TERRE E ROCCE DA SCAVO Le novità introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 Enrico Alberico Tecnico U.O.C. Bonifiche e Attività Estrattive Dipartimento di Brescia Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Lombardia ESEB Ente Sistema Edilizia Brescia Brescia, 25 novembre 2017
INDICE 1. Terre e rocce da scavo: materie prime, sottoprodotti o rifiuti? Nozioni e definizioni 2. Requisiti delle terre e rocce da scavo per il loro impiego come sottoprodotti, in deroga alla disciplina prevista per i rifiuti 3. Gestione delle terre e rocce da scavo 4. Competenze e ruoli 5. Procedure per attestare la qualifica di sottoprodotti delle terre e rocce da scavo 6. Modalità di utilizzo 7. Deposito intermedio 8. Trasporto 9. Utilizzo 10. Controlli: competenze e criteri 11. Sanzioni 2
QUALI PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE? RIFIUTO MATERIA PRIMA SOTTOPRODOTTO 3
NOZIONI E DEFINIZIONI RIFIUTO qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1, lettera a, d.lgs 152/06) MATERIE PRIME materiali forniti dallo sfruttamento delle risorse naturali e destinati a successive lavorazioni per la produzione di beni (da dizionario Treccani) SOTTOPRODOTTO è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2 (art. 183, comma 1, lettera qq, d.lgs 152/06) 4
DEFINIZIONE - RIFIUTO «qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi» (art. 183, comma 1, lettera a, d.lgs 152/06) «Sono rifiuti speciali: a) omissis ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall articolo 184-bis» (art. 184, comma 3, lettera b, d.lgs 152/06) TERRE E ROCCE DA SCAVO RIFIUTO 5
DEFINIZIONE - SOTTOPRODOTTO «è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2» (art. 183, comma 1, lettera qq, d.lgs 152/06) le condizioni per la qualifica di sottoprodotto sono: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana TERRE E ROCCE DA SCAVO SOTTOPRODOTTO (art. 184-bis, d.lgs 152/06) 6
DEFINIZIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO «il suolo escavato derivante dalle attività di realizzazione di un opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzati, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V, della parte quarta, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d uso.» (art. 2, comma 1, lettera c, DPR 120/17) 7