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Spettabile Gestore dei Servizi Energetici - GSE V.le Maresciallo Pilsudski 92 00197, ROMA consultazioneraee@gse.it Milano, 22 Maggio 2015 Prot. n. 184/2015 Oggetto: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati. Osservazioni assorinnovabili. Spettabile GSE, assorinnovabili affida alla nota allegata le proprie osservazioni al documento di consultazione Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati. In generale l Associazione, ritenendo fondamentale assicurare la massima tutela dell ambiente, condivide pienamente il principio secondo il quale i pannelli fotovoltaici devono essere smaltiti correttamente al fine di ottimizzare le relative attività di riciclo/recupero, e concorda anche sulla necessità di sensibilizzare tutti gli operatori coinvolti agli obblighi previsti dalle normative nazionali vigenti e dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tuttavia, l Associazione ha riscontrato diversi elementi di criticità nel documento di cui in oggetto e pertanto, come ribadito in diverse occasioni, conferma la propria disponibilità ad avviare un confronto più approfondito su tutti gli aspetti della questione chiedendo al GSE di avviare una nuova consultazione del documento prima della stesura finale delle relative istruzioni. In particolare, assorinnovabili ritiene che il valore proposto dal GSE per la definizione della quota da trattenere negli ultimi dieci anni di diritto dell incentivo, determinerebbe dei gravi impatti finanziari per tutti gli operatori coinvolti e, pertanto, auspica che vengano prese in considerazione le proposte alternative avanzate dall Associazione e contenute nella nota allegata. L occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Agostino Re Rebaudengo Presidente assorinnovabili USO INTERNO

ALLEGATO Le seguenti osservazioni che l Associazione sottopone all attenzione del GSE in riferimento al documento di cui in oggetto, sono redatte, per comodità di lettura, seguendo l ordine degli spunti di riflessione del documento di consultazione. Soggetti destinatari del provvedimento S1. Il D.Lgs. 49/2014 prevede differenti adempimenti in capo al Soggetto Responsabile finalizzati allo smaltimento e al recupero dei pannelli di impianti domestici (potenza incentivata inferiore a 10 kw) e professionali (potenza incentivata maggiore o uguale a 10 kw). Si ritiene opportuno definire ulteriori procedure attraverso le quali uniformare tali modalità di trattamento (relative alla gestione del fine vita del pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia) a quelle già previste dal Disciplinare Tecnico del GSE? Non si hanno osservazioni di rilievo a riguardo. Responsabilità della gestione dei rifiuti S2: Come è possibile delineare il profilo di responsabilità del Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico? In particolare, l adesione al SISTRI potrebbe modificare tale profilo? È possibile delineare diversi profili di responsabilità in base alla tipologie di RAEE smaltito (domestico/professionale)? Si ritiene che il Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico non debba essere soggetto ad obblighi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006). Pertanto non si ritiene necessario prevedere un adesione al SISTRI. Pannelli fotovoltaici domestici domestico in caso di dismissione, ai sensi della normativa vigente S3: Come si configurano le imprese abilitate alle attività di trasporto di rifiuti? Può un Trasportatore iscritto all Albo dei Gestori Ambientali conferire i RAEE fotovoltaici, per conto del Soggetto Responsabile, ai Centri di Raccolta? Se tale proposta non risultasse in contrasto con la normativa vigente, si ritiene che debba essere data la possibilità al Soggetto Responsabile di coinvolgere un Trasportatore iscritto all Albo dei Gestori Ambientali per conferire i RAEE fotovoltaici ai Centri di Raccolta.

