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MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992 Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (GU n.76 del 31 3 1992 Suppl. Ordinario n. 61) IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 22, commi 1) e 2), dello stesso decreto, che stabilisce l'obbligatorieta' di emissione della fattura a richiesta del cliente per determinate attivita' di commercio al minuto e assimilate; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, tra l'altro, l'obbligo di certificazione delle operazioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993, per le categorie dei soggetti di cui al cennato art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983); Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979) concernente la disciplina della ricevuta fiscale per le prestazioni alberghiere e la somministrazione di pasti e bevande, come modificato dal decreto ministeriale 18 settembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1981); Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1980 recante norme sulla disciplina della ricevuta fiscale per particolari categorie di contribuenti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 luglio 1980); Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 sulla disciplina della ricevuta fiscale per gli esercenti attivita' artigianali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 febbraio 1983); Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992 che, in attuazione del comma 9 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha disciplinato l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, a carico degli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo e degli esercenti attivita' di noleggio di beni mobili (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992); Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976), che ha convertito in legge il decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria; Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 5, della sopra citata legge n. 413, il Ministro delle finanze e' delegato ad emanare con decreto norme sulle caratteristiche della ricevuta fiscale e degli

apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1, nonche' a determinare gli adempimenti, le modalita' e i termini del rislascio dei suddetti documenti fiscali; Considerato che il comma 1 dello stesso articolo istituisce l'obbligo di certificazione delle operazioni mediante il rilascio dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18; Decreta: Art. 1. 1. Per le categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura soltanto a richiesta del cliente, e' obbligatoria la certificazione delle operazioni mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi. 2. La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando stampati sostanzialmente conformi al modello A allegato al presente decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione e copia della stessa deve essere consegnata contestualmente al cliente. In ogni caso, all'atto della ultimazione della prestazione, deve essere rilasciata ricevuta fiscale o fatturaricevuta fiscale. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale a mezzo appositi apparecchi misuratori, lo scontrino fiscale manuale deve essere emesso in duplice esemplare, su stampati sostanzialmente conformi all'allegato B al presente decreto, di cui uno deve essere contestualmente consegnato al cliente al momento del pagamento, anche parziale, del corrispettivo e in ogni caso non oltre il momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione. Il modello allegato al presente decreto sotto la lettera B, punto 1, puo' contenere prestampato l'ammontare fisso del corrispettivo. Art. 2. 1. La ricevuta fiscale prevista nel precedente articolo, contenente una numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, deve essere datata e rilasciata per ciascuna operazione e contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonche' l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attivita' e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione; 3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Qualora il medesimo documento assuma la forma di fatturaricevuta fiscale deve contenere altresi' il numero progressivo attribuito dall'emittente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i dati identificativi del cliente, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata, l'ammontare imponibile e l'imposta relativa. La fattura ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente ed assolve le medesime funzioni del documento previsto dall'art. 21 del decreto suddetto. 3. Se al momento di ultimazione della prestazione il corrispettivo non venga pagato, in tutto o in parte, deve esserne fatta menzione sul documento stesso e la ricevuta fiscale emessa all'atto del saldo dell'importo dovuto deve contenere anche gli estremi di quella precedentemente rilasciata. 4. Qualora sia stata rilasciata ricevuta fiscale contenente

