GUIDA SERENA CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GUIDA SERENA CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE"

Transcript

1

2 GUIDA SERENA CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 1

3 PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Palermo Piazza Alberico Gentili, 3 Tel PBX Fax R.E.A. di Palermo n Capitale Sociale E ,00 interamente versato Registro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione Mod 11/e, ed. 08/2008 sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando, Palermo 2

4 INDICE Definizioni... pag. 5 Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni...» 7 Sezione Responsabilità Civile...» 14 Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni A.R.D....» 35 Condizioni Generali valide per Furto, Rapina e Incendio...» 37 Condizioni Generali valide per la Garanzia Guasti Accidentali-Kasko...» 43 Condizioni Generali valide per la Sezione Eventi Naturali...» 45 Condizioni Generali valide per la Sezione Garanzie Aggiuntive...» 46 Condizioni Generali valide per la Sezione Sospensione Patente di Guida» 48 Condizioni Generali valide per la Garanzia Prodotto Prestige...» 50 Condizioni Generali valide per la Garanzia Prodotto Elite...» 52 Condizioni Generali valide per la Sezione Assistenza...» 55 Condizioni Generali valide per la Sezione Protezione Legale...» 75 Condizioni Generali valide per la Garanzia Infortuni Guidatore...» 80 Condizioni Particolari 1 Servizio di localizzazione satellitare...» 91 Condizioni Particolari 2 Servizio di sorveglianza satellitare...» 96 Condizioni Particolari 3 Allarme gsm pager...» 101 Condizioni Particolari 4 Antifurti meccanici...» 105 Condizioni Particolari 5 Antifurti con antirapina...» 109 Condizioni Particolari 6 Antifurti elettronici...» 113 3

5 4

6 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Accessori: istallazioni fornite dalla Casa costruttrice con supplemento di prezzo e stabilmente fissate al veicolo. Assicurato: persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata la copertura assicurativa. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiario: la persona fisica o giuridica che ha diritto a percepire l indennizzo derivante dal contratto. Centrale operativa: la struttura Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., via Salandra 18, Roma Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contratto/polizza: documento comprovante l avvenuta assicurazione e composto dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dalla scheda di polizza. Danno o perdita totale: un sinistro è definito come danno totale quando il valore dello stesso supera o eguaglia il valore commerciale del veicolo stesso al momento dell evento. Deprezzamento o degrado: la perdita di valore dovuta all età e allo stato di conservazione del veicolo o delle sue parti. L importo è determinato in proporzione al rapporto tra il valore di listino e quello commerciale al momento dell evento. Franchigia: quota pattuita in polizza che rimane a carico dell Assicurato in caso di sinistro indennizzabile a termine di contratto. Furto Totale: si intende per furto totale la sottrazione totale del veicolo. Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Legge: la legge 24/12/1969 n.990 sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti, e sue successive modificazioni, ovvero il D.Lgs. 7/9/2005 n.209 ove in vigore. Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia. Parti: il Contraente e la Società. Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo in denaro della prestazione assicurativa. 5

7 DEFINIZIONI Proprietario del veicolo: l intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Regolamento: il regolamento di esecuzione della legge 24/12/1969 n.990 e sue successive modificazioni (Regolamenti di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private). Relitto: veicolo danneggiato in modo tale da essere tecnicamente o economicamente irreparabile. Residenza: il luogo della residenza anagrafica. Rivalsa: diritto della Società a recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione. Scoperto: percentuale stabilita in polizza che rimane a carico dell assicurato in caso di sinistro indennizzabile a termini d polizza. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Società o Impresa: la Progress Assicurazioni S.p.A. Società di Assistenza: l Impresa che eroga materialmente o direttamente le prestazioni di Assistenza per conto della Progress Assicurazioni S.p.A. Surroga: diritto che la Società ha, in forza dell art del C.C., di recuperare, nei confronti del terzo responsabile, quanto erogato. Tariffa: i premi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipula del contratto o nel periodo preso in considerazione. Valore a nuovo: prezzo di listino del veicolo. Nel caso di veicolo non più in mercato, si considera come valore a nuovo il valore di altro veicolo aventi caratteristiche simili. Valore commerciale: valore reale del veicolo al momento del verificarsi del sinistro. Sarà considerato come valore commerciale il valore medio tra quelli riportati nei libretti blu e giallo della rivista Eurotax riferito alla data di immatricolazione del veicolo. Veicolo: l autovettura, autoveicolo ad uso promiscuo, autotassametro, autocarro, motocarro, motociclo, ciclomotore, roulotte o camper descritto nel modulo di polizza. 6

8 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni formulate dal Contraente che determinano le condizioni per l accettazione del rischio da parte della Società e il relativo premio. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio, o della mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino una diversa valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso che dalle circostanze risulti applicabile l art. 144 della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Art. 2 Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dell esistenza o della successiva stipula di altre assicurazioni per gli stessi rischi ed in caso di sinistro ha l obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando ad ognuno di essi il nominativo degli altri ai sensi dell art del C.C. Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata sono stati pagati alla consegna della polizza. In caso contrario ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove diversamente convenuto, e sia stata effettuata comunicazione a mezzo telefax o alla Direzione della Società, la copertura il cui premio sia stato pagato può decorrere dalla data ed ora indicata sul contratto. Le rate successive devono essere pagate presso l Agenzia che ha emesso la polizza o alla quale la stessa è stata assegnata dietro rilascio del certificato di assicurazione recante la data di pagamento e la firma della persona autorizzata dalla Società, e del relativo contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. 7

9 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del C.C. In caso di sinistro avvenuto entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, la Società potrà dedurre dall importo da indennizzare il premio dovuto, quando non debba essere liquidato ad un terzo. Se viene pattuito il pagamento rateizzato del premio, lo stesso è interamente dovuto in ogni caso, per tutto il periodo assicurativo stabilito. Art. 4 Adeguamento del premio Se pattuito tacito rinnovo, qualora la Società intenda rinnovare il contratto alle stesse condizioni normative di polizza, ma con condizioni di premio diverse da quelle convenute al momento della stipula (escluse le variazioni dovute al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) con incrementi superiori al tasso programmato di inflazione, essa deve comunicare, secondo le disposizioni in vigore, le dovute indicazioni in ordine al premio di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza. Il Contraente o l Assicurato possono recedere dall assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della Società o all intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile. Lo stesso tipo di comunicazione verrà inviata al Contraente anche nel caso in cui non sia stato pattuito il tacito rinnovo. Art. 5 Periodo assicurativo e rinnovo del contratto L assicurazione è stipulata per il periodo indicato in polizza. Se concordato il tacito rinnovo, salvo quanto previsto dall art. 4, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o telefax 8

10 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, si rinnova per un periodo di eguale durata. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la Società invierà, anche in assenza di clausola di tacito rinnovo e anche in assenza di variazioni di premio con incrementi superiori al tasso programmato di inflazione, le dovute indicazioni in ordine al premio di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza. Art. 6 Esclusioni operanti per tutte le garanzie L assicurazione non è operante e la Società non sarà tenuta all indennizzo: a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto influenza di droghe, psicofarmaci o qualsiasi altra sostanza, in violazione alle disposizioni del D.L. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni; c) se non sono rispettate le disposizioni vigenti o le indicazioni della carta di circolazione relative al numero delle persone trasportate, peso e dimensione del carico; d) quando si verifichino danni cagionati da cose o animali trasportati nel veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico qualora tali operazioni vengano eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici (sono anche esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna); e) in occasione di partecipazione a gare, competizioni ed alle relative prove, anche quando non sono ufficiali; f) in occasione di danni determinati o agevolati da dolo del Contraente o del Conducente, nonché dalle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge; g) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l utilizzo; h) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l utilizzo; 9

11 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI i) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle norme vigenti; l) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; m) nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale in occasione di semplice circolazione. Nei predetti casi, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dall art 144 della Legge. Limitatamente alle autovetture, ciclomotori e motocicli, la Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un importo massimo di Euro 750, nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi al momento del sinistro un conducente diverso da quello dichiarato in polizza, compreso in una fascia di rischio più elevata rispetto a quella sulla base della quale è stato determinato il premio convenuto. Art. 7 Modificazioni o aggravamenti del rischio Se in corso di validità del contratto si verifica una variazione del rischio, l Assicurato ha l obbligo di darne immediato avviso alla Società. Se la variazione ha per oggetto rischi non previsti dalla Legge sulla assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi, la Società si riserva il diritto di accettare o meno le modifiche: a) in caso di accettazione, la Società proporrà al Contraente la variazione del rischio assicurato ed il relativo premio; b) in caso di mancata accettazione, la Società potrà recedere dal contratto rimborsando il premio relativo al periodo pagato e non goduto. In caso di sinistro, la mancata comunicazione di variazione del rischio comporterà la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché, ove la Società sia obbligata al pagamento dello stesso, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente. 10

12 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Art. 8 Diritto di surrogazione La Società che ha pagato l indennità è surrogata fino alla concorrenza dell ammontare della stessa, e subentra nei diritti nei confronti dei terzi responsabili, tranne per la Sezione Infortuni del Guidatore. L Assicurato o il Contraente sarà responsabile nei confronti della Società per i danni che con il suo comportamento potrà provocare alla Società nel suo diritto di surrogarsi. Nel caso che la Società ai sensi di legge o per opportunità, per evitare maggiori spese, sborsi somme di denaro in merito a sinistro o evento non garantito ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, avrà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Responsabile. Art. 9 Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell Unione Europea, per il territorio della Norvegia, dell Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, nonché per tutti i Paesi esteri per i quali debba ritenersi valida l estensione della garanzia di Responsabilità Civile Terzi mediante rilascio da parte della Società del Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). In difetto, la Società provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a titolo di indennizzo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto di assicurazione. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l art. 1901, secondo comma, del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successivo, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa 11

13 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI cessi di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; l uso del documento al di là della data di cessazione del contratto è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge. Art. 10 Rateazione del premio Il contratto ha durata annuale. Può essere pattuita fra le parti la rateazione del premio che può essere stabilita in due rate semestrali, con aumento del 4%, o in tre rate quadrimestrali con aumento del 5% sul premio annuo. Non è ammessa la rateazione trimestrale. In ogni caso la Società ha diritto al premio dovuto per il periodo contrattualmente stabilito. In casi particolari è possibile la stipula di un contratto con durata temporanea ed in tal caso il premio è stabilito nella misura del 15% del premio annuo più tanti 360esimi di premio quanti sono i giorni di durata del contratto. Se previste garanzie incendio e furto, in caso di indennizzo per perdita totale del veicolo, la Società detrarrà dallo stesso il premio delle rate non ancora maturate fino alla scadenza del contratto. Art. 11- Modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro concernente la Responsabilità Civile, la denuncia deve essere redatta sul modulo approvato con apposito regolamento Isvap ai sensi dell art. 143 del D.Lgs. 27/9/2005 n. 209, e successive modificazioni. La denuncia non può essere redatta e presentata per via telematica. Tale denuncia deve contenere le indicazioni di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come indicato nel modello stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel tempo più breve possibile, le notizie, i documenti o gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. In caso di omissioni o ritardi nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di informazioni e/o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio. In caso di sinistro concernente altre garanzie coperte dal contratto, la denuncia deve contenere l indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell entità almeno approssimativa del danno e deve essere redatta su moduli forniti dalla Società o per mezzo di lettera dell Assicurato contenente tutti i dati relativi al danno subito. 12

14 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Nel caso di furto, rapina o incendio dovrà essere fatta denuncia immediata all Autorità, inoltrandone copia vistata dalla stessa alla Società. Se il furto, la rapina o l incendio è avvenuto all estero, la denuncia dovrà essere reiterata all Autorità italiana. In caso di danno indennizzabile il Contraente dovrà fornire alla Società i seguenti documenti: - Denuncia alle Autorità; - Attestazione Vigili del Fuoco; - Chiusura dell Istruttoria; - Certificato di radiazione per incendio in caso di danno totale. Art. 12 Oneri a carico del Contraente Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all Assicurazione, sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di Legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 13

15 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 14 Oggetto dell assicurazione (rischi assicurati) La Società, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. L assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, tranne in recinti aeroportuali e all interno dei cantieri. In ogni caso, laddove il sinistro sia cagionato da atti di terrorismo organizzato o individuale, ovvero da sabotaggio e laddove lo stesso veicolo debba considerarsi in circolazione, pertanto soggetto alla copertura assicurativa obbligatoria, la Società risponderà entro e non oltre i limiti dei massimali minimi di legge e ciò indipendentemente dal fatto che il contratto assicurativo sia stipulato per massimali superiori. La Società, inoltre, assicura sulla base delle condizioni concordate, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria in quanto espressamente richiamati. Per i veicoli per i quali le disposizioni vigenti non consentono il trasporto di persone, non sarà in nessun caso assicurata la responsabilità civile per i danni causati a terzi trasportati. Art. 15 Sospensione di garanzia in corso di contratto Il Contraente ha la facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi: - di furto dell autoveicolo; - di contratti di durata inferiore all anno; - di contratti assicuranti ciclomotori, motocicli e motocarrozzette. La sospensione decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, della eventuale Carta Verde e dell attestazione sullo stato del rischio eventualmente già trasmessa. All atto della sospensione la Società rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. 14