S4: La documentazione richiesta in quanto sopradescritto è sufficiente per la verifica dell adempimento all obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale verifica? Quanto sopradescritto è esaustivo o il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in un altro modo? Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si occupasse direttamente del conferimento del RAEE presso un Centro di Raccolta, si ritiene che possa essere sufficiente trasmettere al GSE la dichiarazione di avvenuta consegna presso il Centro suddetto. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si avvalesse di un Trasportatore, si ritiene possa essere sufficiente trasmettere al GSE i seguenti documenti: la dichiarazione di avvenuta consegna presso il Centro di raccolta; la copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in prima e quarta copia. domestico in caso di sostituzione, ai sensi della normativa vigente S5: La documentazione richiesta in caso di sostituzione è sufficiente per la verifica dell adempimento dell obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione? In caso di sostituzione uno contro uno, poiché ai sensi del D.Lgs. 49/2014 il Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico diventa il produttore/distributore, al Soggetto Responsabile dell impianto potrà essere chiesta solo una certificazione di presa in carico del rifiuto da parte del produttore/distributore coinvolto. Si suggerisce, ad esempio, di utilizzare lo stesso format di avvenuta consegna predisposto dal GSE, firmato da entrambi i soggetti coinvolti (Soggetto Responsabile e produttore/distributore). Pannelli fotovoltaici professionali professionale in caso di dismissione, ai sensi della normativa vigente S6: La documentazione richiesta nelle casistiche sopraindicate è sufficiente per la verifica dell adempimento dell obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione? Le suddette casistiche sono esaustive o il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa secondo altre modalità? Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nello smaltimento sia iscritto al SISTRI, è possibile ipotizzare una semplificazione del processo sopra descritto?

Si ritiene non necessario prevedere un adesione al SISTRI da parte del Soggetto Responsabile (si rimanda a quanto già osservato in S2); inoltre si chiede che il documento espliciti con maggior chiarezza la facoltà del Soggetto Responsabile di avvalersi di un Trasportatore per conferire i propri RAEE ai Centri di Raccolta senza l obbligo di stipula di un apposita convenzione da parte del produttore dei pannelli fotovoltaici (o il distributore degli stessi). professionale in caso di sostituzione, ai sensi della normativa vigente S7: La documentazione richiesta nelle casistiche sopraindicate è sufficiente per la verifica dell adempimento dell obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione? Le casistiche presentate sono esaustive o il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa secondo altre modalità? Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nello smaltimento sia iscritto al SISTRI, è possibile ipotizzare una semplificazione del processo sopra descritto? Analogamente a quanto già osservato in S5, in caso di sostituzione uno contro uno, poiché ai sensi del D.Lgs. 49/2014 (articolo 24) il Soggetto Responsabile del RAEE diventa il produttore/distributore, al Soggetto Responsabile dell impianto, si ritiene debba essere chiesta solo una certificazione di presa in carico del rifiuto da parte del produttore/distributore coinvolto. Altre casistiche di gestione S8: La documentazione richiesta in caso di trattamento al di fuori del territorio nazionale è sufficiente per la verifica dell adempimento dell obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione? Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nello smaltimento sia iscritto al SISTRI, è possibile ipotizzare una semplificazione del processo sopra descritto? Non si hanno osservazioni di rilievo a riguardo. S9: È possibile delineare ulteriori casistiche delineate (diverse da quelle sopraindicate) per le quali il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa?

Si ritiene critica la mancata restituzione della quota trattenuta in caso di furto di pannelli in quanto il Soggetto Responsabile dell impianto subirebbe un danno economico più oneroso. Si chiede al GSE di modificare questa proposta. Modalità di richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici S10: Si condivide l approccio del GSE in merito? Si ritiene che non rientri nei compiti del GSE occuparsi di tale aspetto salvo il verificarsi di situazioni particolari (es. fallimento del Soggetto Responsabile). In generale si ritiene che i soggetti che possano essere coinvolti per la gestione dei rifiuti devono essere qualificati/autorizzati e devono operare nella gestione e smaltimento dei RAEE. Modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici S11: Le attività che il GSE deve considerare per provvedere, ai sensi della normativa, alla completa gestione dei rifiuti provenienti da pannelli fotovoltaici sono condivise? Si chiede di elencare, se possibile, le ulteriori attività individuate. S12: La quota costituisce un valore medio calcolato secondo le modalità sopra delineate. Ci sono ulteriori elementi che possono contribuire alla definizione di un valore puntuale della quota già a partire dal primo anno di applicazione? Si ritiene opportuno portare all attenzione del GSE alcune criticità riscontrate nella proposta della quota da trattenere dagli incentivi degli ultimi dieci anni. In particolare si segnala che: prevedere continue revisioni nel tempo della quota da versare avrebbe un impatto negativo per tutti gli operatori perché dovrebbero gestire nei loro bilanci un costo variabile, senza possibilità di prevedere con certezza la somma annua da corrispondere; da un punto di vita finanziario, è inefficiente pensare di fissare un valore che copra totalmente i costi di una qualsiasi attività futura, presumibilmente perché i costi futuri saranno inferiori a quelli attuali (analogamente a quanto avviene per qualsiasi ambito della tecnologia); in molti casi, i Soggetti Responsabili, per poter ottenere l autorizzazione alla costruzione e all esercizio degli impianti fotovoltaici, hanno predisposto (ai sensi e per gli effetti dell articolo 12, comma 4, d.lgs. 387/2003) anche i progetti di dismissione degli impianti (PDI). In questi casi, quindi, i Soggetti Responsabili sono già obbligati a provvedere alla dismissione e demolizione delle strutture a fine vita, restituendo le aree al loro stato originario preesistente al progetto;

