STATUTO DEL CEFA - COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E L'AGRICOLTURA - ONLUS Con sede sociale in BOLOGNA - Via LAME 118



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STATUTO DEL CEFA - COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E L'AGRICOLTURA - ONLUS Con sede sociale in BOLOGNA - Via LAME 118 ART. 1 - Denominazione e sede L'associazione CEFA, Comitato Europeo per la Formazione e l'agricoltura, ONLUS è una organizzazione non governativa autonoma senza scopi di lucro, a prevalente carattere intercooperativo, fondato dalle Cooperative Agricole ad ispirazione cristiana della Emilia Romagna, aderenti al Movimento Cristiano Lavoratori. La sede sociale dell'associazione è a Bologna, in via Lame 118. ART. 2 - Finalità L'associazione persegue le seguenti finalità: la preparazione e la realizzazione di autentici progetti di sviluppo integrato nei Paesi in via di Sviluppo, in particolare nelle grandi aree agricole, con la utilizzazione di personale volontario accuratamente preparato sia sul piano culturale e morale che su quello tecnico-professionale e con la finale istituzione di strutture giuridiche e sociali per la gestione da parte delle popolazioni delle opere e dei progetti realizzati. la graduale promozione di programmi paese laddove coesistono più progetti concorrenti ad un più vasto programma di cooperazione, tenendo conto delle realtà sociali e istituzionali locali. azioni di aiuto in casi di emergenza causati da disastri naturali, lotte interne o conflitti internazionali, inviando aiuti, soccorrendo i profughi ed i rifugiati, organizzando campi di risistemazione (resettlement), soccorrendo in ogni forma utile le zone e le persone colpite da tali flagelli. la riabilitazione delle strutture e dei servizi primari colpiti da tale scontri e conflitti, in modo da favorire il ripristino delle attività essenziali e preparare il ritorno alla normalità sociale ed economica. la diffusione dello spirito del sevizio volontario per lo sviluppo dei popoli: la conoscenza delle sue attività e problematiche, la preparazione di persone idonee alla prestazione del servizio volontario nelle comunità in via di sviluppo, l'assistenza alle attività specialmente se inquadrate in progetti e programmi, con particolare riguardo a quelle interessanti aree ed attività rurali. la promozione di ogni utile rapporto con istituzioni locali nazionali ed internazionali per lo sviluppo, con particolare riguardo al Governo italiano, alla Unione Europea, all'onu e alle sue agenzie, a Fondazioni, a Università o istituzioni comunque finalizzate ad iniziative di cooperazione nei sensi previsti nei commi precedenti, sia per l'ottenimento di aiuti e cofinanziamenti, sia per ogni utile partecipazione alle iniziative promosse dal CEFA. la sensibilizzazione e l'educazione dell'opinione pubblica sui problemi del sottosviluppo, della lotta contro ogni discriminazione, del volontariato internazionale per la promozione della cooperazione, della solidarietà internazionale, per la prevenzione contro ogni violenza e per la promozione della pace e della collaborazione tra i popoli. l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado, rivolti principalmente a fornire conoscenze e riflessioni sulle principali tematiche e problematiche relative ai rapporti internazionali e alla cooperazione allo sviluppo, nei loro aspetti culturali, storici e socioeconomici. La realizzazione presso le scuole di ogni ordine e grado di interventi relativi alla sensibilizzazione, formazione ed educazione degli studenti sulle problematiche di cui sopra. Il CEFA perseguirà tali scopi di carattere formativo e culturale attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti, seminari, convegni, filmati, stage formativi e l'utilizzo di ogni mezzo idoneo di comunicazione sociale. la promozione di iniziative comunque utili al rilancio e al sostegno, anche finanziario,

dei propri programmi e delle proprie iniziative, nell'intento di sviluppare il massimo grado di autosufficienza e di capacità operativa. ART. 3 - Soci 3.1 - Adesione. Possono divenire soci del CEFA: a) Organizzazioni ed Enti sociali che condividono le finalità statutarie del CEFA. b) Le cooperative agricole aderenti al CICA e gli Organismi cooperativi a mutualità prevalente (con particolare riguardo a quelli agricoli). c) persone fisiche esperte dei settori cui è finalizzata l'opera del CEFA e particolarmente benemerite. d) associazioni senza scopi di lucro direttamente impegnate a sostenere le attività del Cefa. La richiesta di adesione del candidato, formulata ed istruita secondo quanto previsto dal Regolamento, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla sua accettazione col voto favorevole del 75% dei membri del C.d.A. Il riconoscimento della qualifica di socio ha effetto dal momento della delibera. 3.2 - Obblighi sociali. I partecipanti si impegnano ad osservare il presente statuto e a collaborare attivamente ai fini istituzionali dell'ente e a versare le quote sociali stabilite. 