16 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Al momento della sospensione, il periodo dell assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere i tre mesi, con rinuncia però da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento, fino all eventuale riattivazione del contratto. La riattivazione del contratto fermo il proprietario assicurato viene fatta prorogando la scadenza annuale della polizza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della polizza come sopra prorogata, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. L eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione verrà restituita all assicurato con appendice di rimborso a parte (escluse le imposte ed il contributo al S.S.N.). Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; verrà in ogni caso rimborsata con le modalità di cui al comma precedente l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia la polizza si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società. Qualora invece, durante il periodo di sospensione si verifichi uno degli eventi previsti dall art. 19, la Società restituirà il premio pagato e non goduto comprensivo dell eventuale integrazione (escluse le imposte ed il contributo al S.S.N.). Per i contratti stipulati nella formula di personalizzazione Bonus/Malus o che prevedono l applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane interrotto per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi. Art. 16 Attestazione sullo stato del rischio La Società trasmette al Contraente trenta giorni prima della scadenza annuale, una attestazione che contenga: - la denominazione dell Impresa; - il nome, o denominazione, o ragione sociale del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; 15

17 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - la forma della tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l attestazione viene rilasciata; - l indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista; - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva, nonché la classe di merito di assegnazione CU (Regolamento n.4 del 9/8/2006, all.2 ed eventuali successive modificazioni) nel caso in cui il contratto stesso sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; - nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma tariffaria Bonus Malus con Franchigia, il numero e l importo delle franchigie richieste dalla Società e non corrisposte dal Contraente; - nel caso in cui il contratto stesso si riferisca a veicoli a motore destinati al trasporto di cose e sia stipulato nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità ( Pejus ) deve essere indicato il richiamo al Pejus, qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla formula di personalizzazione Maggiorazione del Premio per sinistrosità Pejus ; - nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, comma 4bis della Legge, l indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi della citata norma. - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell assicuratore. 16

18 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE L attestazione deve essere trasmessa anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l attestazione è trasmessa dalla Impresa Delegataria. In caso di richiesta ai sensi dell art. 134 c.1bis della Legge, la Società trasmetterà al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione. La Società non rilascia l attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia in corso di contratto senza riattivazione; - contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per mancato pagamento del premio o annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - estinzione del contratto per cessione del contratto di assicurazione; - furto del veicolo senza ritrovamento, relativamente all eventuale annualità non conclusa, salvo quanto previsto dal successivo art. 23. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell attestazione sullo stato del rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento. Art. 17 Periodi di osservazione della sinistrosità Per l applicazione delle regole evolutive (Formule di personalizzazione Bonus/ Malus, Bonus/Malus con franchigia, Maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus ), sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 17

19 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 18 Risoluzione del contratto per furto del veicolo In caso di furto del veicolo il contratto cessa la sua operatività a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente o l Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente, salvo quanto disposto dall art. 1901, secondo comma, C.C. L Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione (al netto dell imposta pagata e del contributo al S.S.N.). La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto solo per l importo corrispondente alla Responsabilità Civile. Art. 19 Cessazione del rischio per distruzione, demolizione, esportazione definitiva o vendita del veicolo assicurato Nel caso di cessazione a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva dell autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. comprovante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato di cui all art. 46, 4 comma, del D.Lgs n.22/1997 rilasciato da impresa autorizzata e attestante l avvenuta consegna del veicolo per demolizione, e a consegnare alla Società il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Nel caso di vendita del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia dell atto di vendita e dell avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo (voltura al P.R.A.), e a consegnare alla Società il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Nei casi di cui sopra, il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta (al netto dell imposta e del contributo al S.S.N.) in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Qualora la demolizione, distruzione, definitiva esportazione o vendita del veicolo sia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito al netto dell eventuale integrazione. In alternativa alla risoluzione del contratto, il Contraente può chiedere che lo stesso sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà; in tal caso si procederà come previsto dal successivo art. 20.2). 18

20 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 20 Trasferimento di proprietà del veicolo Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell alienante, uno dei seguenti effetti: - la cessione del contratto di assicurazione all acquirente; - la sostituzione del contratto per l assicurazione di altro veicolo di sua proprietà; - la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. 1) Qualora il trasferimento di proprietà del veicolo comporti la cessione del contratto di assicurazione: - il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società; - la Società, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice o nuova polizza con rilascio di nuovo certificato e contrassegno; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento della comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà alcuna attestazione dello stato di rischio. Per l assicurazione dello stesso veicolo l acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto che sarà annullato dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde senza restituzione di premi pagati. 2) Qualora invece l alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società prenderà atto del trasferimento delle garanzie sul nuovo veicolo alle stesse condizioni normative e di tariffa e rilascerà nuovo contratto di assicurazione procedendo al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso. Non è ammessa la sostituzione di contratto, neppure nel caso di alienazione del veicolo assicurato, tra veicoli di diversa tipologia, tecnicamente non omogenei sotto il profilo del rischio (ad esempio tra autovetture e ciclomotori o motocicli). 19

21 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 3) Qualora il trasferimento di proprietà del veicolo comporti la risoluzione del contratto, si procederà come previsto dal precedente art. 19 nel caso di cessazione del rischio per vendita del veicolo assicurato. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Art. 21 Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale fino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.l Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura lo richieda. Art. 22 Parametri di tariffazione La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell Agenzia ove è stato stipulato il contratto. Per le autovetture, autotassametri, veicoli ad uso promiscuo, ciclomotori e motocicli, viene tenuto conto del conducente dichiarato in polizza. Art Formule di personalizzazione della tariffa La formula di personalizzazione operante per la determinazione della tariffa è quella indicata in polizza. A) Bonus/Malus operante per autovetture, autotassametri, veicoli ad uso promiscuo, ciclomotori e motocicli. Premessa Ai sensi del Regolamento n.4 del 9/8/2006, all.2 ed eventuali successive modificazioni, a ciascun contratto viene attribuita una classe di Conversione Universale (di seguito denominata CU) che ha la funzione di garantire la 20

22 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE comparabilità delle classi di merito per consentire un omogeneo trattamento degli utenti e la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo. Le disposizioni in vigore fanno salvo il diritto della Società di applicare classi di merito e regole evolutive diverse da quelle previste per le classi CU; pertanto verranno evidenziate le classi CU e quelle proprie della Società (di seguito denominata classe di merito) ed i criteri di conversione al momento della stipula del contratto. 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all art. 17 e che si articola: - per autovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo, in 22 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli crescenti dalla classe A alla classe 18 determinati secondo lo schema della tabella 1 delle classi di merito; - per ciclomotori e motocicli, in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli crescenti dalla classe 1 alla classe 18 determinati secondo lo schema della tabella 2 delle classi di merito. 21

23 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 2) All atto della stipulazione il contratto è assegnato: a) alla classe di merito di ingresso 14 (CU 14) nel caso di: - veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, se relativo a veicoli diversi dalle autovetture; - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico qualora non rientrante nel successivo punto e); - ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un trasferimento di proprietà, certificato sulla base della dichiarazione del Contraente resa ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C.; - veicolo ritrovato a seguito di furto qualora il proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà; - veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto; - veicolo precedentemente assicurato con attestato di rischio scaduto da oltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto; - veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto da oltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. La stessa classe verrà assegnata nel caso in cui il precedente contratto temporaneo non riporti l indicazione della classe CU; - documentata consegna in conto vendita, qualora l incarico non vada a buon fine e il proprietario dovesse rientrare in possesso del veicolo rimasto invenduto. b) alla classe di merito 13 (CU 13) nel caso di veicolo assicurato precedentemente con formula tariffa fissa o in forma diversa non riconducibile alla formula tariffaria Bonus/Malus ; c) alla classe di merito 9 (CU 9) se relativo a veicolo assicurato in precedenza con la formula franchigia fissa ed assoluta, se nell attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore non risultano sinistri negli ultimi cinque anni (escludendo l anno corrente). In caso contrario si deve così procedere: 22

24 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - si determina la classe di merito in base al numero di annualità (esclusa quella corrente) senza sinistri di alcun tipo, partendo dalla 14 e sottraendo una classe per ciascun anno senza sinistri. Non sono da considerare anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A.(veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile); - si prendono in considerazione tutti i sinistri pagati o riservati con danni a persona presenti nell ultimo quinquennio (compreso l anno corrente), aggiungendo alla classe determinata dal punto precedente due classi per ogni sinistro, giungendo così a determinare la classe di merito di assegnazione; d) solo per autovetture, alla classe di merito 7 (CU 14) nel caso di primo veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta. La medesima classe trova applicazione pure nel caso delle c.d. autovetture a km.0, intendendosi per tali i veicoli immatricolati originariamente al Concessionario da non oltre sei mesi, con attestazione rilasciata dallo stesso in merito alla novità del bene. Qualora il proprietario dell autovettura sia una persona giuridica, la classe di merito potrà essere assegnata anche nel caso in cui non si tratti di prima autovettura, e cioè anche nel caso di prima immatricolazione di ulteriori autovetture. Restano esclusi i veicoli immatricolati per la prima volta all estero. e) solo nel caso di persona fisica, alla stessa classe di merito del contratto già in vigore relativo ad un precedente veicolo della stessa tipologia nel caso di immatricolazione al PRA per la prima volta oppure assicurazione per la prima volta dopo voltura al PRA di ulteriore veicolo. Di conseguenza si assegnerà al contratto la classe di merito così come di seguito esposto: - classe CU e Progress, come da classe CU riportata sull attestazione di altra impresa, se il precedente veicolo risulta assicurato con altra impresa, oppure - classe CU e Progress come da attestato Progress se il precedente veicolo risulta assicurato con la Società Restano esclusi pertanto dal presente comma i veicoli di proprietà di società, enti, etc.. Il contraente, all atto del nuovo contratto, dovrà esibire l ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. 23

25 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE La stessa classe di merito potrà essere assegnata ad un componente stabilmente convivente del nucleo familiare del proprietario, purchè tale condizione risulti da apposito certificato di stato di famiglia che il Contraente è tenuto ad esibire al momento della stipula del nuovo contratto. In deroga a quanto sopra stabilito, qualora si faccia riferimento a precedente veicolo già assicurato con la Società e la classe Progress risulti peggiorativa per l assicurato rispetto alla classe CU, si applicherà la classe Progress uguale alla CU. 3) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli immatricolati per la prima volta al P.R.A. oppure assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A., il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione dell autoveicolo ed il relativo certificato di proprietà; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (CU 18) della tabella delle classi di merito. 4) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto, all atto del rinnovo, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive di cui al punto 15 -lettera a) se relativo ad autovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo e lettera b) se relativo a ciclomotori e motocicli -mentre la classe di assegnazione CU viene determinata in base alle regole evolutive di cui al punto 15 -lettera c) per autovetture, autotassametri, veicoli ad uso promiscuo, ciclomotori e motocicli-, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento anche parziale di danni conseguenti a sinistri nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell applicazione delle predette tabelle delle regole evolutive. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l applicazione delle penalizzazioni contrattuali. 5) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma Bonus/Malus, esso è assegnato all atto della stipulazione alla classe di merito CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, relativamente ad un contratto scaduto da non oltre 5 anni. 24

26 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE La Società assegnerà al contratto la classe di merito in base alla tabella sotto riportata: a) valida per per autovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo Qualora negli ultimi due anni e nell anno corrente risultino presenti le sigle N.A. o N.D., la classe di merito di collocazione Progress sarà: - uguale alla classe di merito CU, nel caso in cui nei restanti anni non siano presenti sinistri; - come evidenziato nella tabella sopra riportata, nel caso in cui nei restanti anni siano presenti 1, 2 o più sinistri. 25

27 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE b) valida per ciclomotori e motocicli Analoga disciplina si applica nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze: vendita, demolizione, furto, cessazione della circolazione, definitiva esportazione all estero o consegna in conto vendita intervenute in data successiva al rilascio dell attestazione ma entro il periodo di validità della stessa. Con riferimento ai ciclomotori e fino all entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto o demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti. 6) In mancanza della consegna dell attestazione sullo stato del rischio, ovvero dell appendice di cessione del contratto, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 18 (CU 18) della tabella delle classi di merito. 7) Il criterio di cui al punto precedente si applica anche nel caso che l attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di 5 anni., salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di 26

28 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 14 (CU 14). 8) Nel caso che il contratto si riferisca ad autoveicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus -ivi comprese le formule tariffarie miste- per durata inferiore all anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito CU cui quest ultimo contratto era stato assegnato con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione del punto 7. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma franchigia fissa ed assoluta, si applica la disposizione del punto 2) c). 9) La disposizione di cui al punto 7) non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. 10)L assegnazione alla classe di merito 18 (CU 18), effettuata ai sensi della disposizione di cui ai punti 6) e 7), è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest ultima data. L eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto, o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, sarà conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. 11) Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autoveicolo già assicurato in uno stato estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14 (CU 14) a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l individuazione della classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenute nel punto 2) lettera c). La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. 27

29 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 12)Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai punti 6), 7), 8), 9) e 10) la disposizione del punto 4). La stessa disposizione si applica, altresì, all atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. 13)L assicurato, qualora lo stesso fruiva di precedente copertura con la Società, stipulata sotto il vigore della precedente disciplina, ed in conseguenza di tale situazione abbia subito l aumento di classe di merito in dipendenza di sinistri soltanto riservati, ha diritto, ove un sinistro già posto a riserva per danni a persona sia successivamente eliminato senza seguito, all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. 14)Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. 15)Tabelle delle regole evolutive: 28

30 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE a) Classe di merito di collocazione in base ai sinistri osservati per autovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo: b) Classe di merito di collocazione in base ai sinistri osservati per ciclomotori e motocicli: 29

31 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE c) Classe CU di collocazione in base ai sinistri osservati 16)E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui al punto 15 lettera a) e b) offrendo alla Società, o all atto di rinnovo o in caso di disdetta, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo o alla disdetta. 17)In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituto. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. 18) In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può mantenere la classe di merito maturata anche presso altra impresa, purchè la stipula avvenga entro un anno dal furto. Su richiesta del Contraente, la Società rilascia entro 15 giorni attestazione relativa all ultima annualità conclusa. 30

