili, a condizione che vengano adottate le opportune misure di mitigazione della vulnerabilità delle opere (rilevato paramassi) rispetto alle potenziali dinamiche gravitative attese; 4) ad integrazione di quanto sopra esposto, gli studi condotti per conto dell Amministrazione regionale dall Università degli Studio di Milano Bicocca, aventi ad oggetto l analisi traiettografica 3D della caduta massi mediante modello Hy-Stone del versante ovest del Mont de la Saxe, evidenziano come le potenziali dinamiche di caduta di volumi lapidei non interferiscano con le aree di intervento; la scrivente Struttura, per quanto di competenza, ritiene che gli interventi oggetto della presente verifica di assoggettabilità a procedura di V.I.A. siano da ritenersi compatibili con le condizioni di pericolosità del sito, subordinatamente alla realizzazione delle opere di mitigazione della vulnerabilità delle opere indicate nello specifico studio di compatibilità (Studio BALTEA, dicembre 2013). ;

atteso che, fatta salva l attuale non coerenza della variante progettuale in argomento con gli strumenti urbanistici vigenti, così come verificato dalla Struttura regionale competente, non essendo stati segnalati impatti significativi sull ambiente, non si ritiene necessaria una valutazione congiunta mediante procedura di VIA (ai sensi degli articoli 18 e seguenti della l.r. 12/2009), DECIDE 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, prevista dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009 n. 12, del progetto di realizzazione di un complesso residenziale in loc. Strada Larzey - Entreves, nel Comune di Courmayeur, presentato dalla Società Prois Group s.r.l. con sede a Hône, ai sensi dell art. 17 della l.r. 12/2009; 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di cui al punto 1), in quanto non essendo stati segnalati impatti significativi sull ambiente, non si ritiene necessaria una valutazione congiunta mediante procedura di VIA (ai sensi degli articoli 18 e seguenti della l.r. 12/2009); 3) di sottolineare che nelle successive fasi progettuali ed autorizzative dovranno essere ottemperati gli adempimenti segnalati dalla Struttura organizzativa restauro e valorizzazione, dalla Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici, e dall ARPA, concertando gli elaborati tecnici necessari con le suddette Autorità ambientali; 4) di segnalare al Comune territorialmente competente le osservazioni formulate dalla Struttura organizzativa pianificazione territoriale, in merito all attuale non coerenza del progetto in argomento con gli strumenti urbanistici vigenti, fatto salvo l esito dei procedimenti giudiziari in corso. ; 5) di disporre l integrale diffusione del presente provvedimento sul sito INTERNET della Regione (http://www.regione.vda.it/territorio/via/progetti), che avverrà a cura di questo Servizio. L ESTENSORE IL DIRIGENTE - Davide MARGUERETTAZ - - Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE Davide MARGUERETTAZ

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO Struttura gestione spese - Ufficio impegni Codice creditore/debitore Descrizone / Motivazione Atto non soggetto a visto regolarità contabile IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'amministrazione regionale dal 17/05/2014 per quindici giorni consecutivi.