Autorizzazione e disciplina di un tirocinio formativo e di orientamento presso la scuola dell infanzia di Mione di Rumo

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Autorizzazione e disciplina di un tirocinio formativo e di orientamento presso la scuola dell infanzia di Mione di Rumo Approvazione Schema di Convenzione tra PAT, Comune di Rumo e Comunità della Val di Non Determinazione n. 108 del 25/10/2018 Schema di Convenzione per la realizzazione di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n. 109/2018-A DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 108 DI DATA 25 Ottobre 2018 SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO OGGETTO: Schema di Convenzione per la realizzazione di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/ reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione RIFERIMENTO : 2018-S167-00141 Pag 1 di 3 Num. prog. 1 di 10 Premesso che: con Deliberazione del 22 giugno 2018, n.1106 con cui vengono approvati i "Criteri per l'attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale", la Giunta provinciale si impegna nell'attivazione di sinergie con gli attori pubblici e privati del territorio che si occupano di attività socio-educativa a favore di persone disabili ; i percorsi individualizzati - attivati allo scopo di promuovere un modello di welfare basato sulla centralità della persona - rispondono ad obiettivi di prevenzione dell'emarginazione sociale, e di promozione dell'autonomia delle persone; la Comunità della Val di Non ha presentato richiesta di realizzazione di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale da regolare con la stipula di una convenzione indicante le condizioni e le modalità attuative del progetto nel contesto di un piano formativo e di orientamento più generale; tale progetto prevede l'inserimento di una persona nella scuola dell'infanzia quale ambiente idoneo a incentivare forme di socializzazione del tirocinante e a promuovere l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali mediante un'esperienza diretta all'interno di una specifica organizzazione scolastica; IL DIRIGENTE - preso atto degli accordi intercorsi tra il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, la Comunità della Val di Non con sede a Cles, Via C. Pilati n.17, e il Comune di Rumo con sede a Marcena, 21- frazione di Rumo (TN), per l'attivazione presso la scuola dell'infanzia provinciale di Rumo del tirocinio in oggetto; - tenuto conto che detta iniziativa in inserisce in un quadro di collaborazione tra soggetti istituzionale anche operanti in campo socio/ educativo e che la stessa può trovare attuazione nell'ambito organizzativo della scuola dell'infanzia;

- vista la legge 27 luglio 2017, n.13, ed in particolare l'art. 33 ; - vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'articolo 18; - visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; - vista la delibera 22 giugno 2018, n.1106 D E T E R M I N A 1. di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà stipulata tra la Provincia autonoma di Trento - Servizio infanzia e istruzione del primo grado -, la Comunità della Val di Non e il Comune di Rumo, al fine di disciplinare l'attività di tirocinio presso la scuola provinciale dell'infanzia di Rumo; 2. di autorizzare l'avvio del tirocinio formativo e di orientamento presso la scuola dell'infanzia di Mione di Rumo con propria specifica nota; 3. di assicurare la necessaria collaborazione tra le parti per quanto riguarda l'attuazione dell'iniziativa; 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale. RIFERIMENTO : 2018-S167-00141 Pag 2 di 3 MP - GMA Num. prog. 2 di 10 001 Schema di convenzione Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00141 Pag 3 di 3 Num. prog. 3 di 10 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE PREMESSO CHE la Giunta provinciale per favorire l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari e prevenire l'emarginazione sociale, ha approvato con deliberazione n. 1106 di data 22.06.2018 i Criteri per l'attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale (di seguito tirocini); ai sensi del comma 1 dell'art. 3 dei Criteri citati i tirocini sono attivati sulla base di una Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante; i tirocini presuppongono una presa in carico da parte di un servizio con competenza in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e di accoglienza ordinaria e straordinaria di richiedenti protezione internazionale; il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; TRA Il COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede legale in CLES (TN) Via C. A. Pilati n. 17 c.f. 92019340220 - P. Iva 02170450221, (di seguito denominato "soggetto promotore"), rappresentato dal Sig. ZANON IVAN nato/a a CLES (TN), il 10 dicembre 1970 in qualità di Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Abitative, il quale agisce in nome e per conto della Comunità della Val di Non, che rappresenta, in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 1 di data 03.01.2018, in base al quale le funzioni di carattere gestionale sono state devolute alla competenza dei responsabili dei servizi; E Il COMUNE DI RUMO con sede legale in RUMO via Fraz.Mione n. 54 c.f./p. Iva. 00453130221 (di seguito denominato "soggetto ospitante") esercente l'attività di Ente Pubblico, rappresentato dalla Sig.ra Noletti Michela nato/a a Bassano del Grappa (VI), il 16 aprile 1966 in qualità di Legale Rappresentante; E la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15 C.F. 00337460224, responsabile del servizio scolastico, (di seguito denominato "soggetto gestore del servizio scolastico"), rappresentata dal Signor Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene e agisce in qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado. si stipula la presente Convenzione con la quale la PAT e il Comune di Rumo si impegnano ad accogliere

