Lavoro, nuova regolamentazione regionale sui tirocini extracurriculari

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Lavoro, nuova regolamentazione regionale sui tirocini extracurriculari La Regione Emilia-Romagna ha modificato la legge regionale n. 17 del 2005 nella parte in cui disciplina i tirocini extracurriculari, dando così attuazione alle linee guida dell accordo Stato regione sottoscritto nel 2017. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 luglio 2019. Restano esclusi dalla nuova regolamentazione: - i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ITS; - I tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche nonché ai periodi di pratica professionale; - Ai tirocini transnazionali svolti all estero o presso un ente sovranazionale; - Ai tirocini rivolti ai cittadini extracee, promossi all interno delle quote d ingresso. Si segnalano le seguenti novità: - Vengono superate le tipologie di tirocinio 1 ; - Viene prevista una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini. Per quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio viene confermata la durata di 12 mesi e nel caso di persone con disabilità, la durata massima è pari a 24 mesi. - Il numero dei tirocini attivabili viene aumentato, a titolo di premialità, nel caso in cui i soggetti ospitanti abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi. - Viene previsto un sistema di autorizzazione preventiva dei tirocini che deve essere rilasciata dall Agenzia per il lavoro. Vengono inoltre introdotti meccanismi di monitoraggio. - Sono introdotte nuove sanzioni nei confronti dei soggetti promotori e soggetti ospitanti. - L indennità minima viene confermata in 450 Euro mensili per tutti i tirocini. Di seguito si riportano la nuova regolamentazione regionale e alcune indicazioni operative. 1. DEFINIZIONE DEI TIROCINI I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione e non si configurano come rapporti di lavoro. Le finalità del tirocinio è quella di creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l arricchimento di conoscenze, l acquisizione di competenze professionali e l inserimento e il reinserimento lavorativo. 1 Viene superata la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro SN_L114/2019 Pag.1

Di seguito le principali caratteristiche: - Sono promossi da un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della correttezza e qualità del progetto formativo; - Sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro che ospita il tirocinio; - Sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Specifici modelli di convenzione e progetto formativo sono stati predisposti dalla Regione. 2. TUTOR E RESPONSABILE DEL TIROCINIO Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell attività, posto a disposizione del soggetto promotore del tirocinio, nonché un tutore responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. Ogni tutore responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. 3. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E VERIFICA REGIONALE Le parti del tirocinio hanno i seguenti obblighi di comunicazioni: - Soggetto promotore: entro il giorno antecedente all instaurazione del tirocinio invia all Agenzia regionale per il lavoro dell Emilia Romagna attraverso il sistema informativo la convenzione e il progetto formativo che l Agenzia regionale mette a disposizione dell ITL e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di concertazioni per le politiche del lavoro. - Soggetto ospitante: comunica preventivamente al Centro per l impiego competente per territorio i dati del tirocinio, la sua instaurazione. L Agenzia regionale per il lavoro dell Emilia Romagna tramite il sistema informativo verifica l idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante dopo 10 giorni di calendario dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata. I soggetti promotore e ospitante, con espressa richiesta attraverso sistema informativo, possono rinunciare alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione presentata. In questo caso la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni è effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e l esito della verifica sarà visibile al soggetto promotore nella giornata successiva. Solo dopo che l Agenzia regionale abbia attestato tramite il sistema informativo di avere effettuato la verifica di coerenza delle informazioni contenute nella documentazione è attivabile il tirocinio. SN_L114/2019 Pag.2

In presenza di documentazione incompleta o non idonea, l Agenzia regionale segnala sempre tramite il sistema informativo la necessità di integrare la documentazione consentendo la correzione delle incongruenze entro 30 giorni di calendario. Una volta che la documentazione sia stata integrata e l Agenzia regionale abbia attestato ciò tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile. Se le incongruenze non vengono corrette entro 30 giorni il tirocinio non è attivabile. L Agenzia regionale prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro 45 giorni dall attestazione, da parte del sistema informativo. 4. GARANZIE ASSICURATIVE Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. La convenzione deve prevedere che l obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o in alternativa dal soggetto promotore. Alla luce di ciò, per i tirocini che prevedono la partecipazione alle lavorazioni esercitate dall azienda, si rende necessario aprire la nuova voce, rispettivamente: 0640 (gestione artigianato/industria) o 0616 (gestione terziario). L apertura della voce di rischio dovrà essere fatta trasmettendo una denuncia di variazione nel termine di 30 giorni dall inizio del tirocinio, denunciando l attività di tirocinio formativo che comporta la partecipazione alle lavorazioni esercitate dall azienda. 5. COMPETENZA TERRITORIALE La nuova regolamentazione si applica ai tirocini realizzati nel territorio regionale. In caso di soggetto multi localizzato, il tirocinio può essere regolato a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale, previa comunicazione all Agenzia regionale per il lavoro dell Emilia Romagna secondo le modalità stabilite dalla Regione. Di ciò occorre obbligatoriamente darne comunicazione nella convenzione. 6. TIPOLOGIE E DURATE I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all istruzione e alla formazione. Non sono attivabili in favore di professionisti abilitati o qualificati all esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche o riservate alla professione. Superando la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, la legge prevede una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini. SN_L114/2019 Pag.3

