Costruzione e locazione di box auto da ente no profit

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Transcript:

Costruzione e locazione di box auto da ente no profit di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 25 ottobre 2007 Determinante l organizzazione aziendale per la qualifica fiscale dell attività. Con risoluzione 11 ottobre 2007, n. 286/E, l Agenzia delle entrate individua l esercizio di impresa commerciale, soggetta ad iva ed Ires, nella realizzazione di un parcheggio e successiva locazione a terzi dei posti auto, se effettuata da un ente non commerciale. ISTANZA di INTERPELLO L Ente no profit che ha chiamato ad esprimersi l Amministrazione finanziaria riferisce di essere proprietario di un terreno edificabile facente parte di un complesso immobiliare ad uso scolastico. Su detto terreno l Ente interpellante, nel rispetto dei piani urbanistici e della normativa vigente in materia, intendeva realizzare e, successivamente, gestire un parcheggio pertinenziale ai sensi dell art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, costituito da n. 115 posti auto, di cui n. 101 box chiusi e n. 14 box coperti. In sede di esposizione del quesito l associazione non commerciale faceva presente che la realizzazione del predetto parcheggio sarebbe avvenuta attraverso la 1

stipulazione di contratti di appalto con una o più ditte costruttrici specializzate e che, per il finanziamento dell opera, avrebbe provveduto all accensione di un mutuo ipotecario con un istituto di credito. L interpellante riferiva, inoltre, che i posti auto che sarebbero stati realizzati successivamente sarebbero stati concessi in uso mediante la stipulazione di contratti di locazione. Ciò posto, l Ente istante chiedeva all Amministrazione finanziaria di conoscere se l attività di realizzazione e di gestione del predetto parcheggio si configurasse come esercizio di impresa. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL INTERPELLANTE In conformità alla disciplina dettata in materia di interpello, l istante esprimeva la sua valutazione sulla fattispecie prospettata. L Ente istante era dell avviso che, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA, l attività di realizzazione e gestione del parcheggio che lo stesso poteva porre in essere, configuri l esercizio di un impresa commerciale consistente in un attività di valorizzazione immobiliare, avente carattere accessorio rispetto alla finalità istituzionale di religione e di culto propria dell ente medesimo. L interpellante riteneva, in particolare, che sia nella fase di realizzazione che di 2

gestione del parcheggio ( ) agirà in regime di impresa con conseguente assoggettamento ad IVA e ad IRES. Lo stesso istante assumeva, inoltre, che il rappresentante dell associazione avrebbe provveduto all apertura della partita IVA con il codice attività ATECOFIN 70.20.0 Locazione di beni immobili. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Inquadramento normativo della fattispecie Al fine di definire il trattamento tributario agli effetti dell IRES e dell IVA dell attività di realizzazione e di gestione del parcheggio che l ente interpellante intendeva porre in essere, occorre esaminare, secondo l Agenzia delle entrate interpellata, rispettivamente, le disposizioni del Titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 1, 3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, ai fini IRES, l art. 72 del TUIR stabilisce che presupposto dell imposta 3

sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie reddituali disciplinate nell art. 6 dello stesso testo unico. In particolare, l art. 6 del TUIR prevede che i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi. I soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società sono indicati dal successivo art. 73, comma 1, del citato testo unico che individua, tra gli altri, alla lettera b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, ( ) residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali e alla lettera c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, ( ) residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Per gli enti commerciali residenti di cui al citato art. 73, comma 1, lettera b) del TUIR, il reddito complessivo è considerato, ai sensi dell art. 81 del citato testo unico, reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga. Infatti, a quest ultima categoria reddituale, definita dall art. 55 del TUIR, vengono attratti i redditi fondiari, di capitale e diversi posseduti dagli enti commerciali. Per gli enti non commerciali di cui all art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR il reddito complessivo è costituito, ai sensi dell art. 143, comma 1, dello stesso testo unico, dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione. Pertanto, per gli enti non commerciali, i redditi di impresa si configurano come una delle categorie reddituali che concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad imposta. 4