32 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora risulti concluso il periodo di osservazione al momento del furto, esportazione definitiva all estero, demolizione, cessazione della circolazione, vendita e l alienante si sia avvalso della facoltà di risoluzione di cui all art. 20.3)-, la Società invierà all Assicurato l attestazione sullo stato del rischio con la classe di merito effettivamente maturata. B) Bonus/Malus con franchigia (valida per autovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo, se espressamente richiamata in polizza) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Bonus/Malus con franchigia, che prevede: - riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri, nei periodi di osservazione, di cui all art.17 Si articola in 22 classi di appartenenza corrispondenti a livelli crescenti dalla classe A alla 18, secondo la Tabella 1 delle classi di merito riportata alla formula tariffaria Bonus/Malus ; - una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare convenuto in polizza. Per ciascuna classe di merito il premio corrisponde a quello della formula tariffaria Bonus/Malus moltiplicato per i coefficienti di riduzione in base alla franchigia prescelta secondo la Tabella delle Franchigie sotto riportata; - l applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria Bonus/Malus. Tabella delle franchigie Rimborso della franchigia e risarcimento rientrante nei limiti della stessa Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l importo del risarcimento pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze previsto dall art. 21 anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 31

33 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora l importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della formula tariffaria Bonus/Malus, sempre che sia avvenuto il rimborso alla Società dell importo da essa liquidato, rientrante nella franchigia e con il limite massimo della stessa, relativo al sinistro considerato. Modifica della formula tariffaria In caso di passaggio alla formula tariffaria Bonus/Malus, il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito a cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della presente normativa. C) Maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus operante per autocarri, motocarri 1) La garanzia prestata con la seguente sezione opera nella forma Pejus che prevede una maggiorazione del premio per sinistrosità. 2) Se nel periodo di osservazione quale definito all art. 17 vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l annualità successiva sarà aumentato del 15%. 3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri il premio dovuto per l annualità successiva sarà aumentato del 25%. 4) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra, qualora dall attestazione di cui al Regolamento n.4 del 9/8/2006 e successive modificazioni rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. 5) Qualora l attestazione sia scaduta da oltre 12 mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizioni che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. 6) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all anno, la maggiorazione ( Pejus ) si applica se quest ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto stesso è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al punto 3). 32

34 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 7) In mancanza di consegna dell attestazione sullo stato del rischio, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. 8) Le disposizioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) non si applicano se il contratto si riferisce a: - veicolo immatricolato per la prima volta al Pubblico Registro Automobilistico; - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico; - veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria franchigia fissa ed assoluta ; - veicolo ritrovato a seguito di furto; - veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto; - veicolo precedentemente assicurato con attestato di rischio scaduto da oltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto; - veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto da oltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto; - documentata consegna in conto vendita, qualora l incarico non vada a buon fine e il proprietario dovesse rientrare in possesso del veicolo rimasto invenduto. 9) Per la stipulazione dei contratti relativi ai veicoli di cui ai primi due punti del comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione di contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al punto 3). 10)La Società, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza 33

35 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata. 11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. 12)Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato presso una Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta di attestazione all Impresa od al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell attestazione ove fosse stata rilasciata. Al contratto verrà applicata o meno la penalizzazione sulla base di tale dichiarazione. 13)La sostituzione di contratto, qualunque sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing. 34

36 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI A.R.D. Art. 24 Valore o capitale assicurato Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro Il valore assicurato per ogni singola garanzia, sarà il valore massimo da indennizzare per tutto il periodo assicurativo stabilito in polizza. In caso di sinistro la somma assicurata per ogni singola garanzia si intende ridotta con effetto immediato e fino al termine del periodo di scadenza contrattuale, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile (sia pagato o riservato) a termine delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di proroga del contratto, il valore assicurato si ricostituirà dal primo giorno di decorrenza del nuovo periodo assicurativo. L Assicurato o il Contraente e la Società potranno convenire la ricostituzione della somma assicurata, ridotta dopo il sinistro, con il pagamento del corrispondente conguaglio di premio. Art Recesso dal contratto dopo sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dalla definizione dello stesso, le parti hanno la facoltà di far cessare la sezione a cui il danno si riferisce, oppure risolvere la parte di contratto relativa all Auto rischi diversi, mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. Al Contraente in caso di recesso della Società verrà rimborsata la parte di premio relativa al rischio non corso, al netto delle imposte. In caso di perdita totale non si applica il comma precedente, ma quanto disposto nell art. 10. Art. 26 Liquidazione del danno e nomina dei periti La determinazione dell ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti (regolarmente iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi) nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voto. 35

37 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI A.R.D. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. La decisione dei periti è vincolante per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo o violazione di patti contrattuali, rimanendo impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali. 36

38 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO. Art. 27 Rischi assicurati La Società, nei limiti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati all autoveicolo in conseguenza di: - furto; - rapina; - incendio; - esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio; - azione del fulmine. Limitatamente alle garanzie Furto e Rapina l assicurazione comprende: a) sottrazione totale del veicolo; b) sottrazione parziale di pezzi che non siano accessori ai sensi dell art. 28, ultimo comma; La garanzia comprende anche i danni materiali e diretti causati all autoveicolo nell esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati. La garanzia copre anche i danni cagionati al veicolo assicurato da incidenti verificatisi durante la circolazione successiva al furto o rapina fino al ritrovamento del veicolo sempre che siano provati. In ogni caso per questi danni, indipendentemente da quanto stabilito per il furto, si applicherà uno scoperto del 20% ed una franchigia di Euro 500, e si provvederà alla quantificazione così come stabilito nell art. 29. Sono in ogni caso esclusi i danni alle apparecchiature audio-fono-visive. Per accordo fra le parti la copertura potrà essere limitata dalla stipula di una franchigia e/o scoperto stabiliti in polizza che rimarranno a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro subito dal veicolo oggetto della garanzia. Art. 28 Esclusioni Fermo quanto disposto dall art.6, sono esclusi i danni derivanti: - da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l autoveicolo è dotato; 37

39 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO. - da furto o da rapina quando il veicolo si trova affidato ad una officina o garage per riparazione o custodia. - da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione o di eventi sociopolitici in genere, di ribellione, rivoluzione, tumulti interni paragonabili ad una sommossa popolare, di atti militari o di autorità non legittimati, di terrorismo di qualsiasi genere, di sabotaggio, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - da trombe d aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate, frane o altre calamità naturali; - da atti vandalici o dolosi. Non sono compresi in garanzia i danni alle apparecchiature audio-fonovisive anche se fornite dalla casa costruttice, gli accessori e pezzi di ricambio non forniti dalla casa costruttrice, gli accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell autoveicolo, salvo la normale dotazione fornita dalla casa costruttrice (ruota di scorta e borsa attrezzi). Art. 29 Valutazione del danno Fermo quanto previsto nel successivo art. 30 l ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore che l autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente rimane dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso, e di altri eventuali pregiudizi. L Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ma è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l Assicurato non ha diritto al ricupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Limitatamente alle autovetture ad uso privato, qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, la valutazione si determinerà in base al valore massimo indicato nella rivista specializzata Eurotax (libro giallo) con riferimento al periodo che comprende la data di immatricolazione, o a quello immediatamente precedente, se detto periodo, nella stessa rivista, non è ancora preso in considerazione. In caso di danno parziale e/o danni ai sensi dell art. 27, la valutazione del danno sarà effettuata col riguardo al deprezzamento dovuto all età ed allo stato di 38

40 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO. conservazione del veicolo, con il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora il valore assicurato risultasse inferiore al valore commerciale, la valutazione del danno si ridurrà secondo la proporzionale fra i due valori. Limitatamente alle autovetture ad uso privato, qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, non si applicherà degrado, sempre che il valore assicurato coincida con il valore di listino. Il veicolo non potrà essere riparato o i pezzi sostituiti, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. La Società dovrà iniziare la perizia entro otto giorni lavorativi dal momento della denuncia del sinistro e la conseguente messa a disposizione del veicolo da parte dell Assicurato. Gli pneumatici e la batteria, dato il loro naturale degrado, saranno indennizzabili per un massimo del 50% del loro valore di mercato sempre che il valore stabilito a norma del presente articolo non sia inferiore. Art. 30 Pagamento delle indennità e sostituzione in natura 1) In caso di accordo tra le parti sull importo dell indennizzo, la Società pagherà all Assicurato entro quindici giorni, sempre che la documentazione richiesta sia completa, la somma stabilita, salvo applicazione dell art C.C. o salva opposizione da parte di terzi aventi diritto. L Assicurato dovrà fornire alla Società, in caso di furto totale, i seguenti documenti: - estratto cronologico del P.R.A.; - annotazione di perdita di possesso; - libretto di circolazione o denuncia di smarrimento o sottrazione dello stesso; - procura speciale a vendere. La Società, quando sia necessario per la precisa istruzione della pratica o per potere stabilire l ammontare del danno, potrà chiedere altra documentazione complementare che l Assicurato è tenuto a fornire, come ad esempio fatture di acquisto, certificato di proprietà, ecc. 2) La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o la sostituzione dei pezzi presso officina di sua 39

41 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO. fiducia a cui potrà versare direttamente l ammontare della riparazione, previo pagamento da parte dell Assicurato dello scoperto, della franchigia, degrado, proporzionale o di qualsiasi importo che sia a suo carico. 3) In ogni caso la Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o deprezzamento dello stesso a causa del sinistro. 4) In caso di furto totale la Società si riserva la facoltà di sostituire il veicolo sottratto con un altro di identiche caratteristiche e condizioni. 5) Nel caso in cui ci siano in contemporanea danni parziali e danni ai sensi dell art. 27, si effettueranno due quantificazioni separate applicando lo scoperto o la franchigia corrispondenti a ciascuno dei danni. Art. 31 Ritrovamento del veicolo In caso di ritrovamento in tutto o in parte del veicolo o dei pezzi sottratti, l Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne viene a conoscenza. Se il veicolo o le sue parti vengono recuperati prima dell indennizzo, l Assicurato è tenuto a riprenderlo liberando la Società dal suo obbligo a indennizzare il danno come furto totale, ferma restando la garanzia per il furto parziale a norma dell art. 27/b e 30/5. Se il veicolo o le sue parti vengono recuperati dopo il pagamento dell indennizzo, la Società subentra nel diritto di proprietà. L Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse. Se la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione fra Impresa e Assicurato. Art. 32 Forme e modalità di garanzia Per le coperture e la valutazione del danno indicati nei precedenti articoli della garanzia Furto e Rapina, verranno applicate le seguenti modalità a seconda della forma stipulata in polizza. A: Valore Commerciale. 40

42 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO. Valgono tutti gli articoli corrispondenti alla Garanzia Furto e Rapina. B: Valore a nuovo (applicabile soltanto ad autovetture ad uso privato). Si applicano tutti gli articoli corrispondenti alla Garanzia Furto e Rapina con le seguenti modifiche: 1) in caso di furto totale, qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla prima immatricolazione anche se avvenuta all estero, la valutazione si determinerà in base al valore di listino del veicolo con il massimo del valore assicurato. Per i successivi 24 mesi l indennizzo sarà corrispondente al valore massimo indicato nella rivista specializzata Eurotax (libro giallo) al momento dell avvenimento del sinistro. Se al momento del furto il valore assicurato è inferiore al valore di listino, la valutazione sarà effettuata secondo il disposto dell art ) In caso di furto parziale la valutazione viene effettuata secondo i prezzi dei materiali, dei ricambi e della manodopera di ripristino e sostituzione senza applicazione di degrado con il limite massimo del valore commerciale del veicolo, fermo restando quanto stabilito all art. 29, ultimo comma. Qualora al momento del sinistro il valore assicurato risultasse inferiore al valore di listino si applicherà la riduzione proporzionale nella stessa misura del rapporto tra i due valori. C: Solo Furto Totale. La garanzia è operante soltanto in caso di sottrazione totale del veicolo. In caso di ritrovamento del relitto, prima della liquidazione del danno, la garanzia sarà operante quando i danni superino il valore commerciale del veicolo una volta applicato il corrispondente degrado. D: Primo Rischio per il Furto Parziale. L assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell importo indicato in polizza. Agli effetti della valutazione del danno, lo stesso sarà valutato senza degrado e senza applicazione della proporzionale, qualora il sinistro si verifichi entro cinque anni dalla prima immatricolazione anche se avvenuta all estero. Potrà essere pattuito in polizza uno scoperto e/o franchigia. 41

43 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO. Art. 33 Rischi assicurati con la garanzia Incendio 1) La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in tutte le parti stabilmente incorporate e fornite dalla casa costruttrice, come conseguenza immediata di incendio, esplosione del carburante e scoppio del relativo serbatoio o dell azione del fulmine, sia in circolazione che in sosta. 2) La copertura per accordo fra le parti potrà essere limitata dalla stipula di franchigia e/o scoperto stabiliti in polizza che rimarranno a carico del Contraente per ogni singolo sinistro subito dal veicolo assicurato. Art. 34 Esclusioni Oltre alle esclusioni dell art. 6 delle Condizioni Generali valide per tutte le sezioni, sono esclusi: a) i danni derivanti da semplici bruciature, da corto circuiti o da altri fenomeni elettrici non seguiti da sviluppo di fiamma. Art. 35 Documentazione da produrre in caso di sinistri In caso di danno indennizzabile a norma delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente dovrà fornire alla Società i seguenti documenti: - denuncia alle autorità; - attestazione Vigili del Fuoco; - chiusura dell istruttoria; - certificato di radiazione del veicolo per incendio in caso di danno totale. Nel caso che la presente garanzia fosse abbinata al Furto e Rapina nella forma di Valore a Nuovo, la valutazione del danno sarà effettuata secondo quanto disposto nell art. 32, punto B. Art. 36 Condizione facoltativa alla sezione incendio (operante solo se esplicitamente richiamata in polizza) In caso di danno da incendio a causa di eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da incendio, esplosione o scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 20% con un minimo di Euro 500, fermo restando scoperto e franchigia di polizza, se superiori. 42

