Attività di agriturismo e realizzo di opere strumentali di Cosimo Turrisi Pubblicato il 27 marzo 2009 analizziamo gli interventi normativi tesi a promuovere il turismo nelle campagne, con il fine di tutelare e valorizzare le risorse del territorio, promuovere la cultura rurale, favorire lo sviluppo agricolo e forestale, recuperare il patrimonio edilizio rurale ed incentivare le produzioni tipiche La Legge quadro n. 96/2006 regolamenta in maniera organica l attività agrituristica e la qualifica quale attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli (1) in forma individuale, societaria, o associativa mediante la propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Il Legislatore con tale previsione normativa ed in complementarietà con le varie disposizioni regionali, mira a promuovere il turismo nelle campagne, con il fine di tutelare e valorizzare le risorse del territorio, promuovere la cultura rurale, favorire lo sviluppo agricolo e forestale, recuperare il patrimonio edilizio rurale ed incentivare le produzioni tipiche. L imprenditore agricolo è colui che esercita: 1
la coltivazione del fondo; la silvicoltura; l allevamento di animali; le attività connesse, cioè quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione dei prodotti (ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall allevamento), inclusa la fornitura di beni o servizi con utilizzo prevalente di attrezzature e risorse impiegate nell attività agricola (rivalutazione dell ambiente rurale, ricezione e ospitalità). L esercizio dell attività può essere effettuato dall imprenditore agricolo anche sotto forma di società di capitali e dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che non abbiano cause ostative di onorabilità e ricomprende: l ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati ai campeggiatori; la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o di aziende agricole della zona, laddove si considerano di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell azienda e quelli ricavati da materie prime della stessa o ottenuti da lavorazioni (compresi i 2
vini); l organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche convenzionate con enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. ATTIVITÀ AGRITURISTICA E AGRICOLA Le singole Regioni e le Province autonome stabiliscono i criteri per valutare il rapporto di connessione tra l attività agricola e quella agrituristica (che deve essere prevalente), applicando il criterio del tempo di lavoro impiegato per l esercizio di tali attività, fatta salva la presunzione assoluta di prevalenza che si ha se le attività agrituristiche di ricezione e somministrazione sono rivolte ad un numero massimo di 10 ospiti. In riferimento all attività di somministrazione, in particolare, compete alle Regioni disciplinarne l esercizio al fine di qualificare l agriturismo e promuovere i prodotti agroalimentari regionali, tenuto conto che: le aziende che effettuano la somministrazione devono apportare una quota significativa di prodotti propri; 3
un ulteriore quota di prodotti è prevista per le aziende agricole della zona; gli apporti delle aziende che effettuano la somministrazione e delle aziende agricole della zona devono rappresentare la prevalenza dei prodotti utilizzati per l attività di somministrazione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Regione (calamità atmosferiche, fitopatie, epizoozie) e temporanee; gli altri prodotti utilizzati devono provenire preferibilmente da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di Regioni limitrofe; in caso di mancata disponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea è ammessa una quota limitata di altra provenienza. In riferimento alle attività ricreative o culturali, invece, lo svolgimento deve essere effettuato in connessione con l attività e le risorse agricole aziendali e con le altre attività finalizzate alla conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale, dando luogo ad un corrispettivo autonomo. Se non si realizza connessione le attività possono svolgersi solo come servizi integrativi e accessori (non dando luogo ad un autonomo corrispettivo) riservati agli ospiti dell azienda agricola. All interno della struttura agrituristica è obbligatoria l esposizione al pubblico del menù, e tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le 4
tariffe praticate ed è inoltre, importante comunicare i nominativi delle persone ospitate alla locale autorità di pubblica sicurezza. L agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio poichè si avvale della legge 59/1963 per cui può vendere direttamente i propri prodotti. Sono, inoltre, assimilate (2) alle attività agrituristiche alcune attività del settore della pesca, quali quelle svolte dai pescatori per ospitalità e somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla pesca o quelle connesse di cui al D.Lgs. 18.5.2001, n. 226 e successive modifiche, quali pescaturismo, ittiturismo, prima lavorazione dei prodotti del mare e dell acquacoltura, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione degli stessi, a condizione che non siano prevalenti rispetto all attività di pesca e siano realizzati dall imprenditore ittico utilizzando prodotti provenienti prevalentemente dalla propria attività e attrezzature e risorse aziendali impiegate normalmente. ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ AGRITURISTICA E REGIME FISCALE: Le Regioni stabiliscono le modalità amministrative per il rilascio del certificato di abilitazione e per l esercizio dell attività agrituristica, organizzando corsi di preparazione per il conseguimento di tale certificato e stabilendo requisiti igienicosanitari di immobili e attrezzature impiegati per l esercizio dell attività (tenendo conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici e del tipo di attività 5