La distinzione fra enti commerciali ed enti non commerciali rileva anche ai fini dell individuazione dei presupposti di applicazione dell imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, l articolo 1 del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che rientrano nel campo di applicazione dell IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ( ) nell esercizio di imprese ( ). Costituiscono prestazioni di servizi, ai sensi dell art. 3, secondo comma, del citato DPR n. 633 del 1972, se effettuate verso corrispettivo, fra l altro, le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili. Per gli enti commerciali, l articolo 4, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere si considerano in ogni caso effettuate nell esercizio di imprese e, come tali, rientranti nel campo di applicazione dell IVA. Per gli enti non commerciali, ai sensi del successivo quarto comma del medesimo art. 4 del citato DPR n. 633, si considerano effettuate nell esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell esercizio di attività commerciali o agricole. Con riferimento alle attività commerciali, per esercizio di imprese si intende, sia ai fini IRES, ai sensi dell art. 55 del TUIR, che ai fini IVA, ai sensi dell art. 4, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, l esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali di cui all articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d impresa, nonché l esercizio di attività, organizzate in 5

forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell articolo 2195 del codice civile. Pertanto, qualora l ente svolga un attività riconducibile tra quelle elencate all art. 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell attività stessa si configura a prescindere dall esistenza di un organizzazione di impresa. Nell ipotesi in cui l ente effettui, invece, un attività non riconducibile tra quelle dell art. 2195 del codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale dell attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un organizzazione in forma d impresa. L attività è esercitata con organizzazione in forma d impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un organizzazione di mezzi e risorse funzionali all ottenimento di un risultato economico. La commercialità dell attività svolta sussiste, quindi, qualora detta attività sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché non esclusiva. In base all orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadito, peraltro, dall Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002, la abitualità, sistematicità e continuità dell attività economica ( ) vanno intese in senso non assoluto, ma relativo, per cui la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della 6

complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza del 29 agosto 1997, n. 8193, richiamata dalle citate risoluzioni n. 204/E e n. 273/E del 2002, ha affermato che affinché ricorra la figura dell imprenditore commerciale non è necessario ( ) che la funzione organizzativa dell imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. Il caso specifico: costruzione e gestione di parcheggio In via preliminare, l Amministrazione finanziaria specifica che non rientra nelle proprie competenze il riscontro dei presupposti di fatto della norma né, quindi, la verifica dell oggetto esclusivo o principale dell attività svolta dall ente istante e, conseguentemente, la qualificazione ai fini tributari dello stesso ente. In ogni caso, qualora l ente non commerciale avesse per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale, qualunque attività dallo stesso posta in essere, ivi compresa la realizzazione del parcheggio e la successiva concessione in locazione dei relativi box auto, costituisce osserva l Agenzia delle entrate sia ai fini IRES che ai fini IVA, esercizio di attività commerciale. 7

Nell ipotesi in cui l ente interpellante si qualificasse, come prospettato dallo stesso, quale ente non commerciale, per individuare il trattamento tributario ai fini IRES ed IVA dell attività di costruzione e successiva locazione dei box auto, occorre verificare, secondo l Agenzia delle entrate, la sussistenza dei presupposti sopra evidenziati. Pertanto, in considerazione di quanto prospettato dall istanza, l attività che l ente interpellante intenderebbe porre in essere avrebbe ad oggetto la costruzione e la successiva locazione di un parcheggio costituito da n. 115 posti auto, realizzata mediante la stipulazione di contratti di appalto, l accensione di un mutuo ipotecario per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell opera e la successiva stipulazione di contratti di locazione. Argomentando in base alle dimensioni dell iniziativa descritta e alla complessiva organizzazione presupposta nella realizzazione della stessa, è sembrato al redattore della risoluzione n. 286/E/2007, con tutte le riserve che potranno definitivamente sciogliersi solamente in sede di eventuale controllo, che l attività in questione presentasse significativi caratteri di commercialità. Nel presupposto, infine, che lo svolgimento dell attività, secondo le modalità e i caratteri dimensionali riferiti dall interpellante, implichi la predisposizione di un apposita organizzazione di mezzi e risorse ovvero l impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell ambito di un operazione di rilevante entità economica, si configurerà conclude l Agenzia delle entrate un organizzazione in forma d impresa, come tale, qualificabile attività commerciale sia ai fini IRES che ai fini IVA. 8

In definitiva anche se la costruzione è realizzata da un ente no profit, l attività determina reddito d impresa. Attilio Romano 25 Ottobre 2007 9