44 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA GUASTI ACCIDENTALI - KASKO Art. 37 Oggetto dell assicurazione 1) La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in tutte le parti stabilmente incorporate e fornite dalla casa costruttrice, come conseguenza immediata di una collisione accidentale con altro veicolo, con persone o con animali, urto, ribaltamento e uscita di strada. Sono però esclusi i danni subiti a causa di circolazione al di fuori dei tipi di strada determinati dall art. 2, secondo comma del Nuovo Codice della Strada. Non sono coperti gli eventuali accessori e apparecchiature come definiti all art. 28, ultimo comma, mentre gli pneumatici e la batteria saranno indennizzabili così some definito all art. 29,ultimo comma. 2) La garanzia comprende inoltre, fino ad un massimo di Euro 150, il rimborso delle spese sostenute dall Assicurato per il trasporto mediante veicolo di soccorso del mezzo oggetto dell assicurazione, a seguito di sinistro indennizzabile a termine di garanzia e dietro presentazione della relativa fattura, sempre che l evento non sia coperto dalla sezione assistenza. 3) La copertura per accordo fra le due parti potrà essere limitata da eventuali franchigie o scoperti stipulati in polizza che rimarranno a carico dell assicurato per ogni singolo sinistro subito dal veicolo. Art. 38 Valutazione del danno 1) Il veicolo non dovrà essere riparato prima che il danno sia stato accertato dalla Società. La Società dovrà iniziare le operazioni di perizia entro otto giorni dalla denuncia di sinistro e la conseguente messa a disposizione del veicolo da parte dell Assicurato. 2) La valutazione del danno sarà effettuata secondo i seguenti parametri: a) in caso di perdita totale: per il valore commerciale con il massimo del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro, ridotto del valore residuo. Nel caso di perdita totale di autovettura ad uso privato avvenuta entro il primo anno di immatricolazione, anche se avvenuta all estero, la valutazione del danno sarà effettuata in base al valore di listino del veicolo entro il limite massimo del valore assicurato; b) in caso di danno parziale: la valutazione sarà effettuata secondo i prezzi dei materiali di ricambio e della manodopera di ripristino e sostituzione 43

45 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA GUASTI ACCIDENTALI - KASKO senza degrado, entro il limite massimo del valore assicurato. Se il valore assicurato al momento del sinistro fosse inferiore al valore di listino del veicolo, la valutazione del danno si ridurrà secondo la proporzionale fra i due valori. Nel caso che l importo della riparazione superi il valore commerciale al momento del sinistro il danno sarà ritenuto come totale e per la valutazione si procederà secondo il comma a). Art. 39 Pagamento delle indennità Sostituzione in natura L importo concordato fra la Società e l Assicurato in relazione al danno da indennizzare dovrà essere corrisposto entro 15 giorni, salva applicazione dell art del C.C. o salva opposizione da parte di terzi aventi diritto. La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo oppure alla sostituzione dei pezzi presso una officina di sua fiducia alla quale potrà versare direttamente l ammontare delle riparazioni previo pagamento da parte del Assicurato dello scoperto, della franchigia, della parte proporzionale o di qualsiasi importo che sia a suo carico. La Società non risponde comunque delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero o dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento. Art. 40 Condizione facoltativa per la sezione kasko (operante soltanto se richiamata esplicitamente in polizza) Danni derivanti da eventi socio-politici e atti vandalici. Sono coperti i danni materiali, diretti ed immediati, subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, fatti salvi l eventuale scoperto e la franchigia che rimarranno in ogni caso a carico dell Assicurato. 44

46 Art. 41 Oggetto dell assicurazione CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE EVENTI NATURALI. La garanzia copre i danni materiali, diretti ed immediati subiti dal veicolo in occasione di inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d aria, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve e di altre calamità naturali. Per la quantificazione del danno si applica degrado per età ed uso con uno scoperto del 15% e con un minimo di Euro 300. L importo massimo indennizzabile è di Euro

47 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE Art. 42 Trasporto occasionale di feriti La Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 500, le spese sostenute dall Assicurato per eliminare i danni causati all interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Art. 43 Ricorso di terzi La Società assicura la Responsabilità civile del proprietario del veicolo indicato in polizza per i danni cagionati a terzi dall incendio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio, quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi della Legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro Oltre alle esclusioni generiche previste dall art. 6) delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante: a) per i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, tossici, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquefatti e non, materie esplosive; b) per i danni subiti dall Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia dal Contraente, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti legittimi, naturali, nonché dagli affiliati o da altri parenti e affini fino al terzo grado con loro conviventi o a carico; c) qualora l Assicurato sia una Società, in favore dei soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti indicati sopra; d) per i danni all interno del veicolo; e) per i danni da inquinamento o da contaminazione; f) per i danni coperti da assicurazione obbligatoria o da Responsabilità Civile. Art. 44 Rimborso spese di recupero e parcheggio In caso di furto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 200 per evento, le spese documentate che l Assicurato abbia sostenuto per il recupero ed il parcheggio del mezzo disposti dalle autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all Assicurato del ritrovamento stesso. Art. 45 Responsabilità Civile dei trasportati 1) La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione 46

48 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE del veicolo descritto in polizza. La garanzia è operante soltanto se il veicolo è assicurato per la garanzia R.C.A. obbligatoria. 2) Esclusioni: - non sono considerati terzi il conducente, nonché le persone escluse dal novero di terzi dall art. 4 della Legge. - I danni arrecati dal veicolo assicurato e dalle cose trasportate. 3) La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro Art. 46 Danni cagionati da oggetti trasportati 1) La Società assicura la R.C. per danni cagionati involontariamente a terzi da oggetti trasportati sul veicolo, qualora il trasporto avvenga in conformità con le disposizioni in vigore. La garanzia è valida solo se il veicolo è assicurato per la Responsabilità Civile Obbligatoria. 2) Esclusioni: - Danni cagionati da merce trasportata su veicoli adibiti al trasporto di merce. - Danni cagionati da materie esplosive o tossiche; - Danni da inquinamento o da contaminazione; - Danni cagionati allo stesso veicolo o alle persone o cose trasportate. Non sono considerate terzi il conducente, nonché le persone escluse dal novero di terzi dall art. 4 della Legge. 3) La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro Art. 47 Trasporto in autoambulanza La Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato, fino ad un massimo di Euro 400, per il trasporto in ospedale con ambulanza degli occupanti del veicolo assicurato. Art. 48 Spese di immatricolazione In caso di furto totale la garanzia copre il rimborso delle spese documentate da fattura sostenute dall Assicurato per l immatricolazione di un altra autovettura della medesima potenza fiscale di quella assicurata, fino alla concorrenza di Euro 250. La garanzia è operante anche in caso di ritrovamento del mezzo assicurato che comporti una reimmatricolazione. 47

49 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA Art. 49 Oggetto dell assicurazione La garanzia comprende il pagamento all Assicurato di un indennità giornaliera stabilita in polizza nel caso che allo stesso venga temporaneamente sospesa la patente di guida secondo le modalità di seguito riportate: Modalità A Ai sensi dell art del Nuovo Codice della Strada in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione avvenuto durante il periodo di validità del contratto e solo nei casi in cui abbia provocato morte o lesioni personali gravi, e sempre che l Assicurato risulti alla guida del veicolo descritto in polizza. Modalità B Ai sensi degli artt , 149.5, 80.7 del Nuovo Codice della Strada in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione avvenuto durante il periodo di validità del contratto e sempre che l Assicurato risulti alla guida del veicolo descritto in polizza. Art. 50 Esclusioni Oltre le esclusioni dell art 6 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante: a) se la patente viene definitivamente revocata; b) se nei confronti dell Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società; c) se la sospensione della patente sia stata determinata da fatto doloso dell Assicurato o da sua fuga, e/o omissione di soccorso, salvo in queste due ultime ipotesi il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dalla imputazione dei corrispondenti reati; d) se al momento dell incidente il veicolo condotto dall Assicurato non risulta coperto da valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge; e) se in presenza di validi motivi l Assicurato non esercita, nei termini di Legge, la facoltà di ricorso alle competenti Autorità contro il provvedimento di sospensione della patente; 48

50 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA f) se il provvedimento di ritiro o sospensione viene adottato per mancanza di requisiti fisici, psichici o morali, ovvero per non essersi l Assicurato sottoposto o ad accertamenti sanitari o ad esami di idoneità. Art. 51 Denuncia di sinistro Entro il terzo giorno dalla notifica dell avvenuta sospensione della patente, l Assicurato è tenuto ad informare la Società, mediante lettera raccomandata allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall autorità ed i motivi di esso. L Assicurato è tenuto a dare immediato avviso alla Società dell avvenuta restituzione della patente nonché di una eventuale riduzione o annullamento del provvedimento di sospensione. Art. 52 Pagamento dell indennità L indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto il provvedimento di sospensione della patente e cesserà, fermo il limite massimo pattuito, il giorno di restituzione o di revoca definitiva. Il pagamento verrà effettuato alla fine del periodo indennizzabile oppure a richiesta dell Assicurato alla fine di ciascun mese solare. Nel caso di morte dell Assicurato la Società non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità, salvo quella maturata fino al giorno del decesso. Qualora prima della stipula della polizza, all Assicurato fossero stati contestati fatti che, cumulativamente ad altri verificatisi successivamente, fossero causa della sospensione della patente di guida, l indennizzo stabilito in polizza verrà pagato in proporzione al numero dei punti sottratti dalla patente precedentemente all inizio della garanzia. 49

51 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA PRODOTTO PRESTIGE (solo per autovetture ad uso privato e trasporto promiscuo) Art. 53 Ricorso terzi La Società assicura la Responsabilità Civile del proprietario del veicolo indicato in polizza, per i danni cagionati a terzi dall incendio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio del medesimo quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi della Legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro Art. 54 Esclusioni ricorso terzi Oltre alle esclusioni generiche dell art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non è operante: a) per i danni all interno del veicolo; b) per i danni da inquinamento o da contaminazione; c) per i danni coperti da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile; d) Per i danni subiti dall Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia dal Contraente, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti legittimi, naturali, nonché dagli affiliati o da altri parenti e affini fino al terzo grado con loro conviventi o a carico. e) Ove l Assicurato sia una Società la garanzia non è operante nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti indicati al comma precedente. Art 55 Trasporto occasionale di feriti La Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 500, le spese sostenute per eliminare i danni causati all interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Art. 56 Rimborso spese per sottrazione o smarrimento chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell autovettura identificata in polizza, la Società rimborserà all Assicurato le spese sostenute 50

52 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA PRODOTTO PRESTIGE per la sostituzione delle serrature o dei dispositivi con altri dello stesso tipo nonché le spese di manonera per l apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250 per evento previa presentazione di regolare fattura. Art. 57 Rimborso spese per la duplicazione della patente di guida In caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, la Società rimborserà all Assicurato le spese sostenute per la duplicazione della patente stessa. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150 per evento previa presentazione di idonea documentazione. 51

53 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA PRODOTTO ELITE (solo per autovetture ad uso privato e trasporto promiscuo) Oltre a quanto previsto dagli artt. 53 Ricorso terzi, 54 Esclusioni, 55 Trasporto occasionale di feriti, 56 Rimborso spese per sottrazione o smarrimento chiavi e 57 Rimborso spese per la duplicazione della patente di guida, la presente garanzia assicura: Art. 58 Rimborso spese di trasporto in autoambulanza La Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato, fino ad un massimo di Euro 400, per il trasporto in Ospedale con ambulanza degli occupanti del veicolo assicurato. Art. 59 Tassa automobilistica La Società, a seguito di furto senza ritrovamento dell autovettura assicurata, si impegna a corrispondere, previa presentazione di documentazione attestante l avvenuto pagamento, la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. Art. 60 Danni indiretti L assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d uso dell autovettura identificata in polizza in conseguenza di furto senza ritrovamento della stessa. L assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di Euro 10 al giorno per ciascun giorno per cui si è avuta la predetta impossibilità d uso con il massimo di trenta giorni per ogni annualità assicurativa. Detto indennizzo sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia con termine il giorno antecedente l inserimento in garanzia di una nuova autovettura. Art. 61 Danni ai bagagli trasportati La Società si impegna ad indennizzare l Assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo assicurato, in conseguenza di incendio o di incidente stradale con altro veicolo identificato. 52

54 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA PRODOTTO ELITE La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell assicurato e dei trasportati, come indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale purché contenuti in valige, bauli o altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: - preziosi, denaro, titoli, documenti e biglietti di viaggio; - apparecchi fono-audio-visivi, telefonici e fotografici; - oggetti di artigianato; - danni da mancato godimento a causa di altri danni indiretti e consequenziali. In caso di sinistro l Assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere alla Società l esercizio dell azione di rivalsa. Il limite del rimborso è fissato in Euro 150 per sinistro. Art. 62 Rimborso spese di recupero e parcheggio In caso di furto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 200 per evento, le spese documentate che l Assicurato ha sostenuto per il recupero ed il parcheggio del mezzo disposti dall Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all Assicurato del ritrovamento stesso. Art. 63 Responsabilità Civile dei trasportati 1) La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza. La garanzia è operante soltanto se il veicolo è assicurato per la garanzia R.C.A. obbligatoria. 2) Esclusioni: - non sono considerati terzi il conducente, nonché le persone escluse dal novero di terzi dall art. 4 della Legge. - I danni arrecati al veicolo assicurato e alle cose trasportate. 3) La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro

