Tribunale di Monza: regolamento di competenza affidamento figlio naturale

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Monza: regolamento di competenza affidamento figlio naturale 13 Ottobre 2006 Filodiritto editore TRIBUNALE DI MONZA - IV SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.Magistrati: dott. Piero CALABRO....Presidente Rel. dott. Manuela LAUB....Giudice dott. Davide DE GIORGIO..Giudice ha pronunziato la seguente O R D I N A N Z A nella procedura iscritta al R.Vol. n.7855/06, promossa con ricorso depositato in data 13.7.2006 da N.M.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti A.S. e C.R., presso il cui studio in Milano viale P. n.43 ha eletto domicilio RICORRENTE contro S. P., rappresentato e difeso dall avv. G.Z., presso il cui studio in Milano via A. n.7 ha eletto domicilio RESISTENTE Il Collegio a scioglimento della riserva formulata alla udienza del 5.10.2006, letto il ricorso in data 13.7.2006 con il quale N. M. R. ha chiesto al Tribunale di Monza di stabilire le condizioni relative all affidamento del figlio naturale S. D. A., essendosi il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarato incompetente in materia, osserva N.M. R., evidenziando che dalla unione di fatto con S. P. è nato in data 16.6.2004 il figlio S. D. A., essendo venuta a cessare la convivenza tra i genitori ha chiesto l affidamento del minore, la regolamentazione delle sue frequentazioni con l altro genitore naturale e la determinazione del contributo per il suo mantenimento. Ha, altresì, precisato di avere già proposto identica domanda al Tribunale per i Minorenni di Milano che, con provvedimento in data 28.6.2006, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale visti gli artt.155, 317 bis CC, 737 e ss CPC. La domanda proposta davanti al Tribunale ordinario di Monza ai fini della continuazione del procedimento (pagina 21 del ricorso) attiene alla materia dell affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, con riferimento ai quali l esercizio della potestà genitoriale è indubbiamente disciplinato, dal punto di vista sostanziale, dalla norma di cui all art. 317bis CC, mentre l intervento dell autorità giudiziaria per l eventuale sua regolamentazione è rimesso, in base all art.38 disp. att. CC, alla competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni. La recente novella legislativa in materia (legge n. 54/2006) ha, in effetti, inciso solamente sul merito della

regolamentazione dell esercizio della potestà dei genitori, stabilendo che le nuove norme abbiano a trovare applicazione anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. E del tutto evidente l intento di introdurre una disciplina sostanziale unitaria dei rapporti tra genitori e figli, fondata sul principio dell affidamento condiviso e destinata ad operare ogni qual volta la crisi della coppia genitoriale comporti la cessazione della convivenza. Altrettanto palese, in particolare, è l esigenza di evitare discriminazioni tra figli legittimi e figli naturali. L assetto processuale, attributivo della competenza funzionale al Tribunale per i Minorenni, non è stato invece modificato, mancando un esplicita abrogazione dell art. 38 disp. att. CC. Orbene, se da un lato è vero che l abrogazione di una norma può essere anche implicita (per incompatibilità tra la nuova disciplina e quella preesistente), deve tuttavia essere considerato che nessuna incompatibilità sussiste nella fattispecie, dal momento che il giudice minorile risultava già investito della competenza a provvedere in ordine all esercizio della potestà parentale ed all affidamento dei minori ex art. 317 bis CC. Dunque, gli stessi poteri potranno ancora essere esercitati applicando la nuova disciplina sostanziale relativa all affidamento dei figli minori, secondo le forme tipiche dei procedimenti camerali (che sono utilizzabili anche nell ambito dei procedimenti contenziosi, come accade davanti al Tribunale ordinario per quelli di cui all art. 710 CPC e davanti al Tribunale per i minorenni per la pronuncia dei provvedimenti di cui all art. 277 II comma CC in materia di accertamento della filiazione naturale). Inoltre, deve essere osservato che le norme sulla competenza sono di stretta interpretazione, cosicché solo una norma di legge espressamente e chiaramente formulata avrebbe potuto elidere o modificare la competenza per materia del giudice specializzato. Non si può, dunque, ritenere che il carattere unitario della nuova disciplina di diritto sostanziale abbia necessariamente determinato una simmetrica unitarietà della disciplina processuale, a favore di quella prevista, in via ordinaria, per la separazione personale dei coniugi. Al contrario, proprio la limitazione della nuova disciplina ai soli rapporti sostanziali impedisce, secondo elementari criteri di ermeneutica, di ritenere sussistente nella specie un abrogazione tacita dell art. 38 disp. att. CC. Invero, come si diceva, nella nuova legge n. 54/2006 non è riscontrabile alcun elemento che consenta di ritenere che si sia voluta introdurre una disciplina generale ed uniforme dei procedimenti aventi ad oggetto l affidamento dei figli. Per contro, il tenore letterale dell art. 4 secondo comma della legge richiama l applicabilità della novella riferendosi ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, mostrando l intenzione di voler conservare i modelli processuali vigenti e le rispettive discipline. D altra parte, se davvero il legislatore avesse voluto introdurre una disciplina processuale unitaria e, in particolare, estendere il modello processuale della separazione personale dei coniugi (che richiede, pur sempre, la pronuncia di una sentenza costitutiva) alla crisi della coppia di fatto, si deve ritenere che lo avrebbe fatto in modo esplicito ed inequivoco. La nuova disciplina dell affido condiviso non ha, quindi, inciso in alcun modo sui criteri di ripartizione delle competenze processuali tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni. Non solo, ma la circostanza che il giudice chiamato a decidere sull affidamento condiviso debba contestualmente fissare anche la misura e modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione ed all educazione dei figli e che l art. 155 II comma CC, applicabile alle unioni di fatto in crisi, preveda l adozione di ogni altro provvedimento relativo alla prole, fa ritenere che non sia più proponibile il precedente sdoppiamento di competenze tra Tribunale per i

