REGOLAMENTO DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Art. 2 Diritti di segreteria



Documenti analoghi
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI BOSCO MARENGO

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Comune di San Polo dei Cavalieri

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Comune di Oggiono Provincia di Lecco

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino


COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI ESCALAPLANO

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO D ACCESSO

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

C O M U N E D I CASTEL SANT ANGELO

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno Ing. Luciano Brusaferro

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

1. Premessa e definizioni

REGOLAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE E INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

COMUNE DI CAGLI. Provincia di Pesaro Urbino. Piazza Matteotti n.1 - tel fax municipio@comune.cagli.ps.

CITTA di LISSONE (PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 Funzioni Art. 3 Richiesta di ripresa televisiva, radiofonica e di trasmissione anche web

COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi

SETTORE AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Provincia Regionale di Trapani Staff Gare e Contratti Via Osorio n Trapani

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

C O M U N E D I S I D E R N O REGOLAMENTO

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

PROVA PRESELETTIVA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA 3 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

SCHEMA DI RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E ANNESSE AUTODICHIARAZIONI

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI GRATUITI ED ONEROSI

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

Transcript:

REGOLAMENTO DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Legittimazione attiva del consigliere L esercizio del diritto di accesso agli atti per i consiglieri comunali e provinciali è riconosciuto come diritto soggettivo pubblico ed è disciplinato dai commi 2, 3 e 4 dell Art. 199 dell O.R.EE.LL. così come modificato e integrato dall Art.56 della l.r. n.9 del 6.3.1986. I predetti consiglieri hanno la possibilità di prendere visione dei provvedimenti adottati dall Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, senza distinzione di organo, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all esercizio del mandato e di ottenere copia degli atti deliberativi e dei documenti. Il diritto di accesso è esteso anche alle aziende speciali ed agli enti dipendenti dal comune o dalla provincia, oltre che alle istituzioni per la gestione dei servizi sociali. L accesso è collegato a tutto ciò che può essere funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere ad alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell Ente, per permettere al consigliere di valutare la correttezza e l efficacia dell operato della Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti. L accesso è consentito non solo ai documenti formati della P.A. di appartenenza, ma, in genere, a qualsiasi notizia ed informazione utili ai fini dell esercizio delle funzioni consiliari. Art. 2 Diritti di segreteria Il rilascio della copia degli atti deliberativi e dei documenti è esente da spese. I diritti di segreteria vanno pagati se vengono richieste copie di documenti autenticate. Art. 3 Esercizio della funzione Causa e titolo legittimante l accesso agli atti è l effettivo esercizio della funzione di Consigliere. Al consigliere spetta una ampia e qualificata posizione di pretesa all informazione. 1

Non gli sono opponibili profili di riservatezza a condizione che i documenti e le informazioni richiesti siano pertinenti all esercizio del mandato e che egli se ne avvalga a tale fine. Art. 4 Motivazione Non sussiste l obbligo di motivare la richiesta di accesso agli atti, né l interesse alla stessa come un privato cittadino. Art. 5 Obblighi dell Ente L Ente territoriale deve porre in essere le condizioni perché l esercizio del diritto venga concretamente esercitato, senza incontrare ostacoli o atteggiamenti ostruzionistici. Un eventuale rifiuto motivato in modo apparentemente legittimo, ma, in sostanza, specioso o pretestuoso, costituisce illegittima manifestazione dell attività amministrativa e comportamento caratterizzato da colpa grave con responsabilità amministrativa qualora dal diniego sia derivata la condanna dell Ente al pagamento delle relative spese di giudizio. Art. 6 Segreto d ufficio Il consigliere non può fare uso per fini personali delle notizie e dei documenti acquisiti. Diversamente il tipo di accesso configura un abuso sanzionabile anche penalmente, artt. 25 e 28 della l.r. 30.4.1991 n.10. Incombe sul consigliere l obbligo del segreto d ufficio. Art. 7 Documenti ed informazione Per documenti e informazioni pertinenti all esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell attività dell Amministrazione, alla sua coerenza con l indirizzo politico amministrativo approvato, ai documenti recanti notizie e dati sull andamento dell attività amministrativa che l Ente abbia formato o comunque debba detenere, posizioni e fatti, riguardanti rapporti attivati dall Amministrazione con altri soggetti per lo svolgimento della sua attività. 2

Art. 8 Diritto di visione e di rilascio copia Il diritto di visione e di rilascio di copia non è assoluto ed illimitato in favore dei Consiglieri. Esso deve essere sempre rapportato all espletamento delle funzioni e delle prerogative proprie del mandato conferito in sede elettiva. I consiglieri, al fine dell esercizio del diritto di visione e di rilascio di copia, devono presentare richieste di accesso ai documenti dell amministrazione determinate e non generiche, consentendo una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare. Essi devono necessariamente esternare, quale fondamento della legittimazione all accesso, la loro qualifica. Le richieste generiche, quando appaiano meramente emulative e comprendano atti chiaramente e palesemente inutili ai fini dell espletamento del mandato, che possono comportare intralcio e/o disservizio agli uffici, nonché costi elevati ed ingiustificati per l ente, vanno rigettate. Le richieste generalmente formulate, perché indirizzata a controlli generali di tutta l attività dell amministrazione per un determinato arco di tempo, vanno rigettate. L esercizio del diritto trova un limite nella necessaria compatibilità con il regolare funzionamento dell Ente. Art. 9 Cooperazione dell ente Sussiste in capo alla P.A. un dovere di leale cooperazione nei confronti del Consigliere, che deve concretizzarsi nel porre in essere le condizioni affinché il diritto sia concretamente esercitato, evitando ostacoli od atteggiamenti ostruzionistici. Art. 10 Documenti sottratti all accesso L accesso è escluso per i seguenti atti: - pareri dell avvocatura comunale, in presenza di processo pendente; - registro generale del protocollo dell ente, comparendo in esso anche materie coperte da segreto o notizie riservate, dovendosi preliminarmente determinare l oggetto della richiesta di accesso; - cartellini delle presenze dei dipendenti, giustificazioni addotte dagli stessi in relazione ad assenze e ritardi; 3