55 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA PRODOTTO ELITE Art. 64 Danni cagionati da oggetti trasportati 1) La Società assicura la R.C. per danni cagionati involontariamente a terzi da oggetti trasportati sul veicolo, qualora il trasporto avvenga in conformità con le disposizioni in vigore. La garanzia è valida solo se il veicolo è assicurato per la Responsabilità Civile Obbligatoria. 2) Esclusioni: - danni cagionati da materie esplosive o tossiche; - danni da inquinamento o da contaminazione; - danni cagionati allo stesso veicolo o alle persone o cose trasportate. Non sono considerate terzi il conducente, nonché le persone escluse dal novero di terzi dall art. 4 della Legge. 3) la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro Art. 65 Garanzia rottura cristalli (operante anche come singola garanzia) La garanzia copre le spese documentate di ripristino e sostituzione in conseguenza di rottura del parabrezza, lunotto posteriore o vetri laterali, fino alla concorrenza di Euro 300 per ogni sinistro. Non sono coperte le rigature e/o segnature che non costituiscono rottura, i danni agli specchi retrovisori, i danni causati alle parti dell autovettura assicurata a seguito della rottura dei cristalli nonché i danni causati a seguito di fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto. Art. 66 Spese di immatricolazione In caso di furto totale la garanzia copre il rimborso delle spese documentate da fattura sostenute dall assicurato per l immatricolazione di un altra autovettura, della medesima potenza fiscale di quella assicurata, fino alla concorrenza di Euro 250. La garanzia è pure operante in caso di ritrovamento del mezzo assicurato che comporti una reimmatricolazione. 54

56 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Art. 67 Definizioni, estensione territoriale, denuncia di sinistro ed esclusioni La Centrale Operativa, struttura Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. via Salandra 18, Roma, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Progress Assicurazioni S.p.A., organizza ed eroga con costi a carico della Società di Assistenza stessa, le prestazioni previste in questa sezione. La struttura è attivabile a mezzo: - telefono: ; - chiamando dall estero ; - telefax: ; - telegramma: Inter Partner Assistance, via Salandra 18, Roma. a) Definizioni Oltre alle definizioni già indicate sulle Condizioni Generali di Assicurazione, nella presente sezione si intendono: Guasto: ogni evento occorso al veicolo tale da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. Incidente: evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Furto: l impossessarsi di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per gli altri. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. b) Estensione territoriale L assicurazione è valida per tutti i paesi dell Europa compresi i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, con esclusione di Albania, Algeria, Israele, Libano, dei Paesi della ex-jugoslavia e di tutti i Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 55

57 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA c) Denuncia di sinistro. Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero devono essere da questa espressamente organizzati o autorizzati, pena la decadenza del diritto alle prestazioni di assistenza. Le notizie da fornire alla Centrale Operativa sono: - numero di polizza; - cognome e nome dell Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, ecc.); - tipo, marca e targa del veicolo. Inoltre per l invio di pezzi di ricambio: - anno di costruzione del veicolo; - genere del pezzo di ricambio; - indirizzo dell officina presso la quale inviare i pezzi di ricambio. d) Esclusioni Fermo quanto disposto dall art.6, sono esclusi i danni derivanti: - mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore; - da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione o di eventi sociopolitici in genere, di ribellione, rivoluzione, tumulti interni paragonabili ad una sommossa popolare, di atti militari o di autorità non legittimati, di terrorismo di qualsiasi genere, di sabotaggio, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - da trombe d aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate, frane o altre calamità naturali; - da atti vandalici o dolosi. 56

58 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA A) Garanzie valide per autovetture ad uso privato e motocicli Prestazioni valide senza franchigia chilometrica. Art. 68 Informazioni di natura medico-sanitaria Reperimento ed invio di una ambulanza a) per autovetture, il servizio medico della Società di Assistenza composto da un direttore sanitario e da una équipe di medici qualificati e specializzati è competente per fornire informazioni su: - reperimento di medici generici e specialistici; - reperimento di mezzi di soccorso d urgenza; - organizzazione di consulti medici; - centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità letti; - centri per cure termali. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma opera in modo da mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. b) per motocicli, qualora l Assicurato, a seguito di infortunio subito in conseguenza di incedente stradale, necessiti a giudizio del medico curante e dei medici della Società di Assistenza di un trasporto in ambulanza, la Società di Assistenza provvederà alla ricerca, al reperimento ed all invio della stessa. La prestazione è a carico della Società nei casi di urgenza, per un massimo di 3 volte per anno e per Assicurato. Art. 69 Informazioni turistiche La Centrale Operativa, a disposizione 24 ore su 24, è competente per fornire informazioni sui seguenti argomenti di carattere turistico e ricreativo: - località di soggiorno, relative strutture e disponibilità alberghiere; - attività ricreative e culturali; - agevolazioni, sconti, ecc., riservati alla famiglia per viaggi, spettacoli, ecc.; - turismo giovanile e soggiorni studio. 57

59 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA La garanzia non è operante per i motocicli. Art. 70 Informazioni legali Il servizio legale, composto da laureati in legge particolarmente esperti nel diritto delle assicurazioni, è a disposizione per fornire informazioni e consigli su: - comportamento legale in caso di sinistro; - diritti e doveri degli Assicurati nei confronti della propria Compagnia di assicurazione e/o di quella della Controparte; - indirizzi e recapiti di avvocati, periti, ecc. La garanzia non è operante per i motocicli. Art. 71 Soccorso stradale Qualora in conseguenza di incendio, guasto, furto, rapina, incidente di circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all officina o alla carrozzeria più vicina. Il costo relativo al mezzo di soccorso è a carico della Società di Assistenza. Relativamente ai soli motocicli, la garanzia è operante solo nei casi di incidente o guasto. Art. 72 Recupero del veicolo Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale in modo tale da non potervi tornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell ambito della sede stradale. La Società di Assistenza tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 154,94. La garanzia non è operante per i motocicli. 58

60 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Art. 73 Auto in sostituzione in Italia Qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di incendio, rapina, incidente di circolazione, guasto, e il veicolo, non sia più disponibile o resti immobilizzato, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa la Centrale Operativa mette a disposizione dell Assicurato con spese a carico della Società di Assistenza, un auto in sostituzione per un massimo di tre giorni, senza autista, con percorrenza illimitata, di categoria C (1000 cc.). Restano a carico della Società di Assistenza i costi relativi alla tariffa di autonoleggio comprensiva delle assicurazioni obbligatorie per Legge, incendio, furto e KASKO, mentre restano a carico dell Assicurato le altre eventuali spese, come il carburante ed eventuali depositi cauzionali o garanzie nonché ogni spesa per il prolungamento del contratto di autonoleggio. Nel caso in cui i danni al veicolo assicurato non ne impediscano l utilizzo la prestazione sarà fornita solo se l Assicurato, previo benestare della Centrale Operativa, avrà concordato con l officina i termini di riparazione. In caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa mette a disposizione dell Assicurato, alle stesse condizioni precedentemente riportate, un auto in sostituzione per un massimo di sette giorni, senza autista, con percorrenza illimitata di categoria C ( 1000 cc.). La Società di Assistenza metterà a disposizione il veicolo sostitutivo solo successivamente all invio, anche via fax, della denuncia di furto, e comunque in caso di ritrovamento del veicolo, l auto in sostituzione sarà concessa fino al termine delle riparazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito del furto, fermo comunque il limite dei sette giorni. La garanzia non è operante per i motocicli. Art. 74 Autodemolizione Qualora l Assicurato a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti (D.P.R. n.915 del 10/09/82, art. 15, e Nuovo Codice della Strada D.L. 285 del 30/04/92, art.103) debba procedere alla demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell Assicurato organizza la demolizione del veicolo stesso. La Società di Assistenza terrà a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. 59

61 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA La demolizione del veicolo avverrà in un centro autorizzato convenzionato con la Centrale Operativa più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso purché situato in territorio italiano. L Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione: - libretto di circolazione (originale); - certificato di proprietà (originale); - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido (fotocopia). Il demolitore convenzionato che prenderà in carico il veicolo, invierà al domicilio dell Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti rifiuti solidi a raccolta differenziata. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente ai soli motocicli, la garanzia è operante a seguito di guasto, incidente o incendio. Art. 75 Dissequestro del veicolo Qualora il veicolo assicurato, a seguito di sinistro, fosse posto sotto sequestro dalle autorità competenti la Società di Assistenza provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi sino all importo della tariffa minima dell ordine forense competente. Prestazioni valide ad oltre 50 chilometri dal Comune di residenza o domicilio abituale. Art. 76 Spese d albergo Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, compreso il furto parziale o totale, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare 60

62 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA un albergo, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di due giorni e di Euro 258,23 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati). Art 77 Invio pezzi di ricambio Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto, rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società di Assistenza. La prestazione è operante all estero, previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Relativamente ai soli motocicli, in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell Assicurato all aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. Art. 78 Rientro dei passeggeri proseguimento del viaggio a) per le autovetture, In caso di guasto, incidente o incendio che immobilizzi il veicolo per un periodo superiore a 36 ore, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di ritornare al luogo di residenza in Italia. La Società di Assistenza tiene a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 516,46 complessivamente, per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati) mettendo a loro disposizione: - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure - un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore). 61

63 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Al rientro del viaggio l Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Centrale Operativa al netto del massimale previsto. b) per i motocicli, in caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il motoveicolo sia immobilizzato e richieda oltre 36 ore di manodopera secondo i tempari ANIA, certificato dall officina, o in caso di furto totale del motoveicolo stesso, la Società di assistenza organizza il rientro dell Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà organizzato ad insindacabile giudizio della Società di Assistenza con il mezzo più idoneo: aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all Assicurato un autovettura 1.0 cc a noleggio per un periodo non superiore a 48 ore. Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazione facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria. Art. 79 Autista a disposizione Viaggio di un parente in caso di ricovero ospedaliero a) per autovetture, qualora, in seguito ad incidente stradale l Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare il veicolo, verrà messo a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell Assicurato; restano in ogni caso a carico dell Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. b) per motocicli, qualora l Assicurato a seguito di infortunio subito in conseguenza di incidente stradale avvenuto in Italia, in cui sia stato coinvolto il motoveicolo o, a seguito di malattia grave improvvisa dell Assicurato, quest ultimo sia ricoverato in una struttura sanitaria per un periodo superiore a 7 giorni, la Società fornisce a prorprie spese un biglietto ferroviario prima classe o aereo classe economica A/R per permettere ad un familiare, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato. Art. 80 Viaggio per il recupero del veicolo a) per autovetture, verrà messo a disposizione dell Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato qualora non sia stata usufruita la prestazione 62

64 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA di cui all art. 86 (valida solo all estero) o qualora il veicolo stesso, in Italia, abbia subito danni tali da renderne impossibile l utilizzo per oltre 36 ore. b) per motocicli, qualora a seguito di guasto, incidente o incendio, abbia subito un intervento superiore alle 36 ore di manodopera (comprovate da documento fiscale e comunque in linea con quanto previsto dai tempari ANIA), la Società di assistenza mette a disposizione dell assicurato che abbia usufruito della prestazione Rientro dei passeggeri proseguimento del viaggio, e qualora non sia stata usufruita la prestazione Rimpatrio del veicolo dall estero, un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe turistica), per il recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società di assistenza terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 258,23. Art. 81 Anticipi di denaro a) per autovetture, qualora in caso di guasto, incidente o furto, avvenuto in Italia, l Assicurato debba sostenere spese impreviste e non gli fosse possibile farvi fronte direttamente, la Società di Assistenza anticipa, per conto dell Assicurato, a titolo di prestito senza interessi, l importo delle fatture fino ad un massimo di Euro 1.032,91. b) per motocicli, qualora in caso di guasto, incidente o furto del veicolo, l Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e non gli fosse possibile farvi fronte direttamente, la Società di assistenza si impegna ad effettuare all Assicurato un anticipo di denaro fino ad un massimo di Euro 258,23, contro opportuna garanzia bancaria. L Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall erogazione della stessa; trascorso tale termini la Società di assistenza potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società di assistenza e se l Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società di assistenza. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria. Art. 82 Recupero del veicolo con autista o con biglietto di viaggio Qualora, in conseguenza di un furto, il veicolo venga ritrovato, purché in Italia, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Centrale Operativa mette a disposizione dell Assicurato: 63

65 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA a) nel caso di autovetture, un autista per ricondurre il veicolo fino alla sua città di residenza. In alternativa, a scelta dell Assicurato, la Società di Assistenza fornisce a proprie spese un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per consentire il recupero. Sono a carico dell Assicurato le spese di carburante e dei pedaggi; b) nel caso di motocicli, un biglietto di treno prima classe o di aereo classe turistica per il recupero del motociclo. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 206,58 Art. 83 Anticipo per spese di prima necessità Qualora all Assicurato siano stati sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro liquido, assegni, carte di credito, ecc.) oppure egli li abbia smarriti, la Società di Assistenza, dietro presentazione di regolare denuncia dell accaduto all Autorità competente locale, anticiperà all Assicurato i fondi necessari, fino ad un massimo di Euro 154,94 contro opportuna garanzia bancaria o assegno personale. La garanzia non è operante per i motocicli. Art. 84 Trasmissione di messaggi urgenti Se in caso d incidente stradale l Assicurato fosse impossibilitato a mettersi in contatto con i propri familiari, la Società di Assistenza provvederà a proprie spese l inoltro di tali messaggi. Art. 85 Invio bagaglio sostitutivo Qualora l Assicurato, durante un viaggio, smarrisca o subisca il furto del proprio bagaglio, potrà chiamare la Centrale Operativa ed indicando la persona da contattare, avrà a disposizione un nuovo bagaglio. La Società di Assistenza provvederà a ritirare il nuovo bagaglio e ad inviarlo nel luogo comunicato. In caso di spedizione via aerea, il bagaglio sarà a disposizione presso il più vicino aeroporto internazionale ed il peso del bagaglio non potrà essere superiore a 20 Kg. 64

