Terre e Rocce da Scavo D.M. 161-2012



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Terre e Rocce da Scavo D.M. 161-2012 Dirigente Responsabile Assimpredil Ance 07 febbraio 2013 1

Un occasione Persa E da più di 16 anni che i Costruttori stanno aspettando dal Legislatore risposte chiare per poter gestire correttamente le Terre e Rocce da Scavo. Tranne un caso sporadico «di buon senso» che, purtroppo ha avuto vita breve, non abbiamo ottenuto nulla di pratico che tenesse in considerazione le nostre necessità e richieste. Prima versione del c.d. Decreto Ronchi Art. 7, comma 3, lettera b) del D.Lgs n 22/97 <<.sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall attività di scavo..>> 2

Un occasione Persa Ne conseguiva, all epoca, che tutto ciò che proveniva dall attività di scavo, purché «non» pericoloso, non era rifiuto. L ho definito di buon senso perché il citato art. 7, comma 3, lettera b) é stato un precursore dell attuale orientamento assunto sia a livello Europeo sia a livello Nazionale rispettivamente con il coordinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 7, comma 1 della Direttiva 98/CE nonché degli artt. 183, comma 1, lettera a) 184 bis dal D.Lgs. N 152/2006. 3

Un occasione Persa A gran voce e in diverse occasioni abbiamo chiesto «disposizioni chiare e semplici» e quindi più facilmente applicabili e soprattutto «verificabili». Considerato inoltre che purtroppo, ancora oggi, per costituire un impresa edile è sufficiente presentare un codice fiscale e un documento d identità riteniamo che i tempi per la semplificazione non siano più procrastinabili anche per attivare maggiori e qualificati controlli per espellere dal mercato chi non osserva le regole e che fa concorrenza sleale agli operatori seri. 4

Cosa abbiamo ottenuto Abbiamo ottenuto il D.M. 161-2012 il c.d. «Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo» E un provvedimento che è stato emanato senza tenere in considerazione le nostre osservazioni. RISULTATO (per stare in tema di terre) una «FRANA». Il Decreto non ci piace. Non ci piace a tal punto che il Legislatore, non ascoltandoci in fase di stesura del provvedimento, ci ha costretto a presentare un ricorso al TAR Lazio avverso il D.M. 161/2012. 5

Ricorso al TAR Lazio E la prima volta che Assimpredil Ance impugna un provvedimento ambientale ma, francamente, non potevamo non farlo. Abbiamo il dovere di rappresentare e soprattutto «tutelare» le Imprese Associate. Ecco quindi spiegato il nostro ricorso al Tar Lazio. Il provvedimento fa «acqua» in diversi punti ed è : - Illegittimo; - Inapplicabile; - Oneroso; - Poco chiaro; - In contrasto con norme ambientali di rango superiore. 6

Ricorso al TAR Lazio Queste gravissime criticità, che sono alla base del nostro ricorso, saranno approfondite con l ultima relazione dello Studio Legale Todarello che ci ha assistito in questa azione legale. Solo in alcuni punti del provvedimento rileviamo dei «Buoni Intenti del Legislatore» peccato che poi non li abbia declinati in modo adeguato anzi, paradossalmente, ha fornito disposizioni che sicuramente otterranno l effetto opposto. 7

Passiamo ora velocemente ad esaminare i punti che ritengo più delicati e quindi più problematici dell intero Decreto. Per approfondirli farò una simulazione operativa. 1. Verifica dell area: Come sapete, grazie alla caratterizzazione, sappiamo se le terre e rocce da scavo sono o non sono contaminate. Se sono contaminate scatta obbligo di bonifica se non sono contaminate il c.d. «Proponente» (v. punto 9 del Dossier) può presentare il Piano di Utilizzo allegandolo alla Dichiarazione che attesta la sussistenza dei requisiti del comma 1, art. 4 del D.M. 161/2012 (v. punto 5 del Dossier). 8

2. Verifica 20 % Materiali Antropici nei Riporti Il Decreto stabilisce una 2^ verifica se vi è la presenza di Materiali di Riporto (v. punto 3 Dossier) e più precisamente se, i Materiali Antropici (v. nota 1 a fondo pagina del punto 3 del Dossier) sono presenti con un quantitativo massimo del 20 %. Domande legittime : 20% in peso oppure in volume? 20 % riferito all intera massa oppure alla media dei campionamenti? Allo stato attuale sussiste un vuoto normativo. Infatti il legislatore non ha fornito i criteri e metodi per il calcolo del limite del 20%. 9

2. Verifica 20 % Materiali Antropici nei Riporti Questa criticità operativa coinvolge tutti i soggetti (committenti, Imprese, laboratori, P.A., Enti di controllo ecc.) ed è stata rilevata recentemente anche dall Istituto Superiore di Sanità. Questa lacuna Ministeriale, unitamente ad altre, conferma il nostro giudizio molto critico avverso il Decreto che di fatto, in alcuni punti, è INAPPLICABILE. 10

3. Campo di Applicazione : Il Legislatore avrebbe dovuto emanare, contestualmente al D.M. 161/2012, anche il decreto semplificazione gestione terre (art. 266, comma 7 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) riguardante i quantitativi di materiali da scavo non contaminati fino a 6000 m³. Non l ha fatto quindi, fino a nuove disposizioni ministeriali, il D.M. 161/2012 purtroppo si applica ai riutilizzi di terre e rocce da scavo non contaminate indipendentemente dalla quantità prodotta. 11

