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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8861 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 04/05/2016 SENTENZA sul ricorso 17705-2010 proposto da: BAROLO ZITA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RODOLFO ROMITO con studio in STANGHELLA VIA C. MARCHESI 10-3 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine; 2016 1052 contro - ricorrente - EQUITALIA POLIS SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI PADOVA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO

4 MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ALVIGINI giusta delega in calce; AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PADOVA 2 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro COMUNE DI ABANO TERME; - intimato - avverso la sentenza n. 4/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 15/02/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato ROMITO che si riporta agli atti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo Zita Barolo proponeva opposizione avverso cinque cartelle di pagamento di cui quattro per mancati versamenti afferenti dichiarazioni dei redditi presentate congiuntamente al coniuge per gli anni dal 1993 al 1996 ed una quinta relativa all'ici dovuta al Comune di Albano. La contribuente lamentava la mancata notifica delle cartelle esattoriali cui faceva seguito iscrizione ipotecaria e proponeva querela di falso in ordine alla propria sottoscrizione sulle relate di notifica prodotte in copia dall'ufficio. La Commissione Tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso ed annullava le cartelle esattoriali impugnate. Su ricorso in appello proposto dal Concessionario Equitalia Polis spa, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto riformava la sentenza di primo grado ritenendo che le cartelle esattoriali fossero state ritualmente notificate alla contribuente come comprovato sulla base dei documenti in copia prodotti in giudizio dall'ufficio. 1 vt,

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione Zita Barolo con tre motivi e l'agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis spa hanno resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art.214 cpc, 2714, 2719,2724, 2725 cc, in relazione all'art. 360 comma 1 nr.3 cpp in quanto la CTR afferma che le cartelle esattoriali erano stato regolarmente notificate sulla base di produzione documentale in fotocopia da parte dell'agenzia e non sulla base dell'originale dell'avviso di ricevimento che è l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notifica quando vi è contestazione della conformità delle copie e disconoscimento delle sottoscrizioni. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art.26 DPR 602 del 29/9/1973, art.149 cpc, 2 (h

art. 3 legge 890 del 1982 in relazione all'art. 360 comma l nr.3 cpp in quanto la CTR afferma che le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate sulla base della sola notifica prodotta solo in fotocopia. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso per il giudizio in relazione all'art. 360 coma l nr.4 cpp perché la CTR ha omesso di motivare sulla eccezione di prescrizione del credito tributario azionato, subordinatamente sollevata dalla ricorrente nel caso in cui si fossero ritenute ritualmente notificate le cartelle di pagamento. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine ai primi due motivi assorbito il terzo. Infatti secondo questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012) "La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, 3

può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti." Nella fattispecie risulta accertato dalla CTR che il piego era stato notificato e che la notifica risultava effettuata regolarmente tuttavia sulla base di prova documentale in fotocopia la cui conformità all'originale era stata disconosciuta. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento 4 oly-\

del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei contro ricorrenti stante la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso in ordine ai primi due motivi,assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la Equitalia Polis spa e l'agenzia delle Entrate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Barolo Zita che si liquidano in 2.500,00 complessivamente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 23/3/2016