PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE TESTO VIGENTE Art. 29 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità 1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un dipendente comunale. 2. Le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, vengono trasmesse alla segreteria comunale. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e dell incaricato. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. 3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. 4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. TESTO CON MODIFICHE Art. 29 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità 1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un dipendente comunale oppure, previa comunicazione scritta del Consigliere, recapitato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). 2. Le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, vengono trasmesse alla segreteria comunale. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e dell incaricato. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. 3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. 4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
Art. 49 Il verbale delle sedute Redazione e firma 1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. 2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale o, in casi particolari, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato. 3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. 4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati su nastro magnetico conservato agli atti del Comune. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio. In casi particolari il Consigliere può richiedere la trasposizione dattilografica del proprio intervento registrato, dandone comunicazione, in seduta, al Segretario Comunale. Art. 49 Il verbale delle sedute Redazione e firma 1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. 2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale o, in casi particolari, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato. 3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati su nastro magnetico conservato agli atti del Comune. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio. In casi particolari il Consigliere può richiedere la trasposizione dattilografica del proprio intervento registrato, dandone comunicazione, in seduta, al Segretario Comunale. 4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati su supporto magnetico (nastro magnetico) o su supporto digitale (CD-ROM o altro supporto idoneo). Il documento che, come possibile in base all art.22 della Legge 241/1990, riporta integralmente gli interventi dei Consiglieri, è costituito dalla registrazione su supporto magnetico (nastro magnetico) o su supporto digitale (CD-ROM o altro supporto idoneo) relativa alla registrazione fonica della seduta. Tale documento, così come il verbale cartaceo afferente le singole deliberazioni adottate nella seduta, viene archiviato e conservato in apposito contenitore / classificatore, nell archivio comunale a cura del Segretario comunale.
Inoltre tale documento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Albo Pretorio. Resta in facoltà del Consigliere di chiedere, previo rilascio immediato di documento scritto, l inserimento del suo intervento nel verbale cartaceo. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dal predetto verbale e dal documento consistente nel nastro magnetico, CD-ROM o altro supporto idoneo di registrazione fonica della seduta appartiene alla competenza del Segretario comunale che provvede solo dietro espressa richiesta da parte di chiunque a cui compete, secondo le norme di legge e di regolamento che disciplinano l accesso agli atti e documenti del Comune. 5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie possono non essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono obbligatoriamente, in modo preciso, iscritte a verbale. 6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. In tal caso non si procede a registrazione magnetica. 7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale. 5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie possono non essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono obbligatoriamente, in modo preciso, iscritte a verbale. 6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. In tal caso non si procede a registrazione magnetica. 7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
1 PUNTO N.5 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - MODIFICHE PRESIDENTE: Ecco, sul regolamento del consiglio comunale come abbiamo discusso nel corso del tempo anche in conferenze dei capigruppo recepiamo, una serie di attuiamo una serie di modifiche al regolamento che servono a fare in modo che la modalità di verbalizzazione sia effettivamente recepita dal regolamento stesso, quindi interveniamo sull articolo 29, sull articolo 49. Esatto, sull articolo 29 e 49, anche in questo caso abbiamo avuto modo di condividere le modifiche o comunque di illustrare le modifiche in conferenza dei capigruppo, se non ci sono particolari osservazioni possiamo procedere con VOCE: Può illustrare le modifiche avvenute? PRESIDENTE: Certo, bè essenzialmente si tratta di introdurre la possibilità di convocare il consiglio comunale non solo tramite comunicazione scritta ma anche, eventualmente tramite posta elettronica certificata, questo al punto 29, dove si parla appunto della convocazione. Invece al punto numero 49, dove si illustrano le modalità con cui viene verbalizzato il consiglio comunale, si introduce la possibilità di utilizzare strumenti di registrazione digitale della stessa adunanza che possono poi essere effettivamente
2 utilizzati a fianco del documento cartaceo, del verbale cartaceo, come modalità di verbalizzazione e che sono a disposizione, dopo pochi giorni del consiglio stesso, a chi abbia titolo di consultarli. SEGRETARIO: E li pubblicheremo anche sul sito. PRESIDENTE: E li pubblicheremo, in una fase successiva, anche sull albo pretorio on-line e quindi saranno effettivamente disponibili a tutti quanti. Punto. SEGRETARIO: Posso solo aggiungere una cosa. PRESIDENTE: Prego. SEGRETARIO: Come per tutti i regolamenti questo regolamento non entrerà in vigore subito, per cui non già da questa seduta ci sarà questa modalità, ma occorre, ovviamente, che la delibera diventi esecutiva a seguito della sua pubblicazione perché non immediatamente eseguibile e poi per statuto è prevista la doppia pubblicazione, una seconda, nuova pubblicazione, per cui entrerà in vigore il primo del mese successivo all avvenuta seconda pubblicazione. Per cui passerà un po di tempo prima che questo questo lo dico perché passerà un po di tempo, tutto qua. Grazie. PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Se non ci sono domande no, stavo ringraziando il segretario. Se non ci sono domande procediamo con la votazione favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0. Vi ringrazio e vi auguro buona serata.
3