66 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA La garanzia non è operante per i motocicli. Prestazioni valide all estero Art. 86 Rimpatrio del veicolo dall estero Quando il veicolo assicurato si trovi all estero danneggiato, a seguito di sinistro o in seguito a danneggiamento conseguente a furto, in modo tale da non potersi spostare autonomamente ed il ripristino richieda riparazioni di durata superiore a 36 ore (solari), la Società di Assistenza organizza a proprie spese tramite un trasportatore di sua fiducia il trasporto del veicolo fino al garage segnalato dall Assicurato presso il suo domicilio. In caso di ritrovamento dopo furto si applicherà la prestazione di cui all art. 82. Relativamente ai soli motocicli, la Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e quelle di custodia del motociclo fino ad un massimo di Euro 1.032,91 per evento. Da quest ultima prestazione sono esclusi i motocicli il cui valore commerciale dopo il sinistro, risulti inferiore all ammontare delle spese previste per il suo trasporto. La prestazione è altresì esclusa quando a seguito di furto il motoveicolo venga ritrovato in una nazione estera diversa da quella in cui il furto si è verificato. La società non risponde del furto di bagagli, oggetti e radio lasciati a bordo del motociclo. Art. 87 Anticipo cauzione civile e penale all estero a) per autovetture, in caso di incidente del veicolo assicurato, avvenuto all estero, la Società di Assistenza si impegna alla costituzione della cauzione civile fino alla concorrenza di Euro 2.582,28 e penale per la libertà provvisoria dell Assicurato fino alla concorrenza di Euro 5.164,57. Tali somme dovranno essere comunque rimborsate dall Assicurato entro tre mesi dalla data della costituzione. b) per motocicli, in caso di incidente del veicolo assicurato, avvenuto all estero, la società di assistenza si impegna alla costituzione della cauzione civile e penale per la libertà provvisoria dell Assicurato fino alla concorrenza di Euro 5.164,57, che l Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni della sentenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione. L Assicurato dovrà comunicare alla Centrale 65

67 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di assistenza di verificarne la solvibilità. L Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 3 mesi dalla erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società di assistenza potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società di assistenza e se l Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società di assistenza. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria. Art. 88 Interprete a disposizione Se, in caso di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale, nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l Assicurato necessiti di assistenza, si provvederà a fornire un interprete. Tale garanzia opera per l onorario dell interprete fino ad un massimo complessivo di Euro 516,46 per sinistro. Art. 89 Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Società anticiperà per suo conto, a titolo di prestito, Euro 1.549,37 per sinistro, per l onorario di un legale. L Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di assistenza di verificarne la solvibilità. L Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 3 mesi dalla erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società di assistenza potrà richiedere anche i relativi interessi. 66

68 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA B) Garanzie valide per autoveicoli ad uso promiscuo, autotassametri, campers, roulottes ed autocarri di peso a pieno carico fino a 35 quintali. Prestazioni valide senza franchigia chilometrica Art. 90 Soccorso stradale Se in seguito a incidente o guasto, il veicolo assicurato sia danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società di Assistenza procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l Assicurato, all officina più vicina. La Società di Assistenza tiene a proprio carico le spese relative al traino fino ad un massimo di Euro 361,52. L eventuale eccedenza resta a totale carico dell Assicurato. Art. 91 Recupero del veicolo Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale in modo tale da non potervi tornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell ambito della sede stradale; il relativo costo fino ad un massimo di Euro 516,46 per sinistro è a carico della Società di Assistenza, mentre l eventuale eccedenza resta a carico dell Assicurato. Art. 92 Autodemolizione Qualora l Assicurato a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti (D.P.R. n.915 del 10/09/82, art. 15, e Nuovo Codice della Strada D.L. 285 del 30/04/92, art.103) debba procedere alla demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell Assicurato organizza la demolizione del veicolo stesso. La Società di Assistenza terrà a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione del veicolo avverrà in un centro autorizzato convenzionato con la Centrale Operativa più vicina al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso purché situato in territorio italiano. 67

69 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA L Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione: - libretto di circolazione (originale); - certificato di proprietà (originale); - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido (fotocopia). Il demolitore convenzionato che prenderà in carico il veicolo, invierà al domicilio dell Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti rifiuti solidi a raccolta differenziata. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Art Dissequestro del veicolo Qualora il veicolo assicurato a seguito di sinistro fosse posto sotto sequestro dalle Autorità competenti la Società di Assistenza provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne la liberalizzazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi sino all importo della tariffa minima dell ordine forense competente. Art 94 Spese di albergo Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, compreso il furto parziale o totale, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare un albergo. Restano a carico della Società di Assistenza le spese di pernottamento fino ad un massimo di Euro 258,23 per sinistro. Art 95 - Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Società di Assistenza anticiperà per suo conto, a titolo di prestito, Euro 1.549,37 per sinistro per l onorario di un legale. 68

70 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Art. 96 Anticipo cauzione penale e civile Qualora in caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Centrale Operativa anticipa per suo conto a titolo di prestito senza interessi la cauzione penale fissata dall Autorità fino ad un massimo di Euro 5.164,57 per entrambe le cauzioni. Art. 97 Invio dei pezzi di ricambio Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul luogo del sinistro, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. La Società di Assistenza provvederà ad inviare i pezzi in oggetto fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo. Il costo dei pezzi ed eventuali spese doganali restano a carico dell Assicurato, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società di Assistenza. La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile presso i concessionari italiani ufficiali del veicolo immobilizzato, o nel caso in cui la Società di Assistenza non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell Assicurato all aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. Art. 98 Invio autista professionista sostitutivo Qualora per improvviso infortunio o malattia, l Assicurato fosse, nel corso del viaggio, provatamente impossibilitato alla guida, la Società di Assistenza mette a disposizione un autista professionista sostitutivo per riportare l autovettura fino al luogo di residenza dell Assicurato o per il proseguimento del viaggio. Tale garanzia sarà prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sarà in grado di guidare il veicolo e con un massimale di Euro 258,23. Art. 99 Biglietto per recupero del veicolo ritrovato dopo furto Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato ad oltre 100 km dalla residenza dell Assicurato, la Società di Assistenza metterà a disposizione 69

71 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA dell Assicurato un biglietto di treno (prima classe) o di aereo (classe turistica) per andare a recuperare il veicolo stesso. Il limite di spesa è comunque fissato in Euro 206,58. Art Trasmissione di messaggi urgenti Se in caso d incidente stradale l Assicurato fosse impossibilitato a mettersi in contatto con i propri familiari, la Società di Assistenza provvederà a proprie spese all inoltro di tali messaggi. Art. 101 Invio bagaglio sostitutivo Qualora l Assicurato, durante un viaggio, smarrisca o subisca il furto del proprio bagaglio, potrà chiamare la Centrale Operativa ed indicando la persona da contattare, avrà a disposizione un nuovo bagaglio. La Società di Assistenza provvederà a ritirare il nuovo bagaglio e ad inviarlo nel luogo comunicato. In caso di spedizione via aerea, il bagaglio sarà a disposizione presso il più vicino aeroporto internazionale ed il peso del bagaglio non potrà essere superiore a 20 Kg. Art 102 Anticipi di denaro Qualora in caso di guasto, incidente o furto del veicolo l Assicurato debba sostenere spese impreviste e non gli fosse possibile farvi fronte direttamente, la Società di Assistenza anticipa, per conto dell Assicurato, a titolo di prestito senza interessi, l importo delle fatture fino ad un massimo di Euro 1.032,91. 70

72 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA C) Garanzie valide per autocarro di peso superiore a 35 quintali Prestazioni valide senza franchigia chilometrica Art Soccorso stradale Se in seguito ad incidente o guasto, il veicolo assicurato sia danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società di Assistenza invierà sul posto un officina mobile, preferibilmente autorizzata dalla casa costruttrice del veicolo (SCANIA, IVECO, RENAULT, VOLVO, MAN, MERCEDES BENZ, ecc.), per la riparazione sul posto. In caso di impossibilità ad effettuare la riparazione sul posto, la Società di Assistenza procura il mezzo di soccorso per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della Casa Costruttrice di appartenenza. La Società di Assistenza tiene a proprio carico le spese relative al traino fino ad un massimo di Euro 516,46. L eventuale eccedenza resta a totale carico dell Assicurato. Art Recupero del veicolo Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale in modo tale da non potervi tornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell ambito della sede stradale; il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.032,91 per sinistro è a carico della Società di Assistenza, mentre l eventuale eccedenza resta a carico dell Assicurato. Art. 105 Autodemolizione Qualora l Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti (D.P.R. n.915 del 10/09/82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.L. 285 del 30/04/92, art.103) debba procedere alla demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell Assicurato organizza la demolizione del veicolo stesso. La Società di Assistenza terrà a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione del veicolo avverrà in un centro autorizzato convenzionato con la Centrale Operativa più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso purché situato in territorio italiano. 71

73 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA L Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione: - libretto di circolazione (originale); - certificato di proprietà (originale); - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido (fotocopia). Il demolitore convenzionato che prenderà in carico il veicolo, invierà al domicilio dell Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti rifiuti solidi a raccolta differenziata. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Art Dissequestro del veicolo Qualora il veicolo assicurato, a seguito di sinistro, fosse posto sotto sequestro dalle autorità competenti, la Società di Assistenza provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne la liberalizzazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi sino all importo della tariffa minima dell ordine forense competente. Art Spese di albergo Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, compreso il furto parziale o totale, o anche a seguito di rapina, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare un albergo. Restano a carico della Società di Assistenza le spese di pernottamento fino ad un massimo di Euro 258,23 per sinistro. Art Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Società di Assistenza anticiperà per suo conto, a titolo di prestito, Euro 1.549,37 per sinistro per l onorario di un legale. 72

74 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Art. 109 Anticipo cauzione penale e civile Qualora in caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Centrale Operativa anticipa per suo conto a titolo di prestito senza interessi la cauzione penale fissata dall Autorità fino ad un massimo di Euro 5.164,57 per entrambe le cauzioni. Art. 110 Invio dei pezzi di ricambio Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul luogo del sinistro, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. La Società di Assistenza provvederà ad inviare i pezzi in oggetto fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo. Il costo dei pezzi ed eventuali spese doganali restano a carico dell Assicurato, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società di Assistenza. La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile presso i concessionari italiani ufficiali del veicolo immobilizzato, o nel caso in cui la Società di Assistenza non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell Assicurato all aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. Art Invio autista professionista sostitutivo Qualora per improvviso infortunio o malattia, l Assicurato fosse, nel corso del viaggio, provatamente impossibilitato alla guida, la Società di Assistenza mette a disposizione un autista professionista sostitutivo per riportare l autoveicolo fino al luogo di residenza dell Assicurato o per il proseguimento del viaggio. Tale garanzia sarà prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sarà in grado di guidare il veicolo e con un massimale di Euro 258,23. Art. 112 Biglietto per recupero del veicolo ritrovato dopo furto Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato ad oltre 100 km dalla residenza dell Assicurato, la Società di Assistenza metterà a disposizione 73

75 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA dell Assicurato un biglietto di treno (prima classe) o di aereo (classe turistica) per andare a recuperare il veicolo stesso. Il limite di spesa è comunque fissato in Euro 206,58. Art Trasmissione di messaggi urgenti Se in caso d incidente stradale l Assicurato fosse impossibilitato a mettersi in contatto con i propri familiari, la Società di Assistenza provvederà a proprie spese all inoltro di tali messaggi. Art. 114 Invio bagaglio sostitutivo Qualora l Assicurato, durante un viaggio, smarrisca o subisca il furto del proprio bagaglio, potrà chiamare la Centrale Operativa ed indicando la persona da contattare, avrà a disposizione un nuovo bagaglio. La Società di Assistenza provvederà a ritirare il nuovo bagaglio e ad inviarlo nel luogo comunicato. In caso di spedizione via aerea, il bagaglio sarà a disposizione presso il più vicino aeroporto internazionale ed il peso del bagaglio non potrà essere superiore a 20 Kg. Art. 115 Anticipi di denaro Qualora in caso di guasto, incidente o furto del veicolo l Assicurato debba sostenere spese impreviste e non gli fosse possibile farvi fronte direttamente, la Società di Assistenza anticipa, per conto dell Assicurato, a titolo di prestito senza interessi, l importo delle fatture fino ad un massimo di Euro 1.032,91. 74

76 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE PROTEZIONE LEGALE Premessa A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto di Progress Assicurazioni da ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI S.P.A. con sede in Verona, Via delle Nazioni 9, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione. L Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente ad ARAG. I principali riferimenti di ARAG sono: Telefono centralino: 045/ Fax per invio nuove denunce di casi assicurativi/sinistri: 045/ Fax per invio di successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045/ Art. 116 Definizioni Oltre alle definizioni già indicate sulle Condizioni Generali di Assicurazione, nella presente sezione si intendono: Protezione Legale: l assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163, 164, 173, 174 e correlati. Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. Art. 117 Oggetto dell assicurazione Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico nel limite del massimale convenuto, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati nell articolo seguente. Esse sono: - le spese per intervento di un legale che assista l Assicurato; - le spese peritali; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese liquidate a favore della controparte nei casi della soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG. - Il Contributo Unificato ai sensi del D.L. 11/03/2002 n.28, a parziale deroga dell art. 120 b), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato Contraente. 75