esercitata). Disciplina Iva L attività di agriturismo è considerata commerciale (fruisce del 10% di aliquota di imposta) ed il contemporaneo esercizio di impresa agricola impone all agricoltore l obbligo di tenere contabilità separate ai fini Iva e cioè: fatturazione ed annotazione, in separati registri, del passaggio dei beni (prodotti destinati alla ristorazione) dall attività agricola a quella agrituristica; detrazione dell Iva proporzionalmente per la parte imputabile a ciascuna attività su acquisti di beni e servizi di uso promiscuo; distinte liquidazioni ed annotazioni periodiche Iva; compilazione di distinti quadri di dichiarazione su cui indicare il volume d affari. Tra gli obblighi formali, a parte la tenuta dei registri Iva., le imprese in argomento devono assolvere gli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero della fattura se richiesta dal cliente. 6
Le cessioni al minuto di prodotti agricoli di diretta produzione seguono, invece, il regime Iva speciale o ordinario proprio dell azienda agricola. Tale regime forfetario agrituristico permette di determinare l Iva dovuta, riducendo del 50% l imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfetaria dell Iva relativa ad acquisti e importazioni. Non è consentita alcuna altra detrazione analitica, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria. Soltanto mediante una duplice opzione Iva per il regime normale, una per l agricoltura ed una per l agriturismo, il contribuente ha la possibilità di tenere una contabilità unica (tranne il registro dei corrispettivi per l agriturismo) poiché è l unico caso in cui si deroga senza necessità di fatturazione interna (circolare ministeriale n. 7/92) ma pur sempre tenendo separate talune annotazioni. Nel caso, invece, in cui l attività agricola sia in regime speciale e quella agrituristica in normale per opzione, sussiste l obbligo della separazione ed i passaggi di beni e servizi dall azienda agricola a quella agrituristica vanno fatturati applicando le percentuali di compensazione (art. 34 del D.P.R. 633 del 1972). Disciplina II.DD. 7
Le imprese agricole che esercitano l attività agrituristica, diverse dai soggetti Ires (società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione, enti commerciali), possono facoltativamente determinare il reddito imponibile, applicando ai ricavi realizzati, al netto dell Iva, il coefficiente di redditività del 25% (ex art. 5 L. 413/91). Il reddito dell attività agrituristica è considerato reddito agricolo per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo e per l erogazione di contributi (non a fini fiscal ex art. 2, co. 5, L. 96/2006), mentre gli immobili impiegati per uso agrituristico sono, invece, assimilabili a tutti gli effetti, fiscali e non, alle abitazioni rurali (art. 3, co. 3, L. 96/2006). I proventi tipici dell agriturismo, qualora non lo fossero, devono essere sempre tenuti distinti dagli oneri straordinari, dalle plusvalenze e dalle altre componenti occasionali. Il regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e Iva, non è tuttavia obbligatorio. Infatti le imprese agrituristiche possono optare per la determinazione del reddito imponibile e per l applicazione dell Iva in modo ordinario e l opzione deve essere effettuata con comportamento concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all anno precedente ed è vincolante per almeno un triennio. RISOLUZIONE N. 65 DEL 16 MARZO 2009 8
In risposta ad un interpello ex articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il trattamento fiscale di una piscina costruita in un agriturismo. La risoluzione afferma che la piscina può far naturalmente parte della struttura agrituristica e quindi, può essere considerata bene relativo all esercizio dell attività agrituristica. Il nesso di diretta strumentalità tra l utilizzo della piscina e lo svolgimento dell attività agrituristica è dato dalla considerazione che costituiscono oggetto di tale attività non solo i servizi di ospitalità e somministrazione, ma anche i particolari servizi aggiuntivi offerti al turista come, per l appunto, l utilizzo della piscina. Il problema della detraibilità dell Iva assolta sui costi sostenuti per la realizzazione di piscine si pone solo qualora il contribuente opti per il regime ordinario ed in tal caso, i costi sopportati per la relativa costruzione sono, in linea di principio, inerenti ed è possibile procedere all ammortamento degli stessi nel caso in cui la piscina sia realizzata su un terreno relativo all impresa agrituristica. Laddove si realizzi la piscina su un terreno di terzi, le relative spese di costruzione saranno capitalizzabili e iscrivibili nella voce altre immobilizzazioni immateriali ; ciò in quanto l opera realizzata, essendo inseparabile dal terreno cui accede, non può essere iscritta in bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l ha 9
effettuata (invero, oneri pluriennali e più precisamente spese relative a più esercizi di cui al comma 3 dell articolo 108 del Tuir). dott. Cosimo Turrisi 27 Marzo 2009 ******************** NOTE (1) Art. 2135 Codice Civile (2) Art. 12 Legge 96/06 10
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