Città di Lecce REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE, DELLE STRUTTURE E DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO



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Transcript:

Città di Lecce REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE, DELLE STRUTTURE E DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ART. 1 La fruizione delle palestre comunali è finalizzata alle esigenze istituzionali poste dalla scuola e ai bisogni educativi e sociali che la comunità avverte ed interpreta. ART. 2 Nei giorni e nelle ore non utilizzate per obiettivi istituzionali, le palestre scolastiche possono essere adoperate per attività che abbiano carattere educativo e/o rispondano a chiare esigenze sociali, previo assenso del Consiglio d'istituto o di Circolo. ART. 3 I Dirigenti Scolastici sottoporranno al Consiglio di Circolo o di Istituto - nella stessa seduta - tutte le richieste di utilizzo della palestra in orario extrascolastico pervenute entro il 5/5 di ogni anno e forniranno all'ufficio Scuola del Comune e ai Soggetti richiedenti, entro il 10/6, estratto del verbale contenente motivato assenso o altrettanto motivato diniego. Eventuali altre richieste di utilizzo, pervenute alla Scuola oltre il termine del 5/5, verranno successivamente prese in esame dal Consiglio di Circolo o di Istituto e, se accolte, se ne darà tempestivamente comunicazione scritta ai Soggetti richiedenti e all'ufficio Scuola del Comune. ART. 4 La richiesta di concessione in orario extrascolastico delle palestre comunali per attività sportive deve essere rivolta per ogni anno scolastico al DIRIGENTE DEI SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE e deve pervenire all'ufficio Protocollo entro il 30/6 di ogni anno. ART. 5 Le domande pervenute oltre detta scadenza, verranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo e accolte in quanto compatibili. ART. 6 Le palestre scolastiche possono essere concesse a: Enti pubblici territoriali, ad Associazioni e Federazioni sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ad Enti ed Associazioni legalmente costituite con atto pubblico ed aventi fini istituzionali di formazione culturale e sociale, per attività ginnico-sportive che escludono in modo assoluto, e sotto qualsiasi titolo, fini di lucro, da qui in avanti definiti Soggetti. ART. 7 La domanda, redatta su apposito stampato predisposto dall'amministrazione Comunale, deve: 1) essere rivolta al DIRIGENTE SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE. 2) specificare i tempi di utilizzo (anno scolastico, dal mese al mese, i giorni della settimana, le ore giornaliere). 3) specificare l'attività da svolgere (se si tratta di attività sportiva: attività agonistica, attività 1

agonistica giovanile, di avviamento allo sport, di formazione, corsi gratuiti per alunni frequentanti la scuola...). 4) contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni alle strutture eventualmente arrecati. 5) contemplare l'impegno a consegnare, ove richiesto, il bilancio preventivo e/o consuntivo. 6) contenere la dichiarazione d'impegno a versare la quota che l'ufficio determinerà. 7) contenere la dichiarazione d'impegno a lasciare in ordine i locali utilizzati. 8) contenere la dichiarazione che le attività agonistiche giovanili vedranno la presenza di un diplomato ISEF o di un tecnico preparatore giovanile con tessera rilasciata dal CONI o dalla relativa Federazione. 9) indicare che tutti gli atleti, frequentanti la palestra, sono in possesso di certificato medico di idoneità sportiva, come per legge. ART. 8 Alla DOMANDA vanno allegati: 1) Provvedimento di assenso motivato del Consiglio di Circolo o di Istituto. 2) Atto costitutivo e Statuto dell Associazione (registrati all'ufficio del Registro o depositati presso un Notaio), da cui risulti che essa non abbia fini di lucro e da cui si evincano i dati relativi all'identità di chi promuove l'attività ed è responsabile degli impegni che verranno assunti e dei termini in cui l'attività si svolgerà, comunicando all'amministrazione Comunale eventuali successive variazioni, relativamente al legale rappresentante. 3) Copia del documento attestante l'affiliazione a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., valida per il periodo in cui si intende utilizzare la palestra scolastica. 4) Polizza Assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile. 5) Tabella da cui risultino la quota di iscrizione associativa (da richiedere esclusivamente agli utenti di età superiore ad anni 15) e le rette mensili, richieste agli iscritti per lo svolgimento delle attività sportive, dando atto di essere a conoscenza che, nel caso di comunicazioni incomplete o non veritiere, potrà procedersi alla revoca con semplice preavviso di 5 giorni. ART. 9 Il Dirigente dell'ufficio Scuola del Comune o il Funzionario a ciò delegato, vagliate le richieste pervenute entro il termine di cui al precedente art.4 (30/6), predisporrà annualmente un calendario per l'assegnazione in uso delle singole palestre e ne disporrà l'utilizzazione entro il 31/7 di ogni anno. ART. 10 Il Calendario sarà comunicato a tutti i Soggetti interessati e affisso all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni. ART. 11 Le palestre di proprietà Comunale sono suddivise, sulla base dell'ampiezza e delle caratteristiche tecniche, in tre fasce o tipi, come risulta dall'allegata tabella n 1. ART. 12 A seconda della fascia di appartenenza della palestra, vanno applicati canoni di concessione diversificati e così determinati: PALESTRE DI TIPO A -.12.000 ad ora; PALESTRE DI TIPO B -. 8.000 ad ora; PALESTRE DI TIPO C -. 6.000 ad ora; Tali canoni dovranno essere versati in tre rate con pagamento anticipato alle seguenti scadenze: 01 Ottobre, 10 Gennaio, 10 Aprile. Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'ufficio Scuola del Comune. 2

