COMUNE DI PONTEDASSIO PROVINCIA DI IMPERIA REGOLAMENTO

Documenti analoghi
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 10 DEL 02/05/2018

R E G O L A M E N T O

PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

COMUNE DI RIMINI. Iscrizione nel Registro del Testamento Biologico del Comune di Rimini Modalità attuative

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E DI REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT (L.

COMUNE DI MORIMONDO. Città Metropolitana di Milano

COMUNE di BENTIVOGLIO Bologna

COMUNE DI OTTOBIANO PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI RONCO SCRIVIA - Città Metropolitana di GENOVA - AREA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO

COMUNE DI MASCIAGO PRIMO Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Comune di Casapulla (Provincia di Caserta)

COMUNE DI PIANORO - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL COMUNE DI PIANORO CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino Servizi Amministrativi Demografici

COMUNE DI CALCIANO PROVINCIA DI Matera

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

COMUNE DI CASALINO PROVINCIA DI NOVARA Via San Pietro n. 3

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

COMUNE DI FELIZZANO Provincia di Alessandria

Comune di Castel Focognano (Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

REGOLAMENTO COMUNALE per la tenuta del Registro dei Testamenti Biologici Approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 30 novembre 2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Regolamento per la tenuta del Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Testamento Biologico)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore Amministrativo e Servizi alla persona Anagrafe Stato Civile Leva Statistica Elettorale

COMUNE DI QUASSOLO Città Metropolitana di Torino

CITTA DI PALAZZOLO SULL OGLIO REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

INDICE. Regolamento per l istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia di autodeterminazione. pag.

COMUNE DI CAVERNAGO PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

Città di Erice Città di Pace e per la Scienza

COMUNE DI CASNIGO. Provincia di Bergamo

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/11/2018 PUBBLICATO ALL ALBO PRETORIO DAL 10/12/2018 AL 09/01/2019 N

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (D.A.T.) PER LA RACCOLTA E LA

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) - TESTAMENTO BIOLOGICO

COMUNE DI GERENZAGO INDIRIZZI PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA SUI TRATTAMENTI SANITARI (D.A.T.

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. Servizi Demografici (Ufficio di Stato Civile)

COMUNE DI BORGOMARO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

- Circolare Ministero dell Interno n. 1/2018 del

COMUNE DI PENNA SANT ANDREA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

COMUNE di OLIVETO CITRA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola MODALITA OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE TRATTAMENTO DAT (L.

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI o DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO D.A.T. - ART.

COMUNE DI GUARENE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) TESTAMENTO BIOLOGICO

COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA PROVINCIA DI TORINO

Comune di MONTE GIBERTO

COMUNE DI PIEGARO (Provincia di Perugia)

COMUNE DI CAFASSE Città Metropolitana di Torino

Comune di PALOMONTE. Provincia di SALERNO

c_a859.c_a859.registro UFFICIALE.I h.15:58 Mozione

COMUNE DI VASTOGIRARDI PROVINCIA DI ISERNIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.

MOZIONE. OGGETTO: Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (testamento biologico)

COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

Comune di ALBESE CON CASSANO

COMUNE DI STAZZEMA Provincia di Lucca. Registro Comunale delle disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.)

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (Provincia di Foggia)

COMUNE DI MATHI REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)

Comune di Bagnoli del Trigno

Mozione. Istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario (Testamento Biologico)

COMUNE DI NEMBRO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Comune di Grandola ed Uniti. Provincia di Como

Comune di PESCOLANCIANO

!#'()*"+%",-&.)#"/#'0&1+#

CITTA DI POGGIARDO. Provincia di Lecce. Regolamento per l istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)

COMUNE DI PISA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE IRIDE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 675 DEL

COMUNE DI VERRUA SAVOIA. di gesti e per istitu i e de Registr C u a e de e Dichiara i i A ticipate di Tratta e t sa itari (D A T )

CITTA DI PALAZZOLO SULL OGLIO REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

V e r s o i l f u t u r o

Regolamento MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - D.A.T. (L. 219/2017).

COMUNE DI PERDIFUMO PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI. Provincia di Avellino

Comune di Casnate con Bernate Provincia di Como

COMUNE DI ORCIANO PISANO Provincia di PISA

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESENTATE DAI RESIDENTI NEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA.