presso la scuola provinciale dell'infanzia di Rumo n.1 soggetto in tirocinio per funzioni di tipo ausiliario in affiancamento al personale comunale addetto. Num. prog. 4 di 10 ARTICOLO 1 Oggetto della convenzione 1. La presente Convenzione si applica ai tirocini disciplinati dai Criteri approvati con deliberazione di Giunta n. 1106 di data 22.06.2018 (di seguito Criteri). 2. L'attuazione dei tirocini prevede la presa in carico di un ente pubblico presso il quale è incardinato il servizio sociale, sanitario, socio sanitario e di accoglienza ordinaria e straordinaria di richiedenti protezione internazionale. ARTICOLO 2 Divieti 1. Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi e allo stesso non possono essere assegnate attività non congruenti con gli obiettivi indicati nel progettopersonalizzato. 2. Il tirocinante non può sostituire i lavoratori e non può essere utilizzato per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. 3. Non possono essere attivati tirocini presso soggetti ospitanti che hanno effettuato licenziamenti (fatti salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio) ovvero che hanno procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle dei tirocini stessi, nella medesima unità operativa. ARTICOLO 3 Progetto personalizzato 1. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto personalizzato concordato e sottoscritto tra soggetto promotore, titolare della presa in carico, soggetto ospitante, soggetto gestore del servizio scolastico e tirocinante. 2. Il progetto definisce gli obiettivi da perseguire con il tirocinio nonché le modalità di attuazione del tirocinio stesso. 3. Nel progetto sono definiti nello specifico: a) l'anagrafica: i dati identificativi di tirocinante, titolare della presa in carico, responsabile del caso (individuato dal titolare della presa in carico), soggetto promotore, referente (individuato dal promotore), soggetto ospitante e tutor (individuato dal soggetto ospitante); b) gli elementi descrittivi del tirocinio: tipologia del tirocinio, sede di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante; c) gli elementi caratterizzanti il tirocinio: obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze da acquisire di base e trasversali, competenze da acquisire sociorelazionali e competenze da acquisire tecnico-professionali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento al Repertorio Num. prog. 5 di 10 provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2013 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze); attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio; importo dell'eventuale indennità, di cui all'articolo 9. d) le misure di tutela per la salute e la sicurezza, sia oggettive che soggettive, previste dal D. Lgs.81/08 sulla base delle mansioni affidate al tirocinante che non deve prevedere l'esposizione a rischi significativi; ARTICOLO 4 Soggetto promotore 1. Il soggetto promotore ha i seguenti compiti: a) predisporre e stipulare la convenzione per la realizzazione del tirocinio; b) rilasciare al tirocinante l'attestazione finale di tirocinio; c) segnalare al Servizio provinciale competente in materia di lavoro, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o

comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro; d) verifica documentale dei requisiti formativi del tirocinante così come previsto dall'art. 37 e secondo le indicazioni dell'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 2. Il soggetto promotore individua un referente che ha i seguenti compiti: a) redigere il progetto personalizzato; b) promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di valutazione gestita in collaborazione con il responsabile del caso e con il tutor; c) supportare il tirocinante nella gestione del tirocinio anche attraverso colloqui periodici di rielaborazione dell'esperienza; d) monitorare l'andamento del tirocinio proponendo al responsabile del caso eventuali sospensioni e/o modifiche del tirocinio; e) redigere la relazione finale di tirocinio. 3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di segnalazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) dei Criteri, se il soggetto promotore è un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale n. 19 del 1983, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento. ARTICOLO 5 Soggetto ospitante 1. Il soggetto ospitante ha i seguenti compiti: a) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio; b) provvedere all'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'inail e per responsabilità civile verso terzi; c) provvedere a fornire la necessaria informazione prevista dall'art 36 del D. Lgs. 81/08 e definire l'eventuale necessità di integrazione della formazione di cui all'art. 37 del medesimo Decreto, sia in termini di durata che di contenuti, rispetto a quella già effettuata antecedentemente all'inizio del tirocinio. d) qualora sia previsto nel DVR del soggetto ospitante la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, la stessa dovrà essere e/o estesa al tirocinante qualora esso sia esposto a rischi per i quali sono stati attivati protocolli sanitari di tutela specifici. 2. Se espressamente previsto dal progetto personalizzato i compiti di cui al comma 1 possono Num. prog. 6 di 10 essere attribuiti al titolare della presa in carico o al soggetto promotore. 3. Il soggetto ospitante è tenuto inoltre a: a) individuare, tra i propri lavoratori, un tutor di tirocinio con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, in possesso di competenze professionali e relazionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato; b) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, mezzi di protezione individuale. Questi ultimi possono essere individuati e richiesti anche dal soggetto gestore del servizio scolastico e devono essere idonei nello svolgimento delle attività assegnate; c) collaborare a definire le condizioni organizzative e formative favorevoli all'apprendimento e all'inclusione; d) comunicare al soggetto promotore e al titolare della presa in carico, entro il giorno successivo, gli infortuni, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto, la sospensione del tirocinio, nonché la sostituzione del tutor; e) aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione e essere in regola a quanto previsto alla legge n. 68 del 1999. 4. Il tutor del soggetto ospitante ha il compito di: a) collaborare alla redazione del progetto personalizzato; b) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro; c) informare il referente del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso; d) collaborare alla valutazione del tirocinio con il referente e il responsabile del caso; e) concordare con il referente, il responsabile del caso e il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (quali ad esempio il cambiamento della sede, le variazioni di orario); f) seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;

g) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio. 5. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. ARTICOLO 6 Soggetto gestore del servizio scolastico 1. Il soggetto gestore del servizio scolastico ha i seguenti compiti: a) seguire il tirocinante e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa le competenze e/o gli apprendimenti acquisiti; b) informare periodicamente il tutor del soggetto promotore del tirocinio e sull'esito dello stesso; c) favorire l'esperienza del tirocinio nell'ambiente di lavoro; d) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto per il progetto formativo. 2. Nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa degli stessi: a) informa il tirocinante sulle misure di sicurezza e garantisce l'informazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08; 3. Il datore di lavoro ospitante e/o il soggetto gestore del servizio scolastico assicurano, per quanto di competenza, un ambiente in linea con le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 secondo l'articolo 7 della presente convenzione. Num. prog. 7 di 10 ARTICOLO 7 Applicazione del D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro ospitante e/o del soggetto gestore del servizio scolastico 1. Il soggetto titolare della posizione di garanzia di cui all'art. 299 del D. Lgs. 81/08 può essere individuato sia nel soggetto ospitante sia nel soggetto gestore del servizio scolastico. Tutte le attività riferite all'erogazione del servizio di mensa e durante le sospensioni del servizio scolastico rimangono in capo al soggetto ospitante. Tutte le altre attività effettuate nella scuola, fuori dalla cucina durante il periodo di erogazione del servizio scolastico, rimangono in capo al soggetto gestore del servizio scolastico. Al soggetto individuato rimangono inoltre in capo gli eventuali ulteriori obblighi formativi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08. 2. Il datore di lavoro, individuato fra i firmatari dell'accordo, ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure di tutela a favore del tirocinante fra cui anche l'individuazione del tutor esterno adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 3. Nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai Criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa degli stessi: a) informa il tirocinante sulle misure di sicurezza e garantisce l'informazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08; 4. Il datore di lavoro ospitante e/o il soggetto gestore del servizio scolastico assicurano, per quanto di competenza, un ambiente in linea con le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999. ARTICOLO 8 Tirocinante 2. Gli obblighi del tirocinante sono i seguenti: a) seguire le indicazioni del tutor e del referente nonché fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; b) rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; c) rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza; d) rispettare gli impegni decritti nel progetto personalizzato; e) dare comunicazione al tutor e al referente in caso di assenza. 3. Sono in capo al tirocinante i seguenti diritti: a) effettuare l'esperienza di tirocinio nelle modalità e con i contenuti stabiliti nel progetto personalizzato; b) essere seguito dal tutor e dal referente; c) interrompere o sospendere il tirocinio, dopo essersi confrontato con il responsabile del caso, il referente e il tutor, se sopraggiungono elementi tali da impedirne la prosecuzione; d) essere accompagnato all'acquisizione delle competenze previste dal progetto personalizzato; e) ottenere l'attestazione finale di tirocinio da parte del soggetto promotore.

