Statuto dell Associazione ABA Associazione per lo studio, la promozione e la pratica della negoziazione, della conciliazione e della mediazione Art. 1 Costituzione 1.1 E' costituita l'associazione denominata "ABA Associazione per lo studio, la promozione e la pratica della negoziazione, della conciliazione e della mediazione con sede a Potenza in Via Lamarmora n.33. 1.2 ABA è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Art. 2 - Fini ed attività 2.1 L Associazione ha per fine: - la diffusione e la promozione della cultura e della pratica dell attività di negoziazione, conciliazione e mediazione in ogni sua forma e, in generale, dell applicazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi compreso l arbitrato, in ambito nazionale ed internazionale; - la ricerca scientifica, teorica ed applicata, sulla negoziazione, conciliazione e mediazione in ogni sua forma e, in generale, sull applicazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi compreso l arbitrato, in ambito nazionale ed internazionale; - la qualificazione e il miglioramento professionale, culturale e sociale degli associati. 2.2 Per il raggiungimento dei propri fini l Associazione in via esemplificativa e non tassativa: a) diffonde la cultura e la conoscenza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie ed incentiva in ogni modo la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti tra i Cittadini, i Professionisti, gli Studenti, le Imprese, gli Enti Pubblici e Privati in generale; b) promuove ed organizza iniziative di formazione, di aggiornamento e di approfondimento in materia di negoziazione, conciliazione, mediazione, ed altre tecniche alternative di risoluzione delle controversie; c) organizza e realizza attività di formazione, studi, corsi, seminari, master e convegni per la diffusione della cultura negoziale e conciliativa; d) attiva, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Istituzioni, Università, Associazioni di Categoria, Ordini Professionali, Imprese, in ambito nazionale ed internazionale, iniziative e progetti tesi sia alla ricerca scientifica che alla diffusione e promozione della cultura e della pratica degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie; e) realizza iniziative editoriali, mediante l utilizzo di ogni tipo di strumento mediatico e telematico; f) favorisce lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione tra gli associati; 1
g) aderisce, mantenendo la propria autonomia, a Organismi, Enti, Associazioni o Progetti nazionali ed internazionali; h) compie tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare non finanziaria od immobiliare ed ogni altra attività anche non espressamente prevista dallo Statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri fini istituzionali; i) diffonde la cultura della negoziazione, conciliazione e mediazione come strumento di educazione e prevenzione dei conflitti sociali; j) promuove iniziative nella Scuola in convenzione e/o collaborazione con Istituti Scolastici, Enti Pubblici e Privati, Associazioni. Art. 3 Finanziamento ed utili 3.1 L Associazione persegue i suoi fini attraverso l autofinanziamento e/o per mezzo di contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri, e di chiunque voglia favorirne l attività pur senza associarsi. 3.2 E esplicitamente vietata l assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati, che andranno impiegati per l attività dell associazione. Art. 4 - Patrimonio 4.1 Il patrimonio dell Associazione è indivisibile. 4.2 Esso è costituito da: - quote associative; - proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale; - liberalità, contributi, lasciti e donazioni. Art. 5 Attività commerciale. 5.1 L Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento dei fini sociali. 5.2 In ogni caso l Associazione deve rimanere ente non commerciale secondo le leggi vigenti. Art. 6 Associati 6.1 Per potersi associare occorre possedere i seguenti requisiti: - essere in possesso di una laurea magistrale o equivalente, anche conseguita all estero; - non avere riportato condanne penali (escluse quelle relative a contravvenzioni); - non avere ricevuto provvedimenti disciplinari nell ambito della propria attività o professione superiori all ammonizione o equivalente; - essere idonei a conseguire i fini dell associazione secondo l insindacabile valutazione dell assemblea degli associati. 6.2 L appartenenza all Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dall assemblea degli associati ed ad un 2
comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri associati, che con terzi. 6.3 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell Associazione ed hanno uguale diritto di voto. 6.4 Tutti gli associati possono essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. 6.5 Solo la carica di Presidente è riservata ad un associato che abbia partecipato alla costituzione dell Associazione. 6.6 Potranno essere associati anche Enti, altre Associazioni e le Persone Giuridiche che dovranno indicare all atto dell iscrizione il loro rappresentante permanente all interno dell Associazione. 6.7 L accettazione di altri associati è deliberata dall assemblea straordinaria su richiesta degli interessati a maggioranza di due terzi. 6.8 Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento per gli incarichi svolti e le cariche ricoperte a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, autorizzate dall Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente. Art. 7 Quota associativa 7.1 La quota associativa è annuale ed è fissata dall Assemblea degli associati. 7.2 A partire dal secondo anno di attività (primo anno solare intero) la quota annuale dovrà essere versata entro e non oltre l ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno. 7.3 Sarà possibile versare detta quota entro e non oltre l ultimo giorno del mese di Marzo con la maggiorazione del 10% a titolo di penalità per il ritardo. 7.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Art. 8 - Perdita della qualità di associato. 8.1 L associato perde la sua qualità: a) se vengono meno i requisiti richiesti; b) se non versa la quota entro il termine previsto dall art. 7.3. Il versamento parziale della quota non evita la decadenza. Quanto parzialmente versato viene trattenuto per il periodo frazionato imputabile, non oltre l ultimo giorno di Marzo, mentre l eventuale residuo viene restituito; c) per dimissioni; d) per espulsione. Nei casi di cui ai punti a, b e c, la decadenza è automatica, e si verifica rispettivamente dal momento dalla constatazione da parte dell Assemblea, con apposita delibera, della perdita dei requisiti o del mancato pagamento, o dell avvenuta formalizzazione delle dimissioni. Nel caso di cui al punto d, l espulsione è deliberata dall Assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi degli associati, sentite o lette le ragioni dell associato, a seguito di: 3
a') contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell Associazione; b') comportamenti che danneggino moralmente o materialmente l Associazione o che fomentino dissidi in seno ad essa; c') offendano il decoro o l onore dei singoli associati e degli amministratori; d') inadempienza o disinteresse nei confronti dell attività sociale. 8.2 L associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale, sulle quote e sui contributi versati che restano intangibilmente acquisiti all associazione. Art. 9 Organi sociali. 9.1 Gli organi sociali sono: - l Assemblea degli associati; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Tesoriere. 9.2 Ogni associato può ricevere apposita delega dagli organi sociali per lo svolgimento di uno specifico incarico all esito del quale deve riferire all organo delegante. Art. 10 Assemblea 10.1 L Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è l organo sovrano e adotta tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. 10.2 Tutti gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di partecipare all assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri associati. 10.3 Ogni associato può rappresentare un solo altro associato. 10.4 L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli associati e in seconda convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli associati. 10.5 L Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti tutti gli associati; in seconda convocazione almeno i due terzi degli associati; dalla terza convocazione la maggioranza assoluta degli associati, salvo quanto disposto dagli artt. 6, 8,16 e 17. 10.6 In ogni caso l Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se tutti gli associati sono presenti anche se non convocati e decidono seduta stante gli argomenti di cui discutere e su cui deliberare. Art. 11 - Poteri dell Assemblea 11.1 L Assemblea ordinaria: - nomina per elezione il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; - adotta tutte le decisioni necessarie per la gestione ordinaria dell associazione; - delega, in tutto o in parte, la gestione ordinaria dell associazione al Presidente e/o al Vice Presidente; 4