LA GIUNTA COMUNALE. RITENUTO necessario stabilire norme procedurali da osservarsi nella tenuta del Registro in questione;

FABRICA DI ROMA Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA OPERATIVE DI RECEPIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO D.A.T.

COMUNE di VALFURVA (Provincia di Sondrio)

COMUNE DI CORTEMAGGIORE (Provincia di Piacenza)

D.A.V. (Testamento Biologico)

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO Provincia di Treviso

COMUNE di TARANTO REGOLAMENTO PER LA ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE E DEPOSITO DELLE DAT. Approvato con D.C.C. n. 101 del

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

COMUNE DI MALALBERGO

Transcript:

COMUNE DI PONTEDASSIO PROVINCIA DI IMPERIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 21/03/2019

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) (Art. 4, Legge 22 dicembre 2017, n. 219) SOMMARIO Art. 1 - Istituzione del registro Art. 2 - Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario Art. 3 - Finalità del registro Art. 4 - Iscrizione nel registro Art. 5 - Compiti del funzionario accettante Art. 6 - Modifica o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento Art. 7 - Iscrizione a deposito delle disposizioni anticipate di trattamento Art. 8 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro Art. 9 - Attività di pubblicizzazione e informazione Art. 10 - Abrogazione di norme Art. 11 - Rinvio Art. 12 - Entrata vigore

Articolo 1 - Istituzione del Registro 1. Il Comune, nell ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) - Allegato A. Articolo 2 Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario 1. Ai sensi del presente Regolamento si definisce disposizione anticipata di trattamento (o DAT), il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile (Allegato B o altro modello presentato dall utente). 2. La persona che lo redige nomina un fiduciario (maggiorenne) che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. 3. Il testatore può nominare un fiduciario supplente (maggiorenne) con il compito di assolvere alle funzione del fiduciario, qualora quest ultimo si trovi nell impossibilità di provvedere. Articolo 3 - Finalità del registro 1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune e maggiorenni ed ha come finalità di consentire l iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. 2. Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro ma non consente l eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate. Articolo 4 - Iscrizione nel registro 1. Il Registro deve riportare il numero di protocollo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari. 2. Il Dichiarante deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto la

dichiarazione anticipata di trattamento e l indicazione dei fiduciari. Tale dichiarazione viene allegata al Registro di cui al presente Regolamento. Nella dichiarazione vanno anche indicati soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata. 3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del Sindaco pro-tempore o suo delegato individuato quale soggetto competente a ricevere la documentazione. Il modulo di dichiarazione contiene anche l informativa di cui agli artt. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Articolo 5 - Compiti del funzionario accettante 1. Il Sindaco pro-tempore accettante ed incaricato della tenuta e dell aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante la firma, la data ed il numero di protocollo. Il Sindaco pro-tempore accettante non conosce il contenuto del disposizione anticipata di trattamento che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del disposizione stessa. 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà lo stesso numero di protocollo univoco che verrà annotato sul registro. Articolo 6 - Modifica e revoca della disposizione anticipata di trattamento 1. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità riportate negli articoli precedenti, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà (Allegato C). Articolo 7 - Iscrizione e deposito della disposizione anticipata di trattamento 1. La persona interessata si presenta al Responsabile dell ufficio individuato nella persona del Sindaco pro-tempore, accompagnato dal fiduciario e dall eventuale sostituto, se nominato, muniti di documento di identità in corso di validità. 2. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa.

3. Nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato. 4. La busta viene numerata con protocollo di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento. 5. Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al Sindaco pro-tempore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento. 6. Il fiduciario e l eventuale sostituto compilano e sottoscrivono, davanti al Sindaco protempore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento. 7. Alla dichiarazione viene assegnato lo stesso numero attribuito alla busta chiusa e, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in un fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la disposizione anticipata di trattamento. Articolo 8 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro 1. Il Sindaco pro-tempore Responsabile dell Ufficio comunale consentirà l accesso alle informazioni contenute nel Registro ed alla documentazione collegata dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata dagli interessati legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali. 2. Il richiedente / interessato legittimato ricevente la documentazione provvederà a rilasciare opportuna ricevuta degli atti acquisiti. Articolo 9 - Attività di pubblicizzazione ed informazione 1. L Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale nelle forme ritenute più opportune. Articolo 10 - Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 11 - Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia. Articolo 12 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.