77 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE PROTEZIONE LEGALE Art. 118 Casi previsti La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall art 149 e seguenti del D.Lgs 209/ La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell esclusione di cui all art 120 g), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. b. recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. La presente garanzia opera a parziale deroga dall art. 120 i). c. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a 150,00. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. d. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione; e. istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; f. istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente stradale. Art. 119 Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione La garanzia è estesa a favore dell Assicurato come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale. 76

78 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE PROTEZIONE LEGALE Art. 120 Esclusioni L assicurazione non è operante: a. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b. per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; d. per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; e. se il veicolo non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione; f. nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; g. se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l influenza dell alcool (art. 186 del Codice della Strada) o per guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui all art commi 6 e 7 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; h. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall A.C.I. o dallo C.S.A.I.; i. per le controversie con la Società. Art. 121 Estensione territoriale Massimale 1. Nell ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nell ambito territoriale in cui vale la garanzia RCA. 2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate fino al massimale di 5.500,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo, salvo la garanzia prevista all art. 118 a), che, in caso di azioni per recupero di danni a persone superiori a 9 punti, viene prestata fino al massimale di ,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo. 77

79 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE PROTEZIONE LEGALE Art. 122 Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi: - nel periodo di validità della garanzia, per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art 123 Obblighi in caso di sinistro - Scelta del legale L Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notizia all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società o di ARAG, allegando alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia stessa, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra la Società o ARAG e l Assicurato, quest ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti. 78

80 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE PROTEZIONE LEGALE In alternativa, qualora gli Uffici competenti abbiano sede in Italia, l Assicurato può optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l Assicurato stesso ha il proprio domicilio. ARAG, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG. ARAG avvertirà l Assicurato del suo diritto di scelta del legale. Art. 124 Gestione del sinistro ARAG, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, ARAG tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società e/o ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. ARAG avvertirà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 125 Recupero di somme Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute od anticipate. 79

81 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA INFORTUNI GUIDATORE Art. 126 Definizione di infortunio E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Art. 127 Oggetto dell Assicurazione Delimitazione L assicurazione vale per gli infortuni che possono colpire il conducente del veicolo descritto in polizza a seguito di accidente toccato al veicolo stesso per fatti di circolazione. Sono compresi in garanzia anche: - l annegamento; - la folgorazione; - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che il Contraente non vi abbia preso parte attiva. Limitatamente agli Assicurati che si trovano alla guida di autovetture, di autoveicoli ad uso promiscuo o di autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, si conviene che la garanzia è operante anche per gli infortuni da essi subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato dell autoveicolo dovuto a guasto meccanico o ad avaria durante la circolazione. Art. 128 Esclusioni Oltre alle esclusioni di cui all art. 6 delle Condizioni Generali valide per tutte le sezioni, sono esclusi dalla presente assicurazione anche gli infortuni derivanti: - da circolazione al di fuori dei tipi di strada determinati dall art. 2, 2 comma del Nuovo Codice della Strada; - da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; - da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - da guerre o insurrezioni; - da trasmutazione del nucleo dell atomo o radiazioni provocate artificialmente, dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. 80

82 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA INFORTUNI GUIDATORE Art. 129 Persone non assicurabili La sopravvenienza in corso di contratto di affezioni tipo alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, costituisce causa di cessazione di assicurazione. Art. 130 Estensione territoriale A deroga dell art. 9 l assicurazione è valida per il mondo intero. Art. 131 Modalità della denuncia in caso di infortunio La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della Società o all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro tre giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Durante il periodo dell infortunio, l Assicurato deve inviare alla Società i certificati medici comprovanti il decorso delle lesioni. L assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Art. 132 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, salvo quanto previsto dall art

83 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA INFORTUNI GUIDATORE Art. 133 Morte La somma assicurata per il caso di morte è dovuta dalla Società se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto lo stesso. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. Art. 134 Invalidità permanente L indennizzo per il caso da invalidità permanente da infortunio è dovuto anche se l invalidità stessa si verifica successivamente alla scadenza dell assicurazione, entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per l invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato con riferimento ai valori e ai criteri sotto elencati. 82

84 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA INFORTUNI GUIDATORE Per la perdita totale, anatomica o funzionale di: 83

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale SOCIETÀ REALE

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Indice Definizioni pag. 3 VEICOLI A MOTORE pag. 7 Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie pag. 7 Condizioni aggiuntive valide

Dettagli

assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia

assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia ASSICURAZIONE AUTOMOBILI Edizione 9/98 SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Sede e Direzione

Dettagli

GABLE - Flotte Mod. 004 15 Condizioni di Assicurazione RC CVT FLOTTE - Edizione 01.03.2015

GABLE - Flotte Mod. 004 15 Condizioni di Assicurazione RC CVT FLOTTE - Edizione 01.03.2015 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.03.2015) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E DANNI MATERIALI E DIRETTI GABLE - Flotte Mod.

Dettagli

Contraente: AICS- Comitato Provinciale di Lucca con sede legale in Via S. Nicolao, 65-55100 LUCCA

Contraente: AICS- Comitato Provinciale di Lucca con sede legale in Via S. Nicolao, 65-55100 LUCCA Il ~AI DEFINIZIONI Contraente: AICS- Comitato Provinciale di Lucca con sede legale in Via S. Nicolao, 65-55100 LUCCA Società: FONDIARIA - DIVISIONE Assicurati: Aderenti all'associazione AICS, che stipuleranno

Dettagli

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO ALLEGATO 1 a Circolare Chief Underwriting Officer - n. 2012/85/22 TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO Allegato n P- alla polizza n INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA Articolo 3. Coperture

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA R.C.AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI

NOTA INFORMATIVA R.C.AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI NOTA INFORMATIVA R.C.AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione Edizione 08/2011 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non

Dettagli

Condizioni di assicurazione veicoli a motore e natanti Edizione dicembre 2009

Condizioni di assicurazione veicoli a motore e natanti Edizione dicembre 2009 Condizioni di assicurazione veicoli a motore e natanti Edizione dicembre 2009 una Società del gruppo Condizioni di assicurazione e garanzie valide dalle ore 24:00 del 31 Dicembre 2009. Testo conforme a

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi Allegato F al disciplinare di gara UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 LOTTO V Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Dettagli

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per: -

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA. La presente polizza è stipulata tra

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA. La presente polizza è stipulata tra POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA Sezioni I Responsabilità Civile Auto Sezione II Auto Rischi Diversi La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA VIA UNIVERSITA

Dettagli

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Contratto di Assicurazione per la Responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore e per i rischi accessori - Autobus, autoveicoli trasporto cose, macchine operatrici e carrelli, macchine

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità

Dettagli

Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi (A.R.D)

Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi (A.R.D) CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi (A.R.D) PROVINCIA DI COMO Lotto n. 3 CONTRAENTE: PROVINCIA DI COMO VIA BORGOVICO

Dettagli

COMUNE DI RECCO CAPITOLATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO A LIBRO MATRICOLA E AUTO RISCHI DIVERSI. (Lotto n.

COMUNE DI RECCO CAPITOLATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO A LIBRO MATRICOLA E AUTO RISCHI DIVERSI. (Lotto n. COMUNE DI RECCO CAPITOLATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO A LIBRO MATRICOLA E AUTO RISCHI DIVERSI (Lotto n. 2) 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO CONTRAENTE COMUNE DI RECCO PIAZZA NICOLOSO,

Dettagli

LOTTO 8 CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/(ARD) AMMINISTRATO A LIBRO MATRICOLA CIG 603714272D

LOTTO 8 CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/(ARD) AMMINISTRATO A LIBRO MATRICOLA CIG 603714272D Università del Salento Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali Piazza Tancredi, 7 73100 LECCE LOTTO 8 CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/(ARD)

Dettagli

Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori

Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di assicurazione, deve

Dettagli

Fascicolo Informativo edizione 01.07.2013

Fascicolo Informativo edizione 01.07.2013 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI Autocarri Camper - Autocase - Motocarri - Targhe Prova Autobus Filobus Macchine Operatrici e carrelli Macchine Agricole

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione della quinta edizione... Presentazione della quarta edizione... Presentazione della seconda edizione...

INDICE SOMMARIO. Presentazione della quinta edizione... Presentazione della quarta edizione... Presentazione della seconda edizione... INDICE SOMMARIO Presentazione della quinta edizione... Presentazione della quarta edizione... Presentazione della seconda edizione... pag. VII IX XI PREMESSA 1. L assicurazione della responsabilità civile

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

CONVENZIONE N. 1013085

CONVENZIONE N. 1013085 CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO Il FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI, con sede in

Dettagli

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA 1 FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: l associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone

Dettagli

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 Pagina 1 di 5 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO

Dettagli

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale.

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale. Allegato alla Delib.G.R. n. 45/19 del 12.11.2012 Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale. Art. 1 (Soggetti titolari del

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE E ALTRE GARANZIE PER ALTRI VEICOLI (Settori III, IV, VI, VII)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE E ALTRE GARANZIE PER ALTRI VEICOLI (Settori III, IV, VI, VII) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE E ALTRE GARANZIE PER ALTRI VEICOLI (Settori III, IV, VI, VII) Veicoli diversi da autovetture (Sett. I e II), Ciclomotori e Motocicli (Sett. V) Guida

Dettagli

Prot. N. 2750/1/A22c San Giovanni Rotondo, 09/09/2015

Prot. N. 2750/1/A22c San Giovanni Rotondo, 09/09/2015 Prot. N. 2750/1/A22c San Giovanni Rotondo, 09/09/2015 AGLI ATTI Oggetto: LETTERA DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa, comprensiva del glossario

Dettagli

Polizza RCA / ARD Libro Matricola

Polizza RCA / ARD Libro Matricola Polizza RCA / ARD Libro Matricola La presente polizza è stipulata tra e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24,00 del 31.12.2013 Alle ore 24,00 del 31.12.2014 1/13 Condizioni di assicurazione

Dettagli

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE Allegato 2 Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) Allegato 1.1 Capitolato speciale d appalto Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) Ai sensi del

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI NUOVA 1 a GLOBAL LINEA VEICOLI 10-000000112 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni

Dettagli

Prestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce

Prestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce Modulo n.mepp 27 Agg. n. 1 Data aggiornamento 14.02.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati - Tasso Fisso Dipendenti Provincia di Lecce Prodotto venduto da UniCredit Società

Dettagli

Si fa seguito alla circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e si forniscono ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche.

Si fa seguito alla circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e si forniscono ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sviluppo e Gestione risorse umane Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 6 marzo 2003 Messaggio n. 76 OGGETTO: Articolo

Dettagli

Nuova Protezione Auto

Nuova Protezione Auto Auto e Moto Nuova Protezione Auto Il presente fascicolo informativo contenente: NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E INFORMATIVA SULLA PRIVACY Deve essere consegnato al contraente

Dettagli

All. 2/d1. AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI del Comune di Verona LOTTO 4

All. 2/d1. AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI del Comune di Verona LOTTO 4 All. 2/d1 AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI del Comune di Verona LOTTO 4 CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA R.C.A. e GARANZIE ACCESSORIE Servizi Assicurativi 31/03/2010 31/03/2013 CAPITOLATO RCA E GARANZIE

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD Lotto 4

POLIZZA DI ASSICURAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD Lotto 4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD Lotto 4 La presente polizza è stipulata tra CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA VIA ZAMBONI 13 40126 BOLOGNA (BO) C.F. 034285581205 CODICE CIG

Dettagli

ALLEGATO N. 4 Sunto del regolamento per l utente per beneficiare dell incentivo

ALLEGATO N. 4 Sunto del regolamento per l utente per beneficiare dell incentivo ALLEGATO N. 4 Sunto del regolamento per l utente per beneficiare dell incentivo Premessa Il presente documento è un estratto del Regolamento dell iniziativa compilato a beneficio dell utente per una migliore

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Informativo Fascicolo Informativo Fascicolo RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Contratto di assicurazione per Autocarri - Camper - Autocase - Motocarri - Targhe Prova - Autobus - Filobus - Macchine Operatrici

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Polizza di Responsabilità Civile n. 250270037 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RISCHIO A: RESPONSABILITA CIVILE. DEFINIZIONI SPECIFICHE Nel testo che segue si intendono per: Retribuzione annua lorda: - retribuzione

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 4 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 4 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 4 P a g. 1 di 5 Informativa 37/2014 Oggetto Sommario CHIARIMENTI LAST MINUTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L OBBLIGO DI ANNOTAZIONE

Dettagli

http://www.studiodicarlo.org

http://www.studiodicarlo.org Contratto di affitto di albergo Con la presente scrittura privata redatta in in data tra: il Signor , nato a , il , residente a , via , codice fiscale , di seguito

Dettagli

Polizza BNL Auto Plus

Polizza BNL Auto Plus Autoveicoli Contratto per l assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché dei rischi di danni in conseguenza di incendio, furto o altri

Dettagli

Misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni

Misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni ALLEGATO A Misura Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni Elenco degli impegni della Misura Primo imboschimento dei terreni agricoli

Dettagli

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Provincia di Agrigento

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Provincia di Agrigento COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Via G. Fiorentino n.84 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) - SETTORE FINANZE Ufficio Economato - Provveditorato Tel.Fax 0922/799333 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER SERVIZIO

