REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

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REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI ART. 1 Principi generali 1. L Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2 con il presente Regolamento istituisce il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF), nel rispetto delle disposizioni contenute nel R.R. 27 LUGLIO 1999 n 23 Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi Art. 6. 2. Per il RUF si utilizzano i conduttori di cane da traccia abilitati, regolarmente iscritti all Albo Regionale e autorizzati dall ATC PG2. 3. Il numero dei recuperatori dovrà essere proporzionato alle reali esigenze gestionali dell ATC PG2. ART. 2 Recupero dei capi feriti 1. L attività di recupero di un ungulato ferito è azione di alto valore etico-morale. 2. Il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente dal selecontrollore senza inquinare la traccia del selvatico. Nel caso non concluda nell immediatezza l azione di recupero, è obbligato a richiedere l intervento del servizio di recupero attraverso segnalazione al Referente Servizio Recupero (RSR) 3. Il recupero della specie cinghiale ferito durante il prelievo venatorio alla cerca in forma individuale, durante il prelievo venatorio in forma collettiva in tutte le sue forme, nonché durante le operazioni di contenimento della specie (ex art. 19 L. 157/1992) è disciplinato dal presente regolamento. 1

L azione di recupero dei cinghiali feriti nel corso del prelievo venatorio in forma collettiva o individuale può essere svolta, all interno dei settori assegnati a ciascuna squadra, all interno del territorio di caccia consentita (R.R. 34/99 e s.m.i.) e nel rispetto della normativa vigente, dai cacciatori iscritti nei registri dei componenti delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta o in forma individuale, fino al termine della giornata venatoria in cui si è verificato il ferimento. Nel caso in cui si ha certezza che il cinghiale ferito sia entrato in un area protetta (L. 394/1991) il capo squadra o il cacciatore che esercita il prelievo alla cerca, devono immediatamente avvisare il RSR (Referente Servizio Recupero). In questo caso il recupero non può essere effettuato dai singoli cacciatori o dai componenti della squadra ad eccezione che quest ultimi siano dei recuperatori abilitati al recupero, autorizzati dall ATC PG2 e regolarmente iscritti all albo dei recuperatori. 4. Il conduttore di cane da traccia iscritto all Albo Regionale, nell esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato con arma a canna rigata, indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità e dotare l ausiliario di collare ad alta visibilità recante il numero telefonico del conduttore. 5. Il conduttore nell attività di recupero, all interno del territorio dell ATC PG2, deve essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità, della polizza assicurativa e dell attestato di abilitazione al recupero degli ungulati feriti, con scadenza biennale, rilasciato dall ATC PG2 a seguito di apposita richiesta inviata dal conduttore. 6. Il conduttore, al termine di ogni intervento è tenuto a compilare un apposito verbale predisposto e fornito dall ATC PG2 (allegato1), in cui sono annotati tutti gli aspetti inerenti gli interventi di recupero dei capi feriti ed inviarlo al RSR entro i termini e le modalità stabilite all art. 8 comma 4. 7. Il conduttore abilitato che causa un ferimento in azione di caccia deve obbligatoriamente chiedere l intervento di un altro recuperatore abilitato per la ricerca dell animale ferito. 8. Il conduttore che riceve direttamente la chiamata di ferimento da un selecontrollore deve obbligatoriamente informare il Referente per il servizio di recupero della segnalazione di ferimento prima di iniziare le eventuali operazioni di recupero. In questo caso il Referente può, per una corretta ripartizione del numero delle chiamate tra i diversi recuperatori, decidere di far intervenire un conduttore diverso da quello che ha ricevuto la chiamata di segnalazione. ART. 3 Recupero dei capi feriti all infuori dell azione di caccia 1. Durante il periodo intercorrente tra la chiusura dell attività venatoria di selezione agli ungulati e l inizio del periodo di apertura della stagione successiva, l attività di recupero degli ungulati feriti per qualunque motivo è affidata agli Enti preposti alla gestione faunistica del territorio, che si avvalgono dei soggetti iscritti all Albo dei recuperatori. 2