3.3 - Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione. a-il recesso deve essere manifestato per iscritto al Presidente ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. b-i soci sono considerati decaduti quando: 1) non siano presenti all'assemblea per più di quattro volte consecutive senza giustificato motivo espresso al Presidente per iscritto prima dello svolgimento della stessa. Tale condizione deve essere accertata dal Comitato di Presidenza. In caso di esito positivo, la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e poi ratificata dall'assemblea; 2) sia stata accertata la cessazione dei requisiti di ammissibilità, con conseguente delibera della Assemblea. c-i soci sono esclusi per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'associazione e per atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell'assemblea o del Consiglio. Tali condizioni devono essere accertate dal Comitato di Presidenza. In caso di esito positivo, il Consiglio può decidere la sospensione del socio e l'assemblea, nella prima riunione successiva, delibera sulla sua esclusione. Il socio dichiarato sospeso dal C.d.A., può appellarsi all'assemblea: in tal caso il socio escluso avrà diritto a partecipare con diritto di parola all'assemblea recante all'o.d.g. la sua esclusione. Le organizzazioni che abbiano comunque perso la qualifica di socio non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. ART. 4 - Adesione ad altri enti e sezioni locali Il CEFA può aderire a Enti, Organizzazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono, in tutto o in parte, gli stessi scopi istituzionali. Il CEFA può avere sezioni locali dotate di propri regolamenti; esse sono riconosciute dal Consiglio di Amministrazione che ne approva i programmi ed il regolamento. Ogni sezione è rappresentata dal proprio presidente o delegato alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci. Ogni sezione ha diritto a un voto, al pari degli altri soci. ART. 5 - Organi sociali Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente; d) il Comitato di Presidenza; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 6 - Assemblea L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Gli Enti soci partecipano con un solo rappresentante all'uopo delegato. L'insieme degli eventuali soci a titolo individuale, designerà un proprio rappresentante comune che parteciperà egualmente con un voto. Ogni socio può rappresentare per delega, in sede di assemblea, non più di un altro socio. Spettano all'assemblea le decisioni previste dalla legge, con particolare riguardo a: approvazione annuale del programma delle attività. approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo. modifiche dello statuto. elezione del Consiglio di Amministrazione. essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta il C.d.A. lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla propria sede sociale. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, ad esclusione delle decisione di scioglimento dell'ente, che deve essere presa con voto di 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto, e di modifica dello statuto che richiede la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto. La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno. In casi di urgenza tale termine è ridotto della metà. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei delegati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. L'Assemblea può fissare annualmente, a maggioranza semplice, un contributo associativo a carico di ogni socio, destinato a sostenere le attività del Cefa. ART. 7 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di amministrazione è composto da almeno 7 (sette) membri con un massimo di 11 (undici). Esso dura in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare sui provvedimenti rivolti in generale all'attuazione dei fini statutari dell'associazione e sui problemi concernenti il finanziamento dello stessa, al fine di assicurarne il dovuto equilibrio finanziario, escluse le materie espressamente riservate all'assemblea. Esso delibera sull'acquisto o sulla permuta dei beni, sull'accettazione dei legati e delle donazioni, sul regolamento di organizzazione e di amministrazione interna, sulle questioni relative all'assunzione, trattamento economici e giuridico e licenziamento del personale, sui preventivi e sui rendiconti di gestione da presentare all'assemblea. Il Consiglio di amministrazione può, in particolare, deliberare per operazioni finanziarie necessarie alla normale attività dell'associazione. Delibera inoltre sull'ammissione od esclusione dei Soci. Esso nomina nel proprio seno il Presidente, uno o due Vicepresidenti. Non esistono limiti nel numero dei mandati per la presidenza e per la vicepresidenza. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare per cooptazione nuovo consigliere, fino al numero di due nuovi consiglieri. La proposta avanzata dal presidente o da un consigliere in carica viene inserita all'o.d.g. del C.d.A. e messa ai voti: essa sarà accolta se ottiene l'unanimità del voto dei presenti. In tale occasione non è ammesso il voto di astensione. Della cooptazione viene data informazione per iscritto ai soci.