- approva il bilancio consuntivo relativo all anno precedente e quello preventivo dell anno successivo formati dal Tesoriere e da esso sottoposti all esame ed al voto dell Assemblea. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 11.2 L Assemblea straordinaria delibera: - gli atti di amministrazione straordinaria; - l'ingresso di nuovi associati; - l espulsione degli associati; - le modifiche statutarie; - la revoca delle cariche con delibera motivata; - lo scioglimento dell Associazione. Le delibere sono assunte in prima convocazione con la maggioranza di due terzi degli associati; dalla seconda convocazione in poi sono assunte con la maggioranza assoluta degli associati, salvo quanto disposto dagli artt. 6, 8, 16 e 17. Art. 12 - Convocazione dell Assemblea. 12.1 L Assemblea viene convocata dal Presidente ogni volta che è necessario. 12.2 La comunicazione avviene con qualunque mezzo, anche telematico, purché consenta di verificarne la ricezione. 12.3 La convocazione deve contenere l ordine del giorno e l indicazione delle date di prima e seconda convocazione ad almeno 24 ore di distanza. 12.4 La convocazione deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell Assemblea. 12.5 L Assemblea può riunirsi anche mediante video-conferenza o in luogo diverso dalla sede sociale. 12.6 La convocazione può essere richiesta al Presidente da un numero di associati pari a un terzo del loro numero complessivo. 12.7 Nel caso di cui al punto precedente, il Presidente deve provvedere al più presto. Se egli non provvede entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, provvede il Vice Presidente. 12.8 L Assemblea straordinaria è convocata per deliberare esclusivamente sugli argomenti propri specificamente indicati nell ordine del giorno comunicato con la convocazione a tutti gli associati. Art. 13 Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. 13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, salva espressa e specifica delega al Vice Presidente. 13.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 13.3 Il Tesoriere è responsabile della gestione della cassa e dei conti, cura e forma la contabilità dell Associazione, redige il bilancio preventivo entro il mese di Novembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il mese di Febbraio di ogni anno ed esegue quanto gli viene delegato dall Assemblea. 5
13.4 Le cariche di Vice Presidente e Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona. Art. 14 Durata delle cariche 14.1 Le cariche sociali hanno durata di cinque anni solari interi. 14.2 La prima nomina comprende anche la porzione di anno che va dalla costituzione dell Associazione al termine dell anno in corso e il quinquennio decorre dal primo giorno dell anno successivo. 14.3 Le nomine possono essere revocate in qualsiasi momento con delibera motivata dell Assemblea straordinaria. 14.4 E consentita la rieleggibilità. Art. 15 Esercizio economico e finanziario. 15.1 L esercizio economico e finanziario coincide con l anno solare, fatto salvo il periodo iniziale che va dalla data di costituzione al 31 Dicembre dell anno in corso. 15.2 Il relativo rendiconto economico e finanziario deve contenere una sintetica relazione sulla situazione economica e finanziaria dell Associazione, con separata indicazione dell attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Art. 16 Modifiche 16.1 Il presente statuto può essere modificato dall Assemblea straordinaria, convocata con ordine del giorno esclusivo, con una maggioranza di due terzi degli associati. 16.2 In deroga a quanto disposto all art. 10.6, quando nell ordine del giorno è prevista la modifica delle norme statutarie, l Assemblea è validamente costituita, dalla seconda convocazione in poi, con la presenza dei due terzi degli associati. Art. 17 Scioglimento 17.1 Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea straordinaria, convocata con ordine del giorno esclusivo, con una maggioranza di due terzi degli associati. In deroga a quanto disposto all art. 10.6, quando nell ordine del giorno è previsto lo scioglimento dell Associazione, l Assemblea è validamente costituita, dalla seconda convocazione in poi, con la presenza dei due terzi degli associati. 17.2 Il patrimonio residuo dell Associazione, estinte le obbligazioni, deve essere devoluto ad Associazioni e/o Enti che perseguono finalità analoghe o per fini di pubblica utilità individuati dall Assemblea con la delibera di scioglimento. Art. 18 Norma di chiusura e rinvio. 18.1 Per tutto quanto non previsto dalle norme statutarie valgono le norme del codice civile e delle vigenti leggi. 18.2 Tutte le controversie relative al presente Statuto ed alla vita associativa devono essere risolte in mediazione. 6
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