3. Campo di Applicazione Questo orientamento applicativo é suggerito nonostante la Segreteria Tecnica del Ministero dell Ambiente abbia emanato recentemente la nota 14/11/2012 prot. 0036288, con la quale conferma che il D.M. 161/2012 non tratta le c.d. piccole quantità (cioè le terre e rocce da scavo la cui produzione non superi i 6000 m³). Assimpredil Ance ritiene però corretto fornire questo indirizzo sia perché il chiarimento ministeriale è stato fornito con una nota e non con un espressa previsione normativa sia perché con detta nota si sono dimenticati di specificare quali procedure osservare per i quantitativi fino a 6.000 m³. 12

Terre fino a 6000 m³ : vi segnalo una NOVITA. La Regione Friuli Venezia Giulia, con l art. 199 della recentissima Legge regionale del 21 dicembre 2012 n 26, ha fornito disposizioni operative in materia proprio di riutilizzi di terre e rocce da scavo fino a 6.000 m³ proprio in considerazione sia dell onerosità amministrativa sia economica dell applicazione del DM 161/2012 per i piccoli cantieri. In pratica la Regione Friuli ha adottato quanto «approvato» dall VIII Commissione Ambiente della Camera in data 27/11/2012 e cioè che è sufficiente Dichiarare il rispetto delle disposizioni dell art. 184 bis (cioè proprio l articolo di cui prima vi accennavo «sottoprodotti»). 13

184-bis. Sottoprodotto Sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana.. 14

Terre fino a 6000 m³ : vi segnalo una NOVITA. Anche la Regione Veneto in questi giorni ha informato, con il comunicato stampa n 99 del 23 gennaio 2013, che anch essa intende adottare quanto prima provvedimenti in linea con l osservanza dell art. 184 bis al fine di regolamentare la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri cioè volumi fino a 6.000 m³ 15

4. RELAZIONE di DETTAGLIO: E un documento «obbligatorio» da allegare a «tutti» i c.d. Piani di Utilizzo e riguarda sia i siti di «Produzione» sia i siti di «Destinazione». Detta relazione deve contenere i 5 punti elencati nell allegato 5 al D.M. 161/2012 (v. pag. 4 del Piano di Utilizzo). Secondo Assimpredil Ance questa disposizione normativa potrebbe non essere applicabile, con riferimento a tempi tecnici e costi, a qualsiasi scavo di piccolissima entità (ad esempio, dovrebbero essere esclusi gli scavi manutentivi e di pronto intervento). 16

5. TRASPORTO Nuova Documentazione (V. Punti 24/25 del Dossier) Il Legislatore si è dimenticato che esiste una norma specifica dello Stato finalizzata alla c.d. «semplificazione amministrativa ambientale» e che, per il trasporto delle materie prime, esiste da anni un documento fiscale denominato anch esso DDT. Risultato, si sono inventati: - una COMUNICAZIONE preventiva - un nuovo MODULO di trasporto. 17

5. TRASPORTO Nuova Documentazione COMUNICAZIONE (in 3/4 copie secondo i casi) PRIMA di eseguire i trasporti del materiale da scavo è obbligatorio inviare all Autorità competente una comunicazione attestante una serie di dati fra questi è necessario specificare: - targa del mezzo utilizzato; - data e ora del carico; - quantità e tipologia del materiale trasportato In funzione delle necessità cantieristiche è molto difficile «abbinare preventivamente» targa, ora e quantità del trasporto. 18

5. TRASPORTO Nuova Documentazione MODULO di TRASPORTO (in 3/4 copie secondo i casi e da non confondere con il DDT fiscale) Il trasporto del materiale escavato è accompagnato da : - Nuovo Modulo di Trasporto di cui all allegato 6 del D.M. 161/2012; E obbligatorio allegare al nuovo Modulo di Trasporto : - Caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio (n.d.r. : si presume dell area) - Copia del Piano di Utilizzo approvato. 19

6. D.U.A. : Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo Nel campo riutilizzo terre è una NOVITA E di fatto una Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà che deve essere redatta dall esecutore degli scavi (tramite un apposito modello di cui all allegato 7 del D.M. 161/2012) e inviato all Autorità Competente: - sia a conclusione dei lavori di scavo ; - sia a conclusione dei lavori di utilizzo 20

6. D.U.A. : Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo Nel caso in cui l utilizzatore finale sia un soggetto diverso dall esecutore degli scavi vi invito a leggere con attenzione quanto riportato al punto 34 del Dossier che vi è stato consegnato. 21

7. D.M. 161/2012 E IN CONTRASTO CON LE NORME AMBIENTALI DI RANGO SUPERIORE Non è consentito presentare il Piano di Utilizzo a scavi già effettuati o in corso d opera. Questa limitazione è un grave deterrente al raggiungimento degli obiettivi comunitari e dello stesso D.Lgs 152/06 che si prefiggono, entro il 2020, una percentuale di recupero dei rifiuti derivanti dal settore edile pari al 70%. Gli inerti provenienti da cantieri edili sono da diverso tempo la principale fonte di approvvigionamento per gli impianti di produzione degli inerti, in quanto le sole «Cave» non sono attualmente in grado di coprire il fabbisogno del settore edile. Pertanto il riutilizzo degli inerti provenienti da scavi di cantiere sono un concreto contributo sia a tutela dell ambiente sia a salvaguardia del territorio. 22

Grazie per l attenzione Contatti Dirigente Responsabile Tel. 02.88.12.95.25 Fax 02.88.12.95.65 r.caporali@assimpredilance.it www.assimpredilance.it ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA 20123 MILANO - Via San Maurilio, 21 23