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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 08015/2010 REG.SEN. N. 00484/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 484 del 1995, proposto da: C.I.C. Centrale Immobiliare Costruzioni di Q. Ioli & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Gianni Zanetti, in Bologna, largo Caduti Lavoro n. 1; contro Comune di Santarcangelo di Romagna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Carla Rossi, in Bologna, Strada Maggiore n. 31; per l'annullamento -del provvedimento in data 13/1/1995, con cui l amministrazione comunale di S. Arcangelo di Romagna ha negato alla società ricorrente la concessione edilizia relativa a un intervento per la realizzazione di un complesso produttivo e di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Santarcangelo di Romagna; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, all'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso, la società instante impugna il provvedimento con cui il comune di Santarcangelo di Romagna ha negato la concessione edilizia da questa richiesta per la costruzione di un complesso produttivo. A sostegno dell impugnativa, la ricorrente deduce motivi rilevanti eccesso di potere per carenza e genericità della motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento di fatti e, inoltre, motivi rilevanti violazione degli artt. 4 e 11 della L. n. 10 del 1977, nonché dell art. 2 L. n. 1187 del 1968 e dell art. 8 D.L. n. 649 del 1994. L amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, deduce l infondatezza del gravame e ne chiede pertanto la reiezione, con vittoria di spese e di onorari. Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, la causa è stata chiamata: i difensori di entrambe le parti hanno depositato nota delle spese e degli onorari legali. La causa, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale. Il Collegio osserva che il presente ricorso in parte deve essere respinto e in parte deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Risulta innanzitutto infondata la censura rilevante carenza e genericità della motivazione, dato che il provvedimento impugnato si regge su ben due distinti e

autonomi capi di motivazione; l uno rilevante plurime carenze documentali del progetto di intervento oggetto di domanda di concessione edilizia, così come rilevate dai preposti uffici comunali (Lavori pubblici e Edilizia privata) e l altro relativo all assunzione come proprio, da parte del Comune, del parere contrario all intervento reso dalla Commissione edilizia. Per quanto concerne le motivazioni dell atto inerenti le plurime carenze tecnico progettuali rilevate dal Comune, il Collegio non può che confermarne la fondatezza, stante l oggettiva necessità per l amministrazione comunale di esaminare documenti tecnici di primaria rilevanza quali: il piano quotato, con quote dello stato di fatto e progetto, ancorato a punto fisso e gli esecutivi delle opere di urbanizzazione realizzati in scala 1:200. La presentazione della suddetta documentazione secondo le precise modalità sopra descritte era ancora più necessaria, nel caso di specie, proprio in considerazione del considerevole impatto urbanistico, sia in termini di superficie che di volumetria, dell intervento da assentire, con la conseguenza che l accertamento di tali gravi carenze costituiva già un elemento di per sé oggettivamente ostativo al rilascio della concessione edilizia. Risultano pertanto del tutto infondate le argomentazioni della ricorrente volte o a minimizzare o a escludere completamente la rilevanza di alcuni dei documenti descritti. Né a migliore sorte sono destinate, ad avviso del Collegio, le considerazioni della società facenti leva sul fatto che, trattandosi di intervento diretto e non convenzionato, il privato avesse la facoltà di scelta tra la concreta realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione (allacciamenti alle reti fognaria, elettrica etc..) e il pagamento dei relativi oneri, dato che tale possibilità comunque non esimeva la richiedente il titolo edilizio dalla presentazione di tutta la relativa necessaria documentazione progettuale in modo puntuale e dettagliato.

Dalle considerazioni che precedono consegue poi l inammissibilità, per carenza di interesse, di tutte le restanti censure che aggrediscono il provvedimento impugnato, nella parte in cui l amministrazione comunale, facendo proprio il parere negativo della Commissione edilizia, espone ulteriori ragioni a sostegno del diniego di concessione edilizia. La ricorrente non ha alcun interesse, infatti, a far valere le suddette censure, stante che, come si è visto, anche nel caso in cui le stesse si rivelassero fondate, il provvedimento impugnato ugualmente si reggerebbe sull altro autonomo e legittimo capo di motivazione, rilevante le plurime e gravi carenze tecnico progettuali della domanda di concessione edilizia. Secondo il consolidato e dal Collegio pienamente condiviso - orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla questione, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell atto la fondatezza anche di una sola di esse (v. ex multis : Cons. Stato, sez. IV, 20/12/2002 n. 7251; T.A.R. Friuli V.G. 11/2/2010 n. 101; T.A.R. Emilia Romagna -PR- 24/7/2007 n. 426). Per quanto sopra esposto, il ricorso in parte é respinto e in parte è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Santarcangelo di Romagna, delle spese relative al presente giudizio,

che liquida per l importo onnicomprensivo di. 6.000,00 (seimila/00) oltre c.p.a. e i.v.a.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente Bruno Lelli, Consigliere Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/10/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Addi' copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a: IL FUNZIONARIO