Minorenni e Tribunale ordinario, sicchè anche le determinazioni di ordine economico dovranno, d ora in poi, essere adottate dal giudice minorile nell ambito dei rapporti di sua competenza. Alla luce delle anzidette ragioni di diritto, il ricorso proposto innanzi a questo Tribunale dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Poiché, però, la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver agìto ai fini della continuazione del procedimento già proposto innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano ed in conseguenza della declaratoria di incompetenza per materia o funzionale da quest ultimo pronunziata con provvedimento in data 28.6.2006 (al quale non può non essere attribuito valore decisorio, pur se non qualificato espressamente come sentenza : Cass. 7.2.1997 n.1194), deve senza dubbio ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall art.45 CPC. Sussistono, in effetti, tutti i requisiti ex lege richiesti al fine di procedere alla richiesta d ufficio del regolamento di competenza (provvedimento negativo del primo giudice; riassunzione del procedimento; conflitto virtuale negativo),anche al fine di non negare alle parti una sicura ed adeguata tutela giudiziaria. P.Q.M. Il Tribunale, visti gli artt.45 e 47 CPC e per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, dispone la rimessione del fascicolo d ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione. Si comunichi alle parti ed al P.M. Monza,.2006 IL PRESIDENTE (dott. Piero Calabrò) TRIBUNALE DI MONZA - IV SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.Magistrati: dott. Piero CALABRO....Presidente Rel. dott. Manuela LAUB....Giudice dott. Davide DE GIORGIO..Giudice ha pronunziato la seguente O R D I N A N Z A nella procedura iscritta al R.Vol. n.7855/06, promossa con ricorso depositato in data 13.7.2006 da N.M.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti A.S. e C.R., presso il cui studio in Milano viale P. n.43 ha eletto domicilio RICORRENTE contro S. P., rappresentato e difeso dall avv. G.Z., presso il cui studio in Milano via A. n.7 ha eletto domicilio RESISTENTE Il Collegio a scioglimento della riserva formulata alla udienza del 5.10.2006, letto il ricorso in data 13.7.2006 con il quale N. M. R. ha chiesto al Tribunale di Monza di stabilire le condizioni relative all affidamento del figlio naturale S. D. A., essendosi il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarato incompetente in materia, osserva N.M. R., evidenziando che dalla unione di fatto con S. P. è nato in data 16.6.2004 il figlio S. D. A., essendo venuta a cessare la convivenza tra i genitori ha chiesto l affidamento del minore, la regolamentazione delle sue frequentazioni con l altro genitore naturale e la determinazione del contributo per il suo mantenimento.

