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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 8737 DEL 25/05/2018 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: Area: SALUTE E POLITICHE SOCIALI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali." in attuazione dell'art. 2 comma 80 della L. 191/2009, allo scopo di ripristinare la coerenza normativa con il D. Lgs. 502/1992 e coi principi fondamentali in materia di tutela della salute ex art. 117 terzo comma della Costituzione. (RANAURO MARIA CRISTINA) (MADDALONI PAMELA) (IL SEGR. GEN. A.TARDIOLA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (D'Amato Alessio) L'ASSESSORE DI CONCERTO IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 31/05/2018 prot. 244 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 14 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali. in attuazione dell art. 2 comma 80 della L. 191/2009, allo scopo di ripristinare la coerenza normativa con il D. Lgs. 502/1992 e coi principi fondamentali in materia di tutela della salute ex art. 117 terzo comma della Costituzione. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria; VISTI: - lo Statuto della Regione Lazio; - la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni; - il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; - la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali ; - l articolo 20, comma 14, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2; - l articolo 27, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27; - il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, concernente Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell autorizzazione all esercizio, in attuazione dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali ) e successive modificazioni ; - l articolo 1, commi 77 e 78, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14; - l articolo 1, commi da 18 a 26, della Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3; - l articolo 2, commi da 13 a 17 della Legge Regionale 24 Dicembre 2010, n. 9; - l articolo 2, commi da 73 a 80, della legge reginale 14 luglio 2014, n. 7; - l articolo 41, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15; - la deliberazione di Giunta regionale dell 11 dicembre 2017, n. 837, con la quale è stato individuato nel Segretario Generale pro tempore il soggetto idoneo ad assicurare lo svolgimento dell attività amministrativa e l attuazione di piani e di programmi della Direzione medesima, nelle more del conferimento dell incarico del nuovo direttore regionale, fino alla scadenza della X legislatura regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2018; - la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, con la quale è stato confermato l incarico di Segretario generale della Giunta regionale del Lazio al Dr. Andrea Tardiola; - la D.G.R. n. 200 del 24 aprile 2018 di proroga dell Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti alla direzione regionale Salute e Politiche sociali - proroga. VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e, in particolare, l art. 8-ter il quale dispone che: Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle 1 Pagina 2 / 14

strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. ; VISTA la legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 concernente Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e, in particolare, l art. 6 il quale dispone che: 1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all articolo 13, comma 1. 2. abrogato 3. abrogato 4. Il Comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l autorizzazione alla realizzazione. 5. Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. CONSIDERATO che: - La L.R. 7/2014 ha modificato la L.R. 3 marzo 2003 n. 4 eliminando la verifica di compatibilità al fabbisogno di assistenza in occasione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie; - Tale disposizione si pone in contrasto con le norme statali di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 tenuto conto dell art 117 comma 3 della Costituzione; - A tale proposito, il Tavolo di verifica Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 marzo 2017 ha sollecitato, tra gli adempimenti individuati dal Programma Operativo, la necessaria modifica alla normativa regionale, al fine di renderla coerente con la legislazione vigente (articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992). ; - I Ministeri vigilanti nel segnalare l importanza della questione hanno ricordato al Commissario quanto previsto dall articolo 2, comma 80 della legge n. 191/2009, che prevede testualmente: Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. ; - tra gli obiettivi del Programma Operativo si inserisce anche l avvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, in esito all adeguamento alla disciplina concordata dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome con le Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 e all istituzione dell Organismo tecnicamente 2 Pagina 3 / 14

accreditante, stante la conclusione del programma di accreditamento istituzionale ordinario delle strutture private; VISTA la mancata conversione dell art. 27 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 in ordine all abrogazione del comma 3 dell art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992; RITENUTO, pertanto, di dover reintrodurre la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall atto programmatorio nella fase in cui il Comune, competente per territorio, ricevuta l istanza dal soggetto richiedente, provvede a richiedere alla Regione la preventiva verifica, obbligatoria e vincolante, ai fini del rilascio dell autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria e socio sanitaria, ovvero il soggetto interessato in caso di SCIA, CILA o attività edilizia libera; come pure disciplinare la fase transitoria rispetto all avvio dell accreditamento delle strutture pubbliche e all adeguamento alle Intese Stato-Regioni e Provincie autonome sopra citate; RITENUTO opportuno, apportare modifiche normative a carattere ordinamentale o organizzativo (art. 1) e a dettare disposizioni transitorie che prevedono l elaborazione di piani di intervento a cura delle aziende pubbliche nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (art.2). VISTA l allegata proposta di legge regionale concernente Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in cinque articoli e corredata di relazione illustrativa; VISTA la nota prot. 310349 del 25 maggio 2018 dell Ufficio Legislativo con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002; VISTA la relazione tecnica predisposta dal Direttore della direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, ai sensi dell art. 35 del r.r.26/2017; DATO ATTO che dall attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale; RITENUTO di provvedere all approvazione della proposta di legge regionale suddetta allo scopo di ottemperare alle indicazioni del Commissario per il Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario, in attuazione del Programma Operativo 2016-2018; D E L I B E R A Di adottare e sottoporre all esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione, tenuto conto di quanto previsto dall art 2 comma 80 della L. 191/2009, l allegata proposta di legge regionale concernente Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali., così come riportato nell allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in cinque articoli e corredata di relazione illustrativa e relazione tecnica. Dall attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 3 Pagina 4 / 14

