STATUTO Dell Associazione di promozione sociale AIUTIAMOCI TUTTI! Articolo 1 Denominazione E costituita l Associazione di promozione sociale denominata AIUTIAMOCI TUTTI! Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Torino, via Sforzesca, 3. Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è a tempo indeterminato. Articolo 4 Oggetto L Associazione promuove la solidarietà ed il volontariato nonché l aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali, di ricerca etica, economica, spirituale al fine di favorire l associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel rispetto e nell attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana. Al fine di svolgere le proprie attività l Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e può svolgere qualsiasi attività e operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali. L Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Articolo 5 Soci L Associazione si compone di un numero illimitato di soci. L adesione all Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; le quote non sono trasmissibili. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante l inoltro di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. I soci maggiori di età hanno diritto di voto; ogni socio ha un voto; sono ammesse non più di tre deleghe rilasciate ad un medesimo socio. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell Associazione.
I soci hanno il dovere di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita; l adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria annua. I versamenti al fondo di dotazione, comprese le quote annuali, sono a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell Associazione, né in caso di esclusione o di morte del socio si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all Associazione per il fondo di dotazione. Articolo 6 Recesso del socio La qualità di socio può venir meno per espulsione, recesso volontario o per decadenza. Nel primo caso, il Consiglio Direttivo delibera l espulsione, previa contestazione degli addebiti, sentito il socio interessato per quanto possibile anche per via epistolare, riconducibili ad atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Nel secondo caso, ogni socio può recedere dall Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel terzo caso, la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sessanta giorni di calendario dal mancato versamento della quota sociale annuale. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all Associazione non possono richiedere le quote ed i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell Associazione stessa. Articolo 7 Risorse economiche Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento sono costituite: a) dalle quote annuali dei soci e da eventuali quote supplentive; b) erogazioni liberali dei soci o di terzi; c) eventuali proventi derivanti da attività associative e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti, erogazioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, dispongano per il raggiungimento dei fini istituzionali dell Associazione. Articolo 8 Organi dell Associazione Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell Associazione dandone puntuale riscontro nella Relazione sulla Gestione che accompagna il Rendiconto consuntivo annuale.
Articolo 9 L Assemblea dei soci L Assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. L Assemblea è il massimo organo deliberante; in particolare essa ha il compito di: a) esaminare i problemi di ordine generale e di nominare i membri del Consiglio Direttivo; b) ratificare l entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; c) deliberare riguardo al Rendiconto consuntivo annuale; d) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell Associazione e sull eventuale scioglimento dell Associazione stessa. Articolo 10 Modalità di funzionamento dell Assemblea L Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove, purché in territorio italiano, almeno una volta all anno, entro il mese di aprile. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell Associazione, da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fata dal Presidente dell Associazione, o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, mediante affissione dell avviso di convocazione presso la sede dell Associazione, nonché di produrre la convocazione presso il sito telematico dell Associazione; dette comunicazioni dovranno essere messe in essere almeno dieci giorni di calendario prima della data di svolgimento dell Assemblea. Nella convocazione dovranno essere specificati l ordine del giorno, la data, il luogo e l ora dell adunanza, sia in prima che in seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo in carica. Non sono ammesse più di tre deleghe alla medesima persona. Le deliberazioni in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci iscritti nel libro dei soci. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell Associazione che può anche essere non socio. I verbali dell Assemblea sono redatti dal segretario, da lui firmati e dal Presidente e sono trascritti nel libro delle Assemblee dei soci. Articolo 11 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre non superiore a sette membri. L Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l amministrazione ordinaria e straordinaria, l organizzazione e il funzionamento dell Associazione, l assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il Rendiconto dell Associazione, sottoponendolo poi all approvazione dell assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci ed eventualmente l entità delle quote suppletive, non obbligatorie, a carico dei soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, ed ha facoltà di nominare un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e decade alla data dell Assemblea dei soci che delibera sul Rendiconto relativo all ultimo esercizio del suo mandato. Se nel corso del suo mandato, il Consiglio Direttivo si riducesse ad un numero di membri inferiore a tre, verrebbe convocata con la dovuta urgenza l Assemblea dei soci per nominare un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con qualsiasi mezzo, purchè sia dimostrato che tutti i membri siano venuti a conoscenza della riunione, con un preavviso di almeno due giorni pieni. Si deve ritenere, comunque, valida la riunione del Consiglio Direttivo anche in assenza di convocazione se risultano presenti tutti i membri ed i medesimi si dichiarano disposti a deliberare sugli argomenti posti all ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest ultimo da altro membro del Consiglio più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, oppure da un membro del Consiglio Direttivo indicato da chi presiede la riunione. Il verbale verrà trascritto nel libro delle Adunanze e delle Delibere del Consiglio Direttivo. Articolo 12 Il Presidente Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell Associazione, cura l osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessaria. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell Assemblea dei soci, curando l esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d urgenza, ogni provvedimento opportuno, da sottoporre, comunque, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnarli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza o permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci fino alla elezione del nuovo Presidente il Vice Presidente, se nominato, oppure il membro anziano del Consiglio Direttivo al fine di svolgere i compiti necessari per l ordinaria amministrazione dell Associazione. Articolo 13 Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali si chiudono alla data del 31 dicembre di ogni anno. Il relativo Rendiconto verrà formato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo e presentato in assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Il Rendiconto deve indicare i beni, contribuiti, le quote associative, ogni altra entrata e le spese sostenute, analiticamente espresse e rappresentare, con chiarezza e precisione, la situazione contabile, economica e finanziaria dell Associazione ed essere accompagnato da una Relazione sulla Gestione redatta e sottoscritta dal Consiglio Direttivo. E fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e beni patrimoniali. Articolo 14 Devoluzione gratuita ad Associazioni ed Enti Al fine di esprimere concretamente lo spirito di solidarietà che permea i principi ai quali si ispira l Associazione, è statutariamente previsto che una somma di denaro da definirsi di anno in anno a cura del Consiglio Direttivo, da calcolarsi in percentuale sull attivo della gestione, così come risultante dal Rendiconto d esercizio venga devoluta a favore di associazioni riconosciute e non riconosciute, di volontariato, di promozione sociale, a carattere religioso, le ONLUS, le associazioni sportive dilettantistiche, le ONG ed i centri di formazione professionale. Il criterio per la suddivisione della somma di denaro è il seguente: a) Chiunque effettua una contribuzione di liberalità a favore dell Associazione, ottiene il diritto di indicare quale sia l associazione o ente a suo giudizio meritevole di essere gratificato al termine di ogni esercizio di una somma di denaro prelevata dal risultato attivo di gestione. b) Ogni segnalazione vale un punto. Periodicamente verrà resa nota la classifica delle associazioni che risultano essere più votate. c) Alla data del 31 dicembre di ogni anno, le prime dieci associazioni che risulteranno avere conseguito il maggior numero di preferenze avranno diritto di suddividersi tra loro in proporzione ai voti ottenuti la somma di denaro che l Associazione Aiutiamoci Tutti! ha deliberato, per puro spirito di liberalità, di erogare a loro favore. Articolo 15 Scioglimento In caso di scioglimento, il patrimonio dell Associazione non potrà essere diviso tra i soci; su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall Assemblea, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini. Articolo 16 Completezza dello Statuto Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fini di lucro.