1 di 7 22/03/2018, 10:41 Pubblicato il 22/03/2018 N. 00135/2018 REG.PROV.COLL. N. 00121/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 121 del 2017, proposto da: Acea Ato 5 Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Andrea Mora in Latina, via E. Di Savoia 5; contro Autorita' d'ambito Territoriale Ottimale 5 - Lazio Meridionale (AATO 5), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Carla Ciano in Formia, piazza Mattei, 9; nei confronti di Comune di Boville Ernica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Luffarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Andrea Fiore in Latina, viale XXIV Maggio n. 8; Comune di Cassino, Comune di Monte San Giovanni Campano, Comune di Alatri, Comune di Fiuggi, Comune di Ceccano, Comune di Torre
2 di 7 22/03/2018, 10:41 Cajetani, Comune Strangolagalli, Comune di Settefrati, Comune di Pofi, Comune di Pico, Comune di Guarcino, Comune di Coreno Ausonio, Comune di Castro dei Volsci, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Martino, Valerio Tallini e Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Gramsci 9; Comune di Cervaro, Comune di Patrica, Comune di Villa Latina, Comune di San Vittore del Lazio, Comune di Castrocielo, Comune di Colfelice, Comune di Aquino, Comune di Fontana A Liri, Comune di Veroli, Comune di Torrice, Comune di Pastena, Comune di Sora, Comune di Acquafondata, Comune di Acuto, Comune di Viticuso, Comune di Villa S.Lucia, Comune di Vico Nel Lazio, Comune di Vicalvi, Comune di Vallerotonda, Comune di Trivigliano, Comune di Terelle, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Santopadre, Comune di S. Ambrogio Sul Garigliano, Comune di S. Andrea del Garigliano, Comune di S. Apollinare, Comune di Rocca D'Arce, Comune di Ripi, Comune di Posta Fibreno, Comune di Pontecorvo, Comune di Pignataro Interamna, Comune di Piglio, Comune di Piedimonte S. Germano, Comune di Pescosolido, Comune di Paliano, Comune di Morolo, Comune di Isola del Liri, Comuen di Gallinaro, Comune di Fumone, Comune di Ferentino, Comune di Esperia, Comune di Collepardo, Comune di Colle S. Magno, Comune di Cervaro, Comune di Ceprano, Comune di Casalvieri, Comune di Casalattico, Comune di Broccostella, Comune di Belmonte Castello, Comune di Arpino, Comune di Arnara, Comuen di Arce, Comune di Anagni, Comune di S. Donato Val Comino, Comune di Falvaterra, in persona dei rispettivi Sindaci p. t., non costituiti in giudizio; Comune di Picinisco, Comune di S. Elia Fiumerapido, Comune di S. Giorgio A Liri, Comune di Alvito, Comune di Serrone, Comune di Roccasecca in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi
3 di 7 22/03/2018, 10:41 dagli avvocati Claudio Martino, Vincenzo Colalillo, Valerio Tallini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4; Comune di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Corrado De Simone in Latina, viale dello Statuto n. 24; per l'annullamento della deliberazione n. 6 del 13.12.2016 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell AATO 5 ha approvato la proposta tariffaria del SII per il periodo regolatorio 2016-2019, nella parte in cui non accoglie le istanze motivate dal Gestore in ordine al riconoscimento dei maggiori costi per l adeguamento agli standard di qualità del servizio (OpexQC) e dei maggiori costi di morosità, nonché laddove applica al Gestore le penali relative agli anni 2014-2015; del verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 13.12.2016; in parte qua, delle relazioni allegate alla predetta deliberazione, con particolare riferimento alla Relazione di accompagnamento applicazione MTI-2 dello STO dell AATO 5; di tutti gli atti presupposti e, in particolare: - della deliberazione n. 2 del 18.2.2016 della Conferenza dei Sindaci con la quale è stato avviato il procedimento di risoluzione della Convenzione di Gestione; - della diffida ad adempiere dell AATO 5 prot. n. 7 del 15.3.2016; - della nota prot. n. 16/2016 del 26.7.2016 con la quale il Presidente dell AATO 5, sulla base dell allegata Relazione della STO del 22.7.2016, ha comunicato ad ACEA l Applicazione penali da applicare al Gestore per gli anni 2014/2015, ai sensi dei Capitoli 30.1 e 30.2 del Disciplinare Tecnico; - in parte qua, della Relazione della STO del 7.10.2016 e sdella successiva relazione Integrativa della STO dell 11.10.2016;