ART. 13 I suddetti canoni resteranno determinati nella misura stabilita al precedente art.12 sino all'anno scolastico 2000/2001, successivamente saranno annualmente aggiornati dalla Giunta Comunale, sulla base dell'indice dei prezzi al minuto per famiglia di operai ed impiegati, pubblicato dall'istat, con riferimento al 30 Giugno di ciascun anno. ART. 14 Il mancato pagamento, entro il trimestre successivo alla scadenza prevista, della tariffa stabilita comporterà l'impossibilità di utilizzare la palestra e l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione, fin tanto che perduri l'insolvenza, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito. ART. 15 I Soggetti di cui all'art.6 che intendano utilizzare le palestre di proprietà comunale, limitatamente ai ragazzi della fascia d'età compresa nelle Scuole dell'obbligo, e comunque sino al compimento del 15 anno di età, non potranno in nessun caso richiedere quote associative ad alcun titolo, motivo o ragione. ART. 16 Nel caso di richiesta di una stessa palestra da parte di più Soggetti, la determinazione delle fasce orarie sarà stabilita dal Servizio competente, sentiti i rispettivi rappresentanti per ciascuna Associazione Sportiva. ART. 17 In difetto di accordo, si provvederà d'ufficio e l'assegnazione avverrà tenendo presente i seguenti criteri di priorità: 1. Organizzazione anche di corsi gratuiti riservati agli alunni frequentanti la Scuola. 2. Svolgimento di: a) attività agonistiche federali in base ai campionati da svolgere. b) attività di avviamento allo sport. c) di promozione sportiva. d) formazione. e) allenamenti di società amatoriali federali. 3. In caso di parità di condizioni si procederà per sorteggio. ART.18 1) I Soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare le palestre nelle fasce orarie stabilite e, comunque, nei limiti dell'atto di concessione. 2) In caso di utilizzo della stessa palestra da parte di più Soggetti, dovrà essere posta particolare cura per il rigoroso rispetto dell'orario, allo scopo di evitare che gli utenti dei turni successivi siano limitati nell'utilizzo loro concesso. 3) I Soggetti concessionari devono utilizzare impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza e in condizioni tali da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri Soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità. 4) L'utilizzo delle palestre è concesso, a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni: a) il locale, assegnato ad una Associazione, deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; l Associazione non potrà cederlo ad altri nè permetterne l'utilizzo. b) il contegno durante la permanenza in palestra e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza. 3