Proposta di legge regionale concernente Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) 4 Pagina 5 / 14

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali. ) 1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a. al titolo della legge, le parole: e all esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono sostituite dalle seguenti:, all esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio ; b. all articolo 1: i. alla lettera a), le parole: pubblici e sono soppresse; ii. dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) autorizzazioni alla realizzazione di strutture e attestazioni del possesso dei requisiti minimi da parte di soggetti pubblici; ; iii. alla lettera b) le parole: autorizzati, pubblici e privati, sono sostituite dalle seguenti: pubblici e autorizzati privati ; c. all articolo 2, comma 1: i. alla lettera d), dopo la parola: rilascia sono aggiunte le seguenti: a soggetti privati ; ii. dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) verifica le attestazioni concernenti il possesso da parte dei soggetti pubblici dei requisiti minimi per l esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie; ; d. la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture pubbliche e private, di autorizzazione all esercizio di strutture private e di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio da parte delle strutture pubbliche ; e. all articolo 4: i. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o ad attestazione ; ii. l alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: Sono soggette alle disposizioni di cui al presente capo: ; iii. al comma 2, dopo le parole: all esercizio sono inserite le seguenti: o all attestazione del possesso dei requisiti di esercizio ; f. alla lettera b) del comma 1 dell articolo 5, dopo la parola: termini sono inserite le seguenti: per la verifica di compatibilità di cui all articolo 6, comma 1-bis, nonché le modalità ed i termini e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e della voltura della stessa ; g. dopo il comma 1 dell articolo 6, sono inseriti i seguenti: 1-bis. Per le strutture di cui all articolo 4, comma 1, il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 alla Regione, che esprime, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale risultante dall atto programmatorio di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1). 1-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni statali vigenti in materia, siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o rientrino nei casi di attività edilizia libera, il parere di cui al comma 1-bis è acquisito preventivamente su richiesta del soggetto interessato. 1-quater. I pareri rilasciati ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter hanno validità di due anni dalla data di trasmissione, rispettivamente, al Comune o al soggetto interessato. ; h. all articolo 7: 5 Pagina 6 / 14

i. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: delle strutture private ; ii. al comma 1, le parole: pubblici e privati, sono sostituite dalle seguenti privati e le parole: soggetti autorizzati sono sostituite dalle seguenti: soggetti privati autorizzati ; iii. il comma 3-bis è abrogato; i. all articolo 9: i. alla rubrica, la parola: Cessione è sostituita dalla seguente: Voltura ; ii. il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. La voltura dell autorizzazione all esercizio è disposta dalla Regione secondo le modalità e i termini individuati dal regolamento di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi del subentrante stabiliti dal provvedimento di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel citato provvedimento. ; iii. dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Ai fini del rilascio della voltura dell autorizzazione il cessionario si impegna al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dal provvedimento di cui all articolo 5, comma 1, lettera a). ; iv. il comma 2 è abrogato; v. alla lettera a) del comma 3 sono premesse le seguenti parole: decesso della persona vi. fisica o ; al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) diniego del provvedimento di voltura dell autorizzazione all esercizio; ; j. dopo l articolo 9, è inserito il seguente: Art. 9-bis (Attestazione del possesso dei requisiti di esercizio da parte delle strutture pubbliche) 1. Al ricorrere di una delle ipotesi di cui al comma 1 dell articolo 6, il direttore generale della struttura sanitaria pubblica comunica alla Direzione regionale competente in materia di salute l avvio dell esercizio dell attività sanitaria, allegando altresì una attestazione in ordine al possesso dei requisiti minimi di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), elaborata sulla base di un processo di autovalutazione. 2. Il direttore generale si avvale, ai fini del processo di autovalutazione di cui al comma 1, del supporto degli uffici tecnici e dei servizi di prevenzione e protezione della propria struttura o di quella dell azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, nonché dell eventuale collaborazione di esperti di altra ASL. 3. La Regione effettua la verifica delle attestazioni di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini definiti dal regolamento di cui all articolo 5, comma 1, lettera b). 4. Qualora la verifica di cui al comma 3 o di cui all articolo 10 dia esito negativo, si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, commi 1 e 2. ; k. all articolo 10: i. al comma 1, le parole: autorizzati all esercizio sono sostituite dalle seguenti: privati e pubblici ; ii. al comma 2, le parole da: che hanno sino alla fine del comma sono soppresse; l. all articolo 11: i. alla rubrica dopo la parola: sospensione sono inserite le seguenti: dell esercizio dell attività ; ii. il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge concernenti i requisiti minimi di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), la Regione diffida il soggetto pubblico o privato interessato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di centottanta giorni ; 6 Pagina 7 / 14