2. In questo caso l attività di recupero è esercitata sotto il diretto controllo degli Enti preposti secondo la normativa vigente in materia. ART. 4 Modalità operative del recupero 1. Il recuperatore durante le operazioni di recupero può in caso di necessità, così come stabilito dal R.R. 27 LUGLIO 1999 n 23 art. 6 comma 1, operare anche al di fuori del distretto di gestione o all interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio purché, a seconda dei casi, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria. In particolare prima di effettuare l attività di ricerca della selvaggina ferita al recuperatore autorizzato è fatto obbligo di avvertire le autorità competenti (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale ecc. ecc.) 2. Nel caso vi sia la necessità, il recuperatore può operare, altresì, all interno di ambiti con gestione faunistica privata, come aziende faunistico venatorie o agrituristico venatorie e centri di produzione e allevamento di selvaggina naturale oppure in zone destinate al ripopolamento ed alla cattura della selvaggina con pubbliche finalità, come le zone di ripopolamento e cattura, con l avviso anche ai relativi concessionari, gestori o guardiacaccia alle stesse destinate. 3. Il recuperatore durante le operazioni è responsabile dell intera attività e può: a) utilizzare armi da caccia, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento esclusivamente per dare il colpo di grazia al selvatico ferito; b) impiegare non più di due cani; c) essere coadiuvato, a giudizio del responsabile del recupero, da altri recuperatori abilitati. 4. Il recupero di un ungulato ferito non può protrarsi per più di due giorni. 5. L attività di recupero è effettuata dai recuperatori autorizzati a titolo volontario e gratuito. Tuttavia a partire dalla stagione venatoria 2019/2020 è previsto un rimborso chilometrico che sarà corrisposto al recuperatore tenendo conto dei chilometri percorsi con il proprio automezzo per l espletamento del servizio di recupero. Tale rimborso verrà elargito fino al raggiungimento dell incasso totale, alla voce di bilancio Quote caccia di selezione Capriolo e Daino, detratte tutte le spese. Si precisa inoltre che per il calcolo chilometrico verrà considerata la distanza, di andata e ritorno, tra il punto A (partenza, centro città di residenza) e il punto B (arrivo, centro città o località più vicino/a al luogo d intervento). 3

ART. 5 Addestramento degli ausiliari 1. L addestramento ed allenamento dei cani da traccia su percorsi artificiali è consentito ai conduttori iscritti all Albo Regionale dei recuperatori autorizzati dall ATC in tutto il periodo dell anno, a esclusione delle aree protette, previa comunicazione ai competenti organi preposti alla gestione faunistica. 2. Anche durante le attività di addestramento il conduttore deve indossare un capo di alta visibilità e il cane deve essere munito di collare anch esso ad alta visibilità ed è obbligatorio l uso del guinzaglio lungo, ad eccezione degli ultimi 200 metri della traccia artificiale in cui il conduttore può lanciare il cane. ART. 6 Modalità di abilitazione dei conduttori 1. I recuperatori sono abilitati dagli organi preposti, mediante apposito corso di formazione e prova di idoneità finale. I recuperatori abilitati ed i loro ausiliari sono inseriti su richiesta in un elenco ufficiale dei recuperatori dell ATC PG2 consultabile presso gli uffici dell ATC. 2. Possono richiedere iscrizione all'elenco dei recuperatori autorizzati dall ATC PG2 tutti coloro che siano in possesso: a) dell abilitazione al Recupero degli Ungulati Feriti rilasciata dalla Provincia di Perugia o di un titolo equivalente rilasciato da altre Province, Regioni o Enti Pubblici; b) di regolare porto di fucile (licenza di caccia ed assicurazione valida); c) di un cane abilitato al recupero degli ungulati feriti. ART.7 Abilitazione dell ausiliare L ausiliare da abilitare ed impiegare nelle operazioni di recupero, deve appartenere ad una delle seguenti razze: - HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND; - BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND; - ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE; - soggetti appartenenti ad altre razze già abilitatati e operativi, con le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, che saranno valutati caso per caso da apposita commissione nominata dall ATC PG2 3. L abilitazione dell ausiliare deve essere conseguita con una prova ENCI per cani da traccia (open su traccia artificiale o specialistica) con la qualifica minima di MOLTO BUONO. Il 4

