Statuto dell Associazione ABA Associazione per lo studio, la promozione e la pratica della negoziazione, della conciliazione e della mediazione



Documenti analoghi
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI INTELLIGENZA LINGUISTICA. Articolo 1 DENOMINAZIONE SEDE - DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA DI CASORE DEL MONTE- MARLIANA - PT

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE La Poderosa

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

CENTRO STUDI E RICERCHE IN PSICOANALISI AD ORIENTAMENTO LACANIANO (CRP) STATUTO

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

REGOLAMENTO NAZIONALE GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO (G.I.S.) (approvato dalla Direzione Nazionale il 23 giugno 2012)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO. PHILOSOPHY KITCHEN Laboratorio di idee

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

REGOLAMENTO del CENTRO UNIVERSITARIO di MEDIAZIONE. Articolo 1 Costituzione del Centro

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

Transcript:

Statuto dell Associazione ABA Associazione per lo studio, la promozione e la pratica della negoziazione, della conciliazione e della mediazione Art. 1 Costituzione 1.1 E' costituita l'associazione denominata "ABA Associazione per lo studio, la promozione e la pratica della negoziazione, della conciliazione e della mediazione con sede a Potenza in Via Lamarmora n.33. 1.2 ABA è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Art. 2 - Fini ed attività 2.1 L Associazione ha per fine: - la diffusione e la promozione della cultura e della pratica dell attività di negoziazione, conciliazione e mediazione in ogni sua forma e, in generale, dell applicazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi compreso l arbitrato, in ambito nazionale ed internazionale; - la ricerca scientifica, teorica ed applicata, sulla negoziazione, conciliazione e mediazione in ogni sua forma e, in generale, sull applicazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi compreso l arbitrato, in ambito nazionale ed internazionale; - la qualificazione e il miglioramento professionale, culturale e sociale degli associati. 2.2 Per il raggiungimento dei propri fini l Associazione in via esemplificativa e non tassativa: a) diffonde la cultura e la conoscenza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie ed incentiva in ogni modo la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti tra i Cittadini, i Professionisti, gli Studenti, le Imprese, gli Enti Pubblici e Privati in generale; b) promuove ed organizza iniziative di formazione, di aggiornamento e di approfondimento in materia di negoziazione, conciliazione, mediazione, ed altre tecniche alternative di risoluzione delle controversie; c) organizza e realizza attività di formazione, studi, corsi, seminari, master e convegni per la diffusione della cultura negoziale e conciliativa; d) attiva, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Istituzioni, Università, Associazioni di Categoria, Ordini Professionali, Imprese, in ambito nazionale ed internazionale, iniziative e progetti tesi sia alla ricerca scientifica che alla diffusione e promozione della cultura e della pratica degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie; e) realizza iniziative editoriali, mediante l utilizzo di ogni tipo di strumento mediatico e telematico; f) favorisce lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione tra gli associati; 1

g) aderisce, mantenendo la propria autonomia, a Organismi, Enti, Associazioni o Progetti nazionali ed internazionali; h) compie tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare non finanziaria od immobiliare ed ogni altra attività anche non espressamente prevista dallo Statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri fini istituzionali; i) diffonde la cultura della negoziazione, conciliazione e mediazione come strumento di educazione e prevenzione dei conflitti sociali; j) promuove iniziative nella Scuola in convenzione e/o collaborazione con Istituti Scolastici, Enti Pubblici e Privati, Associazioni. Art. 3 Finanziamento ed utili 3.1 L Associazione persegue i suoi fini attraverso l autofinanziamento e/o per mezzo di contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri, e di chiunque voglia favorirne l attività pur senza associarsi. 3.2 E esplicitamente vietata l assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati, che andranno impiegati per l attività dell associazione. Art. 4 - Patrimonio 4.1 Il patrimonio dell Associazione è indivisibile. 4.2 Esso è costituito da: - quote associative; - proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale; - liberalità, contributi, lasciti e donazioni. Art. 5 Attività commerciale. 5.1 L Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento dei fini sociali. 5.2 In ogni caso l Associazione deve rimanere ente non commerciale secondo le leggi vigenti. Art. 6 Associati 6.1 Per potersi associare occorre possedere i seguenti requisiti: - essere in possesso di una laurea magistrale o equivalente, anche conseguita all estero; - non avere riportato condanne penali (escluse quelle relative a contravvenzioni); - non avere ricevuto provvedimenti disciplinari nell ambito della propria attività o professione superiori all ammonizione o equivalente; - essere idonei a conseguire i fini dell associazione secondo l insindacabile valutazione dell assemblea degli associati. 6.2 L appartenenza all Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dall assemblea degli associati ed ad un 2

comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri associati, che con terzi. 6.3 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell Associazione ed hanno uguale diritto di voto. 6.4 Tutti gli associati possono essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. 6.5 Solo la carica di Presidente è riservata ad un associato che abbia partecipato alla costituzione dell Associazione. 6.6 Potranno essere associati anche Enti, altre Associazioni e le Persone Giuridiche che dovranno indicare all atto dell iscrizione il loro rappresentante permanente all interno dell Associazione. 6.7 L accettazione di altri associati è deliberata dall assemblea straordinaria su richiesta degli interessati a maggioranza di due terzi. 6.8 Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento per gli incarichi svolti e le cariche ricoperte a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, autorizzate dall Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente. Art. 7 Quota associativa 7.1 La quota associativa è annuale ed è fissata dall Assemblea degli associati. 7.2 A partire dal secondo anno di attività (primo anno solare intero) la quota annuale dovrà essere versata entro e non oltre l ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno. 7.3 Sarà possibile versare detta quota entro e non oltre l ultimo giorno del mese di Marzo con la maggiorazione del 10% a titolo di penalità per il ritardo. 7.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Art. 8 - Perdita della qualità di associato. 8.1 L associato perde la sua qualità: a) se vengono meno i requisiti richiesti; b) se non versa la quota entro il termine previsto dall art. 7.3. Il versamento parziale della quota non evita la decadenza. Quanto parzialmente versato viene trattenuto per il periodo frazionato imputabile, non oltre l ultimo giorno di Marzo, mentre l eventuale residuo viene restituito; c) per dimissioni; d) per espulsione. Nei casi di cui ai punti a, b e c, la decadenza è automatica, e si verifica rispettivamente dal momento dalla constatazione da parte dell Assemblea, con apposita delibera, della perdita dei requisiti o del mancato pagamento, o dell avvenuta formalizzazione delle dimissioni. Nel caso di cui al punto d, l espulsione è deliberata dall Assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi degli associati, sentite o lette le ragioni dell associato, a seguito di: 3

a') contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell Associazione; b') comportamenti che danneggino moralmente o materialmente l Associazione o che fomentino dissidi in seno ad essa; c') offendano il decoro o l onore dei singoli associati e degli amministratori; d') inadempienza o disinteresse nei confronti dell attività sociale. 8.2 L associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale, sulle quote e sui contributi versati che restano intangibilmente acquisiti all associazione. Art. 9 Organi sociali. 9.1 Gli organi sociali sono: - l Assemblea degli associati; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Tesoriere. 9.2 Ogni associato può ricevere apposita delega dagli organi sociali per lo svolgimento di uno specifico incarico all esito del quale deve riferire all organo delegante. Art. 10 Assemblea 10.1 L Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è l organo sovrano e adotta tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. 10.2 Tutti gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di partecipare all assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri associati. 10.3 Ogni associato può rappresentare un solo altro associato. 10.4 L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli associati e in seconda convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli associati. 10.5 L Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti tutti gli associati; in seconda convocazione almeno i due terzi degli associati; dalla terza convocazione la maggioranza assoluta degli associati, salvo quanto disposto dagli artt. 6, 8,16 e 17. 10.6 In ogni caso l Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se tutti gli associati sono presenti anche se non convocati e decidono seduta stante gli argomenti di cui discutere e su cui deliberare. Art. 11 - Poteri dell Assemblea 11.1 L Assemblea ordinaria: - nomina per elezione il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; - adotta tutte le decisioni necessarie per la gestione ordinaria dell associazione; - delega, in tutto o in parte, la gestione ordinaria dell associazione al Presidente e/o al Vice Presidente; 4