ART. 19 L'Ufficio Scuola del Comune si riserva di richiedere l'inserimento nei corsi di minori segnalati dai Dirigenti Scolastici e/o dai Servizi Sociali. ART. 20 Nelle palestre comunali è comunque vietato, nella maniera più assoluta: 1) entrare nel locale palestra con calzature non idonee. 2) calciare palloni da calcio, pallacanestro, pallavolo, utilizzare attrezzature che possano recare danni sia nel locale palestra che nei locali adiacenti. 3) trasportare o installare attrezzature sportive o di altro genere. 4) eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune. 5) fumare in palestra e negli spogliatoi. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola ART. 21 La concessione è precaria a tutti gli effetti e, pertanto, è revocabile in qualsiasi momento, ad insidacabile giudizio del Comune, qualora il Soggetto concessionario non dovesse assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti o qualora si verifichino situazioni che non permettano l'uso della palestra. La concessione verrà altresì revocata in caso di non veridicità delle dichiarazioni richieste all'art.7 e/o all art.8. ART. 22 I Dirigenti Scolastici o un loro delegato, il Sindaco o un suo delegato ed i Funzionari addetti del Comune, possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture, nonchè l'osservanza degli orari fissati nell atto di concessione per ciascun Soggetto concessionario. ART. 23 1) Spetta ai Soggetti concessionari provvedere alle pulizie e al riordino delle attrezzature e locali, alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata. 2) I Soggetti concessionari sono tenuti a contenere i consumi delle utenze dei servizi presenti; 3) I Soggetti concessionari dovranno, altresì, curare che siano evitati la sottrazione di oggetti, danni alle attrezzature, impianti, locali o altre pertinenze. 4) In caso di danni, di qualsiasi natura, i Soggetti concessionari dovranno tempestivamente segnalarli al Dirigente Scolastico e all'ufficio Tecnico Comunale che provvederà alle necessarie reintegrazioni o riparazioni, con successivo addebito e recupero a carico dell'associazione o Ente che ha provocato il danno. 5) E' reputato responsabile il Soggetto concessionario cui è assegnato l'utilizzo o la fascia oraria dell'ultimo momento in cui gli oggetti erano presenti o i danni non erano ancora stati arrecati. Nei casi dubbi, i Soggetti concessionari rispondono in solido. 6) In difetto, sarà provveduto d'ufficio, addebitando gli oneri secondo quanto previsto dai commi precedenti. ART. 24 1) Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento o di quanto previsto nell'atto di concessione comporta la decadenza dalla concessione stessa. 2) La dichiarazione di decadenza è comunicata, al Soggetto concessionario, che è tenuto a cessare l'utilizzo entro 3 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. 4

ART. 25 All'atto dell'assegnazione delle palestre, si terrà conto dell'eventuale stato di morosità dei Soggetti richiedenti per mancato pagamento delle tariffe d'uso nei confronti del Comune. ART. 26 La rinuncia ad un'assegnazione, ad attività già avviata, non dà diritto ad alcun rimborso dell'ultimo trimestre versato anticipatamente. ART. 27 L'uso di aule, locali o strutture scolastiche può essere concesso, previo parere favorevole del Consiglio di Circolo o di Istituto, dalla Giunta Municipale ad Enti o Associazioni che ne facciano circostanziata richiesta al Dirigente dell'ufficio Scuola del Comune, e comunque soltanto per iniziative compatibili con le attività scolastiche. L'Ente o l'associazione richiedente dovrà impegnarsi a corrispondere all'amministrazione Comunale un canone di volta in volta determinato dall'u.t.c., con parere di congruità. ART. 28 La concessione delle palestre, delle strutture e dei locali scolastici è del tutto gratuita quando trattasi di iniziative che vengono assunte da terzi in collaborazione con la Scuola e approvate dai competenti organi scolastici, sempre che vi sia un ampio e non marginale coinvolgimento degli allievi della Scuola stessa o di altre Scuole del territorio. E' pure gratuita la concessione delle palestre, delle strutture e dei locali scolastici quando essi debbano essere adoperati per: - Iniziative assunte a titolo gratuito dall'amministrazione della Scuola (Provveditorato agli Studi) e/o altri Enti locali; - Attività di aggiornamento, anche quando non rientrino tra quelle progettate dall'istituto, purchè riguardino il personale della Scuola e siano promosse da organismi della Scuola; - Attività gratuite, promosse a scopo di beneficenza, anche da Morali. ART. 29 La Giunta Municipale può concedere, informatone in tempo utile il Dirigente Scolastico, in via del tutto straordinaria, anche in deroga alle formalità previste dal presente Regolamento, l'uso temporaneo, eccezionale e non continuativo di aule, locali, strutture e palestre scolastiche, dandone tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico, che comunque è tenuto a fornire il suo nulla-osta. ART. 30 Il presente Regolamento, a cura dei Dirigenti Scolastici, dovrà essere esposto all'albo delle Sedi scolastiche interessate ed in apposita bacheca nei locali d'accesso alla palestra. NORMA FINALE E TRANSITORIA Il Consiglio Comunale, attraverso la verifica delle attività svolte dai Soggetti interessati, si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al Regolamento, con l intento di garantire il pieno rispetto delle finalità indicate nei precedenti articoli. 5