: COMUNE DI AVELLINO CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLI AUTO RISCHI DIVERSI DEFINIZIONI GENERALI

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COMUNE DI AVELLINO CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLI AUTO RISCHI DIVERSI DEFINIZIONI GENERALI Nel testo che segue si intendono per: CONTRAENTE COMPAGNIA/SOCIETA VEICOLO : COMUNE DI AVELLINO : l Impresa di Assicurazione aggiudicataria : uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell allegato 1 e successive modificazioni PREMESSA - MASSIMALI Premesso che: - nell allegato n. 1 è indicato l intero parco veicoli a motore dell Amministrazione Comunale di Avellino; - i mezzi sono suddivisi nelle seguenti categorie: CAT. A AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO CAT. B AUTOBUS CAT. C AUTOCARRI CAT. D MOTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO COSE CAT. E TRATTORI AGRICOLI CAT. F MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE CAT. G CICLOMOTORI CAT. H MACCHINE OPERATRICI/AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE - i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio; potenza fiscale; peso complessivo a pieno carico;cilindrata; numero di posti si assicurano in base alle Condizioni Generali, Speciali, Particolari e Aggiuntive di cui all allegato n. 1 : 7d4 1

CAT. A MASSIMALE 2.500.000,00= CAT. B E C MASSIMALE 5.000.000,00= CAT. D MASSIMALE 2.500.000,00= CAT E MASSIMALE 2.500.000,00= CAT. F MASSIMALE 2.500.000,00= CAT. G MASSIMALE 2.500.000,00= CAT. H MASSIMALE 2.500.000,00= da intendersi: a) per ogni sinistro relativamente a ciascun veicolo assicurato; b) unico, qualunque sia il numero delle persone, cose ed animali danneggiati. 7d4 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 1 - La Compagnia assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Compagnia inoltre assicura, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni Aggiuntive. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. ESCLUSIONE E RIVALSA Art. 2 - L assicurazione non è operante: 1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 2) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; 3) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano inopponibili al terzo eccezioni o clausole derivanti dal contratto, la Compagnia - ai sensi dell art. 18 della legge 990 - eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE Art. 3 - L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all integrale 7d4 3

risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo o colpa grave la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto. ESTENSIONE TERRITORIALE Art. 4 - L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonchè per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell Austria, dell Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell Ungheria. L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3. DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO/RECESSO Art. 5 - Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 31.01.2004 e cesserà alle ore 24.00 del 31.01.2006. In tale data, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Inoltre, dietro semplice richiesta dell Ente Contraente da comunicarsi mediante raccomandata A.R. entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale, la Società si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo di mesi 6 (sei). All Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data. PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO Art. 6 - La prima rata di premio verrà versata entro 60 gg. dalla data di decorrenza del contratto; le rate successive alla prima scadranno il 31.01 di ogni anno. Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. Pertanto: 7d4 4

a) nel caso in cui l Ente Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la polizza ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza del contratto indicata all art. 5 che precede; b) nel caso in cui l Ente Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la polizza avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Per le rate successive alla prima è definito un periodo di mora di 90 (novanta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura. Per quanto riguarda il premio relativo alle regolazioni, si conviene un termine di rispetto di 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell Ente dell appendice di incasso e/o rimborso. POLIZZA LIBRO MATRICOLA Art. 7 - L assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o purchè di Sua proprietà qualora non sia obbligatoria l iscrizione al P.R.A.. I nuovi mezzi acquistati dall Ente Contraente nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario autovetture le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito purchè l entrata/uscita dei veicoli siano simultanee. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione al broker a mezzo fax o raccomandata. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO Art. 8 - In caso di furto di uno o più veicoli assicurati, la relativa copertura si intende risolta a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione di ciascuno di essi. L Ente Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. La Compagnia, relativamente ai veicoli interessati, rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO Art. 9 - In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga: - la denominazione della Compagnia; - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo; 7d4 5

- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l attestazione viene rilasciata; - nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore; - la firma dell assicuratore. La Compagnia non rilascia l attestazione per quei veicoli che dovessero essere alienati, demoliti, rubati o sospesi in corso dell annualità assicurativa. MODALITA PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI Art. 10 - La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto dal Ministro per l Industria, Commercio e l Artigianato ai sensi dell art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, oppure da una comunicazione sostitutiva contenente comunque tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. GESTIONE DELLE VERTENZE Art. 11 - La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali. CLAUSOLA BROKER Art. 12 - Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Brokers di Assicurazioni UniCredit Broker S.p.A, Via Calabria, 31 Milano U.C.L.A. di Napoli - Via Medina, 17 Tel.n 0815510075 Telefax n 0815510079. Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato dal Contraente per il tramite della UniCredit Broker S.p.A. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti, nonchè quelle dagli stessi ritenute necessarie, devono essere fatte per iscritto mediante lettera 7d4 6

raccomandata, telex, telefax o telegramma indirizzati alla Società o alla UniCredit Broker S.p.A. FORO COMPETENTE Art. 13 - Foro competente per l esecuzione del presente contratto deve intendersi il Tribunale di Avellino. ONERI FISCALI Art. 14 - Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Ente Contraente. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Art. 15 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 7d4 7

CONDIZIONI SPECIALI Art. 16 - REGOLAMENTO FORME TARIFFARIE A) Bonus/Malus Relativamente ad autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo la presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1 alla 18 classe. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus, ovvero alla classe di merito 14 se relativo a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone la Compagnia abbia provveduto all apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attestazione di cui all art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14. 7d4 8

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C.,di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l attestazione è stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe. La disposizione di cui all ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. L assegnazione alla classe di merito 14 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre sei mesi da quest ultima data. L eventuale differenza dei premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, sarà conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all atto del primo rinnovo successivo alla 7d4 9

chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, e come riportato all art. 7 delle C.G.A., viene mantenuta la classe di merito del veicolo uscente. In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purchè quest ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. B) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, la presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus : se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l annualità immediatamente successive sarà aumentato del 15%. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premi dovuto per l annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%. 7d4 10

I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall attestazione di cui all art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta. Qualora l attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. In mancanza di consegna dell attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma. La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del pejus, venga riaperto, si procederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 7d4 11

1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo dei osservazione in corso, purchè non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato. E fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. CONDIZIONI PARTICOLARI ED AGGIUNTIVE RINUNCIA ALLA RIVALSA Art. 17 - La Compagnia, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell Ente Contraente nei seguenti casi: - qualora il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o con patente idonea ma scaduta; - nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione prevista ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. 30/04/92 n. 285 e s.m.i... CARICO E SCARICO Art. 18 - La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. RICORSO TERZI Art. 19 - La copertura, ove il danno non rientri in quanto previsto dalla Legge 990, è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 250.000,00 (duecentocinquantamila/oo) dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi. 7d4 12

Sono comunque esclusi: a) i danni da inquinamento e contaminazione; b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell Ente Contraente; c) i danni contemplati dall assicurazione obbligatoria. DIFESA PENALE Art. 20 - A condizione che la garanzia assicurativa sia operante, la Compagnia assume la difesa del Contraente e del conducente in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati; provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata. RESPONSABILITA CIVILE DEI TRASPORTATI Art. 21 - La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza. SGOMBERO NEVE Art. 22 - Si prende e si da atto che alcuni veicoli assicurati nella presente polizza possono essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale etc) ed essere muniti delle necessarie attrezzature ausiliari. RISCHIO STATICO PER RIMORCHI DI AUTOVETTURE ED AUTOCARRI Art.23 - La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonchè da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente estensione è operante per i rimorchi elencati nel presente contratto e per cui venga corrisposto un premio separatamente dalla motrice. 7d4 13

GARANZIE A. R. D. INCENDIO Art. 24 - La società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso. FURTO e RAPINA TOTALE E PARZIALE Art. 25 - La società indennizza l assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di furto o rapina totale e/o parziale dei veicoli elencati in polizza. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto e/o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle aperti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto, o ribaltamento. EVENTI ATMOSFERICI - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI Art. 26 - La società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dai veicoli descritti in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio La società indennizza altresì i danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, ai veicoli descritti in polizza, a causa di uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, grandine, inondazioni e frane. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DE DANNO Art 27 - Si conviene tra le parti che in caso di sinistro per eventi di cui agli artt. 24-25 - 26 per la determinazione del valore del veicolo si farà esplicito riferimento alla tariffa Eurotax giallo. In caso di evento che provochi la perdita totale del veicolo o la non economicità della riparazione la Società risarcirà il valore come sopra definito. In caso di danno parziale non si farà luogo all applicazione di alcun degrado sulle parti di ricambio cosiddette non usurabili, ma sarà comunque applicato il degrado su quelle usurabili (es.parti meccaniche). 7d4 14

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