La cartella di pagamento: i requisiti

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La cartella di pagamento: i requisiti Autore: AR redazione In: Esecuzione mobiliare e immobiliare La cartella di pagamento: i requisiti NATURA E REQUISITI ESSENZIALI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (estratto dal volume Nunzio Santi Di Paola Come difendersi dalle cartelle di pagamento Maggioli Editore aprile 2011) La cartella di pagamento costituisce un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora, che quindi accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo (essendo in esso incorporato il ruolo sopra descritto) e di precetto. La cartella di pagamento è un atto amministrativo individuale di esecuzione, adottato dall agente della riscossione per attivare le procedure per il recupero del credito. Ancorché l attività di riscossione sia affidata ad una delle Società del gruppo Equitalia s.p.a. e, quindi, ad un soggetto privato, si tratta comunque di una società di proprietà interamente pubblica, partecipando ad esso anche gli uffici che esercitano il potere impositivo, cioè l Agenzia delle entrate. La cartella di pagamento, pertanto, pur non provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, deve essere equiparata a tutti gli effetti all atto amministrativo, di cui possiede sia il requisito soggettivo (sostanziale provenienza dalla Pubblica Amministrazione), sia quello oggettivo (l attitudine anche solo 1 di 8

materiale a produrre degli effetti), sia quello formale (la perfezione, cioè il compimento dell intero procedimento della sua formazione). La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria. L articolo 25, commi 2 e 2-bis del d.p.r. n. 602/1973 prevede che: la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e deve contenere l intimazione ad adempiere l obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata; la cartella di pagamento deve contenere anche l indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è descritto dall art. 6 del d.m. n. 321/1999, costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell articolo 1, commi 1 e 2 dello stesso d.m. n. 321/1999 e, quindi: il numero identificativo univoco a livello nazionale; l ente creditore; la specie del ruolo; il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori; 2 di 8

l anno o il periodo di riferimento; l importo di ogni articolo di ruolo; il totale degli importi iscritti nel ruolo; il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l importo di ciascuna di esse e la scadenza delle stesse; la data di consegna del ruolo all agente della riscossione; l indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l iscrizione a ruolo; nel caso in cui l iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica; il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo; il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella; possibilità di pagamento rateale. 3 di 8

Taleelencazione è stata oggetto sinora di molteplici integrazioni e modificazioni, ed in particolare, occorre segnalare il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 22 aprile 2008 che, in forza di quanto previsto dall articolo 36, comma 4-ter del d.l. n. 248/2007 convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (cd. decreto milleproroghe ), ha previsto che la cartella di pagamento (c.d. parlante) deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dal 1 giugno 2008, l indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Inoltre l articolo 7, commi 2 e 3 della l. n. 212/2000 dispone che gli atti degli agenti della riscossione devono tassativamente indicare: l ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l organo o l autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela; le modalità, il termine, l organo giurisdizionale o l autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili; il riferimento all eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4 di 8

Ne discende che le cartelle di pagamento, consegnate dall ente impositore all agente della riscossione a partire dal 1 giugno 2008 e prive delle indicazioni sopra descritte saranno nulle in quanto mute. Invero, la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse. Nell ipotesi in cui il pagamento della somma indicata nella cartella di pagamento avvenga, come intimato, entro 60 giorni dalla notifica della stessa, oggetto del pagamento sono: i maggiori tributi dovuti e relative sanzioni; gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; le sanzioni da omesso versamento qualora siano applicabili; gli aggi di riscossione nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo; le spese di notifica. 5 di 8

Invece, qualora il pagamento avvenga decorsi i 60 giorni, oltre alle voci sopra indicate, occorrerà versare le somme relative: agli aggi di riscossione, nella diversa misura del 9% delle somme iscritte a ruolo; gli interessi di mora; le spese di esecuzione. Ciò posto, occorre precisare che, la cartella di pagamento riguarda non soltanto tributi di competenza dell Agenzia delle entrate. La stessa può, infatti, contenere inviti a pagare somme risultanti da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, tributi previdenziali o altro. Vi sono inoltre ruoli, e quindi cartelle esattoriali, non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella spontanea. In merito, l art. 32 del d.lgs. n. 46/1999 rubricato Riscossione spontanea a mezzo ruolo stabilisce che 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento; 6 di 8

b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate. Ne costituisce un tipico esempio la riscossione della vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni Consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi bonari di pagamento. Occorre anticipare, benché meglio approfondito di seguito, che in ragione della recente riforma della riscossione, introdotta con d.l. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Manovra correttiva 2010 ), la cartella di pagamento non vi sarà più. La manovra de qua prevede, a partire dagli atti notificati dal 1 luglio 2011 e con riferimento ai periodi d imposta in corso al 31 dicembre 2007, l immediata esecutività dell avviso di accertamento relativo a somme richieste a titolo di imposte sui redditi e di Iva. 7 di 8

L art. 29 della legge sopra citata attribuisce all avviso di accertamento valore di titolo esecutivo, in luogo del ruolo. https://www.diritto.it/la-cartella-di-pagamento-i-requisiti/ 8 di 8