Viene prevista una durata massima pari a 12 mesi, nel caso in cui i tirocinanti siano persone svantaggiate, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, vittime di tratta. Nel caso in cui i tirocinanti siano persone disabili la durata massima prevista è pari a 24 mesi. La durata minima del tirocinio è pari a 2 mesi (1 mese in caso di attività stagionale). I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti hanno una durata massima di 24 mesi. Tali tirocini possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti a seguito di attestazione, da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona della necessità di prolungare la misura. 7. SOSPENSIONE Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio e malattia, nel caso questa si protragga per una durata pari o superiore a 30 giorni di calendario. Il tirocinio può essere sospeso dal datore ospitante per i periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni d calendario. Per periodi di chiusura inferiori a 15 giorni non opera alcuna sospensione. Tali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al punto 6. 8. SOGGETTO PROMOTORE Di seguito si riporta l elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini: a) l Agenzia regionale per il lavoro dell Emilia-Romagna; b) le università e gli istituti d istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) le fondazioni ITS; e) l Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; g) i soggetti accreditati per la formazione professionale; SN_L114/2019 Pag.4

h) i soggetti autorizzati all intermediazione dall ANPAL, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro, nonché autorizzati all intermediazione); i) l Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO); l) i comuni in forma singola o associata, le aziende di servizi alla persona, le aziende speciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale; m) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d inserimento sociale. Ciascuno di tali soggetti non può promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o unità di competenza già interamente acquisita dal tirocinante. Il medesimo soggetto, in relazione a uno stesso tirocinio, non può essere soggetto promotore e ospitante. In caso di mobilità interregionale sono abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio regionale esclusivamente i seguenti soggetti: a) i servizi per l impiego e le agenzie regionali per il lavoro; b) le università, gli istituti d istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e gli istituti di alta formazione artistica e musicale; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) le fondazioni ITS. 10. OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE Il soggetto ospitante deve: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/1999; c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini; d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l attivazione di tirocini; e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l attivazione e nella medesima SN_L114/2019 Pag.5

unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi: 1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 2) licenziamento collettivo; 3) licenziamento per superamento del periodo di comporto; 4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; 5) licenziamento per fine appalto; 6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe entro i limiti di durata massima di cui al punto 6. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato e con qualunque altra forma contrattuale. Il tirocinio può essere attivato nel caso in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l attivazione. E fatto divieto al soggetto ospitante di: o adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni specifiche della propria organizzazione o sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero o far operare i tirocinanti in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività. 11. LIMITI NUMERICI Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti: a) Un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o determinato, b) Non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato. c) Un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato o determinato. Con riferimento alla possibilità di considerare nella base di calcolo i tempi determinati viene precisato che occorre che la data d inizio del contratto sia anteriore alla data d avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Non possono essere considerati utili nella base di calcalo gli apprendisti. SN_L114/2019 Pag.6

Ai fini della determinazione dei limiti non sono computabili i tirocini curriculari. Sono esclusi da tali limiti: - i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione; - i tirocini con persone svantaggiate, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, vittime di tratta; - i tirocini con persone disabili. I soggetti ospitanti possono attivare ulteriori tirocini oltre i limiti sopra indicati, nel caso in cui abbiano stipulato con uno o più tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi anche a part time con una riduzione di orario non superiore al 50%. I soggetti ospitanti possono attivare in deroga ai limiti di cui sopra, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei 24 mesi precedenti, fino a un massimo di 4 tirocinanti. 12. QUALIFICAZIONE DEI TIROCINI Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo. Il progetto formativo va predisposto con riferimento ad una qualifica del sistema regionale delle qualifiche. Nell attuazione del tirocinio deve essere garantito l accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all acquisizione di almeno un unità di competenza della qualifica ai fini della sua certificabilità ai fini del rilascio dell attestazione finale il tirocinante partecipa alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Non è possibile promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o unità di competenza già interamente acquisita dal tirocinante. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica secondo le previsioni del TU sulla sicurezza e dell accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sottoscritto il 21 dicembre 2011. SN_L114/2019 Pag.7

