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Circolare Nr. 72/2017 Genova, 1 marzo 2017 La Confetra comunica quanto segue: Oggetto: Notizie in breve. Previdenza Mobilità L INPS ha rammentato che, per effetto della riforma Fornero (legge n.92/2012), dall 1 gennaio di quest anno è cessata la disciplina della mobilità. Conseguentemente a decorrere dalla suddetta data da parte delle imprese con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente nell industria nonché delle aziende di logistica con oltre 50 dipendenti non è più dovuto tanto il contributo ordinario di mobilità (pari allo 0,30% del monte salari), quanto il contributo di ingresso alla mobilità per ciascun lavoratore licenziato. Inoltre non saranno più decontribuite le assunzioni effettuate dalla stessa data di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità Messaggio INPS n. 99 dell 11.1.2017. Previdenza Massimale dei trattamenti di cassa integrazione e NASPI Poiché dopo lo scorso anno anche nel 2016 la variazione percentuale dell indice ISTAT dei prezzi al consumo è stata inferiore allo zero l INPS, come già avvenuto per i minimali contributivi, ha confermato per il 2017 i tetti mensili dei trattamenti di cassa integrazione e della NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) dello scorso anno che, pertanto, restano pari rispettivamente a euro 1.167,91 (al lordo dei contributi a carico del datore di lavoro) e a 1.300 euro (al netto dei contributi a carico del datore di lavoro) Circolare INPS n. 36 del 21.2.2017. Finanziamenti INAIL - Nell ambito della campagna informativa per il reinserimento e l integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro l INAIL ha fornito un quadro riepilogativo delle misure messe in campo dallo stesso Istituto per sostenere i datori di lavoro nell obbligo di inclusione dei lavoratori con disabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Le risorse stanziate per il 2017 ammontano a circa 21 milioni di euro e sono destinate alla realizzazione da parte delle imprese di tre tipologie di interventi: edilizi e impiantistici per il superamento delle barriere architettoniche; di adeguamento delle postazioni di lavoro e formativi per l addestramento all utilizzo delle postazioni di lavoro e delle relative attrezzature. Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 52/2016 Con i migliori saluti IL PRESIDENTE ALESSANDRO PITTO All.ti

INPS Direzione Centrale Entrate Messaggio n. 99 dell 11.01.2017 OGGETTO: Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l edilizia. Cessazione dell obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d ingresso alla mobilità. Abrogazione degli incentivi all assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Premessa. Come noto, l art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria: indennità di mobilità ordinaria; trattamento speciale di disoccupazione per l edilizia di cui agli artt. 9-19 della legge 6 agosto 1975 n. 427. In materia, si veda la circolare n. 2/2013. La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 1. Cessazione dell obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell edilizia. L abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dalla medesima data del 1 gennaio 2017, la cessazione dell obbligo di versamento delle seguenti forme contributive: contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91); contributo d ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91); contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75). Tanto premesso, dal 1 gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione, salvo quanto di seguito indicato. A partire da gennaio 2017, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. 2. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d'ingresso alla mobilità. Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato liceziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell anticipazione che del contributo d ingresso alla mobilità. Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l abrogazione di tale disposizione dal 1 gennaio 2017. Il venir meno dell obbligo di versamento del contributo d ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all Istituto, in analogia con quanto disposto dall art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91. In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice G800, avente il significato di Recupero ai sensi dell art. 4, co. 10, legge n. 223/91. Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all articolo 2, c. 31 della legge 92/12. A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte. 3. Abrogazione degli incentivi per l assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Come già indicato nella circolare n. 137/2012, gli incentivi disciplinati dall articolo 8, commi 2 e 4, e dall articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione 1

fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni normative in modo da inibire l invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui agli articoli 8 e 25, comma 9, della legge 223/1991 con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017. Il Direttore Generale f.f. Vincenzo Damato 2

INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori sociali Circolare n. 36 Destinatari omessi Roma, 21/02/2017 OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell assegno ordinario e dell assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, dell indennità di disoccupazione NASpI, dell indennità di disoccupazione agricola e dell assegno per le attività socialmente utili relativi all anno 2017. Precisazioni sull indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile. SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1 gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell assegno ordinario e dell assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell indennità di disoccupazione NASpI, dell indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell importo mensile dell assegno per le attività socialmente utili. Si forniscono, inoltre, precisazioni sull indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile. 1. Premessa. L art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell art.3, comma 5, del decreto sopra citato (c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l applicazione del massimale più alto siano aumentati nella misura del 100 per cento dell aumento derivante dalla variazione annuale dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza dell adeguamento, all analogo valore medio relativo all anno precedente non può risultare inferiore a zero. In applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche l aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l anno 2016. 2. Trattamenti di integrazione salariale Si riportano gli importi massimi mensili già indicati nella circolare n. 48 del 14/3/2016 - dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: Trattamenti di integrazione salariale Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96 Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70 Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell art. 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. 3

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95 Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64 La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo. 3. Fondo credito a) Assegno ordinario Si riportano i massimali mensili previsti dall art. 10, co.2 del D.I. n. 83486/2014, per l assegno ordinario, aggiornati per l anno 2017 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l applicazione degli stessi: Massimali assegno ordinario Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.126,33 1.154,85 Compresa tra 2.126,33 3.361,21 1.331,11 Superiore a 3.361,21 1.681,62 b) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili, previsti dall art 12, co 3 del D.I. n. 83486/2014, per l assegno emergenziale aggiornati per l anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l applicazione degli stessi. L importo indicato in prima fascia, calcolato sull 80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all 80 per cento della retribuzione teorica indicata dall azienda nel flusso Uniemens: Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Massimali assegno emergenziale Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L.41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Inferiore a 40.720,45 2.378,58 2.239,67 Compresa tra 40.720,45 53.578,73 2.679,45 Superiore a 53.578,73 3.750,21 4. Fondo credito cooperativo a) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti all art 12, co 3 del D.I. n. 82761/2014, per l assegno emergenziale aggiornati per l anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l applicazione degli stessi. L importo indicato in prima fascia, calcolato sull 80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all 80 per cento della retribuzione teorica indicata dall azienda nel flusso Uniemens: Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Inferiore a 38.494,84 2.281,32 2.148,09 Quota compresa tra 38.494,84 53.690,17 3.068,44 Quota superiore a 53.690,17 3.568,87 4

5. Indennità di disoccupazione NASpI Non essendo intervenute modifiche normative, ai sensi e per gli effetti dell art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.195 per il 2017. Analogamente, l importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300. 6. Indennità di disoccupazione agricola Per quanto riguarda l indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell anno 2017 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell anno 2016, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso). 7. Assegno per attività socialmente utili L importo mensile dell assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1 gennaio 2017, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all art. 26 della legge n. 41/86. 8. Precisazioni sull indennità di mobilità ordinaria. Si ricorda che l articolo 2, comma 71 della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha disposto l abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano la lista di mobilità, l indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Di conseguenza, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l iscrizione nelle liste decorre dall 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016. 9.Precisazioni sui trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia Si premette che il trattamento speciale di cui all articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell articolo 2, comma 71, lettera f) della legge 28 giugno 2012 n. 92. Lo stesso art. 2 comma 71 ha disposto, alla lettera g), l abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Infine, l art. 2, comma 71, lett. c) della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha abrogato il trattamento speciale per l edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991. Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele 5