- documentazione facente parte di carteggi in fase istruttoria in ordine a cui non siano ancora intervenute le determinazioni definitive; - appunti del segretario comunale afferenti la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale; - scritti defensionali degli avvocati, si tratti di liberi professionisti o di dipendenti degli enti e quelli redatti dai legali in relazione a specifici rapporti di consulenza con l amministrazione. Tali scritti sono sottratti all accesso per essere soggetti al segreto professionale; - atti e documenti soggetti ad indagini penali; - corrispondenza riservata; - tabulati telefonici; - la documentazione clinica relativa ad accertamenti ordinati dall INAIL, nei confronti di lavoratori dipendenti, in ordine a cui l accesso è stato negato al datore di lavoro; - l autorizzazione dell amministrazione finanziaria alla Guardia di Finanza all esecuzione di indagini bancarie; - gli atti procedimentali afferenti un procedimento non concluso con un provvedimento; - gli atti afferenti attività ed organi giurisdizionali; - gli atti difensivi, resi da legali della P.A., tanto interni quanto esterni, ove sia in corso un contenzioso o ci si trovi in una fase precontenziosa; - i pareri resi alla P.A. dai consulenti, non solo legali, ove essi siano collegati ad una controversia in corso od imminente o afferenti attività di consulenza tecnica fornita all organo politico sulla base di un incarico fiduciario; - gli atti di polizia tributaria, come ad esempio relazioni dei carabinieri, in quanto idoneo a rilevare tecniche investigative; - i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o imprese o associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari; - l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel corso di pubblici incanti, fino alla scadenza dei termine per la presentazione delle medesime; - l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, fino all'esecutività della deliberazione con la quale la Giunta Comunale aggiudica l'appalto; 4

- i fascicoli personali dei dipendenti, gli atti relativi alla salute degli stessi ed ai procedimenti disciplinare, penali, monitori e cautelari, nonché quelli concernenti l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; - la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio ed in quiescenza; - gli atti relativi a trattativa precontrattuale decentrata, fino alla stipulazione del contratto; - gli atti preparatori nel caso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; - i documenti relativi alle situazioni personali o familiari del personale in servizio; - gli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito dei giudizio, ovvero costituire violazione dei segreto istruttorio; - gli atti di polizia diversi dai provvedimenti, dalle contestazioni di addebito o dai verbali di contravvenzione; - documentazione sanitaria e tributaria inerente alle persone con le eccezioni previste dalla legge. Art. 11 Atti anagrafici e stato civile Il diritto di accesso deve essere coordinato con la speciale disciplina che attiene agli atti anagrafici, allo stato civile ed alle liste elettorali. Art. 12 Obblighi del dipendente comunale Il dipendente degli Enti Locali è tenuto al segreto d ufficio anche nei confronti del consigliere, in quanto il diritto di quest ultimo si esplicherà nelle forme e nei limiti del diritto di accesso, oltre che attraverso interrogazioni ed interpellanze. Art. 13 Modalità e tipologia di accesso L esercizio del diritto di accesso è consentito per due giorni a settimana e nell orario d ufficio stabiliti dal Sindaco. 5

Art. 14 Responsabile per l accesso Il Sindaco individuerà un Responsabile per l accesso ed un sostituto. Art. 15 Registro dell accesso E istituito un registro dell accesso agli atti. La consultazione del registro è vietata a chiunque, costituendo atto riservato. L esito del procedimento di accesso deve risultare nell apposito registro. Art. 16 Termini per l accesso I termini per il rilascio della documentazione richiesta sono fissati in dieci giorni lavorativi. In presenza di richiesta di accesso a documentazione molto copiosa, l Amministrazione acconsente la preventiva visione degli atti, al fine di meglio individuare, restringendone l ampiezza, quelli oggetto di estrazione di copia. Nei casi di cui al comma precedente, il termine per la visione è fissato non oltre sei giorni lavorativi dalla richiesta, da comunicarsi al Consigliere richiedente. La visione, a pena di decadenza della richiesta di accesso, deve esercitarsi entro i successivi dieci giorni. Il rilascio di copia dei documenti deve avvenire entro venti giorni dalla data di effettiva individuazione della documentazione. Termini più lunghi possono stabilirsi di comune accordo tra il Responsabile dell accesso ed il Consigliere richiedente. Termini più brevi possono essere concordati in presenza di richiesta di documenti pertinenti a decisioni che gli Organi si apprestano ad adottare. In caso di mancato accordo, i termini saranno stabiliti dal Segretario Comunale. L eventuale impossibilità all accesso deve essere formalmente e motivatamente comunicata al richiedente entro i termini previsti nel presente articolo. 6

Art. 17 Rinvio Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 18 Disposizione finale La presente disciplina è resa nota alla cittadinanza mediante affissione di apposito avviso all'albo Pretorio ed ai consiglieri comunali mediante notifica. 7