Viene previsto che la Regione definisca le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti dei tirocini, secondo gli standard del sistema regionale. 13. INDENNITA ECONOMICA Al tirocinante è corrisposta da parte del soggetto ospitante un indennità per la partecipazione al tirocinio pari ad almeno 450 euro mensili, nel caso in cui il tirocinante partecipa alle attività per almeno 70% della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo. Nel caso in cui il tirocinante non raggiunga il limite del 70% si potrà riproporzionare il compenso. La Regione non ha fornito indicazioni su come effettuare il riproporzionate. Siamo in attesa di note operative da parte della Regione Emilia Romagna. Nei periodi di sospensione del tirocinio non sussiste l obbligo di corresponsione dell indennità. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l indennità. L indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l indennità minima pari a 450 euro per i lavoratori sospesi. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro (per es. percettori di Naspi), è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un indennità di partecipazione cumulabile con l ammortizzatore percepito, anche oltre l indennità minima. La regione, con propria deliberazione, può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell indennità. 14. MONITORAGGIO E VIGILANZA La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni effettuate dall azienda ospitante e dal soggetto promotore, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. La Regione in collaborazione con il Ministero promuove il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tal fine la Giunta Regionale individua e programma attività di controllo al fine di: a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati; b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati; c) verificare l effettiva attuazione della formazione. SN_L114/2019 Pag.8

La Regione e l Agenzia regionale per il lavoro stabiliscono con un accordo con l ispettorato del lavoro modalità e procedure per l attuazione dei controlli di competenza. Al termine della propria esperienza di tirocinio, il tirocinante deve compilare apposito formulario di valutazione che verrà trasmesso da parte del soggetto promotore all Agenzia Regionale per il lavoro. 15. SANZIONI Vengono previste sanzioni specifiche per i soggetti coinvolti nell organizzazione e realizzazione del tirocinio. - Soggetto promotore 1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di: a) Avvio del tirocinio senza autorizzazione a meno che non dimostri l assenza di responsabilità a seguito di attività amministrativa istruttoria. b) Mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail nonché presso la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui. 2. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti: a) Mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo dell attività e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare; b) Violazione dei limiti di durata massima e minima come risultanti dal progetto formativo. Nei casi di violazione di cui sopra (punti 1 e 2) e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite a carco del soggetto promotore. Nel caso di violazioni di cui al punto 2 sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, salvo il caso di superamento della durata massima, nel caso in cui il soggetto promotore provveda alla regolarizzazione. In tale caso le sanzioni interdittive sono ridotte a un terzo. Nei casi di seconda violazione nell arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l interdizione permanente. SN_L114/2019 Pag.9

La promozione di un tirocinio da parte di soggetto diverso da quelli legittimati comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000. In questo caso il tirocinio è immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l importo massimo della sanzione è di 50.000 euro. - Soggetto ospitante 1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di: a) Avvio del tirocinio senza autorizzazione. L ITL competente riceve la documentazione del tirocinio da parte dell Agenzia Regionale per il lavoro dell Emilia Romagna. b) Mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui. c) Riliquidazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dall ispettorato del lavoro nonché dall Autorità giudiziaria; d) Attivazione del tirocinio con soggetto promotore non legittimato per legge; e) Violazione del divieto di attivazione del tirocinio nel caso in cui il tirocinante abbia prestato l opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti come lavoratore subordinato o con altra forma contrattuale; f) Attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto il dirittodovere all istruzione e alla formazione g) Violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione. 2. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei seguenti casi: a) Mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare; b) Violazioni dei limiti di durata massima e minima; c) Mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al soggetto ospitante (vedi punto 9) d) Mancato rispetto delle quote di contingentamento; e) Svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto formativo; f) Violazione dei divieti di adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività. g) Violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante SN_L114/2019 Pag.10

h) Violazione dell obbligo di garantire al tirocinante l accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all acquisizione di almeno un unità di competenza della qualifica; i) Violazione dell obbligo di erogazione ai tirocinanti di idonea formazione relativa alla prevenzione ambientale e antiinfortunistica; l) Violazione degli obblighi in merito all erogazione dell indennità di partecipazione. Nei casi delle violazioni di cui al punto 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite a carico del soggetto ospitante. Le violazioni di cui al punto 2, lettere a), b), quanto alla durata massima, se al momento dell accertamento non sia stata superata, e), h), i) e l) sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, laddove il soggetto ospitante provvede alla regolarizzazione, nei tempi concordati con l Agenzia regionale per il lavoro dell Emilia Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un terzo. Nei casi di seconda violazione nell arco di 24 mesi dal termine della prima interdizione, opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione nell arco di 24 mesi dal termine della seconda interdizione comporta l interdizione permanente. Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti. In nessun caso, il tirocinante dovrà restituire quanto percepito come indennità di partecipazione con finanziamento pubblico, a causa delle violazioni commesse dal soggetto ospitante. La Regione in tale ipotesi si rivale sul datore di lavoro ospitante. Le sanzioni vengono applicate al momento dell adozione del provvedimento d interdizione. 16. NORMA TRANSITORIA La nuova regolamentazione in vigore dal 1 luglio 2019, non si applica ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore. *** *** SN_L114/2019 Pag.11