Ha, altresì, precisato di avere già proposto identica domanda al Tribunale per i Minorenni di Milano che, con provvedimento in data 28.6.2006, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale visti gli artt.155, 317 bis CC, 737 e ss CPC. La domanda proposta davanti al Tribunale ordinario di Monza ai fini della continuazione del procedimento (pagina 21 del ricorso) attiene alla materia dell affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, con riferimento ai quali l esercizio della potestà genitoriale è indubbiamente disciplinato, dal punto di vista sostanziale, dalla norma di cui all art. 317bis CC, mentre l intervento dell autorità giudiziaria per l eventuale sua regolamentazione è rimesso, in base all art.38 disp. att. CC, alla competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni. La recente novella legislativa in materia (legge n. 54/2006) ha, in effetti, inciso solamente sul merito della regolamentazione dell esercizio della potestà dei genitori, stabilendo che le nuove norme abbiano a trovare applicazione anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. E del tutto evidente l intento di introdurre una disciplina sostanziale unitaria dei rapporti tra genitori e figli, fondata sul principio dell affidamento condiviso e destinata ad operare ogni qual volta la crisi della coppia genitoriale comporti la cessazione della convivenza. Altrettanto palese, in particolare, è l esigenza di evitare discriminazioni tra figli legittimi e figli naturali. L assetto processuale, attributivo della competenza funzionale al Tribunale per i Minorenni, non è stato invece modificato, mancando un esplicita abrogazione dell art. 38 disp. att. CC. Orbene, se da un lato è vero che l abrogazione di una norma può essere anche implicita (per incompatibilità tra la nuova disciplina e quella preesistente), deve tuttavia essere considerato che nessuna incompatibilità sussiste nella fattispecie, dal momento che il giudice minorile risultava già investito della competenza a provvedere in ordine all esercizio della potestà parentale ed all affidamento dei minori ex art. 317 bis CC. Dunque, gli stessi poteri potranno ancora essere esercitati applicando la nuova disciplina sostanziale relativa all affidamento dei figli minori, secondo le forme tipiche dei procedimenti camerali (che sono utilizzabili anche nell ambito dei procedimenti contenziosi, come accade davanti al Tribunale ordinario per quelli di cui all art. 710 CPC e davanti al Tribunale per i minorenni per la pronuncia dei provvedimenti di cui all art. 277 II comma CC in materia di accertamento della filiazione naturale). Inoltre, deve essere osservato che le norme sulla competenza sono di stretta interpretazione, cosicché solo una norma di legge espressamente e chiaramente formulata avrebbe potuto elidere o modificare la competenza per materia del giudice specializzato. Non si può, dunque, ritenere che il carattere unitario della nuova disciplina di diritto sostanziale abbia necessariamente determinato una simmetrica unitarietà della disciplina processuale, a favore di quella prevista, in via ordinaria, per la separazione personale dei coniugi. Al contrario, proprio la limitazione della nuova disciplina ai soli rapporti sostanziali impedisce, secondo elementari criteri di ermeneutica, di ritenere sussistente nella specie un abrogazione tacita dell art. 38 disp. att. CC. Invero, come si diceva, nella nuova legge n. 54/2006 non è riscontrabile alcun elemento che consenta di ritenere che si sia voluta introdurre una disciplina generale ed uniforme dei procedimenti aventi ad oggetto l affidamento dei figli. Per contro, il tenore letterale dell art. 4 secondo comma della legge richiama l applicabilità della novella riferendosi ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, mostrando l intenzione di voler conservare i modelli processuali vigenti e le rispettive discipline. D altra parte, se davvero il legislatore avesse voluto introdurre una disciplina processuale unitaria e, in

particolare, estendere il modello processuale della separazione personale dei coniugi (che richiede, pur sempre, la pronuncia di una sentenza costitutiva) alla crisi della coppia di fatto, si deve ritenere che lo avrebbe fatto in modo esplicito ed inequivoco. La nuova disciplina dell affido condiviso non ha, quindi, inciso in alcun modo sui criteri di ripartizione delle competenze processuali tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni. Non solo, ma la circostanza che il giudice chiamato a decidere sull affidamento condiviso debba contestualmente fissare anche la misura e modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione ed all educazione dei figli e che l art. 155 II comma CC, applicabile alle unioni di fatto in crisi, preveda l adozione di ogni altro provvedimento relativo alla prole, fa ritenere che non sia più proponibile il precedente sdoppiamento di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario, sicchè anche le determinazioni di ordine economico dovranno, d ora in poi, essere adottate dal giudice minorile nell ambito dei rapporti di sua competenza. Alla luce delle anzidette ragioni di diritto, il ricorso proposto innanzi a questo Tribunale dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Poiché, però, la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver agìto ai fini della continuazione del procedimento già proposto innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano ed in conseguenza della declaratoria di incompetenza per materia o funzionale da quest ultimo pronunziata con provvedimento in data 28.6.2006 (al quale non può non essere attribuito valore decisorio, pur se non qualificato espressamente come sentenza : Cass. 7.2.1997 n.1194), deve senza dubbio ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall art.45 CPC. Sussistono, in effetti, tutti i requisiti ex lege richiesti al fine di procedere alla richiesta d ufficio del regolamento di competenza (provvedimento negativo del primo giudice; riassunzione del procedimento; conflitto virtuale negativo),anche al fine di non negare alle parti una sicura ed adeguata tutela giudiziaria. P.Q.M. Il Tribunale, visti gli artt.45 e 47 CPC e per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, dispone la rimessione del fascicolo d ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione. Si comunichi alle parti ed al P.M. Monza,.2006 IL PRESIDENTE (dott. Piero Calabrò) TAG: Diritti della persona, famiglia e successioni, Diritto processuale civile Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità

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