iii. al comma 2, le parole: dell autorizzazione all esercizio sono sostituite dalle seguenti: dell esercizio dell attività ; m. il comma 4 dell articolo 13 è abrogato n. dopo l articolo 15 è inserito il seguente: Art. 15-bis (Voltura dell accreditamento) 1. Qualora la struttura oggetto del provvedimento di cui al comma 1 dell articolo 9 sia accreditata, la voltura dell accreditamento è disposta dalla Regione secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all articolo 13, comma 3, previa verifica dei requisiti soggettivi individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del cedente in ordine alla persistenza degli altri requisiti ulteriori. 2. Ai fini del rilascio della voltura dell accreditamento il cessionario si impegna al mantenimento dei requisiti ulteriori stabiliti dal provvedimento di cui al comma 1 dell articolo 13. ; o. all articolo 17: i. al comma 1, le parole: l Agenzia di sanità pubblica e sono soppresse; ii. al comma 2, le parole: annualmente sul Bollettino Ufficiale sono sostituite dalle seguenti: in apposita sezione del sito istituzionale ; p. al comma 1 dell articolo 19, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: d-bis) le condizioni per il subentro nell accordo contrattuale a seguito dell adozione del provvedimento di cui all articolo 15-bis, anche con riferimento ad eventuali debiti derivanti dai controlli di cui all articolo 8-octies del d.lgs. 502/1992.. 7 Pagina 8 / 14

Art. 2 (Disposizioni transitorie) 1. Nelle more della revisione organica del sistema di accreditamento finalizzata anche a dare attuazione alle Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 sancite dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome e dell avvio del percorso di accreditamento delle strutture pubbliche, tutti i provvedimenti di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 5, della l.r. 4/2003 rilasciati alla data del 31 dicembre 2013 sono confermati fino al 31 dicembre 2018, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, 11 e 16 della l.r. 4/2003 e dall articolo 8-quater, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. Nel rispetto dell obbligo primario di garantire la qualità per l utenza e la non interruzione del pubblico servizio erogato, qualora le strutture sanitarie pubbliche presentino difformità rispetto ai requisiti minimi di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003, il direttore generale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, un piano di intervento, di seguito denominato piano, contenente altresì un cronoprogramma nel quale sono indicati i relativi costi di realizzazione. 3. Il piano comprende un accurata valutazione delle eventuali situazioni di rischio per il paziente, connesse all attuazione dello stesso, e l individuazione e l adozione di ogni accorgimento necessario, anche di natura organizzativa, al fine di evitarne l insorgenza o minimizzarne l impatto, in coerenza con il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per le Aziende Sanitarie Pubbliche (SGSL-AS) e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 4. Il piano è definito, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in raccordo con i piani di investimento statali, aziendali e regionali e costituisce aggiornamento dell atto aziendale. 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni ivi previste i provvedimenti di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a) e 13, comma 1, della l.r. 4/2003, nonché i regolamenti di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), e 13, comma 3, della citata legge. 6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 8 Pagina 9 / 14

Art. 3 (Abrogazioni) 1. I commi 74, 75, 76, 77, 79 e 80 dell articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) sono abrogati. 9 Pagina 10 / 14

Art. 4 (Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia) 1. Dall attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. 10 Pagina 11 / 14

Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 11 Pagina 12 / 14

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente proposta di legge assorbe uno tra gli adempimenti individuati dal Programma Operativo, come sollecitati dal Tavolo di verifica: necessaria modifica alla normativa regionale, al fine di renderla coerente con la legislazione vigente (articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992), secondo il quale il progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie è sottoposto alla Regione per la necessaria verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, infatti, nel tavolo di verifica del 28 marzo 2017, hanno segnalato l importanza della questione e Ricordano al Commissario quanto previsto in merito dall articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009: Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. La L.R. 7/2014 aveva, infatti, modificato la L.R. 3 marzo 2003 n. 4, eliminando la verifica di compatibilità al fabbisogno di assistenza in occasione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, con ciò ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Tenuto conto, quindi, del fatto che la reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall atto programmatorio è uno degli adempimenti individuati tra gli obiettivi del Programma Operativo, tra cui si inserisce anche l avvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, in esito all adeguamento alla disciplina concordata dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome con le Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 e all istituzione dell Organismo tecnicamente accreditante, stante la conclusione del programma di accreditamento istituzionale ordinario delle strutture private, si propone un articolato di modifica dell attuale quadro normativo esistente. L articolo 1 provvede alla reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall atto programmatorio, modificando gli articoli 5 e 6 della L.R. 4/2003, già modificati dall art. 2 comma 73 della L.R. 7/2014, introduce la modalità di acquisizione preventiva del citato parere di compatibilità in caso di SCIA o CILA e prevede il termine di due anni per la validità dello stesso. Modifica, peraltro, l articolo 9 semplificando la voltura delle autorizzazioni e dell accreditamento alla verifica dei requisiti soggettivi, introduce, peraltro, l articolo 15 bis che tratta della voltura dell accreditamento senza alcun automatico subentro nel contratto e prevede all art. 19 l inserimento di una clausola di salvaguardia per evitare comportamenti opportunistici in danno dell amministrazione correlati ai debiti maturati dal cedente in esito ai controlli ex art 8 octies del D. Lgs. 502/1992. 12 Pagina 13 / 14

Introduce l art.9 bis che prevede la modalità semplificata di avvio dell attività da parte dei soggetti pubblici, attraverso una attestazione di possesso dei requisiti rilasciata dal direttore Generale avvalendosi delle strutture interne al proprio Dipartimento di prevenzione e protezione o di altre Aziende Sanitarie, fermo il rispetto dei requisiti e procede con relativi adattamenti al coordinamento del complessivo testo normativo (cfr. artt.1, 2, 3, 7, 10 11). L articolo 1 provvede, altresì, ad eliminare il riferimento all Agenzia di sanità pubblica. All articolo 9 prevede la decadenza in caso di decesso di persona fisica autorizzata; all articolo 11 individua in centottanta giorni il termine per eventuali adeguamenti ai requisiti e all articolo 17 prevede la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. L articolo 2 detta disposizioni transitorie nelle more dell adeguamento alle Intese e all avvio del procedimento di accreditamento selle strutture pubbliche, finalizzate a confermare le strutture private già autorizzate e accreditate, dietro dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fatte salve forme di controllo, verifica, sospensione e revoca, anche in ragione del necessario adeguamento agli indirizzi di programmazione nazionale. Prevede, altresì, la elaborazione di un piano a cura delle Aziende pubbliche, che tenga conto da un lato dell esigenza di garantire la qualità per l utenza, dall altro evitare l interruzione del pubblico servizio erogato. Il piano individua le non conformità, prevede gli interventi e il cronoprogramma nel quale sono indicati i relativi costi di realizzazione. Comprende un accurata valutazione delle eventuali situazioni di rischio per il paziente, connesse all attuazione dello stesso, e l individuazione e l adozione di ogni accorgimento necessario, anche di natura organizzativa, al fine di evitarne l insorgenza o minimizzarne l impatto, in coerenza con il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per le Aziende Sanitarie Pubbliche (SGSL-AS) e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed è elaborato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in raccordo con i piani di investimento statali, aziendali e regionali e costituisce aggiornamento dell atto aziendale. L articolo 3 si occupa di abrogare le disposizioni incompatibili con il nuovo quadro normativo, ivi incluse quelle sulla voltura; l articolo 4 dell invarianza della spesa e di una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nel piano di rientro ed il 5 dell entrata in vigore. In sintesi: le disposizioni di cui sopra figurano quale adempimento del Programma Operativo 2016-2018 per la necessità di adeguare la normativa regionale vigente alle disposizioni nazionali di cui al D. L.gs 502/1992 ed intervengono ad apportare modifiche a carattere ordinamentale o organizzativo (art. 1) e a dettare disposizioni transitorie che prevedono l elaborazione di piani di intervento a cura delle aziende pubbliche nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (art.2). Il Dirigente dell Ufficio Pamela Maddaloni Il SEGRETARIO GENERALE Andrea Tardiola 13 Pagina 14 / 14