- approva il bilancio consuntivo relativo all anno precedente e quello preventivo dell anno successivo formati dal Tesoriere e da esso sottoposti all esame ed al voto dell Assemblea. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 11.2 L Assemblea straordinaria delibera: - gli atti di amministrazione straordinaria; - l'ingresso di nuovi associati; - l espulsione degli associati; - le modifiche statutarie; - la revoca delle cariche con delibera motivata; - lo scioglimento dell Associazione. Le delibere sono assunte in prima convocazione con la maggioranza di due terzi degli associati; dalla seconda convocazione in poi sono assunte con la maggioranza assoluta degli associati, salvo quanto disposto dagli artt. 6, 8, 16 e 17. Art. 12 - Convocazione dell Assemblea. 12.1 L Assemblea viene convocata dal Presidente ogni volta che è necessario. 12.2 La comunicazione avviene con qualunque mezzo, anche telematico, purché consenta di verificarne la ricezione. 12.3 La convocazione deve contenere l ordine del giorno e l indicazione delle date di prima e seconda convocazione ad almeno 24 ore di distanza. 12.4 La convocazione deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell Assemblea. 12.5 L Assemblea può riunirsi anche mediante video-conferenza o in luogo diverso dalla sede sociale. 12.6 La convocazione può essere richiesta al Presidente da un numero di associati pari a un terzo del loro numero complessivo. 12.7 Nel caso di cui al punto precedente, il Presidente deve provvedere al più presto. Se egli non provvede entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, provvede il Vice Presidente. 12.8 L Assemblea straordinaria è convocata per deliberare esclusivamente sugli argomenti propri specificamente indicati nell ordine del giorno comunicato con la convocazione a tutti gli associati. Art. 13 Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. 13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, salva espressa e specifica delega al Vice Presidente. 13.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 13.3 Il Tesoriere è responsabile della gestione della cassa e dei conti, cura e forma la contabilità dell Associazione, redige il bilancio preventivo entro il mese di Novembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il mese di Febbraio di ogni anno ed esegue quanto gli viene delegato dall Assemblea. 5

13.4 Le cariche di Vice Presidente e Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona. Art. 14 Durata delle cariche 14.1 Le cariche sociali hanno durata di cinque anni solari interi. 14.2 La prima nomina comprende anche la porzione di anno che va dalla costituzione dell Associazione al termine dell anno in corso e il quinquennio decorre dal primo giorno dell anno successivo. 14.3 Le nomine possono essere revocate in qualsiasi momento con delibera motivata dell Assemblea straordinaria. 14.4 E consentita la rieleggibilità. Art. 15 Esercizio economico e finanziario. 15.1 L esercizio economico e finanziario coincide con l anno solare, fatto salvo il periodo iniziale che va dalla data di costituzione al 31 Dicembre dell anno in corso. 15.2 Il relativo rendiconto economico e finanziario deve contenere una sintetica relazione sulla situazione economica e finanziaria dell Associazione, con separata indicazione dell attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Art. 16 Modifiche 16.1 Il presente statuto può essere modificato dall Assemblea straordinaria, convocata con ordine del giorno esclusivo, con una maggioranza di due terzi degli associati. 16.2 In deroga a quanto disposto all art. 10.6, quando nell ordine del giorno è prevista la modifica delle norme statutarie, l Assemblea è validamente costituita, dalla seconda convocazione in poi, con la presenza dei due terzi degli associati. Art. 17 Scioglimento 17.1 Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea straordinaria, convocata con ordine del giorno esclusivo, con una maggioranza di due terzi degli associati. In deroga a quanto disposto all art. 10.6, quando nell ordine del giorno è previsto lo scioglimento dell Associazione, l Assemblea è validamente costituita, dalla seconda convocazione in poi, con la presenza dei due terzi degli associati. 17.2 Il patrimonio residuo dell Associazione, estinte le obbligazioni, deve essere devoluto ad Associazioni e/o Enti che perseguono finalità analoghe o per fini di pubblica utilità individuati dall Assemblea con la delibera di scioglimento. Art. 18 Norma di chiusura e rinvio. 18.1 Per tutto quanto non previsto dalle norme statutarie valgono le norme del codice civile e delle vigenti leggi. 18.2 Tutte le controversie relative al presente Statuto ed alla vita associativa devono essere risolte in mediazione. 6

7