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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

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N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 695 del 2001, proposto da: Ferrovie dello Stato società di trasporti e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bucello, con domicilio eletto presso Mario Bucello in Genova, c.so Saffi 7/2; contro Comune di Bonassola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lamma, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar; Sindaco di Bonassola, Ministero dell'interno; nei confronti di Pensione Moderna di Zoppi Eleonora & C. Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Raggi, Franco Borachia, Alessandro Borachia, Carla Borachia, con domicilio eletto presso Carlo Raggi in Genova, via Palestro 2/11; per l'annullamento

ordinanza n. 9 di cui alla nota 24.3.2001 n. prot. 1816 concernente adozione di misure atte ad eliminare pericolo ed inquinamento acustico per incolumita' pubblica. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bonassola e di Pensione Moderna di Zoppi Eleonora & C. Snc; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato il 10.5.2001 alle controparti e depositato il successivo 23.5.2001 la società Ferrovie dello stato, ha impugnato, chiedendone l annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe. Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell art. 54 d.lgs. 267/00, dell art. 9 l. 447/95, incompetenza, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, di motivazione, perplessità e manifesta irragionevolezza; 2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità della motivazione; 3) eccesso di potere per sviamento e straripamento; 4) violazione degli artt. 3e 10 l. 447795, violazione dell art. 5 d.p.r. 459/98, violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, eccesso di potere per travisamento dei presupposti difetto di istruttoria erroneità della motivazione;

5) violazione dell art. 5 l. 447/1995 e dell art. 5 d.p.r. 459/1998, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità di motivazione; 6) violazione degli artt.3, 10 l. 447/1995, degli artt. 2 e 5 d.m. 29.11.2000; 7) violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/90. La ricorrente concludeva per l accoglimento del ricorso e l annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l amministrazione comunale intimata e la controinteressata. Con ordinanza 7 giugno 2001 n. 450 è stata accolta l istanza incidentale di sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato. All udienza pubblica del 19 aprile 2013 il ricorso è passato in decisione. Il ricorso è rivolto avverso un ordinanza contingibile e urgente con la quale è stato ordinato al ricorrente l abbattimento delle emissioni rumorose. Il ricorso è fondato. L art. 9 della l. 26.10.1995 n. 447 (legge quadro sull inquinamento acustico) prevede una speciale ipotesi di ordinanze con tingibili ed urgenti. La norma stabilisce: Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Si tratta di una norma speciale rispetto a quella prevista in generale dall art. 54 d.lgs. 267/00. La norma di cui all art. 9 l. 447/95 prevede una competenza speciale derogatoria rispetto ai servizi pubblici essenziali, riservando tale potere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel caso di specie non si può dubitare della ricorrenza della ipotesi di competenza derogatoria, onde l illegittimità del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna le contro parti costituite in solido tra loro al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi. 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati: Santo Balba, Presidente Davide Ponte, Consigliere Luca Morbelli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/05/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)