ARTICOLO 9 Durata 1. La durata dei tirocini di cui alla presente disciplina è determinata nel progetto personalizzato e non può essere superiore a 24 mesi. Num. prog. 8 di 10 2. L'eventuale proroga al termine di cui al comma 1 è prevista nel progetto personalizzato sulla base della valutazione del responsabile del caso, in base alla necessità della prosecuzione del tirocinio al fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione del tirocinante. ARTICOLO 10 Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione 1. Nel progetto personalizzato è specificato il soggetto che è tenuto a: a) garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail e per responsabilità civile verso terzi; b) provvedere a fornire la necessaria informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; c) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio. 2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte al di fuori dell'unità operativa (es. missioni), purché rientranti nel progetto personalizzato. ARTICOLO 11 Indennità di partecipazione 1. Al tirocinante può essere corrisposta un'indennità di partecipazione finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione del tirocinante stesso. 2. L'indennità, se prevista, è stabilita nel progetto personalizzato. Il suo ammontare è quantificato tenendo conto di eventuali sostegni al reddito di cui è beneficiario il tirocinante e non può superare il tetto massimo di 300 euro mensili, a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. 3. L'indennità è a carico del titolare della presa in carico, salvo diverso accordo tra lo stesso e/o il soggetto promotore e/o il soggetto ospitante. 4. L'indennità è corrisposta dal soggetto titolare della presa in carico o dal soggetto promotore o dall'ospitante sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato. 5. Dal punto di vista fiscale l'indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917 del 1986 TUIR). 6. Se il tirocinio prevede l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante. ARTICOLO 12 Sanzioni 1. I casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro sono segnalati dal soggetto promotore al Servizio competente in materia di lavoro. 2. Nei casi di cui al comma 1, se il soggetto promotore è un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale n. 19 del 1983, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento. Num. prog. 9 di 10 ARTICOLO 13 Trattamento dei dati personali 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il soggetto ospitante e il soggetto gestore del servizio scolastico assumono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del tirocinio. 2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto. ARTICOLO 14 Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento ai Criteri. ARTICOLO 15 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in

quanto compatibili, le norme del Codice Civile. 2. Per quanto riguarda l'imposta di bollo il presente atto è esente in quanto posto in essere fra enti pubblici e scambiato fra loro (punto 16 della Tabella - Allegato B del D.P.R. 642/1972). 3. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità della Val di Non. Per il soggetto promotore: Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Abitative dott. Ivan Zanon Per il soggetto ospitante: Il Legale Rappresentante Noletti Michela Per il soggetto gestore del servizio scolastico: Il Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado - PAT Dott. Roberto Ceccato Num. prog. 10 di 10