rinnovo deve avvenire ogni due anni, fino al compimento del quinto anno di età del cane, attraverso superamento di ulteriore prova ENCI o di prova similare effettuata alla presenza di giudice ENCI, esperto in cani da traccia. Le prove non riconosciute dal Enci debbono essere previamente riconosciute dal ATC PG2 o direttamente organizzate dal ATC. Il conduttore iscritto all Albo deve essere proprietario dell ausiliare che utilizza per la prova di abilitazione ENCI e durante le azioni di recupero. 4. Il controllo di quanto disposto dall art. 7 comma 3 è effettuato dall ATC PG2, che può avvalersi per la consultazione dei documenti del RSR (responsabile servizio di recupero), al momento della richiesta di iscrizione effettuata dal conduttore all elenco dei recuperatori autorizzati dall ATC e al rinnovo della stessa prevista ogni due anni. ART. 8 Referente per il servizio di recupero (RSR) 1. In considerazione delle esigenze legate alla gestione faunistica degli ungulati l ATC PG2 può nominare, in base alle proprie esigenze gestionali, uno o più referenti per il servizio di recupero, eventualmente inseriti nell elenco dei recuperatori autorizzati dall ATC PG2 e che siano regolarmente iscritti da almeno cinque anni in uno dei seguenti elenchi: a) nell elenco regionale dei cacciatori di cervidi e bovidi; b) nell elenco regionale dei conduttori di cani da traccia; c) nell elenco regionale degli operatori abilitati al controllo-contenimento della specie cinghiale. 2. Il Referente per il servizio di recupero svolge un importante ruolo strategico nella gestione e nell organizzazione funzionale dei recuperi all interno del territorio dell ATC PG2 ed assolve alle funzioni di coordinamento tra ATC PG2, altre istituzioni e soggetti coinvolti nei servizi di RUF. Il rinnovo della carica di Referente per il servizio di recupero avviene ogni due anni. 3. Il RSR riceve le segnalazioni di ferimento effettuate obbligatoriamente dal selecontrollore che non conclude nell immediatezza l azione di recupero e si incarica: a) in base alla descrizione della reazione del selvatico ferito; b) in base alla descrizione dell Anschuss e di eventuali rinvenimenti; c) in base al tipo di ferita da lui ipotizzata; d) di altri elementi ritenuti da lui importanti; di avvisare il/i recuperatore/i giudicato/i da lui più idoneo/i affinché porti a termine l intervento di recupero. 4. Il RSR raccoglie le schede dei singoli recuperi, inviategli dai recuperatori obbligatoriamente entro un mese dalla data d intervento di recupero all indirizzo mail soldati.ruf@gmail.com, le firma per convalida e alla fine di ogni stagione venatoria ne elabora i dati per poi trasmetterli all ATC PG2. Le schede di recupero senza firma di convalida del Referente saranno considerate nulle e pertanto non sarà previsto nessun rimborso chilometrico. 5. Per i distretti individuati per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi muniti di almeno tre conduttori abilitati il referente, previa consultazione del capo distretto, può, 5

avvalendosi della collaborazione sul campo di un recuperatore autorizzato, accertare che il capo oggetto di tiro e dichiarato fallito dal selecontrollore sia stato effettivamente non ferito, in modo da attuare una verifica del tiro. ART. 9 Sanzioni 1. Ogni recuperatore deve rispettare quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso in cui vengano segnalate violazioni dello stesso i recuperatori saranno sottoposti ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri che, accertata la violazione e in virtù della gravità della stessa, può imporre sanzioni come la revoca in maniera temporanea o permanente dell autorizzazione al recupero degli ungulati feriti all interno del territorio dell ATC PG2. Ultimo aggiornamento: 21/05/2019 6

SERVIZIO DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI STAGIONE VENATORIA SCHEDA D INTERVENTO (allegato 1) CANE INTERVENTO N CONDUTTORE DATA DISTRETTO DI GESTIONE LOCALITA (SPECIFICARE QUELLA PIÙ VICINA AL LUOGO D INTERVENTO) CACCIATORE ORA ANSCHUSS DATA ANSCHUSS INIZIO INTERVENTO ORE FINE INTERVENTO ORE VENATORIO SI / ALTRA CAUSA AIUTANTE 1 N. FASCETTA AIUTANTE 2 SPECIE CLASSE SESSO VERIFICA NEGATIVA IN LUNGA m RAGGIUNTO SI NO LANCIATO SI NO TROVATO ENTRO 300m SI DOPO ALTRI CANI SI NO ASPETTO SI NO TROVATO OLTRE 300 m SI VIVO MORTO COLPO DI GRAZIA SPARO DAGA CANE Punti di entrata e di uscita del colpo relativo al ferimento NOTE: FERIMENTO N SEGNI SUL ANSCHUSS : SANGUE : NULLO SCARSO DISCRETO ABBONDANTE FERITA LEGGERA FERITA MORTALE per convalida FIRMA CONDUTTORE FIRMA REFERENTE FIRMA CACCIATORE.. 7