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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Pubblicato il 15/06/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

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Pagina 1 di 6 Pubblicato il 06/03/2019 N. 00297/2019 REG.PROV.COLL. N. 00129/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 129 del 2019, proposto da Medicair Italia S.r.l., Service Med S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Soncini, Stefano Sacchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Medi-H-Art S.r.l., Sapio Life S.r.l., Euro Ausili S.r.l., Zuccato Hc S.r.l., Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. non costituiti in giudizio; Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Cartia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento

Pagina 2 di 6 della delibera DG dell'azienda ULSS 6 Euganea n. 1206 del 24 dicembre 2018; nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa la deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 26 luglio 2018 di ammissione delle imprese e di nomina della commissione giudicatrice; i verbali della commissione giudicatrice n. 1, 2, 3, 4 e 5; la tabella attributiva dei punteggi; il verbale di valutazione dell'anomalia del 19 dicembre 2018; nonché il diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata in data 3 gennaio 2019 nonché del relativo sollecito nonché le operazioni svolte per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (in data ignota in quanto non comunicata né pubblicata nell'area "comunicazioni procedura") e per la conseguente condanna dell'ulss n. 6 Euganea, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30, 119 e seguenti c.p.a. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Si controverte sulla legittimità degli atti della procedura aperta per l affidamento in service di sistemi antidecubito in ambito domiciliare indetta, in via telematica, dall'ulss n. 6 Euganea.

Pagina 3 di 6 La ricorrente ha impugnato gli atti di gara, deducendone l illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, chiedendo la reiezione del ricorso. Alla camera di consiglio in epigrafe indicata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. Vanno, preliminarmente, disattese le censure d inammissibilità e tardività del ricorso genericamente sollevate dalla P.A. in quanto il ricorso avverso l aggiudicazione è stato tempestivamente proposto entro il termine di cui all art. 120, comma 5, c.p.a., la ricorrente non era tenuta a impugnare l ammissione degli altri concorrenti, i motivi d impugnazione sono sufficientemente specifici. La ricorrente, seppur quarta graduata, ha un interesse (strumentale) a ricorrere, avendo formulato censure mirate al travolgimento dell intera procedura che, se accolte, possono determinare la riedizione della gara e una nuova valutazione dell offerta. Ciò posto, va accolto il primo motivo di ricorso con cui l ATI ricorrente lamenta la violazione dell art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 ( Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all Albo di cui all art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ), risultando dagli atti che la nomina della commissione di gara è avvenuta senza alcuna forma di

Pagina 4 di 6 predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza da parte della stazione appaltante. Si deve escludere che l individuazione di tali previ criteri possa rinvenirsi nel regolamento del 18 novembre 2018 dal momento che lo stesso risulta essere stato adottato successivamente alla nomina della commissione, effettuata con delibera del 26 luglio 2018. Una puntuale individuazione dei criteri di competenza e trasparenza adottati nella scelta dei commissari non è riscontrabile nemmeno nel corpo dello stesso provvedimento di nomina, poiché, al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza, esso non contiene alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, ma si limita a indicare i nominativi dei soggetti individuati. In conclusione, con riferimento al primo e assorbente profilo di censura sollevato, il provvedimento di nomina della commissione risulta illegittimo, in quanto adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale, con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti impugnati. La caducazione della nomina della commissione di gara comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura fino all affidamento del servizio ed impone quindi la rinnovazione dell intero procedimento di gara, a partire dalla nomina della commissione (dall accertamento della illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione deriva la illegittimità di tutti gli atti conseguenti del relativo procedimento fino alla aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto nonché l obbligo dell amministrazione di rinnovare il procedimento: Cons.

Pagina 5 di 6 St., Ad Pl. n. 13 del 2013, Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1292). Restano assorbite le restanti censure, logicamente subordinate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Condanna la stazione appaltante a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 2000,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati: Claudio Rovis, Presidente Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore Mara Spatuzzi, Referendario L'ESTENSORE Marco Rinaldi IL PRESIDENTE Claudio Rovis IL SEGRETARIO

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