in aggiunta, in attuazione dell articolo 12, comma 4 citato, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) impegnano gli operatori alla prestazione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino dei siti di installazione di impianti fotovoltaici; a valle di un preliminare confronto con EPIA e con alcune associazioni europee di settore, è emerso che solo in Italia ad oggi viene richiesta la trattenuta dai meccanismi incentivanti di una quota finalizzata a garantire il smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici. EPIA sta, quindi, monitorando la situazione italiana per analizzarne gli impatti/le future evoluzioni; ai sensi dell art. 40 del d.lgs. 49/2014, la somma trattenuta deve essere determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 20111 e 5 luglio 2012 e il Disciplinare tecnico del GSE stabilisce la garanzia di un contributo unitario pari a 1 euro* Peso modulo in kg/20 kg, valore nettamente inferiore rispetto ai valori proposti nel documento di consultazione oggetto della presente. Alla luce di quanto sopra esposto, assorinnovabili chiede al GSE di valutare la proposta alternativa di seguito riportata: 1. porre pari a 0,5 euro*peso in kg/20 kg, il valore della quota da trattenere dai meccanismi incentivanti degli ultimi dieci anni; 2. non chiedere il pagamento di alcuna quota ai Soggetti Responsabili che: o abbiano sottoscritto accordi con PPAA (es. convenzioni con Comuni, etc), nelle quali abbiano fornito già forme di garanzie (quali fidejussioni bancarie, etc.) atte ad assicurare la dismissione e il ripristino dei luoghi unitamente alla restituzione delle aree al loro stato originario preesistente al progetto; o siano disponibili ad emettere parent compay guarentee o garanzie assicurative di primari istituti a garanzia del corretto smaltimento dei pannelli; o abbiano sottoscritto accordi con sistemi collettivi di smaltimento e provvedano annualmente al relativo rinnovo; o dispongano già di una garanzia per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici, ad esempio rilasciata dal produttore dei pannelli all atto dell acquisto (come generalmente fa la società First Solar); 3. restituire il valore della quota fino a quel momento corrisposta nel caso in cui il Soggetto Responsabile dimostri di aver acquisito almeno uno dei requisiti di esclusione dal relativo pagamento elencati al punto 2. Modalità di gestione della quota trattenuta dal GSE S13: La volontà di gestire la quota trattenuta tramite un deposito fruttifero è condivisa?

Nel caso in cui venissero accolte le proposte avanzate nelle risposte precedenti, l ipotesi di un deposito fruttifero potrebbe essere condivisa anche da assorinnovabili. S14: Il GSE, al fine di evitare un aggravio operativo - sia per il GSE sia per il Soggetto Responsabile - legato al trattenimento di importi ridotti, ha ritenuto opportuno definire delle modalità di gestione differenti tra impianti domestici e professionali. Tali modalità sono condivise? Si ravvedono criticità legate all applicazione di tali modalità? Fermo restando quanto riportato nelle precedenti risposte, si ritiene che la cauzione (ove prevista) debba essere corrisposta secondo rateizzazione crescente o, al più, costante nel tempo, sia per gli impianti professionali che per gli impianti domestici.