La qualifica di Consigliere si perde per decadenza o dimissioni. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente. La decadenza si verifica invece in caso di assenza, senza giustificato motivo, comunicato al presidente, ad almeno la metà più una delle riunioni di Consiglio realizzate in un anno solare. Sia i casi di dimissioni che quelli di decadenza vengono sottoposti dal Presidente alla prima riunione utile del Consiglio. La decadenza di un Consigliere viene ratificata nella prima riunione utile dell'assemblea. Il Consiglio d'amministrazione nomina un direttore, al quale può affidare particolari deleghe. Il Consiglio d'amministrazione, al fine di favorire un corretto e buon funzionamento dell'ente, vara un Regolamento, relativo all'attività degli organi sociali e alla struttura organizzativa del CEFA. ART. 8 - Presidente Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l'associazione davanti a terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del consiglio e provvede, d'intesa con il vicepresidente o i vicepresidenti in tutti i casi di emergenza. Il Presidente può delegare i propri poteri ai Vicepresidenti ed in caso di loro assenza o impedimento ad uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione. ART. 9 - Comitato di presidenza Allo scopo di realizzare al meglio la gestione dell'associazione, il Consiglio di Amministrazione può costituire il Comitato di Presidenza, formato dal Presidente, dal o dai vicepresidenti, da un consigliere, dal direttore e dal responsabile amministrativo, che decide sui provvedimenti di normale amministrazione. Tali provvedimenti saranno illustrati al Consiglio di amministrazione nella prima riunione convocata dopo le decisioni del Comitato di Presidenza. ART. 10 - Collegio dei revisori dei conti Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea, controlla l'amministrazione e vigila sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo. Accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle altre scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio. Annualmente, sulla base delle risultanze del bilancio, redige una relazione morale contabile. In qualsiasi momento può esprimere il proprio parere su qualunque attività dell'associazione. Il Collegio accerta inoltre, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà del CEFA. Il Collegio dei Revisori può anche separatamente procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione di controllo. Esso partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri, che durano in carica 3 (tre) anni; i suoi componenti sono rieleggibili. ART. 11 - Presidente onorario L'Assemblea, su proposta di almeno un quarto dei soci o del Consiglio di Amministrazione, può eleggere tra persone che si sono particolarmente distinte nella vita e nella storia del CEFA, condividendone in pieno l'identità e le finalità operative, un presidente onorario a vita. Questi risulterà eletto se avrà ottenuto il 75 per cento dei voti dell'assemblea. Il Presidente onorario sarà invitato alle riunioni del Consiglio di amministrazione, secondo le ordinarie procedure, alle riunioni del Comitato di presidenza e alle

Assemblee dei soci. La carica di Presidente Onorario è unica. Art. 12 - Incompatibilità e gratuità delle cariche sociali La carica sociale di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con lo status di chi detiene un rapporto di lavoro con l'organismo. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. È possibile affidare ad un amministratore eventuali incarichi retribuiti decisi singolarmente e volta per volta dal Consiglio di Amministrazione. ART. 13 - Entrate Le entrate dell'organismo sono rappresentate: a) da finanziamenti e contributi di Ministeri, Enti pubblici e Privati, Istituzioni nazionali ed internazionali, Organi sociali e culturali. b) da eventuali oblazioni, donazioni e lasciti di Enti e privati. c) da eventuali interessi attivi e altre rendite patrimoniali. d) da ogni altra entrata accettata dal Consiglio di amministrazione e consentita dalla legge. L'organismo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal Consiglio di amministrazione necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali. Le quote sociali versate dai soci costituiscono il Fondo comune. Fino a che l'organismo resta in vita, i singoli associati non possono chiedere la divisione del Fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, decadenza o esclusione. ART. 14 - ONLUS In riferimento alla normativa Legge 460/1997, art.10, l'associazione ha: divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art.3 dello statuto; divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; obbligo di impiegare gli utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse; obbligo di utilizzare la locuzione "ONLUS" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. ART. 15 - Scioglimento In caso di scioglimento, da decidersi a maggioranza di due terzi dell'assemblea dei soci, verrà nominato a maggioranza semplice un liquidatore. Il patrimonio netto sarà devoluto ad una o più Associazioni senza scopo di lucro impegnate in programmi di sviluppo nei Paesi in Via di Sviluppo. ART. 16 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.