l'indicazione di "corrispettivo non pagato", la fattura ricevuta fiscale, eventualmente richiesta al momento del pagamento del corrispettivo, deve contenere il riferimento alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata. Art. 3. 1. I documenti previsti dal presente decreto, sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Gli stessi documenti possono essere predisposti, con le medesime formalita' previste nel precedente comma, con esclusione dell'autorizzazione ministeriale, dal Provveditorato generale dello Stato. 2. Entro il 5 marzo di ogni anno devono essere comunicati i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente le forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore. 3. La fornitura degli stampati e' effettuata direttamente dal soggetto autorizzato che li ha prodotti, ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a norma del menzionato art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Gli estremi dell'autorizzazione alla stampa devono essere indicati su ciascuno degli stampati unitamente ai dati identificativi della tipografia stessa. Art. 4. 1. Lo scontrino fiscale manuale di cui all'art. 1 del presente decreto contenente una numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, deve essere datato e rilasciato per ciascuna operazione e contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o dimicilio fiscale, numero della partita IVA dell'emittente; 2) corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell'operazione; tale ammontare deve essere indicato manualmente a cura dell'emittente ovvero compilato a ricalco sullo scontrino manuale di cui all'allegato B,punto 2). 2. Il documento di cui ai precedenti commi e' costituito da un bollettario avente le dimensioni minime di cm 6 x cm 9 per il modello a ricalco e di cm 6 x cm 9 + cm 6 per quello a madre e figlia. Detti bollettari sono formati da cento scontrini di carta, con grammatura non inferiore a gr. 50/mq, idoneamente graffati in modo da assicurare la loro conservazione, su cui sono impressi, con caratteri leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a mm 3, a stampa o a rilievo mediante punzonatura o sovrastampa ovvero in litografia, gli elementi indicati nel precedente comma. 3. Gli scontrini recanti impresso l'ammontare del corrispettivo in misura fissa, contenuti nel bollettario a madre e figlia, devono riportare tale ammontare stampato con caratteri indelebili non inferiori a dieci millimetri di altezza. 4. Sulla copertina dei bollettari deve essere indicato, a cura dell'utilizzatore, il numero progressivo di utilizzo dei bollettari nel corso dell'anno solare di riferimento e, a cura del fabbricante, l'ammontare complessivo dei corrispettivi rappresentati dagli

scontrini a taglio fisso con importo prestampato. 5. Detti documenti sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze o dal Provveditorato generale dello Stato con le modalita' indicate nel precedente art. 3. 6. La numerazione e' costituita da tre caratteri che individuano la serie alfabetica e da sei cifre progressive, nonche' da due cifre indicanti l'anno solare di riferimento. Art. 5. Per la conservazione dei documenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. E' ammesso l'impiego di sistemi elettronici e fotografici di conservazione secondo modalita' approvate dalla Amministrazione finanziaria. Art. 6. Le disposizioni del presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, hanno effetto dal 1 gennaio 1993. Roma, 30 marzo 1992 Il Ministro: FORMICA ALLEGATO A MODELLO DI RICEVUTA FISCALE UNIFICATA A NORMA DELL'ART. 12, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 RICEVUTA FISCALE FATTURA (Legge 30 dicembre 1991, n. 413) DATI IDENTIFICATIVI EMITTENTE / / RICEVUTA FISCALE Cedente o prestatore... / / FATTURA RICEVUTA FISCALE Residenza o domicilio... Numero attribuito... Codice fiscale o partita IVA... AAA000000/99 Data.../.../... DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE... Quantita', natura e qualita' dei beni o servizi IMPORTO Dettaglio IVA Aliq. Imponibile Imposta Corrispettivo pagato Aliq. Imponibile Imposta Corrispettivo non pagato Totale Totale documento DATI TIPOGR. AUTORIZZATA 1 A MADRE E FIGLIA ALLEGATO B Dati identificativi dell'emittente DATA.../.../...

compresi residenza o domicilio o Partita IVA CORRISPETTIVO CORRISPETTIVO XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX Data.../.../... o NUMERAZIONE DI SERIE TIPOGRAFICA Ripetizione numera Dati tipogr. autorizz. zione di serie TIPOGRAFICA B distacco facilitato C DIMENSIONI MINIME A x B + C = cm 6 x cm 9 + cm 6 2 A RICALCO B DATI IDENTIFICATIVI DELL'EMITTENTE o PARTITA IVA CORRISPETTIVO A XXXXXXXXXXXXX DATA.../.../... o NUMERAZIONE DI SERIE TIPOGRAFICA Dati tipogr. autorizz. DIMENSIONI MINIME A x B = cm 6 x cm 9 COPERTINA ANTERIORE DEL BOLLETTARIO BOLLETTARIO N.... Prolunga del cartoncino ultima SCONTRINO MANUALE pagina da ripiegare o A RICALCO per evitare il ricalco su scontri ni successivi o N. 100 scontrini BOLLETTARIO N.... o SCONTRINO MANUALE E A MADRE E FIGLIA N. 100 scontrini o da L. 10.000 TOTALE L. 100.000