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Città di Nardò Provincia di Lecce AREA FUNZIONALE 1 a Servizi Tecnici Nuove infrastrutture e impianti sportivi Cimitero comunale Toponomastica Sviluppo e Pianificazione del Territorio Ambiente Servizi Ecologici - Demanio REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 479 del 14/12/2016 Art. 1 - Costituzione 1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004, di seguito denominata per brevità Commissione, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 02.02.2010, ai sensi dell art.8 della L.R. n.20/09 e ss.mm.ii.; 2. La Commissione svolge le proprie funzioni di supporto nell ambito territoriale del Comune di Nardò; 3. A seguito dì specifiche successive convenzioni ai sensi dell art.30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento. Art. 2 - Competenze 1. La Commissione è un organo collegiale tecnico consultivo che esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati dalla Regione Puglia, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione (art. 8,c.1, lett a) della L.R. 20/09 e ss.mm.ii.): dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004; del parere ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma degli art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, di cui al D.P.R. n. 139/2010. 2. In ossequio alla D.C.C. n. 153/2014, per garantire l esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia ambientale, è stata affidata alla Commissione la valutazione tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale dei procedimenti di V.I.A., di verifica di assoggettabilità a V.A.S., per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l espletamento dei procedimenti di V.A.S. di competenza comunale. 3. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere in base alle norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; 4. La Commissione Locale per il Paesaggio, di supporto al comune di Nardò a cui sono state delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, può: chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa. La richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell intervento; effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l illustrazione del progetto, previa formale richiesta scritta del richiedente e/o progettisti; attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. Art. 3 - Composizione 1. La Commissione è composta da cinque membri esterni all'amministrazione e selezionati dal comune di Nardò a seguito di avviso pubblico come segue: n. 4 esperti in possesso di specializzazione universitaria (laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento) ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali;

n. 1 figura professionale priva di titolo universitario di documentata esperienza quinquennale in dette materie e iscritta a un albo professionale. 2. Nella valutazione di procedimenti ambientali di V.A.S. e V.I.A., oltre ai membri selezionati a far parte della Commissione per il Paesaggio, sarà presente un esperto con qualificata esperienza nella valutazione dei procedimenti di V.I.A. e V.A.S.. 3. Partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto, il responsabile del procedimento paesaggistico (RUP) che svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere della Commissione in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto, un segretario individuato dal responsabile dell'autorizzazione paesaggistica e l'istruttore della pratica. Art. 4 - Nomina, durata e compensi 1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, sulla base della valutazione dei curricula delle candidature pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, a cura del Dirigente dell Area Funzionale 1.a, previa istruttoria del medesimo Dirigente dell Area Funzionale 1.a.; 2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3 e dovrà, compatibilmente con le candidature acquisite, assicurare la presenza di esperti in tutte le discipline previste al comma 1. 3. Il possesso del titolo di studio e l esperienza maturata nonché gli eventuali ulteriori titoli professionali (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum vitae presentato dai candidati. 4. Nella nomina dei componenti si tiene conto dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all art. 57 del D.Lgs. n. 165/01 assicurando se possibile una presenza di almeno due membri per ciascun sesso. 5. La Commissione nella prima seduta, individua tra i componenti stessi il Presidente e il vice Presidente. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza e/o impedimento. 6. La Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

7. Il componente esperto in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), introdotto in attuazione della Deliberazione C.C. n.153/2014, decadrà contestualmente alla scadenza della Commissione per il Paesaggio e sarà selezionato dall'amministrazione contestualmente alla scelta dei membri della Commissione per il Paesaggio. 7. Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile ad evitare il più possibile il blocco amministrativo del rilascio delle autorizzazioni. 8. La Commissione in carica si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza. 9. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad. 30,00 omnicomprensivo ai sensi del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n 122/2010. Art. 5 - Casi di incompatibilità 1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico edilizio. 2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell Amministrazione, gli Amministratori comunali, i soggetti che per legge in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 3. I componenti della Commissione non possono svolgere incarichi professionali in materia di edilizia nel territorio del Comune di Nardò. 4. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall assistere all esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi, dall aula. L obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione, o a commensali abituali, o comunque a soggetti con cui il componente abbia rapporti di stretta frequentazione o inimicizia. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

Art 6 - Casi di decadenza 1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 5 anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della Commissione. 2. E causa di decadenza l ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della commissione, come anche in generale l esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscano il regolare funzionamento della Commissione. 3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata della Giunta Comunale, che provvede contestualmente alla nomina dì un nuovo componente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, attingendo, se possibile, tra le candidature presentate a seguito dell originale avviso pubblico. 4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione. Art. 7 - Convocazione e funzionamento 1. La Commissione è convocata dal Responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di intesa con il Presidente, a mezzo preferibilmente di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. 2. La Commissione si riunirà in seduta ordinaria di regola una volta alla settimana e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario in relazione all'entità ed alla complessità della documentazione da esaminare. 3. L ufficio mette a disposizione dei componenti della commissione la documentazione necessaria per l espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame. 4. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del Presidente, o, in sua assenza, del vice Presidente, vale il doppio. 5. La eventuale astensione dal voto deve essere congruamente giustificata con motivazioni da riportarsi in verbale. 6. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica l espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.

7. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. 8. La Commissione ha facoltà di sentire il progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Il progettista potrà partecipare alla seduta della Commissione nella sola parte in cui viene esaminato il progetto da lui presentato e dovrà allontanarsi successivamente. La convocazione del progettista avverrà con le medesime forme e tempi dei membri della Commissione. 9. Nell esame dei progetti deve essere rispettato l ordine cronologico risultante della data di protocollo della domanda o dell integrazione dell ultima documentazione ricevuta. Qualsiasi deroga all ordine cronologico deve essere motivata sul verbale della seduta. 10. Si considera valida una seduta della commissione quando è assicurata la presenza di oltre la metà dei suoi membri, oltre alla figura professionale della VAS per i soli procedimenti in materia ambientale. 11. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. 12. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all istruttoria della pratica o all argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 13. Il verbale come anche gli elaborati di progetto significativi, sono firmati dal segretario estensore e dai membri componenti. 14. I verbali delle sedute sono numerati progressivamente e conservati presso gli Uffici comunali competenti. 15. Nello svolgimento dell attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Art. 8 - Termini per l espressione del parere 1. Commissione deve esprimersi nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio il responsabile del procedimento prescinde dal parere. 2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che

riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste. Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune 1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia degli atti o estratti di strumenti urbanistici. 2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all espressione del parere. 3. È assicurata dagli Uffici Comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all espletamento del mandato della Commissione. 4. Il Responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere della Commissione in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni. Art. 10 - Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche 1. Il Dirigente dell Area Funzionale 1.a assicura, mediante apposite disposizioni dì servizio, la separazione delle competenze in materia di edilizia e paesaggio all interno dell Area. Art. 11 - Successive modifiche 1. Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con Deliberazione della Giunta Comunale. Art. 12 - Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.