4 di 7 22/03/2018, 10:41 - dell art. 30 della Convenzione di gestione; - dei capitoli 30.1 e 30.2 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Autorita' d'ambito Territoriale Ottimale 5 - Lazio Meridionale (AATO 5) e dei Comuni di Boville Ernica, Cassino, Monte San Giovanni Campano, Alatri, Picinisco, Fiuggi, Ceccano, Frosinone, Alvito, Torre Cajetani, Strangolagalli, di S. Elia Fiumerapido, S. Giorgio a Liri, Serrone, Settefrati, Pofi, Roccasecca, Pico, Guarcino, Coreno Ausonio, Castro dei Volsci; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 13/16 febbraio 2017 e depositato il giorno 15 con cui la società Acea Ato 5 S.p.a. ha impugnato la deliberazione n. 6 del 13.12.2016 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell AATO 5 ha approvato la proposta tariffaria del SII per il periodo regolatorio 2016-2019, nella parte in cui non accoglie le istanze motivate dal Gestore in ordine al riconoscimento dei maggiori costi per l adeguamento agli standard di qualità del servizio (OpexQC) e dei maggiori costi di morosità, nonché laddove applica al Gestore le penali relative agli anni 2014-2015, siccome determinate e quantificate dal Presidente dell AATO 5 con nota prot. n. 16/2016, mediante decurtazione dall ammontare dei costi operativi coperti dalle tariffe; Considerato, che la ricorrente premette che la suddetta nota e tutti i relativi atti e provvedimenti presupposti, sono stati già gravati da Acea con ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 316/2016;
di 7 22/03/2018, 10:41 Visto, l atto depositato l 8 novembre 2017 con cui si è costituita in giudizio l Autorità d Ambito Ottimale 5 Lazio Meridionale (AATO 5) eccependo, con successiva memoria del 5 febbraio 2018, l inammissibilità del ricorso limitatamente agli atti impugnati con il ricorso r.g. 316/2016 definito con sentenza n. 638/2017, nonché l improcedibilità per intervenuto annullamento giurisdizionale dei medesimi atti; Visti, gli atti depositati il 5 febbraio 2018 con cui si sono costituiti in giudizio i Comuni appartenenti all AATO 5 ivi elencati; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono: - con riguardo al deliberazione n. 6 del 13.12.2016, con la quale la Conferenza dei Sindaci dell AATO 5 ha approvato la proposta tariffaria del SII per il periodo regolatorio 2016-2019, rileva il Collegio che l atto è di natura endoprocedimentale in quanto adottato ai sensi dell art. 154 comma 4 del D.lgs n. 152/2006 secondo il quale Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'autorità per l'energia elettrica e il gas; - l atto impugnato, quindi, (predisposizione della tariffa) si inserisce in una sequenza procedimentale che deve essere conclusa con il provvedimento definitivo rappresentato dalla approvazione dell Autorità per l'energia elettrica e il gas, come ribadito anche nella deliberazione n. 664/2015 AEEGSI al punto 7.4: Entro i successivi 90 giorni, l'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06 ; - con riguardo a tutti gli altri atti impugnati, osserva il Collegio che la stessa
di 7 22/03/2018, 10:41 ricorrente ha correttamente evidenziato di averli già impugnati con precedente ricorso giurisdizionale r. g. 316/2016 definito con sentenza n. 638/2017, che lo ha accolto nei termini e nei limiti di cui a parte motiva ; - ciò preclude al Collegio di pronunciarsi nuovamente sugli stessi atti in ragione del principio, di cui agli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., del ne bis in idem applicabile anche al processo amministrativo, il quale presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (Consiglio di Stato sez. IV 23 giugno 2015 n. 3158); - inoltre, è comunque trascorso il termine di impugnazione di cui agli articoli 29 e 41 del c.p.a.; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 121/17 lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati: Antonio Vinciguerra, Presidente Antonio Massimo Marra, Consigliere Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
7 di 7 22/03/2018, 10:41 L'ESTENSORE Roberto Maria Bucchi IL PRESIDENTE Antonio Vinciguerra IL SEGRETARIO