TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N.

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA R.G. 94/2014

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

Il Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE


Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

PATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

GIURISPRUDENZA. Giudice di Pace di Bitonto, sentenza del 19/12/2007

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All udienza del 12/01/2010 nel procedimento n. 1073/09, Ruolo Lavoro, tra

contro nei confronti di e con l'intervento di

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

N. R.G. 7367/2013 ATTORE. contro

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE PRIMA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. RICORRENTE E A. L. P. DI F. E C. C.

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019

ha pronunciato la presente ex art. 60 c.p.a.;

Corte Suprema di Cassazione Sezione VI Civile T Ordinanza (CAS) n dell 8 febbraio Presidente: Cirillo, Relatore: Manzon

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

-

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Frontino DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 975 DEL

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

Sentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016

CAPITOLO 9 - IMMIGRAZIONE. La traccia

GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI VERONA

Questo il principio promosso dal Giudice di Pace di Ginosa nel giudizio di opposizione avverso il verbale per infrazione rilevata a mezzo Autovelox.

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Deliberazione N. 646 del 26/07/2019

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N. 815: tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale. «...gli illeciti ambientali, al pari di tutti gli illeciti, sono di competenza generica di tutti gli organi di polizia giudiziaria, non sussistendo alcuna competenza selettiva tale da determinare un esclusività operativa di un organo di polizia giudiziaria (cfr. Cass. Pen. n. 10525/1991: Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione ; confermata da Cass. Pen. n. 12075/2012). In tal senso, nessun organo di polizia giudiziaria può essere considerato competente in via esclusiva per l accertamento di alcuni illeciti ambientali; né alcun organo di polizia può ritenersi esonerato (totalmente o parzialmente) dal potere/dovere accertativo di alcuni illeciti ambientali. Di fatto, può esservi una specializzazione di alcuni organi verso determinate tipologie di illeciti, ma ciò non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri illeciti (cfr. Cass. Pen. n. 1872/1991).» Con riferimento a quanto disposto dal: «comma 2 dell art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che recita: Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. Ed invero, siffatta disposizione, pur nella sua infelice formulazione, non prescrive alcuna deroga alla richiamata regola generale secondo cui tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale» «il potere di vigilanza amministrativa degli enti locali a tutela delle acque è riconosciuto pure dalla clausola di riserva espressa con cui si apre il... comma 2 dell art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che fa salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» «È indubbio,..., che la polizia municipale costituisca, a tutti gli effetti, un organo di polizia giudiziaria dotato di legale potere di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 13, l. n. 689/1981, con competenza estesa all intero territorio comunale.»

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Franco Caroleo, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. *** del Ruolo Generale per l anno 2017, all esito della discussione all udienza del 6.12.2018 e vertente TRA ***, elettivamente domiciliato in ***, presso lo studio dell avv. ***, che lo rappresenta e difende giusto mandato posto in calce al ricorso introduttivo. OPPONENTE E Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ***, presso la sede dell Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall avv. *** dell Avvocatura Regionale, in forza di procura generale prodotta in atti. OPPOSTA CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE *** ha proposto opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso l ordinanza-ingiunzione prot. n. *** della Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Settore n. 2, notificatagli in data ***, per la violazione dell art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, sanzionata dall art. 133, comma 2, dello stesso decreto, deducendo l insussistenza della violazione accertata per incompetenza assoluta dell organo che ha redatto il verbale di accertamento. Costituitasi con memoria difensiva, la Regione Calabria ha sostenuto l infondatezza dell opposizione chiedendone il rigetto. *** 1. Con l unico motivo di opposizione, *** ha sostenuto la nullità dell ordinanza-ingiunzione opposta per incompetenza assoluta dell organo che ha redatto il verbale di accertamento ovvero per violazione del comma 2 dell art. 135 D.L.vo 152/2006, il quale attribuisce in via esclusiva ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza la funzione di controllo in materia di inquinamento idrico (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo). La doglianza è priva di pregio e deve essere respinta. 1.1. Ai sensi dell art. 13, co. 1, legge n. 689/1981 Gli organi addetti al controllo sull osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere

informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Il successivo comma 4 della medesima disposizione prevede, poi, che All accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Dunque, la legge n. 689/1981 estende l attività amministrativa di controllo anche alla polizia giudiziaria, affiancandola ai tradizionali organi amministrativi di controllo. 1.2. Per quanto riguarda le competenze in materia ambientale delle forze di polizia, si osserva che gli illeciti ambientali, al pari di tutti gli illeciti, sono di competenza generica di tutti gli organi di polizia giudiziaria, non sussistendo alcuna competenza selettiva tale da determinare un esclusività operativa di un organo di polizia giudiziaria (cfr. Cass. Pen. n. 10525/1991: Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione ; confermata da Cass. Pen. n. 12075/2012). In tal senso, nessun organo di polizia giudiziaria può essere considerato competente in via esclusiva per l accertamento di alcuni illeciti ambientali; né alcun organo di polizia può ritenersi esonerato (totalmente o parzialmente) dal potere/dovere accertativo di alcuni illeciti ambientali. Di fatto, può esservi una specializzazione di alcuni organi verso determinate tipologie di illeciti, ma ciò non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri illeciti (cfr. Cass. Pen. n. 1872/1991). In questo contesto, come osservato da attenta dottrina, le previsioni legislative che affidano alcune attività di vigilanza o di investigazione a determinati organi di polizia assumono rilievo solamente alla stregua di espressioni di principi politici generali, non potendo per ciò solo impedire che altre forze di polizia operino in quel settore, salvo nel caso in cui si stabilisca una deroga espressa al disposto di cui al richiamato art. 13 l. n. 689/1981. 1.3. Orbene, sembra rientrare tra queste norme meramente programmatiche il comma 2 dell art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che recita: Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l ambiente marino e costiero. Ed invero, siffatta disposizione, pur nella sua infelice formulazione, non prescrive alcuna deroga alla richiamata regola generale secondo cui tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale. Sicché, la specifica indicazione del Comando carabinieri tutela ambiente, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato si rivela quanto mai fuorviante e, comunque, di per sé sola non vale ad estromettere le altre forze di polizia dall attività di vigilanza relativa agli illeciti ambientali tipizzati nel d.lgs. n. 152/2006. 1.4. Del resto, il potere di vigilanza amministrativa degli enti locali a tutela delle acque è riconosciuto pure dalla clausola di riserva espressa con cui si apre il citato comma 2 dell art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che fa salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ora, in materia di inquinamento idrico, l art. 81 d.lgs. n. 112/1998 conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nella Sezione III, tra cui non è annoverata la funzione di accertamento degli illeciti amministrativi. Inoltre, l art. 89, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 112/1998, conferisce alle regioni e agli enti locali, in particolare, le funzioni relative alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. È lo stesso art. 135 d.lgs. n. 152/2006, quindi, che ammette il coinvolgimento degli organi di polizia municipale (quale corpo di polizia di diretta promanazione comunale) nell attività accertativa degli illeciti ambientali. 1.5. Con specifico riferimento alla polizia locale, va pure rammentato che: - ai sensi dell art. 57, co. 2, c.p.p., le guardie delle province e dei comuni sono agenti di polizia giudiziaria quando sono in servizio nell ambito territoriale dell ente di appartenenza ; - ai sensi dell art. 5 l. n. 65/1986, Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell ambito territoriale dell ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo. È indubbio, dunque, che la polizia municipale costituisca, a tutti gli effetti, un organo di polizia giudiziaria dotato di legale potere di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 13, l. n. 689/1981, con competenza estesa all intero territorio comunale. 1.6. Infine, neppure le argomentazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 246/2009 paiono suggerire un interpretazione differente da quella sin qui proposta. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con la decisione n. 246/2009 la Corte Costituzionale si è limitata ad evidenziare che l art. 135, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 non attiene alla materia della polizia amministrativa locale, ma si limita ad indicare il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale organo competente ad accertare le violazioni amministrative, senza privare delle loro competenze gli organi di polizia amministrativa locale. Quindi, la Corte Costituzionale ha solo ribadito che il comma 2 dell art. 135 non ha fatto altro che affidare (in via di principio) specifiche attività di sorveglianza e accertamento a determinate forze dell ordine, ma non ha in alcun modo inciso sulle competenze ordinarie spettanti agli organi di polizia amministrativa locale (tra cui, come si è già precisato, rientra anche il controllo sugli illeciti ambientali). 1.7. In conclusione, il ricorso è infondato e l opposizione va rigettata. 2. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l opposizione;

- condanna l opponente al pagamento, al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che determina in euro 1.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n. 55/2014. Paola, 06.12.2018 Il Giudice Franco Caroleo