UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

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UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016

INDICE TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede TITOLO SECONDO Art. 2 - Organi Art. 3 - Assemblea Art. 4 - Attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea Art. 5 - Consiglio Direttivo Art. 6 - Attribuzioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo Art. 7 - Presidente Art. 8 - Vice Presidente TITOLO TERZO Art. 9 - Norme generali

TITOLO PRIMO Art. 1 Costituzione, denominazione, attribuzione e sede In seno all "Unione degli Industriali e delle Imprese di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia" ovvero "Unindustria Calabria", è costituito il Comitato per la Piccola Industria, di cui all'art. 28 dello Statuto della stessa Unione. Al pari di Unindustria, il Comitato ha sede a Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia presso le corrispondenti articolazioni territoriali aderenti a Confindustria ed elegge come sede legale quella di Catanzaro. Il Comitato raggruppa tutte le imprese associate ad Unindustria che occupano non più di 25 dipendenti nella totalità della loro organizzazione. Il Comitato promuove in modo unitario, anche attraverso l attività svolta presso le articolazioni territoriali, l esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi dell Unione. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale dei propri Organi e del personale degli uffici dell'unione. TITOLO SECONDO Art. 2 Organi Il Comitato per la Piccola Industria si compone dei seguenti Organi: a) l'assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente. Art. 3 Assemblea L'Assemblea del Comitato è composta dal totale delle imprese associate all'unione, per come individuate dal precedente art. 1 comma 3, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi. Nell Assemblea ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata. Ciascuna impresa associata ha facoltà di farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da altra impresa regolarmente iscritta. Ogni rappresentante di impresa può portare fino a una delega, oltre la propria, con l eccezione della possibilità di più deleghe qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad un medesimo gruppo, holding o proprietà.

Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea da un solo rappresentante. Essi sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell avviso di convocazione della riunione, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto dell'unione per l'assemblea Generale della stessa. Ai soci iscritti in corso d anno è attribuito un voto. L'Assemblea si riunisce: a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare; b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo, o un numero di Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti conferibili nell'assemblea. Nel caso b) la richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dell Assemblea dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione scritta ed inviata per posta elettronica o fax agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione. L Assemblea può riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell avviso di convocazione e in ognuna delle articolazioni territoriali. In caso di urgenza e con adeguata motivazione, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l ora e l ordine del giorno della riunione. L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Art. 4 Attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea L'Assemblea: - elegge il Consiglio Direttivo alla sua scadenza quadriennale; - approva il programma e le direttive di massima dell'azione del Comitato; - approva il Regolamento del Comitato e le sue eventuali modificazioni che propone, per la ratifica, ai competenti Organi dell'unione. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti all intera compagine dei Soci; tuttavia, trascorsa un ora, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione delle deliberazioni relative all'approvazione del Regolamento e delle sue eventuali modifiche che devono essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell Assemblea tra i convocati. Le deliberazioni dell Assemblea Generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. L Assemblea designa un segretario scelto tra i Direttori delle articolazioni territoriali. Art. 5 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dai restanti Consiglieri eletti dall'assemblea e dall'ultimo past President. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli eventuali rappresentanti Piccola Industria nominati dallo stesso negli organi nazionali confederali. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato dall'assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto di Unindustria. Durante il quadriennio di carica, dovendo integrare o, per qualsiasi motivo, venendo a mancare uno o più Consiglieri, su proposta del Presidente del Comitato, il Consiglio Direttivo delibera all unanimità dei presenti la nomina per cooptazione del/i componente/i da integrare o sostituire. Il mandato dei membri così nominati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore quadriennio. Possono partecipare ai lavori ed alle attività del Consiglio Direttivo eventuali invitati, individuati dal Presidente del Comitato anche su proposta del Consiglio Direttivo. Decadono dalla carica i componenti che non siano intervenuti senza giustificato motivo ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria, una volta ogni bimestre ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con comunicazione inviata per posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell avviso di convocazione e in ognuna delle articolazioni territoriali.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Art. 6 Attribuzioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo: - coadiuvare il Presidente del Comitato nello sviluppo dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di attività; - deliberare le proposte di modifica del Regolamento per l'approvazione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente o da chi presiede in sua vece. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 7 Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. Il Presidente: - è componente di diritto del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza dell'unione in rappresentanza del Comitato Piccola Industria; - convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria; - sottopone al Consiglio Direttivo i nominativi per la nomina in sede di Organi Piccola Industria Confindustria; - da esecuzione alle delibere dell'assemblea e alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo; - può conferire deleghe al Vice Presidente o a componenti il Consiglio Direttivo per l'approfondimento di temi e problematiche di interesse per le piccole imprese. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. Art. 8 Vice Presidente Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria, dura in carica quattro anni e comunque scade con la scadenza del mandato di Presidenza; è rieleggibile per non più di un quadriennio consecutivo a quello di nomina. Il Vice Presidente può assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua indicazione, anche sostituendolo in caso di impedimento o assenza.

TITOLO TERZO Art. 9 Norme generali Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti, dello statuto di Unindustria e della normativa confederale.