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 2 maggio 2011 n.73

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 2 maggio 2011 n.73 REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 2 maggio 2011 n.73 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all articolo 2, comma 2, punto

Dettagli

Capitolato speciale dell Assicurazione. R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI (amministrata con Libro Matricola) LOTTO 3 CIG:5759488FD6

Capitolato speciale dell Assicurazione. R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI (amministrata con Libro Matricola) LOTTO 3 CIG:5759488FD6 Capitolato speciale dell Assicurazione R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI (amministrata con Libro Matricola) LOTTO 3 CIG:5759488FD6 Contraente Universita degli Studi Di Napoli Federico

Dettagli

Contratto di Assicurazione per i natanti PLAN NAUTICA

Contratto di Assicurazione per i natanti PLAN NAUTICA Contratto di Assicurazione per i natanti PLAN NAUTICA Il presente Fascicolo informativo contenente: (a) la Nota informativa, comprensiva del Glossario; (b) le Condizioni Generali di Assicurazione deve

Dettagli

Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi

Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi 1 Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE - O MANTENIMENTO DELLA STESSA - AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Dettagli

CITTA DI CIAMPINO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE

CITTA DI CIAMPINO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE CITTA DI CIAMPINO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.10.2012 Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l uso della

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE PMI ASSISTITI DAL FONDO TRANCHED COVER

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE PMI ASSISTITI DAL FONDO TRANCHED COVER FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. Via Ottavio Serena, n. 13-70022 - Altamura (BA) Tel.: 080/8710268 -Fax: 080/8710745 [trasparenza@bppb.it / www.bppb.it]

Dettagli

AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE

AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE Fornitura di Arredi Macchinari ed Attrezzature palestra della Costruendo Piscina Comunale in Località Via Farina

Dettagli

Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell Addetta. LOTTO 5 Capitolato speciale di polizza dell assicurazione

Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell Addetta. LOTTO 5 Capitolato speciale di polizza dell assicurazione Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell Addetta LOTTO 5 Capitolato speciale di polizza dell assicurazione R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI (amministrata con Libro Matricola) Decorrenza

Dettagli

Spettabile COMUNE DI BARI SARDO Via Cagliari 90 08042 BARI SARDO. OGGETTO: Denuncia di sinistro / Richiesta risarcimento danni.

Spettabile COMUNE DI BARI SARDO Via Cagliari 90 08042 BARI SARDO. OGGETTO: Denuncia di sinistro / Richiesta risarcimento danni. OGGETTO: Denuncia di sinistro / Richiesta risarcimento danni. Spettabile COMUNE DI BARI SARDO Via Cagliari 90 08042 BARI SARDO Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a ( ) il residente a ( ) in Via/Piazza/Località

Dettagli

E D I Z I O N E 0 1 / 2 0 1 6 VEICOLI COMMERCIALI

E D I Z I O N E 0 1 / 2 0 1 6 VEICOLI COMMERCIALI BCC_Fascicolo Veicoli Commerciali_7 E D I Z I O N E 0 1 / 2 0 1 6 Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore VEICOLI COMMERCIALI Il presente fascicolo

Dettagli

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI, MINORI E ANZIANI 1 settembre 2014 31 agosto 2017

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI, MINORI E ANZIANI 1 settembre 2014 31 agosto 2017 CITTÀ DI LISSONE Provincia di Monza e della Brianza Settore Famiglia e Politiche Sociali CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI, MINORI E ANZIANI 1 settembre 2014 31

Dettagli

Condizioni di Assicurazione. Settore I Autovetture Settore II Autotassametri

Condizioni di Assicurazione. Settore I Autovetture Settore II Autotassametri Condizioni di Assicurazione Settore I Autovetture Settore II Autotassametri Nota bene Gentile Cliente, per facilitarle la comprensione delle Condizioni di Assicurazione, abbiamo integrato il presente documento

Dettagli

CAPITOLATO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI S. COLOMBANO AL LAMBRO. Art. 1 Oggetto del servizio

CAPITOLATO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI S. COLOMBANO AL LAMBRO. Art. 1 Oggetto del servizio CAPITOLATO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI S. COLOMBANO AL LAMBRO Art. 1 Oggetto del servizio Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del Servizio di trasporto

Dettagli

LA TRASFERTA ART 42 CCNL (ANCHE TRATTAMENTO FISCALE IN BUSTA PAGA)

LA TRASFERTA ART 42 CCNL (ANCHE TRATTAMENTO FISCALE IN BUSTA PAGA) Trattamento della trasferta art 40 Pag. 1 di 4 testo non condiviso NOVITA LA TRASFERTA ART 42 CCNL (ANCHE TRATTAMENTO FISCALE IN BUSTA PAGA) Redatta Verificata Approvata Distribuita In vigore da HRO/RI/NS

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA Azienda Sanitaria Locale Latina con sede legale in V.le P.L. Nervi Centro Direzionale Latinafiori/torre G2 04100 Latina codice fiscale e Partita

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0 1. Applicabilità 1.1 Fatta eccezione per quanto previsto da specifici accordi raggiunti in precedenza tra l Acquirente e il Venditore, qualsiasi ordine

Dettagli

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA Provincia di Livorno

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA Provincia di Livorno COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA Provincia di Livorno BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DEI TITOLARI DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.

Dettagli

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO)

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO) ALL AGENZIA PRINCIPALE DI DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO) RISERVATO AGENZIA RAMO N. DANNO ESERCIZIO CODICE AGENZIA DENUNCIA PERVENUTA IN AGENZIA IL 05

Dettagli

C O M U N E DI P E T R O S I N O

C O M U N E DI P E T R O S I N O C O M U N E DI P E T R O S I N O Provincia Regionale di Trapani Via X Luglio C.A.P. 91020 Fax 0923-985400 - Tel. 0923-731711 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A.

Dettagli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PIAZZA F. SIMONETTI, 36-63100 ASCOLI PICENO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PIAZZA F. SIMONETTI, 36-63100 ASCOLI PICENO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PIAZZA F. SIMONETTI, 36-63100 ASCOLI PICENO CAPITOLATO TECNICO DELL A POLIZZA LM R..C..AUTO/ARD LOTTO 3 LM CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA ATTIVITA Quella svolta per statuto,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Dettagli

NOTA INFORMATIVA da presentare unitamente alla S.C.I.A.

NOTA INFORMATIVA da presentare unitamente alla S.C.I.A. NOTA INFORMATIVA da presentare unitamente alla S.C.I.A. La S.C.I.A.deve essere depositata in due copie, una con gli allegati e l altra senza allegati che sarà restituita a titolo di ricevuta di avvenuta

Dettagli

Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Modulo n.mepp06 Agg. n. 013 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Il prestito chirografario Privati è venduto da UniCredit S.p.A. tramite

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL INNOVAZIONE OGGETTO: Modello Certificazione

Dettagli

REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE nei CIMITERI COMUNALI

REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE nei CIMITERI COMUNALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO Provincia di Verona REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE nei CIMITERI COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 19/04/2013-1

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax Sito Web Intermediario del credito PrimeItalia

Dettagli

AUTOSICURA ASSIMOCO. NORME DI ASSICURAZIONE Mod. A001/B BZ Ed. 11/2013

AUTOSICURA ASSIMOCO. NORME DI ASSICURAZIONE Mod. A001/B BZ Ed. 11/2013 AUTOSICURA ASSIMOCO FORMULA MAXI - AUTOVETTURE Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - Nota Informativa comprensiva

Dettagli

schede riepilogative dei servizi assicurativi per tipologia di carta

schede riepilogative dei servizi assicurativi per tipologia di carta schede riepilogative dei servizi assicurativi per tipologia di carta riferimenti per i Servizi Assicurativi (Protezione degli acquisti e dei prelievi, Protezione carta, Infortuni, RC della famiglia): +39

Dettagli

Diligenza degli amministratori e assicurazione della responsabilità civile

Diligenza degli amministratori e assicurazione della responsabilità civile Diligenza degli amministratori e assicurazione della responsabilità civile Michele Siri Professore di diritto commerciale e di diritto delle assicurazioni Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova

Dettagli

Tra. UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi, 2-21100 VARESE CODICE FISCALE N. 95039180120 - PARTITA I.V.A.: N.

Tra. UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi, 2-21100 VARESE CODICE FISCALE N. 95039180120 - PARTITA I.V.A.: N. POLIZZA GARANZIA DANNI ACCIDENTALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE GUIDINO MEZZI DI TRASPORTO PER MISSIONI O ADEMPIMENTO DI SERVIZIO E/O VIAGGI/SPOSTAMENTI PER REPERIBILITÀ. Tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL

Dettagli

Regolamento Comunale per il. Servizio di Luce Votiva Cimiteriale

Regolamento Comunale per il. Servizio di Luce Votiva Cimiteriale Regolamento Comunale per il Servizio di Luce Votiva Cimiteriale Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/04/1999 e modificato con delibera di C.C n. 81 del 01/12/2008 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO

Dettagli

COMUNE DI ALSENO PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI ALSENO PROVINCIA DI PIACENZA FONDO CONTRIBUTO AFFITTI a favore delle famiglie in difficoltà economica Il Responsabile del Servizio Sociale ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 04/05/2015 e determinazione Responsabile

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA VELA. Capitolato speciale di polizza. Lotto n. 2. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A.

FEDERAZIONE ITALIANA VELA. Capitolato speciale di polizza. Lotto n. 2. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. FEDERAZIONE ITALIANA VELA Capitolato speciale di polizza Lotto n. 2 Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 1 Indice Polizza Rc Natanti a Vela Pag. 3 Polizza Rc Motori Fuori Bordo

Dettagli

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI COSTIUITO PRESSO MCC (Art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/96)

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI COSTIUITO PRESSO MCC (Art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/96) FONDO DI GARANZIA PER LE PMI COSTIUITO PRESSO MCC (Art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/96) Premessa Il Fondo di garanzia per le PMI (di seguito Fondo) è stato costituito presso MCC con Legge 662/96.

Dettagli

LOTTO N. 3 CAPITOLATO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLI LIBRO MATRICOLA

LOTTO N. 3 CAPITOLATO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLI LIBRO MATRICOLA LOTTO N. 3 CAPITOLATO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLI LIBRO MATRICOLA Le Norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate sui moduli

Dettagli

ALLEGATO 1- Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i

ALLEGATO 1- Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i ALLEGATO 1- Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i Il sottoscritto, nato a ( ) il, residente a via n. in qualità di legale rappresentante della Ditta con sede in Partita IVA/Codice fiscale

Dettagli

V. artt. 1, 2, 4, 6, 11, 14, 18, 22 e 25 L. 24 dicembre 1969, n. 990. 2

V. artt. 1, 2, 4, 6, 11, 14, 18, 22 e 25 L. 24 dicembre 1969, n. 990. 2 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 1977, n. 39 (G.U. 29 dicembre 1976, n. 345; G.U. 26 febbraio 1977, n. 54) Modifica della disciplina dell assicurazione obbligatoria

Dettagli

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SITUATI PRESSO IL COMPLESSO "LE FILANDE" DI SAN GIACOMO DI VEGLIA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SITUATI PRESSO IL COMPLESSO LE FILANDE DI SAN GIACOMO DI VEGLIA COMUNE DI VITTORIO VENETO - PROVINCIA DI TREVISO Reg. Scritt. privata n. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SITUATI PRESSO IL COMPLESSO "LE FILANDE" DI SAN GIACOMO DI VEGLIA PREMESSO: - che

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra TSRM VARESE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra TSRM VARESE. Italiana Assicurazioni S.p.A. CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Fra TSRM VARESE e Italiana Assicurazioni S.p.A. PREMESSA Si precisa che gli associati assicurati si intendono suddivisi in due categorie, come

Dettagli

LOTTO N. 5 PER IL PERIODO DAL 30.06.2016 / 30.06.2019 CAPITOLATO TECNICO CONTRAENTE

LOTTO N. 5 PER IL PERIODO DAL 30.06.2016 / 30.06.2019 CAPITOLATO TECNICO CONTRAENTE LOTTO N. 5 LIBRO MATRICOLA AUTO PER IL PERIODO DAL 30.06.2016 / 30.06.2019 CAPITOLATO TECNICO CONTRAENTE Piazza Vitt. Emanuele 1 02100 RIETI P.IVA 00100700574 Pagina 1 INDICE Definizioni Premessa Massimali

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA 1. VALIDITA Salvo diversa pattuizione espressa, per tutti i negozi giuridici tra Pierre Lang Europe Società commerciale a responsabilità limitata (di seguito abbreviato

Dettagli

LOTTO N 5 Capitolato speciale dell assicurazione VITA DIRIGENTI

LOTTO N 5 Capitolato speciale dell assicurazione VITA DIRIGENTI LOTTO N 5 Capitolato speciale dell assicurazione VITA DIRIGENTI Durata del contratto Dalle ore 24.00 del: 30/06/2016 Alle ore 24.00 del: 30/06/2019 Frazionamento Annuale DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione

Dettagli

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento servizio di illuminazione votiva dei Approvato con D.C.C. n. 8 del 31/01/2012 Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

CONTRATTO DI AFFITTO EX ART. 45 LEGGE N. 203/1982 COSTITUZIONE DELLE PARTI. - che, a seguito di asta pubblica, indetta con bando Protocollo

CONTRATTO DI AFFITTO EX ART. 45 LEGGE N. 203/1982 COSTITUZIONE DELLE PARTI. - che, a seguito di asta pubblica, indetta con bando Protocollo REP. CONTRATTO DI AFFITTO EX ART. 45 LEGGE N. 203/1982 COSTITUZIONE DELLE PARTI Premesso: - che, a seguito di asta pubblica, indetta con bando Protocollo Generale numero 10132 in data 19.11.2015, svoltasi

Dettagli